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sabato 18 luglio 2026

Alcuni segnali per riconoscere una truffa nella rivendita di una multiproprietà

Abbiamo affrontato in più circostanze il problema di coloro che sono proprietari di un diritto reale in multiproprietà e se ne vogliono liberare e vi abbiamo messo sempre in guardia dalle telefonate di coloro che vi propongono facili soluzioni per "rottamare" il diritto vacanza (per maggiori informazioni e per una valutazione della posizione, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Dovete fare molta attenzione alle telefonate di chi promette una vendita rapida e vantaggiosa: dietro molte offerte "troppo belle per essere vere" possono nascondersi vere e proprie frodi organizzate, come ci è capitato di apprendere ancora di recente da lettori del blog che ci hanno scritto.

Purtroppo abbondano le società che vi propongono di chiudere la vostra esperienza con la multiproprietà, ma che di fatto vi vendono un altro diritto vacanza, infilandovi in qualche club con diritti floating (prenoti la settimana vacanza se disponibile).

Negli ultimi anni le autorità internazionali hanno acceso i riflettori su reti criminali che hanno utilizzato il mercato delle multiproprietà per realizzare truffe ai danni dei proprietari, attraverso falsi acquirenti, finte agenzie immobiliari e richieste di denaro anticipate.

Il meccanismo è quasi sempre lo stesso:

a) arriva una telefonata inattesa da una presunta società interessata ad acquistare la tua multiproprietà;

b) viene promessa una vendita veloce a un prezzo elevato;

c) vengono richiesti pagamenti anticipati per "tasse", "spese notarili", "registrazioni" o "pratiche amministrative".

Il problema? L'acquirente spesso non esiste e il denaro versato non verrà mai restituito.

sabato 12 luglio 2025

Mancato rispetto dell'art. 71 del Codice del Consumo - invalido il contratto di iscrizione al club

Il contratto di vendita/iscrizione ad un club/associazione deve contenere tutte le informazioni inerenti diritti ed obblighi connessi alla firma, garantendo al consumatore trasparenza e correttezza da parte del professionista (per verificare la correttezza del contratto e di tutti i documenti allegati, scrivi a info@consumatoreinformato.it).
Il Tribunale di Lecco è intervenuto in materia ed ha ribadito il principio, pacifico, secondo il quale l'art. 71 del Codice del Consumo prevede una serie di informazioni che devono essere incluse nel contratto di vendita, pena la nullità.

Il giudice lombardo ha osservato, in particolare, che l'art. 71 del Codice del Consumo oltre a richiedere per il contratto l'obbligo di forma scritta, dispone anche in modo particolare gli ulteriori elementi informativi che devono essere resi noti al consumatore, attraverso il documento contrattuale.

In particolare, il giudice ha osservato che tali informazioni devono individuare, in modo chiaro ed univoco, quale sia il diritto di godimento oggetto del contratto, la natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto, con la descrizione dell'immobile, della sua ubicazione, del periodo di godimento non inferiore alla settimana, in cui siano disciplinati e chiaramente indicati gli estremi del regolamento della comunione e le porzioni temporali con le relative indicazioni inerenti le modalità di esercizio del diritto.

L'assenza di tali informazioni rendono invalido il contratto e non vincolante per il consumatore, in quanto la disciplina prevista agli artt. 70 e 71 del Codice del Consumo hanno una finalità protezionistica, sicché è necessario che tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni di legge, come requisiti inderogabili ed essenziali del contratto, devono risultare chiaramente dal testo del contratto sottoscritto.

Pertanto nel caso di assenza o scarsa indicazione degli elementi indispensabili all'esatta individuazione del bene oggetto del diritto turnario e del periodo di godimento, il contratto non può essere considrato valido per violazione del citato art. 71 del Codice del Consumo, nonchè degli artt. 1346 e 1418 c.c..

"Dalla lettura del contratto prodotto in atti (doc. 2 fasc. opponente) non è possibile procedere alla esatta individuazione delle strutture oggetto del godimento turnario né risulta alcuna ulteriore specificazione in ordine alle località in cui tali complessi si trovano né nulla è detto circa la collocazione temporale nell'arco dell'anno in cui l'acquirente potrebbe usufruire dell'ipotetico bene, ne è possibile ricavare quali siano le modalità attraverso cui parte attrice possa scegliere il periodo di godimento, essendo genericamente previsto solo che si tratti indistintamente di una settimana all'anno.".

venerdì 14 marzo 2025

In liquidazione giudiziale una delle società che ha venduto certificati Getaway - chiude Happiness

Termina con la liquidazione giudiziale l'attività di vendita di certificati Getaway di una società molto attiva negli ultimi anni.

Stiamo parlando di Happiness S.r.l. (già Travel Sun e successivamente Atlantis), società che ha piazzato certificati del club inglese sul territorio nazionale negli ultimi dieci anni (per maggiori informazioni, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it o multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Occorre ricordare che le vendite di questi certificati sono state dichiarate, in più circostanze, non valide dai tribunali italiani per evidenti carenze informative e violazioni del Codice del Consumo (vedi qui).

