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domenica 20 settembre 2026

Il "libero accesso al mercato" entra nelle polizze auto: la Cassazione cambia le regole sulle carrozzerie convenzionate

La libertà di scegliere il proprio carrozziere non è soltanto una questione contrattuale: secondo la Corte di Cassazione può rappresentare un'espressione del diritto del consumatore ad accedere liberamente al mercato, ossia poter autonomamente scegliere il professionista a cui affidare il veicolo. 

Una decisione destinata ad incidere profondamente sul rapporto tra compagnie assicurative, reti convenzionate e tutela prevista dal Codice del Consumo.


1.- la vicenda: incidente e franchigia differenziata

La vicenda da cui prende avvio la decisione dei giudici è abbastanza comune, ossia l'auto oggetto di auto vandalico oppure un incidente e in forza della sua polizza assicurativa (con franchigia differenziata) si rivolge al proprio carrozziere di fiducia per riparare il veicolo.

Al momento della liquidazione del danno, il nostro consumatore arriva a scoprire che quella scelta gli costa cara: la compagnia assicurativa applica una franchigia più elevata o riduce l'indennizzo perché la riparazione non è stata effettuata presso una carrozzeria appartenente alla rete convenzionata.

La polizza auto ha inclusa una clausola molto particolare: a seguito di un incidente, se il cliente si rivolge ad una carrozzeria convenzionata con la compagnia per la riparazione trova applicazione una franchigia “normale”; se invece, il cliente sceglie il proprio carrozziere di fiducia, la franchigia aumenta (per esempio +20%), cioè una parte maggiore del danno restava a carico dell'assicurato.

Tutto lecito? abbiamo già avuto modo di trattare questo argomento, evidenziandovi i precedenti del Tribunale di Torino (vedi qui), ma anche la decisione assunta dal Giudice di Pace di Pinerolo (vedi qui).


2.- La franchigia differenziata

Per anni il dibattito si è concentrato su una domanda apparentemente semplice: l'assicurato è davvero libero di scegliere il proprio carrozziere?

Occorre premettere che la franchigia è una soglia di scoperto: sotto un certo importo il danno non viene coperto, oppure l’indennizzo viene ridotto di una percentuale.

Può essere:

- in cifra fissa (es. “i primi 500,00 euro restano a tuo carico”);

- in percentuale (es. “ti risarcisco solo il 70% del danno”).

La polizza assicurativa può valere per ogni sinistro e per ogni periodo di assicurazione, ma deve essere espressamente pattuita e risultare chiaramente in polizza.

Alla base di questa discussione si trova la franchigia differenziata, ossia quella condizione contrattuale che modula l'importo a carico dell'assicurato a seconda dell'evento ed in particolare alla scelta del professionista a cui affidarsi.

A differenza della franchigia fissa, ove l'applicazione dell'importo è invariata a prescindere dalla tipologia di sinistro e delle scelte adottate dal consumatore, la franchigia differenziata prevede diverse condizioni a seconda di chi, dove, come o quale evento si verifica, e nello specifico, se l’assicurato sceglie la carrozzeria indipendente può vedersi applicare la franchigia più alta.

In generale, la franchigia differenziata garantisce al cliente di poter risparmiare sul premio annuo, rinunciando a parte dei propri diritti, ma ciò che deve essere evidenziato che in questi casi, essendovi una contrazione delle scelte del consumatore, il professionista deve fare conoscere tale circostanza al cliente in modo chiaro e trasparente.

Ma la domanda rivolta alla Corte di Cassazione è: la clausola che prevede  la franchigia differenziata è nulla?


3.- Franchigia differenziata & Cassazione: obbligo di informativa e consenso informato per la clausola vessatoria

Il caso relativo al maggior costo applicato dalla compagnia assicurativa finisce davanti alla Cassazione

La Cassazione, con l’ordinanza n. 10797/2026 afferma che non tutte le clausole che prevedono la franchigia differenziata sono automaticamente vietate e propone un procedimento che può essere seguito dal giudice per valutare la illegalità della clausola.

Il Giudice di legittimità chiarisce che la legittimità di questa clausola, modulando la franchigia in base alla scelta della carrozzeria, deve essere valutata a seconda del suo contenuto, ossia:

  • può essere, in astratto, una clausola che definisce il contenuto del contratto (cioè “come funziona” la copertura); 
  • ma, se è squilibrata, può diventare una clausola vessatoria a danno del consumatore. 

La clausola non è invalida in ogni caso, ma deve essere va valutata caso per caso, guardando a seconda dello specifico contratto, verificando il valore della franchigia; la chiarezza e trasparenza della clausola; il maggior costo applicato in caso di ricorso al carrozziere non convenzionato.

