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domenica 29 marzo 2026

Quale giudice è competente per le migrazioni telefoniche "complesse"

Il provvedimento oggetto del nostro intervento odierno è abbastanza tecnico, pur riguardando i consumatori, ma ci consente di fare un po' di chiarezza in merito al giudice presso il quale bisogna rivolgersi quando vi sono delle contestazioni con determinati valori.

Non di rado, infatti, i consumatori non capiscono perché la causa viene proposta davanti ad un giudice invece di un altro e si trovano spiazzati di fronte alle spiegazioni fornite dall'avvocato.

L'ordinanza depositata il 15 giugno 2020 (Cass. civ., sez. VI, n. 11460) della Cassazione ci aiuta a descrivere una vicenda particolare, ove si è passati dal Tribunale al Giudice di Pace.

Nel caso di specie, la controversia riguardava un contratto per la fornitura del servizio telefonico e la Suprema Corte è intervenuta per chiarire un aspetto cruciale per le controversie con i gestori telefonici: la competenza per valore si "cristallizza" al momento della proposizione della domanda e non cambia con rinunce parziali successive. 

La vicenda riguarda un contenzioso tra un consumatore e una compagnia telefonica, ove il privato si era rivolto al Tribunale di Roma per chiedere l'accertamento della cessazione di un'utenza per migrazione ad altro operatore, l'inesistenza di crediti fatturati, la restituzione di somme pagate indebitamente e il completamento della procedura di migrazione, più un risarcimento fino a 2.000 euro (pretesa in seguito rinunciata).

Il Tribunale declina la propria competenza, rinviando il fascicolo al Giudice di Pace, ma la Suprema Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. 

Perché? 

La Cassazione ha deciso in tal senso, applicando due principi chiave:

a.- Cumulo di domande con valore indeterminabile: Le richieste formulate dall'attore non possono essere considerate come "accessorie" tra loro. 

Nel caso di specie, la domanda del consumatore ha:

1.- un accertamento della cessazione del rapporto contrattuale (richiesta con valore indeterminato);

2.- richiesta di condanna al "facere" verso la compagnia telefonica per completare la migrazione ad altro operatore (altra domanda con valore indeterminabile);

3.- condanna alla restituzione della somma versata (richiesta con valore determinato).

Ai sensi dell'art. 10, co. 2, c.p.c., le varie domande devono essere considerate tutte assieme, cumulandosi, così determinato un valore che eccede i limiti del Giudice di Pace (art. 14 c.p.c.) con competenza del Tribunale.


b.- Competenza "congelata" alla domanda iniziale: La rinuncia parziale in corso di causa della restituzione della somma di denaro non sposta la competenza (artt. 5 e 10 c.p.c.), altrimenti l'attore potrebbe manipolarla strategicamente a suo piacimento.

Cosa significa per i consumatori? Se state litigando per una migrazione telefonica fallita – un problema comune, con bollette gonfiate e ritardi – puntate al Tribunale se la domanda è "complessa". 

Non riducete il valore rinunciando a risarcimenti per "scendere" al GdP: la competenza resta dove l'avete posta all'inizio. Questo rafforza la vostra posizione contro le compagnie telefoniche, specialmente con l'Agcom che fissa indennizzi fino a 2.000 euro per disservizi.

La Corte ha dichiarato competente il Tribunale di Roma e condannato la compagnia telefonica alle spese (2.500 euro + accessori). 

Di seguito, la sentenza della Cassazione n. 11460/2020 

venerdì 13 dicembre 2024

AGCOM interviene contro frodi e telemarketing selvaggio

Fonte: comunicato stampa
14 novembre 2024
Nella seduta del 13 novembre 2024, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha avviato una consultazione pubblica (Delibera n. 457/24/CONS) per introdurre nuove regole dirette a contrastare frodi e telemarketing selvaggio tramite misure che impediscano il cosiddetto CLI Spoofing, ossia la pratica con cui l’utente viene ingannato sull’identità del soggetto chiamante a seguito della manipolazione del reale numero telefonico. 

In particolare, l’Autorità ritiene necessario stabilire l’obbligo, per gli operatori nazionali, di bloccare le chiamate illegittime internazionali in entrata mascherate con numero telefonico nazionale, ossia quelle con prefisso italiano di rete fissa e con numeri cellulari italiani. 

