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sabato 18 aprile 2026

Indagine Internet mobile in Italia: cosa dicono i dati AGCOM

Nel 2025 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha pubblicato i risultati della nuova campagna di misurazione della qualità delle reti mobili in Italia, nell’ambito del progetto “Misura Internet Mobile”. Il rapporto fornisce una fotografia tecnica dello stato delle infrastrutture e delle prestazioni delle reti cellulari nel nostro Paese.

Nel complesso i dati mostrano un miglioramento delle prestazioni rispetto agli anni precedenti, grazie alla diffusione delle reti 5G e ai continui investimenti degli operatori nelle infrastrutture. Le velocità di download e upload registrate nei test sono in molti casi elevate e indicano che la capacità tecnica delle reti è cresciuta in modo significativo.

Tuttavia, per comprendere davvero cosa significhino questi numeri, è necessario distinguere tra due piani diversi: da una parte le prestazioni tecniche misurate in laboratorio o durante test specializzati, dall’altra l’esperienza reale che i consumatori vivono ogni giorno utilizzando il proprio smartphone.

la relazione contiene, peraltro, alcuni risultati sorprendenti che dimostrano come lo sviluppo delle linee internet avviene a macchia di leopardo, con una maggior evoluzione nel nord del paese, ma non in modo omogeneo e corretto, tant'è che ci sono zone del meridione che primeggiano per velocità di connessione.


a.- Come vengono effettuate le misurazioni - i risultati

La campagna si è svolta dal 1° settembre al 5 dicembre 2024 (pur riferendosi formalmente all'anno 2025), coinvolgendo 45 città italiane, cinque operatori — Fastweb, Iliad, TIM, Vodafone e WindTre — e quasi 220.000 test dinamici complessivi. 

I risultati globali delle misure statiche mostrano una velocità media di download di circa 331 Mbps e un Round Trip Time di 27,97 ms, all'esito di test effettuati nelle zone urbane. 

Le misure dinamiche urbane scendono a circa 269 Mbps, mentre quelle extraurbane si attestano intorno a 200 Mbps — un calo significativo non appena si esce dai grandi centri e che attesta il problema della diffusione della fibra in modo omogeneo su tutto il territorio.

Le rilevazioni della campagna AGCOM vengono effettuate tramite test su strada, i cosiddetti drive test, i quali non sono sempre attendibili nei risultati che offrono. I veicoli utilizzati per le misurazioni sono dotati di strumenti professionali e di terminali configurati per utilizzare la migliore tecnologia disponibile nel punto in cui avviene il test, ma non danno garanzia assoluta in merito alla ricezione internet.

Questo aspetto è importante per interpretare correttamente i risultati. I dispositivi utilizzati sono infatti smartphone di fascia alta, configurati in modo ottimale e collegati alla rete nelle migliori condizioni tecniche possibili.

I valori ottenuti rappresentano quindi la prestazione massima che la rete può offrire in determinate condizioni, non necessariamente la velocità che un utente medio riesce a ottenere nel normale utilizzo quotidiano.

Questi sono alcuni dei risultati determinati nella relazione che trovate in calce.



b.- Velocità teoriche e velocità reali

Negli ultimi anni le offerte commerciali degli operatori mobili hanno iniziato a pubblicizzare velocità molto elevate, soprattutto con l’arrivo del 5G. In molti casi si parla di connessioni in grado di raggiungere centinaia di megabit al secondo.

Nella pratica, però, la velocità effettiva dipende da numerosi fattori che spesso sfuggono al controllo dell’utente:

  • il modello e l’anzianità dello smartphone utilizzato;
  • la distanza dall’antenna e la qualità della copertura;
  • la presenza di ostacoli fisici o edifici;
  • il numero di utenti collegati alla stessa cella;
  • la congestione della rete nelle ore di maggiore traffico.

Il risultato è che la qualità della connessione può variare sensibilmente anche all’interno della stessa città o nello stesso quartiere. Non è raro che la velocità reale sia molto più bassa rispetto ai valori teorici indicati nelle offerte commerciali.

Per quel che riguarda lo sviluppo sul territorio nazionale della linea internet, non vi è un proprio disquilibrio nord/sud, in quanot alcune regioni meridionali come la Basilicata e la Puglia mostrano velocità di download dinamiche superiori a regioni settentrionali come il Friuli o le Marche. Questo dato controintuitivo si spiega probabilmente con la minore congestione delle reti in aree a più bassa densità di utenti — un effetto collaterale paradossale della disparità demografica.

Oltre alle differenze tra aree urbane ed extraurbanee (zone di montagna), anche le strade extraurbane restano il punto debole, come ad esempio sul percorso Messina-Palermo ove è stato registrato un RTT di quasi 61 ms, quello Trieste-Udine mostra un tasso di perdita dei pacchetti del 2,28%, e il tragitto La Spezia-Parma supera i 50 ms di latenza. 

Per chi viaggia, lavora in mobilità o vive in aree non metropolitane, la qualità percepita è strutturalmente diversa da quella delle grandi città, come già possiamo quotidianamente notare.


c.- Il punto critico della trasparenza

Dal punto di vista della tutela dei consumatori, uno dei problemi principali riguarda proprio la trasparenza delle informazioni sulle prestazioni delle reti.

Le campagne di misurazione svolte dalle autorità di regolazione servono a monitorare il funzionamento complessivo del mercato e a confrontare le prestazioni degli operatori. Tuttavia questi dati non rappresentano automaticamente la qualità del servizio che un singolo utente riceverà nella propria abitazione o nel proprio luogo di lavoro.