Più di recente, un altro giudice ha contestato la carenza di trasparenza sia nella condotta tenuta dai promotori della società che nel contratto concluso dai consumatori, con conseguente nullità del contratto (clicca qui).

Il Tribunale di Roma, con procedura avviata alcuni mesi addietro, ha proceduto alla dichiarazione di liquidazione con determinazione dell'eventuale patrimonio da suddividere tra i creditori, con successiva cancellazione del soggetto giuridico.

Qui di seguito, l'estratto della procedura di liquidazione giudiziaria n. 580/2024 del Tribunale di Roma (visibile con browser Opera - VPN attivo)  

lunedì 30 settembre 2024

Condhotel: nuova forma di multiproprietà?

Il diritto di multiproprietà è stato oggetto negli ultimi decenni di un'importante evoluzione, diventando una forma di vacanze molto venduta in tutto il mondo, tra luci ed ombre, e che trova, forse, la sua forma più recente nel condhotel.

Ma quest’ultimo può essere veramente considerato la “multiproprietà 2.0”? e le attuali tutele previste per il consumatore possono essere estese anche a questo tipo di acquisti?

Quest’ultima domanda è, allo stato attuale, di difficile risposta, in quanto il fenomeno è ancora poco conosciuto.

Con questo nostro elaborato ci proponiamo di proporre una breve e non esaustiva ricostruzione del fenomeno, proponendo al lettore quali nuovi vantaggi o svantaggi, anche economici e fiscali, possono essere collegati a questo nuovo fenomeno che si sta affacciando sul mercato italiano. 


1) Che cos’è la multiproprietà?

La multiproprietà consiste in quella pratica commerciale che permette a più soggetti, proprietari di uno stesso immobile, di potere usufruire e godere dello stesso a turnazione nell’arco dell’anno.

L’art. 69 del codice del consumo definisce il contratto di multiproprietà come “un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione”.

Nella sua versione classica, si è soliti parlare di multiproprietà immobiliare, caratterizzata dalla suddivisione dell’immobile tra più soggetti, i quali ne traggono godimento per determinati periodi dell’anno, suddividendosi i relativi costi di gestione.

Non di rado, la giurisprudenza ha avvicinato questa figura giuridica al condominio, ravvisando elementi comuni tali da consentire l’estensione delle norme previste in materia condominiale anche ai rapporti di multiproprietà.

Questo fenomeno turistico ha trovato la sua prima grande diffusione di massa attorno agli anni 80’ divenendo una forma alternativa di vacanza, caratterizzata dal poter disporre di un appartamento per una settimana all’anno in località turistiche (montagna/mare), con pagamento di spese di gestione limitate.

L’acquisto si perfeziona, come ogni altro diritto di proprietà, con un atto notarile e la conseguente iscrizione catastale volta a certificare la titolarità del diritto reale.

A livello europeo, però, sono aumentati i tentativi di truffa attraverso le multiproprietà, tant’è che nel 1994 è stata approvata la prima direttiva (Direttiva n. 94/97/Ce) volta a disciplinare questi acquisti e che ha introdotto, tra gli altri, l’obbligo di consegna del foglio informativo contenente le informazioni fondamentali riguardanti il titolo acquisito.

domenica 12 maggio 2024

Il multiproprietario può chiedere gli estratti di conto corrente direttamente alla banca

Una delle questioni che sovente riguarda i titolari del diritto reale in multiproprietà è quella di poter controllare se la somma richiesta a titolo di spese di gestione annuali sia corretta o meno.

Si è soliti pensare che, a differenza dei condomini, i multiproprietari non siano titolari di alcun diritto di accesso ai documenti bancari e che possano solo ottenere le informazioni necessarie attraverso l'amministratore, sempreché quest'ultimo si dimostri disponibile in tal senso.

Il provvedimento adottato dal Collegio di Bologna dell'ABF chiarisce, ancora una volta, che il multiproprietario può essere avvicinato al condomino, sicché anch'egli può agire verso la banca per chiedere i documenti bancari relativi alla multiproprietà, a patto che abbia in precedenza rivolto medesima istanza all'amministratore.

Occorre premettere che l'art. 1129 comma 7 c.c. stabilisce che "...ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.".

A fronte del rifiuto o silenzio opposto dall'amministratore, il condomino può, sul combinato disposto degli artt. 1129, comma 7, Codice civile e 119, comma 4, TUB, può rivolgersi direttamente alla banca per chiedere l'accesso e la visione della documentazione relativa al conto corrente condominiale.

Secondo l'ABF questo diritto spetta anche al multiproprietario, essendo applicabile anche ai titolari di diritti reali parziali le norme in materia di condominio, sul presupposto che un immobile in multiproprietà può essere considerato come una comunione tra più proprietari titolari del medesimo diritto: i condomini.

