domenica 15 marzo 2020

Attento notaio, devi fornire tutte le informazioni al consumatore

Il dovere del notaio verso il cliente/consumatore non si esaurisce con il solo obbligo di redazione dell'atto notarile e le successive incombenze di registrazione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3894/2019, ha voluto ribadire come sussiste a carico del professionista un ulteriore dovere informativo verso il cliente, volto ad illustrare rischi ed aspetti problematici eventualmente emersi e connessi alla finalità perseguita dalle parti.

Il caso sottoposto all'attenzione del giudice di legittimità prende le mosse dal recupero a tassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate per importi non versati da un contribuente, a seguito di un atto di vendita di un terreno agricolo dichiarato come edificabile, ma indicato nella scrittura con un prezzo inferiore a quanto periziato.

L'Agenzia aveva accertato, quindi, una maggiore plusvalenza realizzata attraverso la vendita del bene, chiedendo il pagamento della relativa imposta, in quanto il valore era risultato superiore a quello stimato dal professionista.

La parte condannata al pagamento della maggiore imposta ha, quindi, deciso di convenire in giudizio il notaio, contestando a quest'ultimo di non averla informata in merito al rischio connesso alla possibile maggiore imposta dovuta nel caso di indicazione nell'atto di un importo inferiore a quello effettivo.

La Cassazione ha riconosciuto le giuste ragioni del consumatore, in quanto ha individuato uno specifico obbligo informativo del notaio nei confronti delle parti, volto a comunicare anche l'eventuale rischio di dover pagare maggiori imposte nel caso di indicazione nell'atto notarile di un valore del terreno inferiore a quello effettivo determinato con la perizia.

La violazione di tale dovere informativo (e di consiglio) comporta una responsabilità del professionista, chiamato a risarcire il danno sofferto dalla parte chiamata a pagare la maggiore imposta.

Il professionista, infatti, avrebbe dovuto adempire al proprio obbligo informativo e solo all'esito della informativa fornita alle parti, avrebbe potuto legittimamente ricevere e concludere l'atto.

Qui di seguito, la sentenza n. 3894/2019.

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