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domenica 9 ottobre 2022

Vizio occulto e garanzia legale. Il consumatore deve provare che il difetto esisteva sin dall'acquisto

La Corte di Cassazione è tornata a trattare, di recente, il tema della garanzia legale e la sua applicabilità al vizio occulto, ossia scoperto successivamente alla vendita del bene.

Non sempre, infatti, il consumatore può esercitare la garanzia legale, ma vi sono diversi principi che regolano questa materia e che abbiamo già esposto in questo blog.

Ricordiamo sempre che il consumatore può esercitare la garanzia legale entro due anni dall'acquisto del bene, così come ripetiamo sempre (vedi qui).

Ciò nonostante, ancora oggi, molti consumatori ignorano la durata della garanzia legale e come comportarsi quando il prodotto acquistato presenta un difetto. 

Occorre ricordare che il Codice del Consumo, agli artt. 128 e seguenti, prevede una serie di norme che, in modo chiaro, espongono gli aspetti principali relativi a questa materia.

La garanzia legale, come esposto in precedenza, ha durata biennale e decorre dal giorno dell'acquisto, e può essere esercitata dal consumatore nel momento in cui ravvisi un difetto che rende non idoneo il bene acquistato all'uso a cui è destinato.

Il consumatore deve denunciare il difetto di conformità al venditore entro due mesi dal giorno in cui lo ha scoperto, a pena di decadenza

Peraltro, occorre ricordare che il consumatore decade dal diritto di esercitare la garanzia legale nel caso in cui non provveda a denunciare il difetto di conformità al venditore entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. 

Quali sono rimedi sono previsti in caso di bene non conforme?

E' noto che l'esistenza di tale difetto consente al consumatore di poter usufruire di  distinti rimedi volti a tutelarlo, e quindi può ottenere la riparazione del bene non conforme (difettato), oppure la riduzione del prezzo, o ancora la restituzione del prezzo (e l'eventuale risarcimento del danno): ricordate che è il professionista a decidere quale rimedio prevedere per "porre riparo" al difetto di conformità (vedi qui).

La garanzia legale, quindi, introduce una serie di regole che tutelano il consumatore nel caso in cui il bene presenti un difetto di conformità che si presume esistente sin dall'acquisto. 

Tale presunzione è assoluta, e quindi insindacabile, nel caso in cui il difetto si presenti nei primi sei mesi dall'acquisto: successivamente, sarà onere del consumatore quello di dimostrare l'esistenza di un vizio occulto tale da rendere il bene non idoneo all'utilizzo per il quale è stato acquistato.

La recente Ordinanza n. 27177/2022 della Corte di Cassazione ha riassunto i principi appena esposti, concentrando la propria attenzione sul vizio occulto, ovverosia l'eventuale difetto scoperto successivamente all'acquisto del bene, quando è trascorso, ad esempio, un anno.

In tali casi, il consumatore può sempre accedere ai rimedi previsti dal Codice del Consumo?

La Suprema Corte, ribadendo principi consolidati, ha chiarito che il vizio occulto può rappresentare il presupposto per poter accedere ai rimedi di cui sopra, solo nel caso in cui il consumatore offra una prova idonea a dimostrare che esso, seppur scoperto successivamente, è esistito sin dal giorno di acquisto del prodotto: "Per poter qualificare un vizio come occulto, dunque, occorre fornire la prova che esso, pur non essendo apparente al momento della consegna, esisteva tuttavia a tale data: dimostrazione che, nella specie, è mancata, poiché la stessa Corte di appello afferma che, alla consegna, il veicolo era regolarmente funzionante.".

La logica di tale principio appare evidente, in quanto viene chiesto al consumatore di provare che il difetto che non consente il normale utilizzo del bene sia contestabile al venditore, e non magari ad un utilizzo successivo non idoneo, o quantomeno per la mera usura del prodotto.

Si pensi, infatti, all'acquisto di un veicolo usato (caso oggetto della sentenza in commento), ove l'usura successiva della macchina può originare determinate "rotture" del motore o di altri elementi del veicolo.

Al consumatore è precluso, in tali casi, l'accesso alla garanzia legale, trattandosi di difetti del prodotto sopraggiunti con la normale usura derivante dall'uso nel tempo (vedasi un esempio qui).

Cassazione - Sez. II^ Civ. - Ordinanza n. 27177/2022

domenica 5 luglio 2015

Garanzia post vendita–si presume il difetto nei primi sei mesi

La Corte di Giustizia è intervenuta, con la recente sentenza che potete leggere di seguito (C-497/2013) chiarendo alcuni aspetti della garanzia post vendita prevista in favore del consumatore. Il giudice europeo ha ribadito alcuni principi previsti in materia, chiarendo come le norme sono volte a tutelare i consumatori, prevedendo una generale previsione di tutela in favore dell'acquirente per i malfunzionamenti del prodotto che si manifestano entro i primi sei mesi.

a. La vicenda
Il giorno 27 maggio 2008 la signora Faber acquistava un veicolo usato presso un rivenditore, il quale forniva una garanzia al consumatore. Successivo 26 settembre 2008, l'auto della signora Faber accusava un improvviso incendio durante un viaggio e rimaneva totalmente distrutto.

