domenica 9 ottobre 2022

Vizio occulto e garanzia legale. Il consumatore deve provare che il difetto esisteva sin dall'acquisto

La Corte di Cassazione è tornata a trattare, di recente, il tema della garanzia legale e la sua applicabilità al vizio occulto, ossia scoperto successivamente alla vendita del bene.

Non sempre, infatti, il consumatore può esercitare la garanzia legale, ma vi sono diversi principi che regolano questa materia e che abbiamo già esposto in questo blog.

Ricordiamo sempre che il consumatore può esercitare la garanzia legale entro due anni dall'acquisto del bene, così come ripetiamo sempre (vedi qui).

Ciò nonostante, ancora oggi, molti consumatori ignorano la durata della garanzia legale e come comportarsi quando il prodotto acquistato presenta un difetto. 

Occorre ricordare che il Codice del Consumo, agli artt. 128 e seguenti, prevede una serie di norme che, in modo chiaro, espongono gli aspetti principali relativi a questa materia.

La garanzia legale, come esposto in precedenza, ha durata biennale e decorre dal giorno dell'acquisto, e può essere esercitata dal consumatore nel momento in cui ravvisi un difetto che rende non idoneo il bene acquistato all'uso a cui è destinato.

Il consumatore deve denunciare il difetto di conformità al venditore entro due mesi dal giorno in cui lo ha scoperto, a pena di decadenza

Peraltro, occorre ricordare che il consumatore decade dal diritto di esercitare la garanzia legale nel caso in cui non provveda a denunciare il difetto di conformità al venditore entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. 

Quali sono rimedi sono previsti in caso di bene non conforme?

E' noto che l'esistenza di tale difetto consente al consumatore di poter usufruire di  distinti rimedi volti a tutelarlo, e quindi può ottenere la riparazione del bene non conforme (difettato), oppure la riduzione del prezzo, o ancora la restituzione del prezzo (e l'eventuale risarcimento del danno): ricordate che è il professionista a decidere quale rimedio prevedere per "porre riparo" al difetto di conformità (vedi qui).

La garanzia legale, quindi, introduce una serie di regole che tutelano il consumatore nel caso in cui il bene presenti un difetto di conformità che si presume esistente sin dall'acquisto. 

Tale presunzione è assoluta, e quindi insindacabile, nel caso in cui il difetto si presenti nei primi sei mesi dall'acquisto: successivamente, sarà onere del consumatore quello di dimostrare l'esistenza di un vizio occulto tale da rendere il bene non idoneo all'utilizzo per il quale è stato acquistato.

La recente Ordinanza n. 27177/2022 della Corte di Cassazione ha riassunto i principi appena esposti, concentrando la propria attenzione sul vizio occulto, ovverosia l'eventuale difetto scoperto successivamente all'acquisto del bene, quando è trascorso, ad esempio, un anno.

In tali casi, il consumatore può sempre accedere ai rimedi previsti dal Codice del Consumo?

La Suprema Corte, ribadendo principi consolidati, ha chiarito che il vizio occulto può rappresentare il presupposto per poter accedere ai rimedi di cui sopra, solo nel caso in cui il consumatore offra una prova idonea a dimostrare che esso, seppur scoperto successivamente, è esistito sin dal giorno di acquisto del prodotto: "Per poter qualificare un vizio come occulto, dunque, occorre fornire la prova che esso, pur non essendo apparente al momento della consegna, esisteva tuttavia a tale data: dimostrazione che, nella specie, è mancata, poiché la stessa Corte di appello afferma che, alla consegna, il veicolo era regolarmente funzionante.".

La logica di tale principio appare evidente, in quanto viene chiesto al consumatore di provare che il difetto che non consente il normale utilizzo del bene sia contestabile al venditore, e non magari ad un utilizzo successivo non idoneo, o quantomeno per la mera usura del prodotto.

Si pensi, infatti, all'acquisto di un veicolo usato (caso oggetto della sentenza in commento), ove l'usura successiva della macchina può originare determinate "rotture" del motore o di altri elementi del veicolo.

Al consumatore è precluso, in tali casi, l'accesso alla garanzia legale, trattandosi di difetti del prodotto sopraggiunti con la normale usura derivante dall'uso nel tempo (vedasi un esempio qui).

Cassazione - Sez. II^ Civ. - Ordinanza n. 27177/2022

 

Corte di cassazione

Sezione II civile

Ordinanza 15 settembre 2022, n. 27177

Presidente: Mocci - Relatore: Oliva

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato B. Annalisa conveniva in giudizio la società D. Automobili s.a.s. di Stefano D. & C. innanzi il Tribunale di Busto Arsizio, per sentirla condannare al risarcimento del danno derivante da un difetto riscontrato nella vettura usata che l'attrice aveva acquistato dalla convenuta. In particolare, la B. fondava la propria domanda sulla garanzia di conformità del bene prevista dal d.lgs. n. 206 del 2005.

Nella resistenza della società convenuta, il Tribunale, con sentenza n. 86 del 2014, rigettava la domanda.

Interponeva appello avverso detta decisione la B. e la Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, n. 3956/2017, accoglieva il gravame, condannando la società appellata al risarcimento del danno.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione la società D. Automobili s.a.s. di Stefano D. & C., affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso B. Annalisa.