Nello stesso provvedimento sono state individuate misure di trasparenza e corretta informazione relative alle condizioni economiche e tecniche delle offerte di servizi telefonici e di connettività, tra le quali, in particolare, la valutazione di una serie di bollini per certificare la velocità della connessione 5G.

In relazione all’utilizzo illecito del CLI spoofing l’Autorità, inoltre, ha diffidato TIM (Delibera n. 462/24/CONS) al rispetto degli obblighi previsti dal Codice di condotta sulle attività di teleselling e telemarketing.  Il provvedimento si è reso necessario dopo le segnalazioni di alcuni cittadini che avevano ricevuto proposte di contratto in violazione dei requisiti di trasparenza previsti dal Codice stesso. Ora TIM avrà 120 giorni di tempo per assumere e comunicare nuove e più efficaci azioni di monitoraggio sui call center partner. 

L’Autorità ha inoltre approvato (Delibera n. 36/24/CIR) la proposta di impegni assunti dalla società Telecom Italia Sparkle nell’ambito di un procedimento sanzionatorio nei confronti della menzionata società per aver consentito l’utilizzo da parte di società estere non autorizzate di numeri geografici già assegnati a soggetti legalmente operanti in Italia. Gli impegni assunti dalla società sono volti a implementare misure di monitoraggio dei loro partner per evitare la reiterazione delle pratiche di CLI Spoofing.

venerdì 9 ottobre 2020

+39 327 592 4916: riprendono i numeri marketing. Attenti all'operatore aggressivo!

Ancora una volta, e ci capita di tanto in tanto, vi dobbiamo segnalare un nuovo numero marketing che nelle ultime settimane sta "disturbando" i consumatori italiani.

Abbiamo ricevuto delle segnalazioni in relazione al numero 3275924916 che sarebbe utilizzato da un operatore marketing per proposte commerciali.

Purtroppo, non è sempre possibile conoscere la provenienza della telefonata e quindi siamo costretti a rispondere a questi operatori che, a volte, si comportano anche in modo sgarbato.

Anche in questo caso, vi proponiamo i nostri suggerimenti pratici finalizzati a limitare questo fenomeno (vedi qui). Abbiamo trattato la questione sotto il profilo della possibile truffa (approfondimento). 

lunedì 13 luglio 2020

"Aumento di euro 8 mensili. Vodafone multata" così il nuovo tentativo di raggiro con la doppia telefonata

Ancora una volta ci vediamo costretti a segnalarvi un altro tentativo di truffa telefonica secondo lo stile della "doppia telefonata" che già vi abbiamo segnalato con nostro altro intervento (vedi qui).

Questa volta, però, il metodo utilizzato per raggirarvi è più sofisticato e si fonda su false notizie ed una proposta commerciale attraverso l'associazione consumatori.

La società Vodafone, vittima di questo raggiro, ha già avvisato i propri clienti della falsità delle informazioni ricevute via telefono, denunciando la vicenda alle autorità competenti.

Vediamo cosa ci è stato segnalato:

domenica 3 maggio 2020

Ius variandi - la compagnia telefonica deve giustificare il peggioramento delle condizioni economiche

Questo nostro intervento è dedicato a commentare un recente provvedimento del Consiglio di Stato reso nei confronti di Assotelecomunicazioni, soggetto rappresentante Fastweb, Windi Tre, Vodafone, ossia tra le principali compagnie telefoniche.

La sentenza n. 1529/2020 del Consiglio di Stato ha il merito di disciplinare (limitare?) il diritto di mutamento delle condizioni contrattuali da parte della compagnia telefonica nei contratti conclusi con il cliente privato.

  •  La normativa - Delibera n. 519/15/CONS - art. 6: ius variandi solo ex lege o ex contractu
Alla base della questione è la riforma dei contratti di fornitura dei servizi di telefonia e telematici introdotta con la Delibera n. 519//15/CONS, norma che prevede la possibilità di variazione in senso negativo dei rapporti contrattuali solo nei casi previsti dalla legge o dal contratto: «le condizioni contrattuali solo nelle ipotesi e nei limiti previsti dalla legge o dal contratto medesimo» (art. 6).

