domenica 8 gennaio 2023
Estinzione anticipata del finanziamento: si alla restituzione dei soldi dalla banca. Lo dice anche la Corte costituzionale
domenica 21 febbraio 2021
Il giudice ancora in aiuto del consumatore: si alla riduzione dei costi di finanziamento
La pronuncia in esame oggi dimostra che, nel contenzioso bancario del nostro paese, le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (la Lexitor, appunto) hanno un peso determinante, soprattutto per i giudici nazionali, i quali sanno che:
- la Corte di Giustizia della UE interpreta le direttive e regolamenti della UE;
- le norme nazionali devono essere allineate agli atti normativi della UE, e non il contrario.
Eppure, questi principi sembrano sfuggire agli intermediari bancari, i quali ancora sostengono che la sentenza Lexitor, alla fin fine, verte su una direttiva che non si applica direttamente ai rapporti tra i privati.
Teniamo anche conto del fatto che durante la pandemia il nostro legislatore nulla ha detto sulla questione, né nel Decreto “Cura Italia” né nel Decreto “Rilanci”: di conseguenza, due sono gli attori che hanno voce in capitolo, e sono l’ABF (nostro intervento qui) e i tribunali.
Tornando, allora, alla sentenza oggetto del nostro intervento è emerso ancora una volta che, secondo i giudici torinesi, per interpretare l’articolo 125-sexies del T.U.B. non fanno più fede le circolari della Banca d’Italia, bensì direttamente la sentenza Lexitor, che ha sancito che la riduzione deve includere tutti i costi a carico del consumatore, superando la distinzione tra oneri up front e oneri recurring.
Infatti, la diretta applicabilità di Lexitor è dovuta al fatto che l’articolo 125-sexies altro non è che la trasposizione di una regola sancita da una direttiva (art. 16 direttiva 2008/48), quest'ultima interpretata, appunto, dalla Corte di Giustizia. Tra l’altro, il Tribunale di Torino rincara la dose, specificando che quanto dice la Corte di Giustizia è vincolante anche per i contratti già in essere al momento in cui è stata pubblicata la sentenza Lexitor.
Ciò posto, viene chiarito che il cliente ha diritto alla riduzione di tutti i costi del credito in sede di estinzione anticipata.
In sede processuale, questo si traduce nelle seguenti allegazioni, da produrre in giudizio:
(1) il finanziamento rientra nel credito ai consumatori;
(2) il finanziamento è stato estinto;
(3) la banca ha trattenuto costi, quale che sia la loro qualifica, spesso resa difficile da contratti opachi e fumosi.
Tale "semplificazione" processuale esplica i suoi effetti anche nei processi già pendenti.
E qui veniamo, agli ulteriori aspetti importanti di questa pronuncia, che ha toccato anche il tema dei costi assicurativi connessi alla durata del finanziamento.
Anzitutto, la banca, e non l’assicuratore, viene ritenuto il corretto legittimato passivo di una domanda di riduzione del costo del credito, salvo il suo diritto di regresso verso l’impresa assicuratrice. Benché vi siano norme interne che prevedono il contrario, è ancora una volta l’articolo 125-sexies T.U.B. a fare fede. Questa determinazione, diciamo così, “smonta” gli accordi tra banche e assicurazioni e semplifica le mosse che può compiere il consumatore, che non viene costretto a chiamare in causa anche l’assicurazione per un costo che, alla fin fine, è collegato ad un finanziamento concluso con la banca.
Quanto al merito della questione, e più precisamente a come si riducono i costi assicurativi, due sono i criteri citati dal Tribunale di Torino, che si applicano in questo preciso ordine:
(1) anzitutto, il criterio pro rata temporis (vale a dire “in proporzione al tempo”): vi deve, cioè, essere proporzionalità tra la durata residua del finanziamento estinto in anticipo e i costi (tutti) riferiti a quella porzione di durata;
(2) il criterio definito dal contratto, anche se meno favorevole per il cliente, purché sia conforme sia alle norme di settore (in particolare, agli articoli 22, comma 15-quater e 15-quinquies, del d.l. 179/2012 e dell'art. 49 reg. Isvap n. 35/2020), oltre che chiaro e comprensibile per il cliente. La chiarezza non è una mera questione di correttezza lessicale e grammaticale, infatti: il cliente deve poter applicare le indicazioni matematiche e finanziarie contenute nel contratto, senza condurre disamine proprie di un analista finanziario o di un magistrato.