In prossimità dell'adunanza camerale, la parte controricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo, la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 129-132 del d.lgs. n. 206 del 2005, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di appello avrebbe erroneamente ricostruito il fatto e non avrebbe tenuto conto della relazione tecnica integrativa del 15 ottobre 2013, resa dal c.t.u. in udienza, riportata testualmente a pag. 6 del ricorso, dalla quale emerge che la rottura della parte del motore (pistoncino idraulico tendicatena) alla quale, secondo la B., doveva essere ricondotta la causa del danno, era avvenuta contemporaneamente alla rottura del motore, e non prima. Ciò dimostrerebbe, secondo la ricorrente, l'assenza del vizio al momento della consegna della vettura.

La censura è fondata.

La Corte di appello afferma (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) dapprima che il danno è stato causato dal malfunzionamento del pistoncino idraulico tendicatena, e poi che detto pistoncino era funzionante al momento dell'acquisto.

Sul punto, va osservato che l'art. 129 del codice del consumo recita, ai primi due commi:

"1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;

b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;

c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;

d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti".

Sulla base dell'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che alla data della consegna il motore ed il pistoncino non presentavano malfunzionamenti, va ritenuta operante la presunzione di conformità di cui al secondo comma dell'articolo in esame.

L'art. 130 del codice del consumo, da parte sua, recita testualmente:

"1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.

3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.

4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:

a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;

b) dell'entità del difetto di conformità;

c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;

b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5;

c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:

a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;

b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto".

L'art. 130 del codice del consumo, dunque, afferma che il diritto del consumatore sussiste quando il difetto del bene era presente (o poteva essere presunto in applicazione del criterio di cui al precedente art. 129) al momento della consegna; in tal caso, comunque, il consumatore non ha diritto alla risoluzione immediata del contratto, né al risarcimento per equivalente, ma deve seguire la procedura prevista dalla norma in esame, che assicura un contemperamento tra le opposte esigenze, del consumatore, da un lato, e del produttore/rivenditore, dall'altro lato.

Ai fini dei termini per la denuncia, l'art. 132 del codice del consumo prevede che:

"1. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.

2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.

3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente".

Nel caso di specie, la Corte di appello ha affermato che erano trascorsi oltre sei mesi dalla consegna della vettura (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Di conseguenza, non poteva scattare la presunzione di preesistenza del difetto alla data della consegna, di cui al terzo comma dell'art. 132 in commento. La B., dunque, avrebbe dovuto fornire la prova dell'esistenza del vizio alla data della consegna del bene. Detta prova, tuttavia, è esclusa dalla stessa ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza impugnata, poiché il giudice di merito afferma che, al momento della consegna, la vettura era funzionante.

Né è possibile configurare, in base al contenuto della decisione impugnata, una responsabilità per vizio occulto: la Corte territoriale, infatti, si limita ad affermare, al riguardo, che "È chiaro che al momento dell'acquisto il motore e il pistoncino funzionavano, visto che trattavasi di vizio occulto consistente in un grave difetto di costruzione del pistoncino per cui il bene non è risultato conforme al contratto ed ai criteri di cui all'art. 129 del Codice del Consumo" (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Secondo il ragionamento logico seguito dal giudice di merito, dunque, ogni difetto che si manifesta entro il termine di cui al primo comma dell'art. 132 (due anni dalla consegna del bene) costituisce, per il solo fatto che esso non fosse apparente al momento della consegna, un vizio occulto. In tal modo, la responsabilità che il codice del consumo pone a carico del venditore viene trasformata, di fatto, in responsabilità oggettiva, in spregio alla ratio della legge, che è, piuttosto, la ricerca di un punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze, del consumatore, da un lato, e del produttore/rivenditore, dall'altro lato.

Per poter qualificare un vizio come occulto, dunque, occorre fornire la prova che esso, pur non essendo apparente al momento della consegna, esisteva tuttavia a tale data: dimostrazione che, nella specie, è mancata, poiché la stessa Corte di appello afferma che, alla consegna, il veicolo era regolarmente funzionante.

A ciò va aggiunto che il chiarimento reso dal c.t.u. all'udienza del 15 ottobre 2013, sul quale si concentra il motivo di ricorso, non risulta esser stato considerato dal giudice di merito. E tale omissione è potenzialmente decisiva, posto che, in occasione di quel chiarimento, l'ausiliario aveva affermato che il pistoncino era funzionante alla consegna.

In definitiva, il motivo merita di essere accolto, tanto sotto il profilo del vizio di violazione di legge, non avendo la Corte di merito applicato in modo corretto le disposizioni del codice del consumo, quanto sotto il profilo dell'omesso esame di fatto decisivo, sostanzialmente denunciato nella censura in esame, pur in assenza di esplicito riferimento al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.

La sentenza impugnata va conseguentemente cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Milano, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio si atterrà al seguente principio di diritto: "In materia di vendita di beni destinati al consumo, qualora il difetto di conformità si manifesti oltre il termine di sei mesi dalla consegna, previsto dall'art. 132, terzo comma, del d.lgs. n. 206 del 2005, spetta all'acquirente dimostrare, con gli ordinari mezzi di prova, che il vizio esisteva già al momento della consegna o che esso era stato occultato dal venditore. Di conseguenza, ove sia accertato che al momento della consegna il bene era regolarmente funzionante, la responsabilità del venditore può essere configurata a condizione che sia dimostrato l'occultamento di un vizio".

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Milano, in differente composizione, la quale si atterrà al principio di diritto esposto in motivazione.

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