Il regolamento AGCOM prevede, dando corretta applicazione delle norme comunitarie e del Codice del Consumo, la possibilità da parte della compagnia telefonica di introdurre modifiche peggiorative al contratto di fornitura (si pensi all'aumento del prezzo o l'introduzione del servizio premium), solo se giustificato.

In altri termini, la società di telefonia può introdurre condizioni peggiorative nel contratto di fornitura del servizio di telefonia se:

(1) informa il cliente trenta giorni prima del mutamento delle condizioni, concedendo al cliente di poter recedere gratuitamente dal contratto;

(2) la modifica delle condizioni contrattuali deve essere oggettivamente giustificata

La norma in parola è stata oggetto di contestazione da parte delle compagnie telefoniche, le quali si sono rivolte al TAR Lazio per chiedere la cancellazione dell'art. 6.

E il TAR ha accolto il ricorso delle società, affermando che AGCOM avrebbe esorbitato dai propri poteri nella redazione dell'art. 6, dichiarando illegittima la previsione normativa.

  •  Consiglio di Stato: la società di telefonia può "peggiorare" il contratto con il cliente solo se vi sono ragioni oggettive e adeguatamente motivate
l'Autorità garante impugna la decisione del TAR, rivolgendosi al Consiglio di Stato per comprendere se le norme previste in materia di ius variandi, così come disciplinate nei contratti con i consumatori, trovino applicazione anche nei contratti di telefonia.

Il Consiglio di Stato, ribaltando la sentenza del TAR Lazio, ha stabilito che la norma introdotta da AGCOM non fosse priva di presupposto legale, e quindi illegittima, fondandosi sulle norme comunitarie e sul Codice del Consumo.

In particolare, in materia di contratti conclusi tra la società commerciale ed il consumatore, la modifica unilaterale deve essere prevista dal contratto o via legge; comunicato al consumatore; giustificato e motivato.

E secondo il Consiglio di Stato il diritto di mutamento delle condizioni contrattuali sicuramente spetta alla compagnia telefonica, ed è pienamente valido nei confronti del contraente debole, ma deve rispettare alcuni presupposti di legittimità analighi a quelli previsti per gli altri rapporti contrattuali fondati sullo squilibrio tra le parti.

La tutela del contraente debole, dove è chiaro e marcato lo squilibrio informativo e di formazione del contratto (si pensi ai formulari), impone al contraente forte di non limitarsi alla comunicazione del proprio diritto di variazione delle condizioni contrattuali (ius variandi), ma altresì alla comunicazione delle ragioni oggettive poste a fondamento dell'esercizio del potere dei modifica del contratto periodico.

Tale motivazione trova, peraltro, anche una giustificazione nel dovere di buona fede che sempre dovrebbe caratterizzare i rapporti tra le parti, e che impone all'"operatore di telefonia mobile, nella fase di esercizio del diritto potestativo di modificazione del rapporto contrattuale, è obbligato ad indicare le ragioni oggettive, connesse, normalmente, alla gestione di sopravvenienze rilevanti, che giustificano in modo oggettivo lo ius variandi.

Qui di seguito, la sentenza n. 1529/2020 del Consiglio di Stato.

sabato 11 aprile 2020

Ostacolato lo sviluppo della fibra. Maxi sanzione dell'Antitrust a Tim

Fonte: comunicato stampa
6 marzo 2020
Il 25 febbraio 2020 l’Autorità ha concluso il procedimento A514, accertando che TIM ha posto in essere una strategia anticoncorrenziale preordinata a ostacolare lo sviluppo in senso concorrenziale degli investimenti in infrastrutture di rete a banda ultra-larga.

La competizione nel settore delle TLC, ancor più che in termini di prezzi e tariffe, si manifesta oggi in termini di qualità dei servizi, investimenti e innovazione.

In questa prospettiva l’Autorità ha ritenuto di dover sanzionare le condotte di TIM volte a ritardare nelle aree dove ce ne sarebbe stato più bisogno lo sviluppo della fibra nella sua forma più innovativa, ovvero l’FTTH (Fiber To The Home).

Trattasi delle così dette aree “bianche”, quelle aree cioè dove, in assenza di sussidi, il mercato non giustificherebbe l’infrastrutturazione innovativa.