"Nella multiproprietà immobiliare coesistono un rapporto giuridico che ha ad oggetto la singola unità immobiliare, qualificabile come comunione ordinaria, ed un rapporto definibile quale condominio di edificio avente ad oggetto le parti comuni del maggior complesso edificato: i compartecipi sono, allo stesso tempo, comproprietari delle singole unità abitative e condòmini del complesso condominiale in cui le singole unità abitative sono inserite.".

Ne consegue che ogni multiproprietario partecipa, pro quota, alla "cosa comune", usufruendo dei servizi previsti, tanto quanto il condomino, vantando i medesimi diritti ed obblighi: "la partecipazione di ciascun comproprietario al godimento dell’unità immobiliare in multiproprietà è riconducibile alla comunione e, limitatamente alle parti ed ai servizi in comune a tutti i multiproprietari, al condominio, in riferimento alla quota di pertinenza di ciascun comproprietario (cfr., Cass. n. 6352/2010).".

Ne consegue che anche il multiproprietario può giovarsi del diritto di cui all'art. 1129 comma 7 del codice civile, potendo rivolgersi alla banca per ottenere copia dei documenti in precedenza richiesti all'amministratore nel limite degli ultimi dieci anni precedenti.

Di seguito il provvedimento oggetto del nostro intervento.

domenica 10 dicembre 2023

Multiproprietà: consumatore tutelato anche nel caso di contratto che deroga la legge applicabile

Possono le parti derogare all'applicazione delle norme previste a tutela del consumatore acquirente un diritto in multiproprietà? esiste una tutela del consumatore in questi casi?

La questione è stata affrontata, e risolta, dalla Corte di Giustizia, chiamata al risolvere la questione dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción di Granadilla de Abona dal quale proviene la vicenda arrivata davanti al giudice comunitario.

La vicenda

Nel caso di specie, due cittadini inglesi avevano concluso un contratto di acquisto di un diritto obbligatorio in timeshare con Diamond Resorts Europe, diventando proprietari di un periodo all'anno in una struttura vacanza situata in Spagna. 

Il contratto sottoscritto dai consumatori prevedeva una clausola con deroga dell'applicazione della della legge spagnola in favore di quella inglese. 

I consumatori decidevano di agire contro la società avanti al giudice spagnolo, ed in particolare al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción di Granadilla de Abona al quale chiedevano  di accertare la nullità del contratto, liberandoli dal vincolo con Diamond.

La domanda giudiziale si fondava sull'applicazione del diritto spagnolo, il quale prevede una migliore tutela del consumatore per questo tipo di contratti, in particolare prevedendo la nullità dei contratti di multiproprietà ove non sia fissata la durata del diritto vacanza e identificando l'immobile oggetto di timeshare.

La società inglese si costituiva in giudizio eccependo che l'oggetto del contratto era la vendita di un diritto personale, e non di un diritto reale parziale, sicché il giudice avrebbe dovuto applicare al contratto la legge inglese, così come voluto dalle parti con la clausola contrattuale.

Sul punto, il giudice spagnolo si rivolge alla Corte di giustizia dell'Unione europea al fine di ottenere un chiarimento in merito al Regolamento Roma I e alla sua applicabilità della legge spagnola anche per i cittadini residenti in altro paese e nel caso di clausola contrattuale che deroghi le norme previste a tutela del consumatore.

Il Juzgado solleva anche un ulteriore quesito, ossia se un contratto di multiproprietà abbia ad oggetto con acquisto di diritti reali su beni immobili o diritti di credito, e quindi, se debba trovare applicazione l’art. 4, par. 1, lett. c) (legge applicabile a contratti aventi ad oggetti diritti immobiliari o diritti di locazione, in difetto di scelta), nel primo caso; ovvero considerandoli diritti di locazione di immobili ai fini dell’art. 4, par. 1, lett. c), o di prestazione di servizi (art. 4, par. 1, lett. b) nel secondo caso.

La pronuncia della Corte di giustizia

Il giudice comunitario premette che ai fini della legge applicabile al contratto sia del tutto irrilevante la cittadinanza dei consumatori, mentre deve darsi applicazione alla clausola contrattuale che prevede la deroga della legge applicabile spagnola in favore di quella inglese.

Osserva il giudice che nel caso di un contratto di acquisto di punti vacanza con iscrizione ad un club, le parti possono derogare la legge applicabile e "In tal senso, il regolamento Roma I prevede, al suo capo II, norme uniformi che sanciscono il principio secondo cui è data priorità alla volontà delle parti, alle quali è riconosciuta, all’articolo 3 di tale regolamento, la libertà di scegliere la legge applicabile al contratto.".

Le parti possono, come avvenuto, derogare alla legge applicabile, scegliendo un proprio corpo normativo per la tutela degli interessi.

