Questa domenica torniamo a trattare le clausole vessatorie che sovente vengono inserite nei contratti sottoscritti dai consumatori, ma anche dalle piccole società, costrette a firmare contratti di fornitura di servizi di telefonia, energia elettrica, gas e acqua poco trasparenti e favorevoli.
Nel caso di specie, una società si è rivolta al Giudice di pace di Napoli per chiedere la risoluzione del contratto di telefonia, in quanto era stato accertato il cattivo funzionamento della linea telefonica.
La compagnia telefonica si era costituita eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del giudice del luogo di residenza della società (Napoli), in favore del foro di Milano, indicato nel contratto sottoscritto dalla società.
Nel merito, la società convenuta respingeva ogni pretesa avanzata dal cliente, sostenendo che il servizio era stata offerto in modo corretto e nulla le poteva addebitarsi.
Il giudice ha correttamente respinto l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta, per le seguenti e condivisibili ragioni "Dalla
documentazione versata in atti, ed in particolar modo dalla copia del
contratto sottoscritto inter partes e depositato dalla HHHH S.p.A. nel
proprio fascicolo di parte, si evince l’assoluta illeggibilità delle
clausole contrattuali in quanto stampate con caratteri talmente
microscopici che questo giudicante, nonostante l’ausilio di occhiali da
vista e di una lente d’ingrandimento, non è riuscito a leggerne il
contenuto. Poiché non vi è nessuna ragione per la quale la modulistica
predisposta dalla società convenuta debba contenere parti stampate con
caratteri normali ed altre parti, contenenti presumibilmente le clausole
vessatorie ( presumibilmente perché questo giudicante non è riuscito a
leggerne il contenuto), stampate con caratteri microscopici, è palese la
violazione del principio di trasparenza, chiarezza, correttezza e buona
fede nella stipula del contratto, il quale capziosamente, contiene le
clausole sfavorevoli al cliente stampigliate con caratteri minuscoli e
ciò al precipuo e censurabile scopo di indurre la parte contraente a
sottoscrivere il contratto senza essere messo nelle condizioni di
leggerne il contenuto nelle parti a lei sfavorevole. Trattasi di una
prassi contrattuale assolutamente censurabile che non può non comportare
la dichiarazione di nullità di tutte le clausole vessatorie riportate
nel contratto ivi comprese eventuali clausole derogatorie delle
competenza.".
Trattando la quesitone oggetto del giudizio, il Giudice di pace di Napoli ha riconosciuto che stante il malfunzionamento della linea, era legittima la richiesta di risoluzione avanzata dalla società.
La stessa compagnia, riconoscendo un indennizzo durante l'incontro avanti al CORECOM, ha difatti ammesso il non corretto funzionamento della linea, legittimando la società attrice alla richiesta di risoluzione del contratto, ma non il risarcimento del danno.
Qui la sentenza.
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Napoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Riservata all’udienza del 14 settembre 2015 sulle conclusioni rassegnate nel medesimo verbale d’udienza nella causa civile iscritta al n. 27…/2015 del registro generale e proposta ad istanza di
KKKK S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Napoli alla via …, rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce all’atto di citazione dall’avv. Caio Caio, elettivamente domiciliati in Napoli …,
CONTRO
HHHH S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in (…), rappresentata e difesa in virtù di mandato steso in calce alla copia notificata dell’atto di citazione, dall’avv. Tizio Tizio elettivamente domiciliata nel suo studio in Napoli … – convenuta –
ESPOSIZIONE IN FATTO
“ Con atto di citazione ritualmente notificato, la KKKK S.r.l. conveniva innanzi a questo ufficio del Giudice di Pace, la HHHH S.p.A., chiedendo che venisse accertata l’illegittimità del modus operandi della società convenuta per aver tenuto una condotta commerciale scorretta continuando a fornire un servizio non richiesto; che venisse ordinato lo storno della fattura n. 11111111111 del 30.09.2014 nonché la condanna della suddetta società al risarcimento dei danni. Premetteva di aver sottoscritto un contratto di telefonia mobile di rete fissa per i n. 081.0000000 e 081.1111111 con l’operatore HHHH S.p.A., codice cliente LA00000000, e che a seguito di vari disagi, dovuti all’interruzione della linea telefonica per il blocco di chiamate in uscita ed in entrata, esperiva la procedura conciliativa presso il CORECOM Campania conclusosi con verbale nel quale la società convenuta riconosceva all’attrice un indennizzo pari ad € 650,00. Poiché perduravano le problematiche telefoniche la KKKK S.r.l. comunicava alla HHHH S.p.A., con lettera racc. A/R del 05.08.2014, l’avvenuto passaggio, in data 07.07.2014 ad un nuovo operatore telefonico. Ciò nonostante la società convenuta inviava un sollecito di pagamento per la complessiva somma di € 2.295,55 per la fornitura di servizi fino al mese di settembre 2014. Il tentativo di conciliazione presso il Corecom Campania non sortiva effetto alcuno. Si costituiva la HHHH S.p.A. la quale eccepiva l’incompetenza territoriale del G.d.P. di Napoli all’uopo essendo competente il foro di Milano per espressa sottoscrizione della relativa clausola; nel merito chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata.