In particolare le condotte di TIM sono risultate indirizzate a preservare il suo potere di mercato nella fornitura dei servizi di accesso alla rete fissa e dei servizi di telecomunicazioni alla clientela finale.

TIM ha posto ostacoli all’ingresso di altri concorrenti, impedendo sia una trasformazione del mercato secondo condizioni di concorrenza infrastrutturale, sia il regolare confronto competitivo nel mercato dei servizi al dettaglio rivolti alla clientela finale.

domenica 9 febbraio 2020

Consiglio di Stato: le compagnie telefoniche devono rimborsare in automatico i consumatori

La compagnia telefonica ha illegittimamente fatturato i consumi ogni 28 giorni e non con cadenza mensile? Il rimborso deve essere automatico.

Questo principio è stato stabilito dal Consiglio di Stato con la recentissima sentenza n. 879/2020 del 4 febbraio 2020 che potete leggere di seguito, ove il giudice amministrativo è stato chiamato a decidere la condotta tenuta dalle compagnie telefoniche che, nonostante l'ordine di rimborso in favore dei consumatori a seguito della famosa vicenda dei 28 giorni, non hanno ancora adottato le condotte richieste.

Nel blog potete trovare molti nostri interventi relativi a questa vicenda, in quanto lo stesso Consiglio di Stato è intervenuto più volte sanzionando la condotta delle società del settore ed invitando le stesse a trovare una soluzione volta a tutelare i consumatori legittimati ad ottenere il rimborso delle somme versate nella vicenda "28 giorni"


La sentenza in oggetto è relativa all'impugnazione proposta da Vodafone contro la delibera Agcom, inerente il mancato rimborso della somme trattenute ai consumatori.

Il Consiglio di Stato ha approfittato della sentenza per estendere l'obbligo di rimborso automatico da parte di tutte le compagnie telefoniche, condannando le società che non si stanno attivando per agevolare i consumatori, preferendo disattendere l'ordine proveniente da Agcom.

Cosa fare se volte ottenere il rimborso dei vostri denari?

- scrivete una lettera di diffida alla compagnia telefonica, chiedendo il rimborso totale della somma, richiamando anche la sentenza n. 879/2020 del Consiglio di Stato.

- se dopo 60 giorni non ottenete alcuna risposta, rivolgetevi al Corecom della vostra città chiedendo il rimborso delle somme illegittimamente trattenute dalla compagnia telefonica, nonché un indennizzo per il ritardo, tenuto conto che la società si sarebbe dovuta attivare autonomamente, come previsto dalla citata pronuncia.

Qui di seguito, la sentenza del Consiglio di Stato.

sabato 8 febbraio 2020

AGCM sanziona Fastweb, TIM, Vodafone e Wind Tre per la fatturazione a 28 giorni

Fonte: comunicato stampa
31 gennaio 2020
L’Autorità Antitrust ha irrogato una sanzione per complessivi 228 mln di euro a Fastweb, TIM, Vodafone e Wind Tre accertando un’intesa anticoncorrenziale relativa al repricing effettuato nel ritorno alla fatturazione mensile.

In particolare, le indagini svolte hanno permesso di accertare che i quattro operatori telefonici hanno coordinato le proprie strategie commerciali relative al passaggio dalla fatturazione quadrisettimanale (28 giorni) a quella mensile, con il mantenimento dell’aumento percentuale dell’8,6%.

lunedì 27 gennaio 2020

Winback: anche TIM sanzionata per l'attivazione di servizi telefonici

Fonte: comunicato stampa
13 gennaio 2020
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso un’istruttoria nei confronti di Telecom Italia S.p.A., accertando due violazioni del Codice del Consumo, e irrogando sanzioni per un importo complessivo di 4,8 milioni di euro. L’Autorità ha rilevato che Telecom, violando l’art. 22 del Codice del Consumo, da giugno 2018 non ha fornito informazioni chiare ed immediate nella promozione di offerte “personalizzate” di winback per i servizi di telefonia mobile rivolte ad ex clienti. Questi venivano contattati prevalentemente tramite sms o call center, limitandosi ad indicare le sole condizioni del piano tariffario proposto in termini di prezzo mensile e traffico incluso ed omettendo nel messaggio e nel corso della telefonata di dar conto di ulteriori costi o di vincoli di fruizione delle offerte.