Allo stesso tempo, però, la Corte riafferma il principio secondo il quale anche nel caso di deroga alla legge applicabile, il consumatore ha diritto ad usufruire di tutte le tutele previste dalla normativa comunitaria.

La Convenzione di Roma, peraltro, prevede che la legge del paese di residenza abituale del consumatore stabilisce unicamente lo standard minimo di protezione in favore del contraente debole al di sotto del quale non il contratto non può scendere.

Ne consegue, in conclusione, che se la legge applicabile al contratto è meno protettiva di quella della residenza abituale del consumatore, quest'ultimo ha comunque diritto a veder applicate le norme a lui più favorevole, escludendo il corpo normativo deciso dalle parti e previsto dal contratto.

Qui il provvedimento della Corte di giustizia dell'Unione europea. 

lunedì 20 novembre 2023

Golden Eagle Travel & Service: nullo il travel service box con la vendita del certificato New Club Elite

La Corte di Appello di Milano ha accertato che un altro contratto "travel & service box" non è valido e non può vincolare i consumatori al club inglese denominato "New Club Elite".

Il provvedimento è importante, in quanto arriva da un giudice di secondo grado che detta i principi che devono seguire anche gli altri tribunali chiamati a trattare questo tipo di vicende.

La Corte ha trattato un contratto di acquisto del prodotto denominato “Travel & Service Box con il quale ai consumatori è stato venduto:

  • un iPad mini Apple wifi 16GB con software dedicato;
  • buoni sconto presso alcuni importanti operatori del settore commercio e petrolio;
  • una quota associativa al N.C.E. Tour Operator, con diritto di godere di una settimana all’anno di pernottamento gratuito presso uno dei complessi residenziali di N.C.E

La validità del contratto è stata oggetto del contezioso che i consumatori hanno avvito verso Golden Eagle Travel & Service, società venditrice, dopo aver capito che a causa di quella firma erano stati iscritti a New Club Elite fino al 31 gennaio 2053.

La triste ed inaspettata scoperta è avvenuta allorché i consumatori hanno preso visione del certificato inviato (qui potete vedere un esempio di certificato), scoprendo che:

sono iscritti fino al 2053 ad un club inglese

la tipologia di iscrizione è "basic"

devono pagare le spese di gestione ogni anno

la settimana promessa è solo per due persone

i resort ove prenotare sono solo 4/5

la prenotazione è "previa disponibilità" per una settimana floating

venerdì 7 aprile 2023

Contratto poco chiaro - non è valida l'iscrizione a New Club Elite

Il contratto non è chiaro? non sono indicati in modo preciso i resort ove il consumatore può esercitare il suo diritto vacanza? non è determinato l'oggetto del contratto?

Ancora una volta la conseguenza è chiara: non è valido il contratto di iscrizione a New Club Elite!

A stabilirlo è, in questa circostanza, la Corte d'Appello di Milano, chiamata a riformare un provvedimento di primo grado che aveva respinto la richiesta di restituzione della somma di denaro spesa avanzata da un consumatore.

La società chiamata a chiarire la posizione è Golden Eagle Travel & Service S.r.l., la quale ha venduto prodotti vacanza definiti timeshare negli ultimi anni.

La Corte d'Appello concentra la propria attenzione su due aspetti del contratto concluso dai consumatori con GETS, ed in particolare:

1.- prestazioni del contratto ben chiare e determinate;

2.- informazioni fornite al contraente debole in modo completo e trasparente.

lunedì 31 ottobre 2022

Travel & Service Box: il tribunale cancella il consumatore iscritto a New Club Elite

Nuovo importante intervento del Tribunale di Milano, il quale ha deciso che il contratto di iscrizione a New Club Elite concluso con Golden Eagle Travel & Service è invalido e condannato la società venditrice a cancellare i consumatori dal registro dei soci del club inglese. Per maggiori informazioni, potete scrivere a multiproprieta@consumatoreinformato.it.

La vicenda è nota, ed è stata da noi seguita in altre circostanze (vedi qui e qui), ove abbiamo potuto assistere consumatori che, di fronte ad un acquisto mai totalmente compreso e costretti a versare 300/400 euro annuali, hanno preferito rivolgersi ad un giudice per veder tutelati i propri diritti.

Anche perché nel caso deciso dal giudice milanese, con la sentenza è stato stabilito che la società Golden Eagle Travel & Service deve cancellare i consumatori dal club inglese a proprie spese:

"condanna la società convenuta a cancellare, a propria cura e spese, il nominativo di xxxxx dal registro degli associati del New Club Elite.".

lunedì 1 agosto 2022

Club Getaway: il contratto di vendita è generico - nulla la vendita

Si è presentata prima come Travel Sun, successivamente mutata in Atlantis, infine trasformata in Happiness, ma questa società ha continuato a vendere un prodotto vacanza noto ai consumatori: il certificato Getaway.