Istruita la causa, depositata la documentazione prodotta dalle parti e precisate le conclusioni, all’udienza de 14 settembre 2015 la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti, ed in particolar modo dalla copia del contratto sottoscritto inter partes e depositato dalla HHHH S.p.A. nel proprio fascicolo di parte, si evince l’assoluta illeggibilità delle clausole contrattuali in quanto stampate con caratteri talmente microscopici che questo giudicante, nonostante l’ausilio di occhiali da vista e di una lente d’ingrandimento, non è riuscito a leggerne il contenuto. Poiché non vi è nessuna ragione per la quale la modulistica predisposta dalla società convenuta debba contenere parti stampate con caratteri normali ed altre parti, contenenti presumibilmente le clausole vessatorie ( presumibilmente perché questo giudicante non è riuscito a leggerne il contenuto), stampate con caratteri microscopici, è palese la violazione del principio di trasparenza, chiarezza, correttezza e buona fede nella stipula del contratto, il quale capziosamente, contiene le clausole sfavorevoli al cliente stampigliate con caratteri minuscoli e ciò al precipuo e censurabile scopo di indurre la parte contraente a sottoscrivere il contratto senza essere messo nelle condizioni di leggerne il contenuto nelle parti a lei sfavorevole. Trattasi di una prassi contrattuale assolutamente censurabile che non può non comportare la dichiarazione di nullità di tutte le clausole vessatorie riportate nel contratto ivi comprese eventuali clausole derogatorie delle competenza.
Sotto altro aspetto il ripetuto malfunzionamento della linea telefonica, ammesso pure dalla società convenuta, la quale in sede transattiva riconosceva all’attrice un indennizzo pari ad € 650,00, legittima la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento da parte della HHHH S.p.A. senza che la stessa possa pretendere alcuna penale per il recesso anticipato.
Pertanto nulla deve la società attrice alla società convenuta in ordine alla richiesta di quest’ultima di € 2.295,55 di cui alla fattura n. 11111111111 del 30.09.2014, stante la legittimità della risoluzione anticipata del contratto a far data dal 07.07.2014 con il passaggio ad altro operatore telefonico.
Infondata, infine è la richiesta di risarcimento danni formulata dalla società attrice perché insussistenti e comunque non provati.
Sussistono i gravi motivi che impongono la compensazione integrale delle spese di giudizio stante la peculiarità della fattispecie in esame ed il rigetto della domanda di risarcimento danni.
Sotto altro aspetto il ripetuto malfunzionamento della linea telefonica, ammesso pure dalla società convenuta, la quale in sede transattiva riconosceva all’attrice un indennizzo pari ad € 650,00, legittima la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento da parte della HHHH S.p.A. senza che la stessa possa pretendere alcuna penale per il recesso anticipato.
Pertanto nulla deve la società attrice alla società convenuta in ordine alla richiesta di quest’ultima di € 2.295,55 di cui alla fattura n. 11111111111 del 30.09.2014, stante la legittimità della risoluzione anticipata del contratto a far data dal 07.07.2014 con il passaggio ad altro operatore telefonico.
Infondata, infine è la richiesta di risarcimento danni formulata dalla società attrice perché insussistenti e comunque non provati.
Sussistono i gravi motivi che impongono la compensazione integrale delle spese di giudizio stante la peculiarità della fattispecie in esame ed il rigetto della domanda di risarcimento danni.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciandosi sulla domanda, introdotta dalla KKKK S.r.l. nei confronti della HHHH S.p.A., così provvede : dichiara nulle e prive di effetto tutte le clausole vessatorie riportate nel contratto sottoscritto fra le parti ivi compresa l’eventuale clausola derogatoria della competenza; dichiara la propria competenza; riconosce il diritto della società attrice alla risoluzione anticipata del contratto per inadempimento da parte della società convenuta e per l’effetto dichiara che nulla deve la KKKK S.r.l. alla HHHH S.p.A. a titolo di penale per la risoluzione anticipata del contratto ed in particolare non sono dovute le somme richieste pari ad € 2.295,55 di cui alla fattura n. 11111111111 del 30.09.2014; rigetta la richiesta di risarcimento dei danni formulata dalla società attrice perché infondata e comunque non provata; compensa interamente fra le parti le spese e competenze di giudizio.
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