Si è ritenuta tale condotta idonea ad indurre in errore il consumatore medio in ordine al contenuto della proposta ed a fargli assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
L’Autorità ha inoltre accertato che, in violazione dell’art. 65 del Codice del Consumo, nella fase di adesione a tutte le offerte di telefonia mobile, Telecom ha pre-attivato diversi servizi e/o opzioni aggiuntivi rispetto all’offerta principale, con aggravio di costi, senza il preventivo ed espresso consenso del consumatore.

lunedì 18 novembre 2019

La ricarica telefonica premium - altra ipotesi di raggiro dei consumatori?

Ancora non è terminata la querelle delle bollette a 28 giorni, con il rimborso dovuto dalle compagnie telefoniche ai consumatori, che una nuova dubbia pratica commerciale si sta affacciando nel mercato delle telefonia mobile

Alcune associazioni dei consumatori hanno chiesto l'avvio di una istruttoria ad AGCOM e AGCM, ipotizzando potenziali pratiche commerciali da parte di Tim, Vodafone e Wind.

Stiamo parlando della recente decisione, assunta da tutti i gestori, di abbandonare le piccole ricariche (5 - 10 euro), sostituendole con ricariche  “premium”, ovvero ricariche con l'avvio di servizi a pagamento aggiuntivi che vengon addebitati al consumatore.

domenica 21 luglio 2019

Consiglio di Stato conferma l'obbligo di rimborso per la fatturazione a 28 giorni

Questa domenica torniamo a trattare la famosa vicenda della fatturazione a 28 giorni che alcuni anni fa era stata portata avanti da Sky e dalle compagnie telefoniche (vedi qui), con evidente incremento dei costi addebitati al cliente per il servizio.

La vicenda non era passata in secondo piano, tant'è che dopo l'intervento del Parlamento, era stata oggetto di sanzioni da parte dell'autorità di settore, Agcom, con distinti provvedimenti emessi nei confronti delle varie società del settore telefonico.

Le sanzioni, con obbligo di rimborso in favore dei consumatori per le fatture a 28 giorni, erano state sostanzialmente confermate dal TAR Lazio (vedi qui).

Le compagnie telefoniche hanno impugnato la sentenza del TAR, rivolgendosi al Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento dei provvedimenti di Agcom, rendendo di fatto comunque legittime le maggiori entrate ottenute nel periodo 23 giugno 2017 - aprile 2018.

Di seguito, potete leggere lo scarno, ma importante, provvedimento (solo il c.d. dispositivo) con il quale il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di una delle compagnie telefoniche, Vodafone, confermando quanto stabilito dall'autorità delle telecomunicazioni e legittimando gli utenti ad ottenere il rimborso per le maggiori somme versate. 

Chi ha diritto al rimborso? sono legittimati ad ottenere il rimborso coloro che, nel citato periodo 23 giugno 2017 - aprile 2018, abbiano ricevuto fatture per servizi di telefonia fissa a 28 giorni da parte di tutti i principali operatori (Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb).

Come evidenziato in precedenza, Agcom ha stabilito l'illegittimità della pratica con distinte deliberazioni (n. 497-498-499-500/17/CONS; 112-113-114-115/18/CONS e 269/18/CONS), e la conferma da parte del Consiglio di Stato rende definitivo l'obbligo al rimborso da parte delle società di settore e il diritto ad ottenere la restituzione dei soldi da parte dei consumatori.

Qui il provvedimento del Consiglio di Stato.

sabato 20 aprile 2019

Attento consumatore, se non paghi la bolletta del telefono finisci nella black list

Vita dura per coloro che amano aprire contratti di telefonia, non pagare le bollette e, quando viene disattivato il servizio, recarsi ad altra compagnia telefonica per aprire un nuovo contratto.


Lo scorso mese di marzo ha visto il definitivo varo del Sistema informativo sulle morosità intenzionali nel settore della telefonia (Simoitel), gestito da CRIF, ed il cui fine è proprio quello di limitare/interrompere il c.d. fenomeno dello "shopping telefonico", ove gli utenti aprono contratti che, successivamente, non intendono onorare.


