Uno degli argomenti più trattati, seguiti e discussi in questo blog riguarda le telefonate marketing, ed in particolare le famigerate telefonate mute, pratica commerciale svolta da numerose società del settore con la quale si lascia squillare il telefono per alcuni secondi e, dopo che il consumatore risponde, viene lasciata cadere la linea.
Questa pratica commerciale, estremamente diffusa e contestata dai consumatori, è stata oggetto di numerosi interventi del Garante della privacy con i quali sono state bloccate, nonché sanzionate, le società che adottano questo tipo di condotta.
Una delle società oggetto dell'intervento del Garante era Enel, la quale ha svolto l'attività di telemarketing avvalendosi del sistema informatico messo a disposizione dalla società Reitek. Il Garante aveva intimato, con il proprio provvedimento, Enel ad adottare misure idonee per evitare la reiterazione di queste telefonate “mute". La società, e il fornitore Reitek, impugnavano il provvedimento, ma il ricorso veniva rigettato dal Tribunale di Roma.
La vicenda è arrivata in Cassazione, ove i giudici di legittimità hanno analizzato la questione sotto il profilo della legittimità del trattamento dei dati personali, chiedendosi quali soggetti sono possono essere oggetto di sollecitazione telefonica. La Corte di Cassazione ha ritenuto di dare applicazione alla direttiva comunitaria 95/46-CE che prevede che: "il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando la persona interessata ha manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile” (art. 7) e quindi solo le utenze di coloro che hanno manifestato l'intenzione di aderire a queste proposte via telefono.
Nel caso di specie, i limiti normativi non risultano essere stati rispettati dalle società, così come chiarito dalla Corte di Cassazione, in quanto l’uso di un sistema di chiamata atomizzata - ossia senza l'intervento di un operatore (chiamate mute) - è consentito solo nel caso in cui il consumatore/utente abbia manifestato preliminarmente il proprio consenso a ricevere questo tipo di telefonata).
Nel caso di specie, Enel avrebbe dovuto introdurre un sistema volto a limitare/impedire queste telefonate, così come previsto dal Garante con il provvedimento impugnato, ed invece la società non ha adottato le misure richieste "Era stato imposto in particolare a Enel Energia di adottare, eventualmente tramite la fornitura di apposite istruzioni ai propri responsabili, tutte le misure, anche di carattere tecnico, idonee a garantire che il sistema Saas impedisse la reiterazione di chiamate di tal genere, escludendo specificamente la possibilità di richiamare la singola utenza per un intervallo di tempo pari almeno a trenta giorni. Una prescrizione simile, tesa a contrastare fenomeni considerati lesivi del diritto al trattamento dei dati personali o a ridurne l'impatto in ambiti considerati fisiologici, non integra una sanzione amministrativa, e il soggetto legittimato all'opposizione non è qualunque titolare del trattamento, ma lo specifico titolare al quale la prescrizione sia stata imposta.".
Per tali ragioni, la Cassazione considera illegittima la condotta tenuta dalle società, confermando il provvedimento del Garante privacy. Di seguito la sentenza.
Questa pratica commerciale, estremamente diffusa e contestata dai consumatori, è stata oggetto di numerosi interventi del Garante della privacy con i quali sono state bloccate, nonché sanzionate, le società che adottano questo tipo di condotta.
Una delle società oggetto dell'intervento del Garante era Enel, la quale ha svolto l'attività di telemarketing avvalendosi del sistema informatico messo a disposizione dalla società Reitek. Il Garante aveva intimato, con il proprio provvedimento, Enel ad adottare misure idonee per evitare la reiterazione di queste telefonate “mute". La società, e il fornitore Reitek, impugnavano il provvedimento, ma il ricorso veniva rigettato dal Tribunale di Roma.
La vicenda è arrivata in Cassazione, ove i giudici di legittimità hanno analizzato la questione sotto il profilo della legittimità del trattamento dei dati personali, chiedendosi quali soggetti sono possono essere oggetto di sollecitazione telefonica. La Corte di Cassazione ha ritenuto di dare applicazione alla direttiva comunitaria 95/46-CE che prevede che: "il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando la persona interessata ha manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile” (art. 7) e quindi solo le utenze di coloro che hanno manifestato l'intenzione di aderire a queste proposte via telefono.
Nel caso di specie, i limiti normativi non risultano essere stati rispettati dalle società, così come chiarito dalla Corte di Cassazione, in quanto l’uso di un sistema di chiamata atomizzata - ossia senza l'intervento di un operatore (chiamate mute) - è consentito solo nel caso in cui il consumatore/utente abbia manifestato preliminarmente il proprio consenso a ricevere questo tipo di telefonata).
Nel caso di specie, Enel avrebbe dovuto introdurre un sistema volto a limitare/impedire queste telefonate, così come previsto dal Garante con il provvedimento impugnato, ed invece la società non ha adottato le misure richieste "Era stato imposto in particolare a Enel Energia di adottare, eventualmente tramite la fornitura di apposite istruzioni ai propri responsabili, tutte le misure, anche di carattere tecnico, idonee a garantire che il sistema Saas impedisse la reiterazione di chiamate di tal genere, escludendo specificamente la possibilità di richiamare la singola utenza per un intervallo di tempo pari almeno a trenta giorni. Una prescrizione simile, tesa a contrastare fenomeni considerati lesivi del diritto al trattamento dei dati personali o a ridurne l'impatto in ambiti considerati fisiologici, non integra una sanzione amministrativa, e il soggetto legittimato all'opposizione non è qualunque titolare del trattamento, ma lo specifico titolare al quale la prescrizione sia stata imposta.".
Per tali ragioni, la Cassazione considera illegittima la condotta tenuta dalle società, confermando il provvedimento del Garante privacy. Di seguito la sentenza.
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