La sig.ra Faber ha contestato l'evento al venditore, con lettera dell’11 maggio 2009, con la quale ha messo in mora l’autorimessa venditrice. Non avendo ottenuto alcun riscontro positivo dalla società, la signora Faber ha citato in giudizio la società avanti Tribunale di Arnhem-Leeuwarden (Paesi Bassi). In seguito, la Corte d'Appello ha deciso di sottoporre talune questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia, chiedendo in particolare, l'estensione della garanzia per l'acquisto di un prodotto usato.

b. La decisione della Corte di Giustizia: "I difetti di conformità che si manifestano entro i sei mesi dalla consegna del bene si presumono come esistenti al momento del ritiro, salvo prova contraria"
La Corte ha voluto, con la sentenza che potete leggere di seguito, ribadire il principio secondo il quale, salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già, in linea di principio, al momento della consegna. 

Il Giudice comunitario, inoltre, ribadisce che il diritto nazionale, nel caso di specie quello olandese, deve essere conforme a quello comunitario, cosicché il consumatore, al fine di poter usufruire dei diritti previsti dalle norme di settore, ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui lo ha constatato, senza dover provare immediatamente le proprie ragioni alla controparte.

c. Conclusione
La sentenza ha il merito, indubbio, di ribadire alcuni principi in materia di garanzia e difetto di conformità, stabilendo diritti ed obblighi del consumatore, e ribadendo i limiti temporali entro i quali questi può giovarsi delle tutele previste in ambito comunitario e riprese nel Codice del Consumo.

Di seguito, la sentenza della Corte di Giustizia n. C-497/2013.

domenica 11 dicembre 2011

Acquisto automobile usata: il venditore ha l'obbligo di segnalare se l'automezzo usato presenta difetti o ha subito incidenti

L'acquisto di una vettura usata presenta sempre vari rischi, primo fra tutti, che il precedente possessore abbia subito incidenti stradali idonei a causare problemi di funzionamento del mezzo.

Anche per la vendita di veicoli usati deve essere applicato il principio generale di buona fede del venditore, il quale deve segnalare  all'acquirente precedenti incidenti che l'auto possa aver subito e gli eventuali difetti.

L'omessa informativa fornita dal venditore alla controparte rende quest'ultimo responsabile ai sensi dell'art. 1494 c.c. per i vizi della cosa, così come ribadito ancora di recente dalla Corte di Cassazione con la sentenza che vi proponiamo di seguito.

La Corte ha in particolare evidenziato che se l'acquirente del veicolo usato lamenta l'omessa comunicazione di incidenti e/o difetti da parte del venditore,  quest'ultimo, al fine di escludere la propria responsabilità per il danno cagionato, deve dimostrare la sua ignoranza di tali circostanze "Ai fini della sussistenza dell'obbligazione risarcitoria del venditore per i vizi del bene venduto non e' necessario, pertanto, provare la sua mala fede, ma e' sufficiente che egli non riesca a dimostrare di non aver potuto, senza colpa, averne conoscenza. Ora, nel caso di specie, questa ignoranza colpevole da parte della ricorrente, come si' e' gia' sottolineato in occasione dell'esame del primo motivo, non risulta dimostrata, non avendo la parte nemmeno allegato elementi di fatto a sostegno, sicche' proprio tale difetto di prova e' gia' sufficiente a giustificare, sul piano giuridico, la soluzione accolta dal giudice di merito.".

In parole semplici, quando l'automobile presenta dei difetti evidenti, l'acquirente può lamentare questi difetti al venditore.

Quest'ultimo è responsabile per non aver comunicato i difetti, a meno che non dimostri che egli stesso, senza colpa, non aveva conoscenza dei difetti (o di eventuali danni conseguenti ad incidenti subiti dal veicolo).

domenica 5 dicembre 2010

Prodotti difettosi: il telegramma per la contestazione dei vizi interrompe la prescrizione per la restituzione delle somme pagate dal consumatore

La sentenza di questa domenica è stata pronunciata alcuni mesi fa dalla Corte di Cassazione, la quale ha ribadito il principio per cui il consumatore deve contestare immediatamente al venditore eventuali vizi del bene acquistato attraverso lettera raccomandata.

La contestazione attraverso il telegramma interrompe i termini di prescrizione ex art. 1495 c.c. per la restituzione del prezzo pagato in caso di vizi della cosa.

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