Si tratta, quindi, di una banca dati dove vengono inseriti i nominativi (e dati personali) delle persone (privati o società) che non hanno pagato regolarmente i canoni con una compagnia telefonica.


Abbiamo già trattato l'argomento (vedi qui), ma riteniamo utile tornare a focalizzare l'attenzione a questa iniziativa volta a limitare la cattiva usanza da parte dei clienti di passare ad altri operatori telefonici senza pagare i conti in sospeso.


Quale conseguenza si pone a carico dell'utente che entra nella black list di Simoitel? egli non potrà avviare un contratto con un altro operatore telefonico fino a quando non avrà saldato il suo debito pregresso.


Ciò vuol dire che gli utenti telefonici morosi rischieranno di finire in una black list che non gli consentirà un agevole cambio di operatore, almeno fino a quando non avranno saldato ogni debito.

I presupposi che legittimano l'indicazione nella banca dati dei “cattivi pagatori” introdotta in materia di telefonia sono:

a. importo insoluto non inferiore ai 150 euro;
b. recesso dal contratto esercitato da non meno di tre mesi;
c. presenza di fatture non pagate nei primi sei mesi successivi alla stipula del contratto;
d. assenza di altri rapporti contrattuali post-pagati, attivi e regolari nei pagamenti con lo stesso operatore;
e. assenza di formali reclami/contestazioni, istanze di conciliazioni o comunque istanze di definizione di controversie inoltrate dal cliente;
f. invio a cura dell’operatore telefonico della comunicazione di preavviso di imminente iscrizione alla banca dati almeno 30 giorni solari antecedenti all’iscrizione nella banca dati.

Ne consegue che gli utenti morosi avranno trenta giorni, dalla data di ricevimento della comunicazione delle compagnie telefoniche, per poter saldare la propria posizione al fine di evitare l'inserimento del proprio nome nella black list.


Il consumatore inserito nella lista non potrà più avviare altri contratti di telefonia, chiedere l'attivazione di linee o la migrazione di una vecchia utenza.

lunedì 7 gennaio 2019

0282951944 - proliferano i numeri marketing

Nulla da dire, la presunta novità legislativa in arrivo per contrastare le società marketing dovrà velocemente entrare in vigore per interrompere, o così si spera, le telefonate che continuamente riceviamo anche dal numero 0282951944.

Questo numero sta contattando molti utenti di telefonia mobile ed opera per varie compagnie telefoniche, per poter avanzare proposte via telefono o comunque disturbare i consumatori.

Anche in questo caso, vi proponiamo i nostri suggerimenti pratici su come limitare questo fenomeno (vedi qui), ed abbiamo trattato la questione sotto il profilo della possibile truffa (approfondimento). 

lunedì 17 dicembre 2018

0510420581 - call center di Telecom

Torniamo a segnalare un nuovo numero telefonico che, nonostante le nuove regole introdotte in materia, sta disturbando i consumatori con offerte commerciali.

Si tratta del numero 0510420581 che, per conto di Telecom Italia, offre nuovi contratti della società per la linea fissa e connessione dati.

Anche per questo numero di telefono, vi proponiamo i nostri suggerimenti pratici su come limitare questo fenomeno (vedi qui), ed abbiamo trattato la questione sotto il profilo della possibile truffa (approfondimento).

domenica 4 novembre 2018

Obbligo alla restituzione delle somme addebitate a 28 giorni - il TAR conferma

Nuova puntata nella vicenda che riguarda le bollette telefoniche di 28 giorni addebitate dalle principali compagnie telefoniche lo scorso anno, in quanto il TAR ha deciso di confermare il provvedimento dell'Autorità garante per le telecomunicazioni (AGCom) che ha bloccato questa pratica commerciale.

Le principali compagnie telefoniche, ma anche dall'operatore televisivo a pagamento Sky (vedi qui), avevano deciso di ridurre il periodo di fatturazione, passando dai canonici trenta giorni ai soli ventotto, così aumentando il costo per il servizio.

