lunedì 17 maggio 2021

Happiness condannata anche a Torino: si cancelli l'iscrizione a Club Getaway!

La proposta di iscrizione al Club Getaway era stata scoperta un anno dopo, quando i consumatori avevano ricevuto a casa il certificato del club inglese.

In quella occasione, come altri casi, i nostri amici consumatori avevano compreso in cosa erano rimasti "intrappolati", ovvero una iscrizione fino al 2053 ad un club straniero per poter usufruire di una settimana vacanza presso una struttura alberghiera convenzionata, "a seconda della disponibilità".

Cosa vuol dire? beh....se c'è posto, puoi avere una stanza per 2 persone (magari 3 - 4 persone la prima volta....ma poi devi passare al "platinum"), altrimenti aspetti e passi all'anno dopo.

Nel frattempo, però, il consumatore deve pagare le spese di gestione annuali (290 euro annui che salgono di anno in anno).

Tradotto: diritto incerto - obbligo (di pagamento delle spese di gestione) certo

Il consumatore si trova, in buona sostanza, a dover pagare le spese di gestione ogni anno poter poter, forse, usufruire di una settimana in una struttura decisa dal club (Sardegna o Calabria), in un periodo deciso dal club, nella stanza decisa dal club, alle condizioni decise dal club.

Questa situazione viene originata, come nel caso affrontato dal Tribunale di Torino, dalla firma del contratto con la società venditrice, accompagnato da promesse e rassicurazioni verbali rimaste successivamente fatalmente disattese.

- Tribunale di Torino: il contratto della ex Atlantis (oggi Happiness) non è valido: si alla cancellazione da Club Getaway!

L'iscrizione a Club Getaway è avvenuta attraverso la firma di modelli contrattuali simili a quello che potete vedere qui alla vostra sinistra e che è stato oggetto del provvedimento del Tribunale di Torino.

Il giudice piemontese si è trovato a valutare una vicenda già oggetto di precedenti sentenze pronunciate da altri giudici (vedi qui).

Anche il contratto con l'allora Atlantis (oggi Happiness) oggetto del giudizio ha presentato delle anomalie e carenze informative tali da non renderlo conforme alla legge.

E' interessante riportare alcuni valutazioni operate dal giudice all'esito della lettura del contratto di vendita del certificato vacanza, laddove il giudicante osserva che nel contratto " [...] sono indicati del tutto genericamente i servizi offerti dal Club (rimandandosi al formulario informativo per migliore specificazione); che non è neppure indicato in che modo gli acquirenti possano concretamente usufruire degli stessi e provvedere alla loro prenotazione; che non è chiaro quale sia il periodo di soggiorno (indicato genericamente in una settimana all’anno), variabile a seconda delle disponibilità delle strutture alberghiere affiliate al Club Getaway; che non sono neppure specificate le destinazioni turistiche e le strutture ove è possibile trascorrere il periodo di soggiorno, comparendo solamente un generico riferimento agli “alloggi residenziali facenti parte dei complessi turistici affiliati al Club Getaway [...]”.

Già dalla lettura di queste poche righe si può ben comprendere come il contratto risulti del tuto sganciato dal successivo certificato Getaway, nel senso che gran parte delle informazioni inerenti l'iscrizione a club vengono ottenute dal consumatore solo all'atto della ricezione del certificato, o durante il primo incontro presso il resort (ricevuto dai promoter del club), od ancora peggio solo con la ricezione della fattura per il pagamento delle spese di gestione.

La pronuncia del Tribunale di Torino segue quella analoga di Treviso (leggi qui) è utile per farci ribadire che tutte le informazioni al consumatore devono essere fornite, in modo completo e trasparente, dal consumatore prima della conclusione del contratto, a pena di nullità del contratto con conseguente obbligo di cancellazione dei consumatori da Club Getaway, così come ordinato dal giudice.

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