Questo può generare un divario tra le aspettative create dalla comunicazione commerciale e l’esperienza concreta degli utenti.


d.- Un altro problema: come può essere provato il disservizio

Un ulteriore aspetto riguarda gli strumenti a disposizione dei consumatori quando la qualità della connessione non è soddisfacente.

Nel caso delle connessioni fisse esistono sistemi certificati di misurazione che possono essere utilizzati per dimostrare eventuali prestazioni inferiori rispetto a quelle contrattualmente previste. Nel settore della telefonia mobile, invece, la verifica del disservizio è spesso più complessa.

La qualità della rete mobile è per sua natura variabile e dipende da molte condizioni esterne. Questo rende più difficile dimostrare in modo oggettivo che la prestazione fornita dall’operatore sia realmente inadeguata rispetto al contratto sottoscritto.


e.- Il futuro delle reti mobili

Nei prossimi anni la diffusione del 5G e l’evoluzione delle infrastrutture dovrebbero continuare a migliorare le prestazioni delle reti mobili. Allo stesso tempo il traffico dati è destinato ad aumentare rapidamente, spinto da streaming video, servizi cloud e nuove applicazioni digitali.

La vera sfida non sarà soltanto quella di raggiungere velocità sempre più elevate, ma soprattutto di garantire stabilità del servizio e prestazioni affidabili anche nelle ore di maggiore utilizzo.

Per i consumatori questo significa che la qualità della connessione non dovrebbe essere valutata solo sulla base della velocità massima teorica, ma anche sulla continuità del servizio, sulla copertura effettiva e sulla trasparenza delle informazioni fornite dagli operatori.

Di seguito, il report di AGCOM.

domenica 29 marzo 2026

Quale giudice è competente per le migrazioni telefoniche "complesse"

Il provvedimento oggetto del nostro intervento odierno è abbastanza tecnico, pur riguardando i consumatori, ma ci consente di fare un po' di chiarezza in merito al giudice presso il quale bisogna rivolgersi quando vi sono delle contestazioni con determinati valori.

Non di rado, infatti, i consumatori non capiscono perché la causa viene proposta davanti ad un giudice invece di un altro e si trovano spiazzati di fronte alle spiegazioni fornite dall'avvocato.

L'ordinanza depositata il 15 giugno 2020 (Cass. civ., sez. VI, n. 11460) della Cassazione ci aiuta a descrivere una vicenda particolare, ove si è passati dal Tribunale al Giudice di Pace.

Nel caso di specie, la controversia riguardava un contratto per la fornitura del servizio telefonico e la Suprema Corte è intervenuta per chiarire un aspetto cruciale per le controversie con i gestori telefonici: la competenza per valore si "cristallizza" al momento della proposizione della domanda e non cambia con rinunce parziali successive. 

La vicenda riguarda un contenzioso tra un consumatore e una compagnia telefonica, ove il privato si era rivolto al Tribunale di Roma per chiedere l'accertamento della cessazione di un'utenza per migrazione ad altro operatore, l'inesistenza di crediti fatturati, la restituzione di somme pagate indebitamente e il completamento della procedura di migrazione, più un risarcimento fino a 2.000 euro (pretesa in seguito rinunciata).

Il Tribunale declina la propria competenza, rinviando il fascicolo al Giudice di Pace, ma la Suprema Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. 

Perché? 

La Cassazione ha deciso in tal senso, applicando due principi chiave:

a.- Cumulo di domande con valore indeterminabile: Le richieste formulate dall'attore non possono essere considerate come "accessorie" tra loro. 

Nel caso di specie, la domanda del consumatore ha:

1.- un accertamento della cessazione del rapporto contrattuale (richiesta con valore indeterminato);

2.- richiesta di condanna al "facere" verso la compagnia telefonica per completare la migrazione ad altro operatore (altra domanda con valore indeterminabile);

3.- condanna alla restituzione della somma versata (richiesta con valore determinato).

Ai sensi dell'art. 10, co. 2, c.p.c., le varie domande devono essere considerate tutte assieme, cumulandosi, così determinato un valore che eccede i limiti del Giudice di Pace (art. 14 c.p.c.) con competenza del Tribunale.


b.- Competenza "congelata" alla domanda iniziale: La rinuncia parziale in corso di causa della restituzione della somma di denaro non sposta la competenza (artt. 5 e 10 c.p.c.), altrimenti l'attore potrebbe manipolarla strategicamente a suo piacimento.

Cosa significa per i consumatori? Se state litigando per una migrazione telefonica fallita – un problema comune, con bollette gonfiate e ritardi – puntate al Tribunale se la domanda è "complessa". 

Non riducete il valore rinunciando a risarcimenti per "scendere" al GdP: la competenza resta dove l'avete posta all'inizio. Questo rafforza la vostra posizione contro le compagnie telefoniche, specialmente con l'Agcom che fissa indennizzi fino a 2.000 euro per disservizi.

La Corte ha dichiarato competente il Tribunale di Roma e condannato la compagnia telefonica alle spese (2.500 euro + accessori). 

Di seguito, la sentenza della Cassazione n. 11460/2020 

domenica 2 febbraio 2025

Interruzione della linea telefonica - diritto all'indennizzo per il consumatore (euro 6.00 al giorno)

Presso la nostra associazione sono sempre frequenti le segnalazioni (potete scrivere per suggerimenti/segnalazioni a info@consumatoreinformato.it) di consumatori che hanno sofferto la sospensione del servizio di telefonia fissa o linea dati/internet.