In ultima istanza, occorre verificare se la libertà di scelta del consumatore viene ridotta in modo sensibile, così impedendogli il "libero accesso al mercato".

Quando una clausola che introduce la franchigia differenziata può essere considerata nulla ed inefficacie? 

Ciò accade se la clausola:

a.- è scritta in modo poco chiaro;

b.- comporta un significativo squilibrio tra i diritti del consumatore e quelli della compagnia;

c.- restringe di fatto la libertà contrattuale del consumatore nei rapporti con i terzi (cioè con il     carrozziere indipendente);

Seguendo le regole generali in materia di clausole vessatorie, la Cassazione non “boccia” in blocco le reti convenzionate, ma ne regolarizza il funzionamento, richiamando i giudici di merito a controllare con attenzione queste clausole, verificando che tali condizioni contrattuali non creino squilibrio tra le parti, limitando la libertà di scelta del consumatore

Se il consumatore ha sottoscritto una polizza auto che prevede l’uso di una rete convenzionata , la decisione della Cassazione significa, in sostanza, che:

1) La rete convenzionata di per sé non è il problema e può, in termini generali, essere considerato legittimo che la compagnia ti proponga una rete di carrozzerie convenzionate, con servizi aggiuntivi o sconti. 

2) Tale possibilità non può penalizzare in modo eccessivo il consumatore che intenda rivolgersi ad un professionista (carrozziere) non convenzionato, ergo deve essere considerata abusiva/vessatoria la clausola che preveda, ad esempio, un maggior importo (ad esempio del 20% o più) nel caso di riparazione avvenuta al di fuori del circuito convenzionato. 


Sinistro auto: ecco cosa devi fare se la polizza prevede una franchigia differenziata.


🚘 INCIDENTE STRADALE
Danno al veicolo
│
▼
📄 Leggi la polizza
Controlla la franchigia prevista
│
▼
⚠️ Esiste una clausola
di franchigia differenziata?
❌ NO
👍 Nessun vincolo
Scegli liberamente
il carrozziere
│
▼
✅ Riparazione
Gestione del sinistro
✅ SI
🔎 Valuta la differenza
di costo della franchigia
│
▼
La differenza è
accettabile?
👍 SI
👎 NO
Scegli in base a:
comodità
servizi
qualità
│
▼
✅ Riparazione
⚠️ Possibile clausola
vessatoria
│
▼
✉️ Chiedi spiegazioni
alla compagnia
│
▼
⚖️ Valuta assistenza
 sos@consumatoreinformato.it

Corte di Cassazione sez. III^ Civ. Ordinanza n. 10797/2026

domenica 24 maggio 2020

"auto presto & bene": un pò di chiarezza dal Tribunale di Torino

Questa domenica vi proponiamo una interessante pronuncia del Tribunale di Torino, chiamato a valutare la legittimità delle condizioni contrattuali contenute in una polizza RC auto offerta con largo successo nel mercato automobilistico: "auto presto e bene". La società auto presto & bene fa parte del gruppo UnipolSai ed offre il servizio di riparazione attraverso un network di carrozzieri e meccanici convenzionati a cui l'assicurato può rivolgersi per la riparazione del veicolo incidentato.

Il servizio attraverso carrozzieri di fiducia, scelti dalla società, sono indicati nel contratto, ove è prevista una specifica clausola che prevede che l'assicurato, nel caso di sinistro stradale, debba obbligatoriamente recarsi presso uno dei professionisti indicati da auto presto & bene. 

Il Tribunale di Torino ha affrontato questo tipo di contratto, valutando la legittimità e carattere vincolante della clausola, con le relative conseguenze per il consumatore nel caso in cui si rivolga ad un suo carrozziere di fiducia.

- Le difficoltà provocate dal servizio
Queste clausole, però, non sono così chiare, perché non si capisce se rivolgono un suggerimento oppure un obbligo al consumatore che aderisce al servizio: se ho la macchina incidentata, devo recarmi presso quel carrozziere, od è solo un suggerimento? 

E, grazie a questo equivoco, diverse compagnie hanno rifiutato in tutto o in parte di indennizzare quei sinistrati che si sono rivolti a carrozzieri fuori dal circuito indicato nella polizza.

- Contenziosi e pronunce
Due sono gli interrogativi che le polizze 'auto presto & bene' hanno sollevato davanti ai giudici.

Il primo è stato quello sulla loro validità ed efficacia: il servizio penalizzerebbe il consumatore, creandogli problemi nella libera scelta del riparatore e stringendo la prestazione dell'assicuratore.