I contratti proposti da questa società presentano, come accertato dai vari tribunali, una serie di caratteristiche comuni, quali:

1.- Il contratto viene concluso al secondo incontro, successivo al primo appuntamento presso un albergo, quando i promotori della società si recano presso l'abitazione dei consumatori;

2.- I promotori presentano questo prodotto come una possibilità di investimento alternativo, utilizzabile da tutti i componenti della famiglia e dal quale si può uscire a seguito di semplice richiesta, con recupero del capitale;

3.- Il testo contrattuale è generalmente generico e parziale, non fornendo tutte le informazioni all'iscrizione al club Getaway;

4.- Successivamente, usualmente dopo alcuni mesi, gli acquirenti ricevono un certificato di iscrizione a club Getaway, alla cui lettura comprendono perfettamente in cosa sono caduti, ovvero:

- iscrizione ad un club inglese fino al 2053;

- iscrizione "basic" - "mid" (ma cosa vuol dire?);

- obbligo di pagamento delle spese di gestione annuale.

5. Tutte queste informazioni rappresentano una novità per molti consumatori, i quali vengono poi invitati dal club a provare questo prodotto recandosi presso la struttura, magari usufruendo del buono ottenuto con il primo incontro.

domenica 26 giugno 2022

Programma vacanze sicure - contratto generico: si alla nullità

La sentenza di cui oggi offriamo il commento, la
numero 625 pubblicata dal Tribunale di Trieste il 9 novembre 2019,  ci permette di puntualizzare alcuni aspetti inerenti alla validità dei c.d. contratti vacanza.

Lo ricordiamo, ci troviamo di fronte a contratti atipici e ricorrenti nel settore (albergo, trasporto, alloggio, servizi collegati etc.) che oggi più che mai, a fronte della ingegnerizzazione dei processi turistici e della globalizzazione, sono collegati da rapporti di reciproca interdipendenza; rapporti che hanno come fulcro il turista che, al posto di definire con puntualità ed autonomia gli itinerari, si affida ai professionisti delle filiere (Organizzatori, Venditori etc.). 

Abbiamo già sviluppato la materia, ricordando che il diritto comunitario ha disciplinato la materia con la Direttiva 2008/122/EC, introdotta in Italia nel 2011.

La normativa è tesa a:

  • tutelare con più vigore il consumatore (questa volta nei panni del turista, soggetto “immancabilmente” sprovvisto di simmetria informativa rispetto ai professionisti del settore);
  • evitare che il professionista richieda al consumatore il pagamento anticipato di somme a qualsiasi titolo.

Fatta questa semplice premessa, dobbiamo capire come si coniuga l’esigenza di certezza e chiarezza da parte del turista con quella di offrire servizi flessibili e personalizzati

Flessibilità e chiarezza, almeno in astratto, sono  esigenze contrapposte: ciò che si determina prima di ufficializzare un rapporto (e quindi è chiaro), spesso viene posto in discussione dal modo di essere del rapporto nelle disparate circostanze ed eventualità (e quindi è flessibile). Tale flessibilità, però, può essere gestita con successo dal professionista che si attenga alle Linee Guida e alle buone prassi del settore. 

E tanto più quel professionista è in grado di prevedere e codificare le circostanze più ricorrenti nei servizi da lui offerti, e a farsene carico tramite la propria organizzazione imprenditoriale, quanto più è in grado di predeterminare il contenuto della propria offerta al pubblico. Un ruolo fondamentale, dunque, è giocato dall’informazione che il professionista offre al turista.  

Ad ogni buon conto, il Codice del consumo impone che tale offerta, e la successiva stipulazione nel contratto, sia sufficientemente chiara, completa e comprensibile

Brochure informative, opuscoli e successiva puntuazione vincolano il professionista alle prestazioni ivi determinate, e ciò per soddisfare l’esigenza di certezza del turista che si rivolge alla filiera del turismo. 

Veniamo, ora, all’esigenza di determinatezza dell’oggetto (articoli 1346 e 1418, comma 2, Codice Civile), ben nota causa strutturale e funzionale di invalidità del contratto. Per quanto, come abbiamo visto, l’andamento del rapporto sia flessibile e adattabile a posteriori, un conto è che il turista acceda a contenuti chiari e comprensibili; altro conto ancora è che l’oggetto delle prestazioni dedotto nel contratto sia determinabile. Infatti, può ben essere che il contenuto sia chiaro ed intellegibile, ma non per questo determinabile

A questo riguardo, l’istanza della flessibilità delle prestazioni incontra un limite invalicabile: come ha sottolineato nel 2017 la Cassazione, in una massima richiamata dalla sentenza in commento, la misura della prestazione può essere discrezionalmente determinata, anche in presenza di condizioni legittimanti, ma non da una soltanto delle parti.

Con riferimento al caso di specie, disparati erano i rinvii del contratto al sito internet per la determinabilità della qualità e della quantità delle prestazioni, e più segnatamente per:

  • l’individuazione delle mete turistiche accessibili con crociere a tariffa agevolata;
  • l’individuazione delle località nelle quali spendere un voucher di 500 Euro.