In questi casi, come logico, si attende un pronto intervento del fornitore del servizio per risolvere il disagio, e può ben capitare che tale assistenza possa tardare, vedendoci costretti a pagare per un servizio che non riceviamo.

Possiamo ottenere un indennizzo a questo ritardo della compagnia telefonica?

La decisione assunta dal Co.re.com Toscana che vi proponiamo di seguito, ci permette di trattare la questione, indicando quali siano le norme che consentono al consumatore di poter ottenere il ristoro nel caso di interruzione del servizio telefonico.

Il caso affrontato dall'autorità amministrativa riguardava la semplice interruzione del servizio voce nella telefonia fissa per più mesi (ottobre del 2020/febbraio 2021), disservizio denunciato dal cliente alla compagnia telefonica in più circostanze.

Il cliente, dopo aver inviato mail di reclamo, si è rivolto al Co.re.com Toscana per contestare il malfunzionamento del servizio voce della linea telefonica fissa, chiedendo l'indennizzo per l'interruzione del servizio nel periodo ottobre 2020/febbraio 2021.

In materia di disservizio nella fornitura del servizio telefonico, la delibera Agcom n. 179/03/CSP disciplina il dovere posto a carico dell'operatore professionale di garantire la continuità nell'erogazione del servizio offerto con il contratto. 

Tale dovere si estende anche ad un obbligo di ripristino del servizio entro un termine congruo, con garanzia della qualità promessa alla conclusione del contratto di fornitura.

Nel caso in cui la società fornitrice non riesca a rispettare gli standard previsti dall'autorità garante (e previsti nelle varie carte dei servizi), il consumatore matura il diritto all'indennizzo.

Ed è ciò che rileva il Co.re.com nei confronti dell'operatore telefonico (Wind Tre): "Quindi, per quanto sopra esposto, in assenza agli atti di documentazione probatoria idonea a escludere la responsabilità dell’operatore Wind Tre, si ritiene ai sensi dell’art. 1218 del Codice civile, che sia da ascriversi a detto operatore la responsabilità in ordine alla mancata erogazione dei servizi nei predetti periodi; ne consegue che deve essere riconosciuto all’istante un indennizzo proporzionato al disagio che ha interessato l’utenza de qua.".

Come deve essere calcolato l'indennizzo in favore del consumatore?

L'importo previsto in favore del consumatore è determinato dal Regolamento indennizzi (Delibera AGCOM n. 73/11/CONS e successive modifiche) che prevede, all'art. 6, “[i]caso di completa interruzione del servizio per motivi tecnici, imputabili all’operatore, sarà dovuto un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari a euro 6 per ogni giorno d’interruzione” e che “[s]e il malfunzionamento è dovuto al ritardo, imputabile all’operatore, nella riparazione del guasto, l’indennizzo è applicabile all’intero periodo intercorrente tra la proposizione del reclamo e l’effettivo ripristino della funzionalità del servizio”. Nel caso di disservizio, il consumatore ha diritto ad un importo di euro 6,00 per ogni giorno di disservizio per le motivazioni che potete leggere nel provvedimento qui di seguito.

Co.re.com Toscana - deliberazione del 16 gennaio 2024 (visibile con browser Opera - VPN attivo).

domenica 12 settembre 2021

Bene il Consiglio di Stato che conferma il modem libero

Si, ora possiamo scegliere liberamente quale modem utilizzare per ricevere la connessione internet, senza essere costretti ad utilizzare (e pagare) quello dell'operatore telefonico con cui concludiamo il contratto per la fornitura del servizio internet/dati.

La novità, introdotta da AGCOM con la Delibera n. 348/18/Cons (approfondisci qui), ha trovato definitiva conferma con la recente sentenza n. 5702/2021 con la quale il Consiglio di Stato ha ritenuto del tutto illegittima la consuetudine delle diverse compagnie telefoniche di voler pretendere l'installazione da parte del cliente di un proprio apparecchio per l'attivazione del servizio internet.

Il giudice amministrativo ha chiarito che non vi può essere obbligo di imporre al consumatore un determinato modem dati da parte del professionista, a meno che non vi siano specifiche ragioni che devono essere comunicate (ed  approvate) dall'autorità garante.

Ciò non vieta che la compagnia telefonica possa proporre al consumatore un servizio abbinato (connessione internet + modem), ma in tale ultimo caso al cliente deve essere specificato ogni costo collegato, acquisto/noleggio modem, costo, modalità e tempi per la restituzione dell'apparecchio.

Il  provvedimento ha il merito di affrontare in modo chiaro l'intera vicenda, fornendo delle soluzioni ai diversi casi di condotte poco corrette da parte delle compagnie telefoniche.

Qui di seguito la sentenza del Consiglio di Stato.

lunedì 9 novembre 2020

Arriva il bonus che ti obbliga ad attivare una connessione internet

Si chiama bonus internet (o meglio voucher Banda ultralarga) ed è destinato alla famiglie con reddito più basso, ma la curiosità di questo contributo è che incentiva il consumatore ad attivare una connessione internet.

Perché? come vedremo di seguito, con il bonus internet/pc viene stanziato un un contributo massimo di 500 euro per chi attiva una linea internet, ed uno non inferiore a 200 euro per chi acquista un tablet o un personal computer fornito dall’Operatore...quindi solo da colui presso il quale abbiamo attivato la linea internet.

In altri termini, è escluso il bonus per l'acquisto del solo contributo, ma deve essere combinato alla sottoscrizione di contratti per la fornitura di servizi di connettività con uno degli operatori.