La pratica commerciale è stata oggetto sia dell'intervento governativo che di quello dell'AGCom (clicca qui) che di fatto ne ha disposto il blocco con il ripristino della fatturazione mensile, nonché la restituzione ai clienti delle maggiori somme trattenute, con conseguente impugnazione del provvedimento davanti al giudice amministrativo.  

Il TAR ha deciso, con il provvedimento (solo nel dispositivo) di seguito, di respingere il ricorso, confermando il provvedimento pubblicato da AGCom e favorevole ai consumatori. 

Cosa succede ora? si può facilmente ipotizzare che, da un lato, le società vorranno ricorrere al Consiglio di Stato, mentre dall'altra parte queste ultime dovranno cominciare a programmare la restituzione dei denari ai consumatori, i quali però si devono attivare per chiedere il rimborso ai singoli operatori telefonici.

Qui la sentenza del TAR.

giovedì 12 luglio 2018

AGCOM ha deciso: i consumatori devono essere rimborsati entro il 31 dicembre per le fatture di 28 giorni

L'Autorità delle telecomunicazioni ha deciso: i consumatori devono essere rimborsati entro il 31 dicembre 2018 dagli operatori di telefonia che avevano sottratto i soldi con la fatturazione a 28 giorni.

Se vi ricordate la vicenda, lo scorso anno le maggiori compagnie telefoniche avevano deciso di mutare il piano di fatturazione, riducendo dal canonico mese a 28 giorni. La decisione era stata oggetto di contestazione e, a seguito di intervento legislativo, definitivamente bloccata (vedi).

La stessa AGCOM aveva, già in precedenza, bloccato i tentativi di "aumento" degli abbonamenti camuffato e, peraltro, nemmeno anticipato (vedi).

L'ultimo punto rimasto in sospeso riguardava il rimborso delle maggiori somme pagate dai consumatori nel periodo che è intercorso tra il cambio del piano tariffario e la decisione legislativa di rimettere tutto a posto.

E AGCOM, con la delibera n. 269/18/CONS, ha deciso che Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb, ossia le quattro compagnie che avevano ridotto il periodo di fatturazione a 28 giorni, dovranno rimborsare i maggiori importi raccolti dai consumatori entro il 31 dicembre 2018: “L’Autorità, con le delibere 112/18/CONS, 113/18/CONS, 114/18/CONS e 115/18/CONS, aveva diffidato gli operatori a far venir meno gli effetti dell’illegittima anticipazione della decorrenza delle fatture emesse successivamente alla data del 23 giugno 2017 [...] Il provvedimento adottato dall’Autorità intende salvaguardare in tempi rapidi i diritti di tutti gli utenti coinvolti dagli aumenti tariffari imposti dagli operatori”, sottolinea l’Autorità. Inclusi quelli che nel frattempo hanno cambiato operatore: saranno infatti garantite adeguate modalità di recupero delle somme dovute – puntualizza l’Autorità – all’esito dei contenziosi ancora pendenti dinanzi al Tar Lazio, la cui discussione di merito è prevista a novembre prossimo. In dettaglio, il calcolo dei giorni di servizio che ciascun operatore dovrà riconoscere in fattura ai propri utenti – puntualizza la nota – dovrà riguardare il periodo compreso tra il 23 giugno 2017 e la data in cui è stata ripristinata la fatturazione su base mensile. Entro il 31 dicembre 2018, quindi, gli operatori dovranno adempiere alle diffide dell’Autorità attraverso la posticipazione della data di decorrenza della fattura per un numero di giorni pari a quelli illegittimamente erosi".

venerdì 29 giugno 2018

960 mila euro di sanzioni a Tim - così deciso dal Garante

Fonte: Newsletter 29 maggio 2018
Il Garante privacy ha ordinato a Tim il pagamento di due sanzioni amministrative pari a  un importo complessivo di 960mila euro per violazioni alla normativa sulla protezione dei dati personali. 

La prima sanzione, di 800mila euro, conclude l'iter avviato dal reclamo di un ignaro utente che si è ritrovato intestatario di 826 linee di telefonia fissa e, "moroso" a sua insaputa, si è accorto del problema quando ha iniziato a ricevere dei solleciti di recupero crediti di mancati pagamenti di bollette telefoniche. 

venerdì 22 giugno 2018

0966449003 - ultimo esempio di call center che propone contratti di telefonia

Dobbiamo segnalarvi, ancora una volta, l'ultimo esempio di numero di telefono marketing attraverso il quale una società del settore sta contattando, per conto di un primario operatore telefonico internazionale, gli ex clienti, avanzando loro proposte di nuovi contratti.