Sennonché il riferimento al sito internet (un link intertestuale) presenta svariati inconvenienti: tra questi, la possibilità da parte del gestore del sito di aggiornare e modificarne i contenuti, introducendo, posteriormente alla stipula, delle restrizioni ad insaputa del consumatore. Non è della legittimità del rinvio ai link che si discute (e nemmeno il Tribunale di Trieste ha discusso su questo), bensì dell’eventualità per nulla remota che il professionista, ad esempio, restringa la lista delle mete turistiche accessibili, a suo insindacabile giudizio e senza dimostrare quali sono stati i fatti esteriori e del tutto indipendenti dalla sua organizzazione (ad esempio, il rischio epidemiologico o terroristico di quella meta) che lo hanno indotto ad espungere la meta. 

Tribunale di Trieste - sentenza n. 625/2019.

lunedì 21 giugno 2021

Iscrizione platinum New Club Elite non valida. Il tribunale ordina la cancellazione

I lettori del blog conoscono il proliferare delle iscrizioni platinum ai vari club che offrono servizi vacanza aggiuntivi e la possibilità di poter prenotare presso molteplici località turistiche soggiornare durante (info@consumatoreinformato.it).

Non sempre, però, questi contratti sono completamente trasparenti e rispettosi delle norme di cui al Codice del Consumo, tant'è che si stanno ripetendo i casi di giudici italiani che hanno dichiarato l'invalidità di questa tipologia di accordi.

E' il caso della recente pronuncia del Tribunale di Pavia, chiamato a valutare la validità del contratto di Time & Service concluso da un consumatore lombardo e avente ad oggetto l'iscrizione platinum a New Club Elite.

lunedì 17 maggio 2021

Happiness condannata anche a Torino: si cancelli l'iscrizione a Club Getaway!

La proposta di iscrizione al Club Getaway era stata scoperta un anno dopo, quando i consumatori avevano ricevuto a casa il certificato del club inglese (per maggiori informazioni, scrivi a info@consumatoreinformato.it).

In quella occasione, come altri casi, i nostri amici consumatori avevano compreso in cosa erano rimasti "intrappolati", ovvero una iscrizione fino al 2053 ad un club straniero per poter usufruire di una settimana vacanza presso una struttura alberghiera convenzionata, "a seconda della disponibilità".

Cosa vuol dire? beh....se c'è posto, puoi avere una stanza per 2 persone (magari 3 - 4 persone la prima volta....ma poi devi passare al "platinum"), altrimenti aspetti e passi all'anno dopo.

Nel frattempo, però, il consumatore deve pagare le spese di gestione annuali (290 euro annui che salgono di anno in anno).

Tradotto: diritto incerto - obbligo (di pagamento delle spese di gestione) certo

Il consumatore si trova, in buona sostanza, a dover pagare le spese di gestione ogni anno poter poter, forse, usufruire di una settimana in una struttura decisa dal club (Sardegna o Calabria), in un periodo deciso dal club, nella stanza decisa dal club, alle condizioni decise dal club.

Questa situazione viene originata, come nel caso affrontato dal Tribunale di Torino, dalla firma del contratto con la società venditrice, accompagnato da promesse e rassicurazioni verbali rimaste successivamente fatalmente disattese.

lunedì 22 febbraio 2021

Club Getaway - a Belluno i consumatori vengono liberati dall'iscrizione

Altri due consumatori sono usciti dal circuito Club Getaway, ed ancora una volta grazie ad un giudice che ha ordinato la cancellazione dal registro dei soci. 

Il Tribunale di Belluno ha deciso, con altra storica sentenza , di dichiarare come non legale quella iscrizione e non dovute le spese di gestione annuali al club inglese (per maggiori info, scrivi a info@consumatoreinformato.it).

Vediamo alcuni aspetti della vicenda.

- La vendita con Travel Fun (successivamente Atlantis e poi Happiness)

La vendita del certificato vacanza era avvenuta attraverso Travel Fun (successivamente mutata in Atlantis e poi in Happiness),  società romana che ha operato per anni in questo mercato.

Anche in questa vicenda, i consumatori erano stati attratti ad un incontro presso una struttura alberghiera per il ritiro di omaggio vacanza da parte dei promotori dell'allora Travel Sun.

All'esito dell'incontro presso l'albergo e con un successivo meeting a casa dei clienti, questi ultimi si sono visti iscritti nel club inglese Getaway.

D'altronde, la promessa rivolta ai consumatori era quella di poter uscire da questo circuito in ogni momento: provatelo per dodici mesi e se non vi trovate bene, è possibile esercitare la prelazione.

Il contratto, peraltro, prevede il "diritto di prelazione" che consiste nella possibilità (ma non l'obbligo) da parte del venditore di poter riacquistare il diritto vacanza.

lunedì 1 febbraio 2021

Travel & Service Box: anche Vicenza cancella l'iscrizione a New Club Elite

Una nuova buona notizia per i consumatori rimasti iscritti a New Club Elite, i cui certificati sono stati venduti da varie agenzie negli ultimi anni in tutta Italia (per maggiori informazioni, scrivi a info@consumatoreinformato.it).