Come funziona?

sabato 29 giugno 2019

Modem libero - la Delibera n. 348/18/CONS di AGCOM

Il consumatore è obbligato ad acquistare (o prendere a noleggio) il modem offerto dalla compagnia telefonica? 

Chi tra di noi non ha acquistato il modem della società venditrice, dietro la promessa che solo attraverso tale dispositivo sarebbe stato possibile ottenere le prestazioni migliori con la linea internet.

Non è così e dovete ricordarvi che avete il diritto di poter utilizzare un modem di proprietà per la connessione internet: non esiste, di conseguenza, alcun obbligo da parte della società venditrice del imporvi l'acquisto del loro modem

Quanto appena esposto è stato stabilito anche dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con la delibera n. 348/18/CONS, ove sono state richiamate le norme già previste dalle norme europee (in particolare la Direttiva UE n. 2015/2120).

La norma dell'Unione Europea, richiamata dalla delibera di AGCOM, introduce il diritto del consumatore ad "utilizzare e fornire applicazioni e servizi, e utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, indipendentemente dalla sede dell’utente finale o del fornitore o dalla localizzazione, dall’origine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del servizio, tramite il servizio di accesso a Internet.".

La norma comunitaria intende favorire la salvaguardia all'accesso libero alla rete, favorendo i consumatori, anche attraverso il contrasto di ogni condotta anticoncorrenziale posta in essere dagli operatori telefonici.

Ne consegue che il consumatore che chiede di poter attivare una linea internet, non è obbligato  ad acquistare o prendere a noleggio il modem della società venditrice, ma può acquistare un apparecchio dal proprio negozio di fiducia.

E quindi siete pienamente legittimati a chiedere all'operatore di attivarvi un contratto internet senza dover acquistare il loro apparecchio, e nel caso di rifiuto opposto dalla società venditrice, potete richiamare la delibera AGCOM 348/18/CONS che trovate qui di seguito.

lunedì 13 novembre 2017

Fattura ogni 28 giorni: che bell'affare per le compagnie telefoniche

Ecco un esempio di truffa legalizzata, ove le regole del mercato arrivano a favorire in modo smaccato una parte (gli operatori telefonici) con grave danno dell'altra (i consumatori) senza che le norme (e chi le governa/controlla) possano limitare lo strapotere dei più forti.

Stiamo parlando della nuova e famigerata condotta commerciale, avviata dagli operatori di telefonia ed internet (ma anche dalla più grande piattaforma televisiva a pagamento: Sky), i quali hanno imposto ai loro clienti di pagare le bollette ogni  28 giorni, invece di quella tradizionale scadenza mensile.

La condotta, secondo stime attendibili, dovrebbe garantire alle quattro società telefoniche più importanti (Tim, Vodafone, WindTre e Fastweb) un maggiore introito annuo di un miliardo e 190 milioni di euro.

Le stesse società sono oggetto di un procedimento, avviato Garante per le Comunicazioni (l'AgCom), volto a verificare la correttezza della condotta commerciale tenuta dalle appena menzionate società, le quali hanno abbandonato la fatturazione mensile, calcolando le quattro settimane (28 giorni).

Il procedimento potrebbe (dovrebbe) concludersi con una sanzione massima di un milione 160 mila euro per ciascuno degli operatori commerciali: la somma è evidentemente irrisoria rispetto al vantaggio che le società stanno (e continueranno) ad incassare nel 2017/2018.

Come possono i maggiori operatori telefonici avere un incremento del loro fatturato?

sabato 17 giugno 2017

Roaming telefonico - sintesi delle novità per chi telefona nell'UE

Dallo scorso 15 giugno 2017 sono entrate in vigore le nuove norme in materia di spese da addebitare al consumatore che telefona da uno stato all'altro e versate per il servizio roaming.

Qui di seguito, cerchiamo di sintetizzare le novità con la presunta riduzione dei prezzi per il servizio telefonia e dati (internet).

Cosa vuol dire roaming?
Il servizio di roaming consiste nelle procedure tecnologiche con le quali è possibile telefonare da un paese estero con il proprio telefono cellulare, appoggiandosi ad altre linee o reti telefoniche che "sostituiscono" la nostra rete telefonica nazionale.

E quindi, quando viaggiamo all'estero possiamo utilizzare il nostro cellulare con la linea telefonica (e il numero telefonico) in quanto è prevista la possibilità di "appoggiarci" su una rete (operatore) estero ospitante.

Sino allo scorso 15 giugno 2017, questo servizio era sottoposto ad un costo variabile a seconda del contratto esistente tra le parti, o dagli accordi tra operatori telefonici, dallo stato nel quale viene utilizzato etc.....

Quale novità è scattata lo scorso 15 giugno 2017?
A partire dal 15 giugno entra in vigore il roaming alla stessa tariffa nazionale. La  Commissione Europea stabilisce che "Dal 15 giugno 2017 potrai usare il tuo device durante i viaggi nell'UE pagando gli stessi prezzi di casa, fatte salve le policy di fair use  degli operatori".


In altre parole: se in Italia paghiamo una tariffa fissa per un pacchetto di minuti voce, SMS e dati, la medesima attività effettuata fuori Italia in un Paese dell'UE ci verrà addebitata alla tariffa corrispondente praticata in Italia.


Dove si applica Roam like at home?
L’abolizione delle tariffe di Roaming è una questione non solo europea; oltre ai 28 Paesi che ne fanno parte, il roaming verrà abolito (ma solo dopo il 15 giugno) anche in Norvegia, Islanda e Lichtenstein. Resta fuori la Svizzera.


