domenica 17 maggio 2020

TAEG deve essere espresso in modo chiaro. Così la Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia ha affrontato in più circostanze la tematica dei contratti di finanziamento e dell'obbligo di indicazione in modo chiaro e trasparente delle condizioni economiche.

Il giudice europeo è intervento in questo ambito richiamando la Direttiva 2008/48/CE avente ad oggetto i contratti di credito ai consumatori, norma che ha disciplinato la materia, introducendo maggiori tutele per i consumatori.


Ed anche quest'ultima sentenza ha ad oggetto un contratto di credito ai consumatori, ove la Corte ha chiarito quali informazioni devono essere inserite nel contratto e, con particolare riferimento al TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), come deve essere indicato e comunicato al consumatore.


Nel caso di specie, un istituto di credito aveva espresso il TAEG era stato indicato nel contratto in modo non univoco, ossia compreso in un intervallo tra due valori (21,5% e 22,4%), subordinando la determinazione del tasso ad alcuni presupposti.


La Corte di Giustizia ha dichiarato tale modalità contraria a quanto stablito dalle norme comunitarie, affermando la invalidità della condotta della  banca che non prevede il tasso annuo effettivo globale espresso in un unico valore, ma mediante un intervallo che rinvia ad un tasso minimo e ad un tasso massimo.

Di seguito, la sentenza relativa alla causa C- 290/2019.
Il TAEG deve essere indicato in modo chiaro by Consumatore Informato on Scribd

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