Nel caso di specie, l'iscrizione dei consumatori vicentini è arrivata a seguito del contratto concluso con l'agenzia Golden Eagle Travel & Service, dopo il rituale incontro presso un albergo nella provincia berica.

La modalità di sollecitazione alla conclusione del contratto è avvenuta secondo condotte già analizzate in questo blog (puoi leggere qui), ossia in assenza di una completa e trasparente informativa in merito alle condizioni contrattuali.

Con la conclusione del Travel & Service Box, gli acquirenti si sono ritrovati associati al club inglese, New Club Elite, ricevendo il certificato direttamente da quest'ultimo, come potete vedere qui di seguito. 

esempio certificato New Club Elite by Consumatore Informato on Scribd

lunedì 2 novembre 2020

New Club Elite: a Brescia viene riconosciuta la nullità del certificato venduto da Golden Eagle Travel & Service

Outlet Travel System è l'intrigante denominazione attribuita al contratto commercializzato, tra la fine 2016 ed i primi mesi del 2017, dall'agenzia padovana Golden Eagle Travel & Service, con il quale sono stati venduti ai consumatori alcuni servizi vacanza ed in particolare l'iscrizione a N.C.E. tour operator. A distanza di qualche anno, due consumatori bresciani sono riusciti ad ottenere la dichiarazione di nullità del contratto e la condanna delle società alla loro cancellazione dal club inglese New Club Elite (per maggiori informazioni potete scrivere a info@consumatoreinformato.it).

Ebbene si, anche nel caso affrontato dal Tribunale di Brescia è risultato che il modello contrattuale sottoposto ai malcapitati consumatori consisteva nell'iscrizione al club inglese sino al 31 dicembre 2053, con obbligo di pagamento delle spese annuali. 

Chi si è trovato coinvolto in questo tipo di vicende ben conosce la dinamica che porta alla conclusione del contratto outlet travel system, sottoscritto all'esito di un appuntamento presso un albergo ove vengono illustrate le potenzialità del prodotto.

lunedì 31 agosto 2020

Anche Pesaro contro la "classifica di Travel": non è valida l'iscrizione a New Club Elite!

Un altro contratto di vendita del certificato New Club Elite è stato dichiarato privo di validità e un'altra coppia di consumatori sono stati liberati dall'obbligo di pagare le spese di gestione fino al 31 dicembre 2053 (per maggiori informazioni, scrivete a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Abbiamo seguito anche questa vicenda, riuscendo ad aiutare i consumatori marchigiani che erano entrati nel circuito Club Elite a seguito di un incontro presso un albergo con alcuni promotori della società Travel Srl, i quali li avevano convinti a firmare il contratto dietro la garanzia, tra le altre, che se non avessero usufruito della vacanza, la stessa società venditrice si sarebbe ripresa il diritto vacanza.

Purtroppo, ancora una volta, le promesse di Travel non sono rimaste soddisfatte, ed i consumatori non sono mai riusciti ad usufruire di alcun buono vacanza, venendo invece contattati da New Club Elite per il pagamento delle spese annuali.

Solo dopo aver ricevuto il certificato vacanza, i consumatori comprendevano di essere stati iscritti ad un club con modalità "basic" sino al 2053, per due sole persone.

I nostri amici hanno provato a chiedere a Travel di procedere alla vendita del proprio diritto vacanza, ma i promotori della società hanno sempre risposto: "siete in classifica per la vendita"......ma quale classifica?

Tribunale di Pesaro - il contratto di Travel non è valido
Anche il Tribunale di Pesaro, come altri giudici che sono stati chiamati a valutare questi contratti, ha riconosciuto la nullità del modello fatto sottoscrivere da Travel Srl ai consumatori, evidenziando che:"nel caso di specie il contratto concluso tra la Travel srl e xxx non ha un oggetto determinato e neppure determinabile sulla base del contenuto del contratto e certamente non contiene tutti gli elementi voluti dalla legislazione speciale a tutela del consumatore. Nel contratto si prevede che xxxxx acquista l’iscrizione a N.C.E. Ltd. by London in formula di trust, definito Club e che potrà usufruire di tutti i servizi turistici offerti dal club – che non sono però descritti – tra cui un pernottamento all’anno per due persone come da statuto del Club, ma senza indicare la destinazione e neppure il periodo nell’arco dell’anno (il rinvio generico ad un depliant non è sufficiente per soddisfare i requisiti di determinatezza imposti dalla legge a tutela del consumatore). Tale assoluta genericità compromette la posizione della parte acquirente che non è messa in grado di conoscere esattamente ciò che sta comprando."