I paesi conivolti saranno quindi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro (esclusa la repubblica Turca di Cipro del Nord), Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito (per il momento), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Sono ovviamente comprese le isole (es. Ibiza, Tenerife & co) e vi rientrano anche i dipartimenti d'Oltremare della Francia: Guadalupa, Guyana francese, La Reunion, Mayotte e Martinica.

Chi può usufruire di Roam like at home?
Chiunque può usufruire di roam like at home: l'attivazione è dunque automatica di principio, semplicemente l'operatore smetterà di addebitare le tariffe di roaming ai propri clienti, siano essi privati o con partita IVA, ricaricabili o abbonamento. L'operatore nazionale è comunque tenuto a contattare il cliente (es. via SMS) segnalando la fine delle tariffe di roaming e - soprattutto - come il proprio piano tariffario varierà di conseguenza.


Se ho già attive delle opzioni per l'estero, la cosa va gestita con il proprio operatore (è possibile che vadano disattivate)

Quanto costano le chiamate e gli SMS che ricevo in UE?
Supponiamo di andare in Spagna,  come verranno gestite le telefonate che riceverò con il roam like at home? Le telefonate UE ricevute non costano nulla, come in Italia.


Quanto costano le chiamate che faccio e gli SMS che invio dall'UE?
Per quanto riguarda il costo di quelle effettuate, vale la regola generica secondo cui viene applicata la tariffa nazionale oppure i minuti di conversazione (e gli SMS) vengono scalati dal pacchetto nazionale.


Quindi se in Italia si hanno minuti illimitati e SMS illimitati, lo stesso accadrà in Europa.

E se dall'estero chiamo un fisso o mobile estero?
L’UE stabilisce che “Quando si chiama in roaming nell’UE, tutte le chiamate ai numeri fissi e mobili dell’UE verranno conteggiate sul volume “nazionale” dei minuti, esattamente come se stessi chiamando all’interno del tuo Stato”.


Dunque, telefonare da UE a UE equivale a chiamare l'Italia e - posta l'eliminazione delle tariffe di roaming - la chiamata rientra nella tariffa nazionale o nel pacchetto di minuti della propria offerta.

All'estero avrò la stessa quantità di dati (es. numero Gigabyte) che ho in Italia?
La novità legislativa, partita lo scorso 15 giugno, riguarda anche l'uso della sceda dati e del piano di navigazione previsto con il nostro operatore telefonico.


La scomparsa del pagamento del servizio di roaming, comporta che il costo di navigazione tra Italia ed estero è, di fatto, il medesimo. Esiste, però, la concreta possibilità che gli  operatori limitino la quantità di dati usufruibili all'estero o facciano pagare un surplus.

L’UE  ha  infatti posto una serie di norme di fair use (Uso corretto del servizio) che – se non soddisfatte – permettono agli operatori di far decadere il regime di roam like at home e addebitare legittimamente una tariffa di roaming

Nel caso di limitazione dei dati la normativa specifica che: "Se l'operatore desidera applicare un tale limite di dati in roaming, deve informare sul volume disponibile e ogni volta che quel volume viene consumato all'estero". Tutto questo fatte salve ulteriori limitazioni basate sul tempo/traffico all'estero.

Gli operatori seguono la novità roaming?
Una questione che è oggetto di discussione riguarda l'intenzione da parte degli operatori del settore di seguire le nuove prescrizioni, così limitando i propri profitti, e già qualche associazione dei consumatori invita i consumatori a controllare gli addebiti per l'utilizzo del servizio all'estero ed eventualmente denunciare maggiori ed illegittime richieste di pagamento provenienti dalle compagnie telefoniche.

venerdì 14 aprile 2017

Addio roaming - confermata la novità dal 15 giugno

Il recente voto con il quale il Parlamento europeo ha approvato la totale abolizione delle maggiorazioni del roaming all'interno dell'Unione europea spazza via l'ultima indiscrezione di posticipo di un anno della novità legislativa, o addirittura mantenimento dell'attuale situazione (vedi).

Il Parlamento, invece, ha dato seguito all'accordo intervenuto con il Consiglio e Commissione europea lo scorso 1 febbraio sui prezzi che gli operatori applicano tra di loro per offrire i servizi di roaming ai clienti all'interno dell'UE e, con un voto favorevole di 549, 27 contrari e 50 astenuti, ha consentito di portare avanti lo stop sui costi aggiuntivi per il roaming etero che scatterà il 15 giugno 2017.

La novità riguarderà  telefonate, sms e traffico dati (internet).

mercoledì 31 agosto 2016

H3G: ora navigare in 4G costa 1 euro ogni trenta giorni

Non finiscono le novità (negative) per i consumatori possessori di un contratto di telefonia con i principali operatori del settore, i quali approfittano del periodo estivo  per proporre nuove condizioni contrattuali peggiorative verso i propri clienti.

Dopo aver segnalato le novità di Vodafone (vedi), con questo intervento vi informiamo in merito alla decisione da parte della compagnia H3G di rendere a pagamento il servizio di navigazione 4G dei propri clienti, i quali sino a qualche giorno addietro potevano navigare gratuitamente.

La società ha deciso di introdurre il costo di 1 euro ogni trenta giorni per l'utilizzo della linea super veloce 4G LTE, con piccolo aggravio per i clienti (30 euro ogni anno).

Vi ricordiamo che potete, se non desiderate versare questo maggior importo, cambiare la  compagnia telefonica, o recedere dal contratto di telefonia (anche solo quello relativo alla linea 4G LTE).

giovedì 11 agosto 2016

414 a pagamento? così deciso da Vodafone!

