La Corte di Cassazione è tornata a trattare, di recente, il tema della garanzia legale e la sua applicabilità al vizio occulto, ossia scoperto successivamente alla vendita del bene.
Non sempre, infatti, il consumatore può esercitare la garanzia legale, ma vi sono diversi principi che regolano questa materia e che abbiamo già esposto in questo blog.
Ricordiamo sempre che il consumatore può esercitare la garanzia legale entro due anni dall'acquisto del bene, così come ripetiamo sempre (vedi qui).
Ciò nonostante, ancora oggi, molti consumatori ignorano la durata della garanzia legale e come comportarsi quando il prodotto acquistato presenta un difetto.
Occorre ricordare che il Codice del Consumo, agli artt. 128 e seguenti, prevede una serie di norme che, in modo chiaro, espongono gli aspetti principali relativi a questa materia.
La garanzia legale, come esposto in precedenza, ha durata biennale e decorre dal giorno dell'acquisto, e può essere esercitata dal consumatore nel momento in cui ravvisi un difetto che rende non idoneo il bene acquistato all'uso a cui è destinato.
Il consumatore deve denunciare il difetto di conformità al venditore entro due mesi dal giorno in cui lo ha scoperto, a pena di decadenza
Peraltro, occorre ricordare che il consumatore decade dal diritto di esercitare la garanzia legale nel caso in cui non provveda a denunciare il difetto di conformità al venditore entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.
E' noto che l'esistenza di tale difetto consente al consumatore di poter usufruire di distinti rimedi volti a tutelarlo, e quindi può ottenere la riparazione del bene non conforme (difettato), oppure la riduzione del prezzo, o ancora la restituzione del prezzo (e l'eventuale risarcimento del danno): ricordate che è il professionista a decidere quale rimedio prevedere per "porre riparo" al difetto di conformità (vedi qui).
Tale presunzione è assoluta, e quindi insindacabile, nel caso in cui il difetto si presenti nei primi sei mesi dall'acquisto: successivamente, sarà onere del consumatore quello di dimostrare l'esistenza di un vizio occulto tale da rendere il bene non idoneo all'utilizzo per il quale è stato acquistato.
La recente Ordinanza n. 27177/2022 della Corte di Cassazione ha riassunto i principi appena esposti, concentrando la propria attenzione sul vizio occulto, ovverosia l'eventuale difetto scoperto successivamente all'acquisto del bene, quando è trascorso, ad esempio, un anno.
In tali casi, il consumatore può sempre accedere ai rimedi previsti dal Codice del Consumo?
La Suprema Corte, ribadendo principi consolidati, ha chiarito che il vizio occulto può rappresentare il presupposto per poter accedere ai rimedi di cui sopra, solo nel caso in cui il consumatore offra una prova idonea a dimostrare che esso, seppur scoperto successivamente, è esistito sin dal giorno di acquisto del prodotto: "Per poter qualificare un vizio come occulto, dunque, occorre fornire la prova che esso, pur non essendo apparente al momento della consegna, esisteva tuttavia a tale data: dimostrazione che, nella specie, è mancata, poiché la stessa Corte di appello afferma che, alla consegna, il veicolo era regolarmente funzionante.".
La logica di tale principio appare evidente, in quanto viene chiesto al consumatore di provare che il difetto che non consente il normale utilizzo del bene sia contestabile al venditore, e non magari ad un utilizzo successivo non idoneo, o quantomeno per la mera usura del prodotto.
Si pensi, infatti, all'acquisto di un veicolo usato (caso oggetto della sentenza in commento), ove l'usura successiva della macchina può originare determinate "rotture" del motore o di altri elementi del veicolo.
Al consumatore è precluso, in tali casi, l'accesso alla garanzia legale, trattandosi di difetti del prodotto sopraggiunti con la normale usura derivante dall'uso nel tempo (vedasi un esempio qui).
Cassazione - Sez. II^ Civ. - Ordinanza n. 27177/2022