Ed anche i consumatori pesaresi, grazie al giudice, possono farsi cancellare dal Registro dei soci di New Club Elite in modo certo e definitivo.

venerdì 26 giugno 2020

Iscrizione platinum New Club Elite: anche il contratto Casanuova è nullo!

Ancora una volta siamo lieti di segnalarvi la cancellazione di una iscrizione a New Club Elite, con liberazione dei consumatori dall'obbligo di versare le spese di gestione al club straniero. E questa volta stiamo parlando di una iscrizione platinum al club inglese, perfezionata attraverso la società Casanuova S.r.l..

- iscrizione platinum (servizi full)
E' noto, infatti, che sono molti i casi di consumatori che dopo aver acquistato un primo certificato NCE, si accorgono che le promesse ottenute non erano state mantenute e quindi, i resort affiliati sono solo quattro o il pernottamento non è previsto per figli o parenti/amici, o ancora i servizi previsti dalla struttura sono inferiori allo standard prospettato.


Come viene risolto il problema? attraverso una presentazione presso la struttura alberghiera di ore e ore, alla fine della quale vi fanno firmare un contratto migliorativo (up grade) di quello precedente, con i servizi platinum: preferenza nella prenotazione di gennaio, servizio full previsto anche per i parenti, maggiori standard di qualità, e molte località ove soggiornare.




Insomma, tutto bene......vero? non proprio.....
             

               iscrizione platinum = maggiori spese di gestione

- Tribunale di Milano - non è valida l'iscrizione platinum a New Club Elite. Si alla cancellazione da New Club Elite
Il Tribunale di Milano è stato chiamato a valutare anche uno di questi contratti, verificando se la società Casanuova abbia rispettato le norme previste in materia di vendita/rivendita di diritti vacanza o multiproprietà.

Il giudice milanese ha appurato, anche in questo caso, che il contratto non conteneva tutte le informazioni idonee a consentire al consumatore di comprendere la natura, l'oggetto ed i servizi oggetto di vendita. 

L'aspetto più importante è che, accertata la nullità, il Tribunale di Milano ha ordinato a Casanuova di procedere alla cancellazione dei consumatori da New Club Elite, stabilendo che "non è dovuta somma alcuna, con particolare riguardo alle spese di gestione, da parte .......".

Qui potete leggere il risultato ottenuto a Milano. Per maggiori informazioni, puoi scrivere a info@consumatoreinformato.it

venerdì 14 febbraio 2020

Time e Service vi ha venduto un upgrade? nulla l'iscrizione a New Club Elite

Nuovo ed importante risultato ottenuto in favore dei consumatori rimasti coinvolti nella vicenda New Club Elite. 

Il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato la nullità di un nuovo contratto di upgrade venduto a dei consumatori emiliani da parte dell'agenzia Time & Service S.r.l. di Davoli (CZ), ordinando alla società di procedere alla cancellazione dei ricorrenti dall'iscrizione a New Club Elite, in modo tale che non debbano più pagare le spese di gestione.

La vicenda, comune a molti consumatori rimasti intrappolati nell'iscrizione al club inglese, prende avvio da uno dei famosi buoni vacanza regalati durante gli appuntamenti ad invito presso una struttura alberghiera e conclusa con la firma di contratti o promesse di vendita.

Nel caso di specie, due consumatori reggiani avevano aderito al sistema vacanze, dietro la promessa che se dopo dodici mesi dalla conclusione del contratto, sarebbero potuti uscire dal rapporto bancario con semplice invio di una mail alla società venditrice.

Purtroppo, come appurato in seguito, la promessa orale non veniva mantenuta anche perchè non trovava alcuna conferma nel contratto sottoscritto dai consumatori (verba volant, scripta manent).

Invitati a provare uno dei resort del circuito Club Elite, i nostri sfortunati acquirenti divenivano oggetto di una ulteriore proposta di miglioramento della propria iscrizione al club, il famoso upgrade, attraverso l'iscrizione a "club platinum".

Cosa vuol dire club platinum per l'acquirente? maggiori strutture, più persone che possono aderire alla settimana vacanza, più servizi secondo i proponenti, mentre di fatto i nostri consumatori non hanno trovato alcun vantaggio, risultando invece disorientati rispetto a tutti i denari spesi per entrare nel circuito Club Elite.

Appare opportuno evidenziare, infatti, che oltre alle spese di iscrizione, la coppia di Reggio Emilia è oggetto di richiesta di pagamento delle spese di gestione annuali, proveniente dalla Spagna, sede amministrativa N.C.E., con richiesta di pagamento di alcune centinaia di euro.

La domanda che i consumatori ci hanno rivolto è stata: "si può uscire da questo sistema?". La nostra risposta è: "SI".....ecco come.

lunedì 4 febbraio 2019

"La multiproprietà tra comunione e atipicità del rapporto"



Fonte - Università di Trento - Facoltà di Giurisprudenza
Dialoghi di diritto Civile - 16° ciclo di incontri (16 novembre 2018)

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