Vodafone è solita introdurre le novità più indigeste per i propri clienti tra luglio ed agosto, e forse questa strategia è appositamente scelta per evitare eccessive lamentele da parte dei consumatori.

Ed anche quest'anno, il colosso della telefonia ha deciso di apportare alcuni cambiamenti negli storici servizi offerti ai propri clienti, cancellando il servizio di comunicazione del credito con il numero 404, e rendendo a pagamento il 414.

Queste ed altre novità sono state comunicate ai clienti Vodafone attraverso un messaggio sms negli ultimi giorni ed entreranno in vigore il prossimo 18 settembre.

- Quali novità?
Come anticipato, scompare il numero gratuito 404, e il servizio di comunicazione telefonica del credito 414 diventa a pagamento. Tale scelta pare evidentemente finalizzata a costringere i clienti Vodafone ad accedere all'applicazione My Vodafone per restare aggiornati sul credito (e sulle iniziative Vodafone).

Anche i servizi chiamata internazionale/sms  internazionale subiranno degli aumenti, rimanendo invariate solo le offerte/promozioni sottoscritte dal singolo consumatore.

Una ulteriore sgradevole novità  riguarderà gli sms nazionali, il cui costo sarà di euro 0,29 l'uno, e la segreteria telefonica che passa ad euro 1,50.

- Cosa fare per uscire da questo contratto?
Le novità sinteticamente esposte entreranno in vigore il 18 settembre pv, ma il cliente Vodafone può decidere di non aderire a questi cambiamenti del contratto:

(1) passando ad altra compagnia telefonica;

(2) esercitando il diritto di recesso su variazioni.vodafone.it oppure inviando una raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO).

- Si può sapere quanto è il credito residuo senza dover scaricare l'applicazione My Vodafone? contatori.vodafone.it - 190 Vodafone

E se non voglio uscire dal contratto, ma allo stesso tempo  non voglio iscrivermi a My Vodafone?

Una piccola soluzione potrebbe essere quella di cliccare sulla pagina web "contatori.vodafone.it " (se si dispone anche di contratto di navigazione internet) e così si possono  ricevere alcune informazioni gratuite, quali:

- traffico utilizzato/residuo dell'offerta internet;
- credito residuo;
- scadenza della scheda ricaricabile;

Questa piccola soluzione potrebbe ovviare alla vostra necessità di conoscere quanto credito è rimasto nella scheda ricaricabile di Vodafone.

Alcuni dati della vostra scheda telefonica, ed in particolare il credito residuo, possono essere ottenuti anche contattando il numero 190 di Vodafone, seguendo la procedura prevista dalla segreteria telefonica. 
 
Qui il comunicato di Vodafone.

venerdì 29 luglio 2016

Provincia di Trento: arriva l'accordo per la banda ultra larga

Fonte: Provincia Autonoma di Trento
La Provincia di Trento ha raggiunto l’accordo con il Governo per la diffusione sul territorio della banda ultra larga. Grazie alla convenzione con il Mise, discussa stamani dall'esecutivo e che garantisce al Trentino ulteriori 47,7 milioni di euro in finanziamenti statali, è possibile accelerare la diffusione della banda ultra larga in Trentino. In particolare, la giunta ha approvato stamani la convenzione necessaria ad attivare le procedure di gara per la realizzazione effettiva delle connessioni sul territorio trentino, finanziate dal Mise. L’obiettivo è di garantire entro il 2020 una velocità di connessione di oltre 100 Megabit a tutte le aree produttive e turistiche del territorio ed alla maggioranza delle utenze residenziali ed al meno 30 Megabit alla restante popolazione (zone critiche).

domenica 5 giugno 2016

Il telefono non funziona? anche la piccola società può chiedere la risoluzione del contratto

Questa domenica torniamo a trattare le clausole vessatorie che sovente vengono inserite nei contratti sottoscritti dai consumatori, ma anche dalle piccole società, costrette a firmare contratti di fornitura di servizi di telefonia, energia elettrica, gas e acqua poco trasparenti e favorevoli.

Nel caso di specie, una società si è rivolta al Giudice di pace di Napoli per chiedere la risoluzione del contratto di telefonia, in quanto era stato accertato il cattivo funzionamento della linea telefonica.

La compagnia telefonica si era costituita eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del giudice del luogo di residenza della società (Napoli), in favore del foro di Milano, indicato nel contratto sottoscritto dalla società. 

Nel merito, la società convenuta respingeva ogni pretesa avanzata dal cliente, sostenendo che il servizio era stata offerto in modo corretto e nulla le poteva addebitarsi.

Il giudice ha correttamente respinto l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta, per le seguenti e condivisibili ragioni "Dalla documentazione versata in atti, ed in particolar modo dalla copia del contratto sottoscritto inter partes e depositato dalla HHHH S.p.A. nel proprio fascicolo di parte, si evince l’assoluta illeggibilità delle clausole contrattuali in quanto stampate con caratteri talmente microscopici che questo giudicante, nonostante l’ausilio di occhiali da vista e di una lente d’ingrandimento, non è riuscito a leggerne il contenuto. Poiché non vi è nessuna ragione per la quale la modulistica predisposta dalla società convenuta debba contenere parti stampate con caratteri normali ed altre parti, contenenti presumibilmente le clausole vessatorie ( presumibilmente perché questo giudicante non è riuscito a leggerne il contenuto), stampate con caratteri microscopici, è palese la violazione del principio di trasparenza, chiarezza, correttezza e buona fede nella stipula del contratto, il quale capziosamente, contiene le clausole sfavorevoli al cliente stampigliate con caratteri minuscoli e ciò al precipuo e censurabile scopo di indurre la parte contraente a sottoscrivere il contratto senza essere messo nelle condizioni di leggerne il contenuto nelle parti a lei sfavorevole. Trattasi di una prassi contrattuale assolutamente censurabile che non può non comportare la dichiarazione di nullità di tutte le clausole vessatorie riportate nel contratto ivi comprese eventuali clausole derogatorie delle competenza.".

