domenica 1 novembre 2020

Si al rimborso dei costi pagati alla banca nel caso di estinzione anticipata del finanziamento

Questa domenica vi segnaliamo la recente sentenza del Tribunale di Napoli (quale appello del Giudice di Pace) è chiamato a decidere in merito al diritto del consumatore di ottenere la restituzione dei costi nel caso di estinzione anticipata di un finanziamento.

In generale, quando il cliente della banca chiede di estinguere in via anticipata il finanziamento, l'istituto di credito deve restituire tutte le parti dei costi del finanziamento che non sono stati consumati sino alla normale cessazione del rapporto.

Nel caso di specie, il cliente che aveva restituito in anticipo il prestito aveva chiesto, in applicazione dell'art. 125 sexies TUB, la restituzione delle varie commissioni già versate, e non maturate, nonché il premio assicurativo non goduto.

La banca aveva negato tale rimborso, sostenendo che tali costi erano stati pattuiti e stabiliti all'atto della conclusione del contratto (costi upfront) e quindi non ne poteva essere prevista la restituzione, neppure parziale, essendo già maturato tale onere.

 Il Giudice di Pace accoglie la domanda del consumatore, dando applicazione al citato art. 125 sexies del TUB.

Art. 125 sexies TUB: i costi e le commissioni del finanziamento

L’art. 125 sexies TUB statuisce che :“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso ha diritto a una riduzione del costo totale del credito”.

La norma in parola, prevede il diritto del consumatore ad ottenere la restituzione dei maggiori costi sostenuti per ottenere il credito, laddove decida di estinguere il debito prima della sua naturale scadenza.

Il punto fondamentale è: cosa si intende per costo totale del credito? deve essere riferito al finanziamento nominale, e quindi maturano all'atto della conclusione del contratto (upfront), oppure sono legati a tutta la vita del credito bancario, sicché se la posizione principale viene estinta, non si devono considerare completamente maturati, con obbligo alla restituzione al consumatore in via proporzionale al residuo credito?

Il Tribunale Napoli: si alla restituzione di costi e commissioni

Il Tribunale partenopeo ha correttamente risolto la questione richiamando la sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (vedi qui), ha ritenuto superata la differenza tra costi collegati alla conclusione del contratto (upfront) e quelli sostenuti durante la vita del contratto dal consumatore (recurring): "Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. In caso di rimborso anticipato del credito, il creditore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso.".

Qui di seguito la sentenza del Tribunale di Napoli. 

Estinzione anticipata del mutuo - rimborso costi by Consumatore Informato on Scribd

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