Tuttavia la Suprema Corte, con la sentenza n. 11757 del 15 maggio 2018 (vedi qui),  ha negato il carattere vessatorio, perché il servizio non limiterebbe gli obblighi a cui è tenuta la compagnia assicurativa. 

In fin dei conti, prevedere riparazioni in luogo degli indennizzi in denaro non è illegittimo, proprio perché lo prevede l'articolo 2058 del codice civile.

- Alcune precisazioni
La sentenza della Corte di Cassazione, di per sé abbastanza chiara, è stata tuttavia strumentalizzata da diverse compagnie di assicurazione che, sfruttandone alcuni non detti, hanno colto il pretesto per continuare a fare come prima: sulla base di polizze molto equivoche, si riducono gli indennizzi quando ci si rivolge ad un carrozziere di propria fiducia.

E qui sorge il secondo interrogativo, circa la legittimità di questo specifico comportamento.

La pronuncia emanata dal Tribunale di Torino la scorsa primavera dà la risposta, in quanto conferma la validità delle clausole “auto presto & bene”, purché dicano tutto prima.

Il punto è questo: l'assicuratore può prevedere nella polizza le riparazioni in alternativa alla trafila delle perizie e dei pagamenti. Deve tuttavia escludere – e fin da subito – ogni erogazione di denaro dalla polizza, specificando dove, in che modo e con quali standard di qualità verrà riparato il veicolo.

Nel caso in cui la polizza assicurativa non sia chiara nell'escludere la possibilità da parte dell'assicurato di rivolgersi ad altri carrozzieri "fuori circuito", quest'ultimo potrà rivolgersi anche a professionisti non indicati da Auto presto & bene.

Ed infatti, il Tribunale precisa che "La presenza delle predette previsioni contrattuali si pone invero come incompatibile con l'asserita esistenza di un obbligo per il quale l'assicurato debba ritenersi vincolato a rivolgersi per le riparazioni a "Centri convenzionati".

Il giudice giunge a tale conclusione valutando le clausole contrattuali e la loro chiarezza, attraverso una interpretazione complessiva delle previsioni previste nel modello predisposto da Auto presto & bene.

- Cosa fare
Allo stato dell'arte, il consumatore che si imbatte in questo tipo di polizze deve leggere con attenzione tutto il testo, clausola per clausola, e verificare se l'assicuratore impone, senza prevedere alcuna alternativa, la riparazione presso il circuito convenzionato.

In caso contrario, resta aperta la possibilità di rivolgersi ad altri carrozzieri.

Di seguito la sentenza del Tribunale di Torino.

domenica 10 febbraio 2019

Assicurazione auto: il consumatore può essere obbligato a riparare l'auto alla carrozzeria convenzionata

Questa domenica vi segnaliamo una recente sentenza della Cassazione dove viene stabilito il principio secondo il quale la compagnia assicurativa può imporre al cliente di riparare il veicolo ad una carrozzeria convenzionata.

La vicenda, peraltro, è stata oggetto di un recente ed interessante intervento del Tribunale di Torino che ha analizzato lo stesso modello contrattuale, giungendo ad una diversa conclusione (vedi qui).

Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione, è stato stabilito il principio secondo il quale non è vessatoria la clausola inserita nel contratto, ove sia stabilito che il consumatore, quando il veicolo deve essere riparato, debba recarsi presso un professionista (carrozzeria/meccanico) convenzionato, negando per contro il rimborso di eventuali spese sostenute presso altra carrozzeria.

La vicenda prende le mosse da un sinistro stradale, a cui è seguita la riparazione del veicolo incidentato presso una carrozzeria non rientrante tra quelle convenzionate con la compagnia assicurativa.

Il contratto, in modo esplicito, prevedeva che in tali casi, l'assicurato era obbligato a rivolgersi presso le carrozzerie convenzionate per la riparazione del veicolo, tra le quali non era ricompresa la carrozzeria che aveva riparato la macchina.

Il contratto veniva impugnato e veniva contestato il carattere vessatorio della clausola, in contrasto dell'art. 1342 c.c., o comunque la violazione degli artt. 33 e seguenti del Codice del  Consumo, considerando tale clausola come limitativa della responsabilità dell'assicurazione e a danno del consumatore.

La Cassazione ha negato il carattere vessatorio perché non è limitativa della responsabilità del venditore (o fornitore del servizio), e quindi in violazione delle sopra citate norme.

Il giudice, confermando la sentenza di merito, ha osservato che il contratto di assicurazione ove sia prevista una clausola con la quale l'assicuratore impone al consumatore di recarsi presso un carrozziere convenzionato per la riparazione del veicolo, non è limitativa della responsabilità e, più in generale, non è dannosa per il contraente debole. 

Di seguito, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione - Sez. III^ Civ. - n. 11757/2018.
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