Trattando la quesitone oggetto del giudizio, il Giudice di pace di Napoli ha riconosciuto che stante il malfunzionamento della linea, era legittima la richiesta di risoluzione avanzata dalla società. 

La stessa compagnia, riconoscendo un indennizzo durante l'incontro avanti al CORECOM, ha difatti ammesso il non corretto funzionamento della linea, legittimando la  società attrice alla richiesta di risoluzione del contratto, ma non il risarcimento del danno. 

Qui la sentenza.

sabato 31 ottobre 2015

Internet premium. Telecom, Wind, Vodafone e H3G sanzionate dall’Antitrust

Fonte: AGCM
comunicato stampa 16 ottobre 2015
Una sanzione complessiva di un milione e 733mila euro è stata irrogata dall’Antitrust a quattro operatori telefonici: Telecom (583mila), Wind (350mila), Vodafone (400mila) e H3G (400mila). Le società non hanno ottemperato ai provvedimenti del 13 gennaio scorso, continuando a non acquisire un consenso pienamente consapevole del consumatore per l’acquisto dei servizi premium attraverso la navigazione su Internet con telefoni cellulari.

lunedì 7 settembre 2015

“Verifica fiscale”, ma è una mail truffa

Ancora una volta, l'Agenzia delle Entrate ha segnalato l'invio di mail truffa da parte di presunti agenti verificatori, i quali preannunciano controlli da parte dell'amministrazione finanziaria, chiedendo l'invio di dati personali.

Si tratta di mail ingannevoli, apparentemente provenienti dalla Agenzia delle Entrate, con oggetto “Verifica Tributaria”,  con allegato un file eseguibile (.exe) che altro non è che un malware.

Possiamo consigliare, ancora una volta, di non aprire la mail ed eseguire una scansione con antivirus aggiornato del proprio pc.

Qui di seguito, il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate.

domenica 30 agosto 2015

Phishing e responsabilità della banca

Questa settimana torniamo a trattare il fenomeno, sempre più attuale, del furto dei dati personali (phishing), analizzando la responsabilità civile della banca nei confronti dei clienti vittime dell'attività illecita dei ladri digitali.

Il Tribunale di Milano ha analizzato la vicenda di due correntisti che nell’arco di sei giorni si sono visti prosciugare i conti correnti a seguito di ripetute operazioni di home banking.

I due sono stati vittime di una tecnica di phishing particolarmente evoluta ed insidiosa.
Accortisi dell’accaduto si sono affrettati a disconoscere le operazioni, a loro non riconducibili e da loro non autorizzate, sporgendo tempestiva denuncia affinchè le autorità preposte indagassero per scoprire gli autori del reato di cui erano rimasti vittime.

Successivamente, non essendo addivenuti ad una composizione bonaria della vertenza con l’istituto bancario, i correntisti citavano in giudizio l’intermediario creditizio con l’accusa di aver omesso l’adozione di idonee misure di protezione del sistema informatico, rendendo, così, gioco facile agli autori della condotta criminosa.

Una volta appurato il raggiro e identificato il phisher, ci si è posti il problema di verificare la responsabilità civile della banca con conseguente obbligo a risarcire il danno patito o, quantomeno, di ripianare la perdita.

Nel caso di specie, il sorgere della responsabilità contrattuale in capo all’intermediario è, in primo luogo, correlato all’assenza di adeguati standard di sicurezza messe a disposizione dei correntisti e che, all’epoca dei fatti, risultavano già generalmente adottati dagli altri operatori, per cui emergeva la violazione dell’obbligo, di fonte negoziale, di adottare, o comunque fornire il proprio cliente, di misure tecniche idonee ad evitare che terzi potessero ottenere fraudolentemente le credenziali di accesso al servizio di home banking.

Infatti, la banca non aveva dotato la clientela del dispositivo comunemente indicato come OTP - One Time Password- in grado di generare password usa e getta.

All’infrazione della clausola contrattuale, che pone a carico del gestore del servizio l’obbligo di garantirne la sicurezza con l’impiego di idonei strumenti di crittografia, si affianca un ulteriore inadempimento, per cui, l’operatore professionale, dopo le prime operazioni sospette, non è stato in grado di attivarsi tempestivamente impedendo la prosecuzione dell’attività illecita e almeno alleviato il danno.

A seguito della vicenda, inoltre, è emersa la differenza tra il phishing meno evoluto, nel quale il cliente applicando la diligenza minima è oggettivamente in grado di riconoscere ed evitare il raggiro, e una versione più sofisticata della stessa tecnica che, invece, non pone l’utente medio nella condizione di prendere alcuna contromisura.

La tecnica di intrusione utilizzata nella fattispecie, definita come “maninthebrowser” è caratterizzata dall’uso di un malware che annidandosi in modo silenzioso nel computer della vittima non crea alcun malfunzionamento o alterazione del sistema.