Qui trovate il provvedimento del Tribunale di Torino.
domenica 15 novembre 2020
Credito al consumo: no alla distinzione tra costi frontali e ricorrenti
La pronuncia in commento oggi, questa volta un’ordinanza del Tribunale di Torino del 22 settembre 2020, uscita nel bel mezzo di una azione di classe contro un grande gruppo bancario, ci consente di inquadrare cosa sta accadendo da quando è stata pubblicata, né più né meno di un anno fa, la sentenza Lexitor (vedi).
Possiamo dire che la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (leggila qui) ha sollevato il vaso di Pandora su una pratica che, almeno tra le banche italiane, andava avanti almeno dal 2010.
Si tratta di un esempio abbastanza evidente di come, nel corso degli anni, il settore bancario abbia complicato e annacquato una norma di per sé adamantina come l’articolo 125 sexies Testo Unico Bancario, travisandone il contesto e la finalità, col risultato di sottoporre ai clienti moduli molto analitici nel descrivere in anticipo i costi del credito al consumo, ma molto meno chiari nel commisurare l’entità dei rimborsi in caso di estinzione anticipata.
Il diavolo si nasconde nei dettagli, perché a poco serve fornire allegati e tabelle con millimetriche sui costi, se non si spiega al cliente quali sono quelli che verranno rimborsati, se egli estinguerà in anticipo il suo finanziamento.
Ma procediamo con ordine, poiché le circostanze richiedono una fedele ricostruzione storica.
- 2008: arriva la novità legislativa per il credito al consumo
Tutto ha inizio con la c.d. “seconda direttiva” (2008/48/CE) con la quale L’Unione Europea è entrata a gamba tesa nel settore del credito al consumo.
Questo mercato, di solito, non prevede meccanismi di finanziamento a lungo termine: ragione per cui il legislatore comunitario, al fine di elevare la protezione i consumatori dai soprusi delle banche, ha imposto all’Italia di prevedere, in caso di rimborso anticipato, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, comprendendo i costi e gli interessi dovuti per la restante durata del contratto (vedi art. 16, paragrafo 1, della direttiva).
E, si noti, già prima dell’entrata in scena di questa direttiva era previsto che il consumatore avesse diritto ad una “equa riduzione del credito”: in altre parole, la seconda direttiva ha precisato e arricchito la tutela già esistente.
Con consueto ritardo, l’Italia ha recepito la direttiva nell’agosto 2010, e con il Decreto Legislativo 141 del 2010 ha introdotto l’articolo 125 sexies, comma 1, Testo Unico Bancario, disposizione che si applica al credito al consumo in genere (oltre alle cessioni contro il quinto dello stipendio o della pensione).
Vale la pena, questa volta, di riportare per esteso la norma italiana: “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Ancora, l’articolo 121 del medesimo TUB, nel fornire la definizione di “costo totale del credito”, fa riferimento a tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili.
- La pratica delle banche: costi frontali/costi di durata......e il consumatore paga!
Benché tali norme siano una fedele traduzione di quanto stava scritto nella seconda direttiva, il sistema bancario italiano ha presto travisato sia il contesto che gli obiettivi che l’Unione Europea si era prefissata con questa direttiva: quello di imprimere una maggiore accelerazione nell’erogazione di crediti di entità non eccessiva.
Come abbiamo appena evidenziato, il credito al consumo è un mercato con finanziamenti “di corto respiro”, nel quale i costi dovrebbero essere noti sin dal principio, e non determinabili a posteriori. Peraltro, spesso i grandi gruppi bancari non hanno l’interesse a rivolgersi ad intermediari e internalizzano i costi di commercializzazione dei loro contratti, come pure i servizi di assicurazione.
In altre parole, nel credito al consumo la distinzione tra costi frontali (costi di istruttoria, premi assicurativi, provvigioni per gli intermediari etc.) e costi di durata, ossia quelli che ricorrono durante la vita del finanziamento e si manifestano al pagamento delle singole rate: tale differenza di oneri, oltre a risultare un nominalismo, si è rivelato un espediente per salvaguardare i margini di profitto delle banche.