Stiamo parlando del numero di telefono 0966449003, attraverso il quale un operatore del settore sta cercando di disturbare/molestare i consumatori italiani.

Purtroppo, per l'ennesima volta, il numero di telefono è alquanto ambiguo e non consente al consumatore di venire a conoscenza del soggetto che lo contatta se non al momento in cui alza la fatidica cornetta del telefono.

Abbiamo ripetutamente trattato l'argomento, fornendovi suggerimenti pratici su come limitare questo fenomeno (vedi qui), ed abbiamo trattato la questione sotto il profilo della possibile truffa (approfondimento).

venerdì 23 marzo 2018

Bene l'Antitrust che blocca gli aumenti camuffati delle compagnie telefoniche!

Consumatore Informato esprime la sua soddisfazione per il nuovo intervento con il quale l'Antitrust ha deciso di sospendere il tentativo avviato dalle compagnie telefoniche di addebitare ai consumatori gli aumenti introdotti con la fatturazione a 28 giorni.

Continua il braccio di ferro tra AGCM e le principali società del settore telefonico e dati, accusate di aver concluso un'intesa con la quale aumentare le tariffe dei servizi telefonici, nonostante il divieto alla fatturazione di 28 giorni stabilito dall'autorità garante.

La vicenda è nota e prende le mosse dalla famosa fatturazione a 28 giorni, attuata negli scorsi mesi da parte delle società del settore telefonia al fine di aumentare, in modo silenzioso, il costo per il servizio offerto al cliente (per un approfondimento, clicca qui).

Lo scorso febbraio, l’Autorità ha avviato un’indagine per accertare la sussistenza di un’intesa tra TIM, Vodafone, Fastweb e Wind Tre finalizzata ad aggirare i nuovi obblighi regolamentari e normativi introdotti dall’articolo 19 quinquiesdecies del D.L. n. 148/2017 (convertito dalla L. n. 172/2017).

L’Autorità ha ritenuto che tale accordo sia causa di un evidente danno verso i consumatori, chiamati a pagare un maggiore costo, con una spesa annuale complessiva quantificata in un canone mensile extra.

L'Autorità, con il provvedimento dello scorso 21 marzo 2018, ha ordinato agli operatori di sospendere ogni misura di aumento della bolletta, con buona pace delle compagnie telefoniche interessate ad aumentare i propri profitti.

lunedì 13 novembre 2017

Fattura ogni 28 giorni: che bell'affare per le compagnie telefoniche

Ecco un esempio di truffa legalizzata, ove le regole del mercato arrivano a favorire in modo smaccato una parte (gli operatori telefonici) con grave danno dell'altra (i consumatori) senza che le norme (e chi le governa/controlla) possano limitare lo strapotere dei più forti.

Stiamo parlando della nuova e famigerata condotta commerciale, avviata dagli operatori di telefonia ed internet (ma anche dalla più grande piattaforma televisiva a pagamento: Sky), i quali hanno imposto ai loro clienti di pagare le bollette ogni  28 giorni, invece di quella tradizionale scadenza mensile.

La condotta, secondo stime attendibili, dovrebbe garantire alle quattro società telefoniche più importanti (Tim, Vodafone, WindTre e Fastweb) un maggiore introito annuo di un miliardo e 190 milioni di euro.

Le stesse società sono oggetto di un procedimento, avviato Garante per le Comunicazioni (l'AgCom), volto a verificare la correttezza della condotta commerciale tenuta dalle appena menzionate società, le quali hanno abbandonato la fatturazione mensile, calcolando le quattro settimane (28 giorni).

Il procedimento potrebbe (dovrebbe) concludersi con una sanzione massima di un milione 160 mila euro per ciascuno degli operatori commerciali: la somma è evidentemente irrisoria rispetto al vantaggio che le società stanno (e continueranno) ad incassare nel 2017/2018.

Come possono i maggiori operatori telefonici avere un incremento del loro fatturato?
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