Detto malware, che rimane quiescente fino al momento in cui l’utente si colleghi ad un sito finanziario compreso fra e quelli che il programma abbia posto nel mirino, non desta alcun sospetto.

Viene così visualizzata una schermata che si presenta graficamente identica a quella regolare del sito dell’istituto bancario, se non fosse per l’unica rilevante differenza, che la pagina sostituita presenta un prefisso di accesso (c.d. protocollo di trasferimento) “http”, anziché “https”.

Alla luce di un tale affinamento della tecnica utilizzata non è possibile riconoscere una colpa grave dell’utente, per tanto, è ravvisabile in capo all’intermediario l’obbligo al rimborso previsto dalla disciplina sui servizi di pagamento.

Di seguito, la sentenza del Tribunale di Milano.

giovedì 27 agosto 2015

E-commerce: sanzionate le condotte scorrette di alcuni operatori

Fonte:
AGCM - 24 agosto 2015
Per pratiche commerciali ingannevoli e aggressive, l’Antitrust ha irrogato complessivamente sanzioni per 500.000 euro a quattro operatori di e-commerce: Kgegl, Moonlooker, Il Mercato dell’Affare e Zionsmartshop. 

I procedimenti sono scaturiti dalle numerose segnalazioni di consumatori che lamentavano comportamenti gravemente scorretti da parte di aziende specializzate nelle vendite on line. Questi consistevano, in  particolare, nella diffusione di informazioni non veritiere sulla disponibilità e sui tempi di consegna dei prodotti offerti e nell’opporre difficoltà di varia natura al rimborso delle somme pagate per prodotti che non venivano consegnati ovvero all’esercizio di alcuni diritti contrattuali dei clienti, come per esempio il recesso.

I provvedimenti adottati dall’Antitrust s’inquadrano nel contesto di un monitoraggio organico sul settore delle vendita a distanza, volto ad assicurare comportamenti corretti dagli operatori che operano nel commercio elettronico, anche in rapporto alla posizione particolarmente debole dei consumatori.

sabato 22 agosto 2015

Vodafone Exclusive - attenzione il contratto scatta dal prossimo 31 agosto

Vodafone sta proponendo ai propri abbonati un nuovo servizio - Vodafone exclusive - che dovrebbe consentire una linea internet più rapida, appoggiandosi al nuovo sistema "4g", permettendo al possessore di uno smartphone di poter, tra l'altro, utilizzare il suo telefono come un "hot spot" per la connessione su altri dispositivi.

Molti utenti hanno ricevuto sul proprio cellulare un messaggio ambiguo che fa intendere che questo contratto avrà inizio il 14 settembre 2015, giorno in cui si dovrebbero attivare tutti i servizi previsti dal nuovo piano tariffario.

- Il contenuto del messaggio sms di Vodafone

Il contenuto del messaggio è il seguente "Dal 14 settembre il tuo piano tariffario entrerà nel mondo Exclusive. Navighi sulla rete 4G più grande d'Europa e per la prima volta puoi utilizzare i Giga del tuo smartphone anche su PC e tablet.
In più per te il Servizio Clienti dedicato 193 per parlare direttamente con un operatore e potrai andare al cinema in 2 al prezzo di 1 solo biglietto. Tutto incluso nel tuo piano che cambia e costerà 1,9 euro in più al mese. 
Per info complete, per mantenere le tue attuali condizioni o per recedere gratuitamente chiama il 42593, o vai su voda.it/exclusive".

E quindi, leggendo il contenuto del messaggio sms, si potrebbe intendere che il 14 settembre 2015 è il giorno di conclusione del contratto tra Vodafone e l'utente......e invece no!

- Il nuovo piano contrattuale Exclusive parte il 31 agosto

Il contratto di Vodafone, invece, ha inizio il 31 agosto, ma diventerà vincolante solo il giorno 14 settembre 2015, dovendo restare sospeso per i prossimi 14 giorni, al fine di consentire al consumatore di poter recedere dall'accordo (?) con la compagnia telefonica, trattandosi di contratto concluso a distanza (vedi).

Questa informazione, però, non emerge in modo chiaro dal messaggio che ricevete sul cellulare, e potete venirne a conoscenza solo contattando il numero 42593, per recedere dal contratto, o visitando http://www.vodafone.it/portal/Privati/Vantaggi-Vodafone/Vodafone-Exclusive?icmp=SU_EXCLUSIVE, dovete trovate questo messaggio:



E quindi, ricordatevi che potete recedere dal contratto Vodafone Exclusive entro il 14 settembre p.v., chiamando il numero 42593!

Se volete ulteriori notizie, scrivete a info@consumatoreinformato.it

   

lunedì 20 luglio 2015

Roaming–dal giugno 2017 aboliti nell’Unione Europea i maggiori costi per la navigazione

Lo scorso 30 giugno è stata raggiunto un importante accordo a Bruxelles, con il quale si dovrebbe arrivare, entro la fine di giugno 2017, alla abolizione delle spese di roaming dati per la navigazione on line nei diversi Paesi membri dell'Unione Europea. 
L'accordo dovrebbe, ma ci permettiamo di preservare qualche dubbio, consentire ad ogni cittadino europeo che si trova sul territorio di un altro Paese, di non dover pagare ulteriori e non ben determinati costi accessori per poter usufruire della sua linea dati. Soddisfatto Andrus Ansip, vice Presidente della Commissione UE per il mercato digitale, secondo il quale “Sono stati ascoltati i cittadini europei” che “hanno chiesto e aspettato per la fine dei sovraccosti del roaming così come per le regole sulla neutralità di internet”. 
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