Non sfuggirà, infatti, che le banche hanno potuto, con questo stratagemma, fissare costi di istruttoria molto alti all’inizio e rimborsare poco o nulla in caso di estinzione anticipata, perseguendo così disegni palesemente elusivi delle norme comunitarie.
- Gli effetti della sentenza Lexitor
Diviene così comprensibile il giudizio operato dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza Lexitor. Al di là degli appigli cercati dalle banche nel sminuire la portata innovativa di questa sentenza (queste ultime sono persino arrivate a mettere in dubbio la traduzione in italiano), rimane fermo un dato: se deve essere ridotto il costo totale del credito, tale riduzione non può essere riferita solo ad alcune componenti del credito, cioè a quelle spese non ancora maturate nell’arco della durata del contratto. Deve trattarsi di una riduzione “proporzionale alla durata residua del contratto”, cioè relativa a tutte le componenti di costo. E ciò emerge, a chiare lettere, dagli articoli 121 e 125 del Testo Unico Bancario.
Tra l’altro, la sentenza Lexitor, essendo stata emanata all’esito di un giudizio vòlto ad interpretare il contenuto della direttiva seconda, quest’ultima trasposta nell’ordinamento italiano, ha dispiegato efficacia retroattiva.
Questo significa, per i non addetti ai lavori, che la sentenza ha dato modo di colpire tutti quei contratti di credito al consumo nei quali, da agosto 2010 ad oggi, sono stati previsti meccanismi di elusione del rimborso dei costi totali. E, tra questi, sono annoverati quelli del gruppo bancario al quale si riferisce l’ordinanza in commento: il giudice, infatti, ha condannato la banca a comunicare a tutti i clienti, oltre che su almeno tre quotidiani a tiratura nazionale, la possibilità di ottenere ulteriori rimborsi, oltre a quelli preventivati in allora.
Vedremo, poi, in ulteriori uscite della giurisprudenza in che modo vengono concretamente calcolati i rimborsi.
Di seguito, trovi in lettura la pronuncia.
domenica 1 novembre 2020
Si al rimborso dei costi pagati alla banca nel caso di estinzione anticipata del finanziamento
Questa domenica vi segnaliamo la recente sentenza del Tribunale di Napoli (quale appello del Giudice di Pace) è chiamato a decidere in merito al diritto del consumatore di ottenere la restituzione dei costi nel caso di estinzione anticipata di un finanziamento.
In generale, quando il cliente della banca chiede di estinguere in via anticipata il finanziamento, l'istituto di credito deve restituire tutte le parti dei costi del finanziamento che non sono stati consumati sino alla normale cessazione del rapporto.
Nel caso di specie, il cliente che aveva restituito in anticipo il prestito aveva chiesto, in applicazione dell'art. 125 sexies TUB, la restituzione delle varie commissioni già versate, e non maturate, nonché il premio assicurativo non goduto.
La banca aveva negato tale rimborso, sostenendo che tali costi erano stati pattuiti e stabiliti all'atto della conclusione del contratto (costi upfront) e quindi non ne poteva essere prevista la restituzione, neppure parziale, essendo già maturato tale onere.
Il Giudice di Pace accoglie la domanda del consumatore, dando applicazione al citato art. 125 sexies del TUB.
Art. 125 sexies TUB: i costi e le commissioni del finanziamento
L’art. 125 sexies TUB statuisce che :“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso ha diritto a una riduzione del costo totale del credito”.
La norma in parola, prevede il diritto del consumatore ad ottenere la restituzione dei maggiori costi sostenuti per ottenere il credito, laddove decida di estinguere il debito prima della sua naturale scadenza.
Il punto fondamentale è: cosa si intende per costo totale del credito? deve essere riferito al finanziamento nominale, e quindi maturano all'atto della conclusione del contratto (upfront), oppure sono legati a tutta la vita del credito bancario, sicché se la posizione principale viene estinta, non si devono considerare completamente maturati, con obbligo alla restituzione al consumatore in via proporzionale al residuo credito?
Il Tribunale Napoli: si alla restituzione di costi e commissioni
Il Tribunale partenopeo ha correttamente risolto la questione richiamando la sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (vedi qui), ha ritenuto superata la differenza tra costi collegati alla conclusione del contratto (upfront) e quelli sostenuti durante la vita del contratto dal consumatore (recurring): "Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. In caso di rimborso anticipato del credito, il creditore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso.".
Qui di seguito la sentenza del Tribunale di Napoli.
