In argomento di assicurazione contro gli atti vandalici sui veicoli, è frequente imbattersi in sentenze, come quella oggi in evidenza, che risolvono il problema della pattuizione dei massimali o degli scoperti, come pure l’imposizione di circuiti convenzionati per le riparazioni (ne abbiamo già parlato, clicca qui per approfondire) ritenendo che queste clausole non possano essere applicate nei confronti del cliente, poiché l’assicuratore né le ha precisate, né le ha negoziate col consumatore (art. 34 codice del consumo).
Per quali motivi, tuttavia, le compagnie di assicurazione prevedono tali limitazioni?
In linea generale, nel ramo delle assicurazioni sulle cose, il valore della cosa assicurata è un elemento essenziale del contratto. Ciò consente di comprendere quale sia la funzione di limitare il debito dell’assicuratore in occasione dei sinistri: non tanto quella di delimitare la sua responsabilità, quanto quella di preservare il collegamento tra il valore della cosa assicurata e quello dell’indennizzo.
L’articolo 1908 codice civile, infatti, vieta la cosiddetta “soprassicurazione”, che consentirebbe all’assicuratore di percepire indennizzi superiori al valore della cosa assicurata. Oltre a costituire una prestazione che altera l’equilibrio contrattuale, la soprassicurazione non consentirebbe all’assicuratore di preservare l’equilibrio tra il flusso delle riserve tecniche e quello degli indennizzi.
Va ricordato che l’attività di una impresa di assicurazioni si basa sulla inversione del ciclo economico: l'impresa incassa i ricavi (i premi) prima ancora di sostenere e conoscere l'esatto importo dei costi (gli indennizzi).
L'attività di una impresa di assicurazioni si sviluppa su questi livelli:
- quantificazione: i premi sono calcolati in base alla probabilità che si verifichino gli eventi contro i quali sono state stimate le polizze, all'entità delle prestazioni finali e alla consistenza dei costi di gestione. In questa fase, gli esperti valutano ipotesi e campioni, quindi determinano le classi di rischio e il modo in cui distribuire il “portafoglio rischi”;
- accantonamento: una parte delle somme incassate viene messa in riserva al fine di fare fronte agli oneri futuri;
- gestione: gestire le somme a riserva in attività che ne mantengano il valore nel tempo attraverso un rendimento e un profitto.
L’accorto assicuratore è quello che elabora tecniche di gestione che gli consentano di individuare tutti i rischi a cui l'assicurazione fa fronte, dato che i ricavi sono certi e i costi incerti. Per questo motivo è essenziale, alla data di stipula di una polizza, predeterminare o, almeno, ridurre l’aleatorietà dei seguenti elementi:
- se si manifesterà l’evento assicurato;
- quando si manifesterà;
- quale impatto economico avrà sull’assicuratore, nel momento in cui si manifesterà.
La tecnica assicurativa consente di evitare la soprassicurazione sia in modo diretto che indiretto.
Da un lato, l’imposizione di un massimale o di uno scoperto (il primo predeterminato, il secondo parametrato su base percentuale del 10 o del 20 per cento al valore del danno) consente direttamente all’assicuratore di liquidare un indennizzo il cui valore è pur sempre inferiore a quello della cosa al momento del sinistro.
Dall’altro lato, le clausole che invitano o impongono all’assicurato di condurre il veicolo danneggiato presso la rete di carrozzieri convenzionati consentono all’assicuratore di controllare o stabilire quali saranno i costi ai quali andrà incontro l’assicuratore per le classi di rischio individuate. Questo è possibile tramite le convenzioni.
Fin qui abbiamo esaminato, seppur brevemente, le ragioni economiche che inducono le compagnie a redigere formulari e moduli con clausole che predeterminano i fatti limitativi del debito dell'assicuratore.
La giurisprudenza, ben consapevole del ciclo economico delle compagnie assicurative, tuttavia, richiede che queste ultime, appunto, predeterminino in modo chiaro ed esaustivo tutti i fatti limitativi e rendano edotti i consumatori, tramite la negoziazione puntuale. In caso contrario, una eccessiva delimitazione del rischio porterebbe alla “sotto-assicurazione”, vanificando le tutele nei confronti degli assicurati.
Da qui viene la distinzione tra “delimitazione della responsabilità dell’assicuratore”, che è vietata, e “delimitazione dell’oggetto del contratto”, che è consentita.
Si veda, a tal proposito, la sentenza del Giudice di Pace di Milano - n. 8913/2016 che trovate qui di seguito.
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