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domenica 6 aprile 2025

La carta d'imbarco prova il diritto del viaggiatore ad ottenere il rimborso per il ritardo

Si, basta la carta di imbarco per provare di vantare i diritti nei confronti della compagnia aerea nel caso di ritardo del volo.

Il principio è stato ribadito dalla Corte di Giustizia dell’UE, la quale ha ribadito che anche colui che i diritti previsti dal Regolamento n. 261/2004 possono essere fatti valere anche nell'ambito di un "pacchetto tutto compreso".

Anche per tale tipologia di viaggiatore è previsto il diritto alla compensazione in caso di ritardo aereo proprio come chi compra un biglietto singolo, sicché se il volo reca un ritardo, il passeggero può invocare la normativa di settore ed ottenere un rimborso.

Il passeggero come può provare il presupposto che lo legittimi ad ottenere la compensazione monetaria prevista dal Regolamento n. 261/2004?

E' sufficiente che presenti la carta d'imbarco, documento che attesta in modo inequivocabile la prenotazione del viaggio, mentre la richiesta da parte della compagnia aerea di altri documenti è illegittima e non può essere utilizzato come pretesto per negare il rimborso.

Il principio viene così chiarito dal giudice comunitario: "una carta d’imbarco può costituire un «altro titolo», ai sensi della prima di tali disposizioni, che attesti che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall’operatore turistico, cosicché si può ritenere che un passeggero in possesso di una tale carta possieda una «prenotazione confermata», ai sensi della seconda di tali disposizioni, per il volo di cui trattasi, in una situazione in cui non venga dimostrata alcuna particolare circostanza anomala.".

Di seguito, il provvedimento della Corte di giustizia.

domenica 9 ottobre 2022

Vizio occulto e garanzia legale. Il consumatore deve provare che il difetto esisteva sin dall'acquisto

La Corte di Cassazione è tornata a trattare, di recente, il tema della garanzia legale e la sua applicabilità al vizio occulto, ossia scoperto successivamente alla vendita del bene.

Non sempre, infatti, il consumatore può esercitare la garanzia legale, ma vi sono diversi principi che regolano questa materia e che abbiamo già esposto in questo blog.

Ricordiamo sempre che il consumatore può esercitare la garanzia legale entro due anni dall'acquisto del bene, così come ripetiamo sempre (vedi qui).

Ciò nonostante, ancora oggi, molti consumatori ignorano la durata della garanzia legale e come comportarsi quando il prodotto acquistato presenta un difetto. 

Occorre ricordare che il Codice del Consumo, agli artt. 128 e seguenti, prevede una serie di norme che, in modo chiaro, espongono gli aspetti principali relativi a questa materia.

La garanzia legale, come esposto in precedenza, ha durata biennale e decorre dal giorno dell'acquisto, e può essere esercitata dal consumatore nel momento in cui ravvisi un difetto che rende non idoneo il bene acquistato all'uso a cui è destinato.

Il consumatore deve denunciare il difetto di conformità al venditore entro due mesi dal giorno in cui lo ha scoperto, a pena di decadenza

Peraltro, occorre ricordare che il consumatore decade dal diritto di esercitare la garanzia legale nel caso in cui non provveda a denunciare il difetto di conformità al venditore entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. 

Quali sono rimedi sono previsti in caso di bene non conforme?

E' noto che l'esistenza di tale difetto consente al consumatore di poter usufruire di  distinti rimedi volti a tutelarlo, e quindi può ottenere la riparazione del bene non conforme (difettato), oppure la riduzione del prezzo, o ancora la restituzione del prezzo (e l'eventuale risarcimento del danno): ricordate che è il professionista a decidere quale rimedio prevedere per "porre riparo" al difetto di conformità (vedi qui).

La garanzia legale, quindi, introduce una serie di regole che tutelano il consumatore nel caso in cui il bene presenti un difetto di conformità che si presume esistente sin dall'acquisto. 

Tale presunzione è assoluta, e quindi insindacabile, nel caso in cui il difetto si presenti nei primi sei mesi dall'acquisto: successivamente, sarà onere del consumatore quello di dimostrare l'esistenza di un vizio occulto tale da rendere il bene non idoneo all'utilizzo per il quale è stato acquistato.

La recente Ordinanza n. 27177/2022 della Corte di Cassazione ha riassunto i principi appena esposti, concentrando la propria attenzione sul vizio occulto, ovverosia l'eventuale difetto scoperto successivamente all'acquisto del bene, quando è trascorso, ad esempio, un anno.

In tali casi, il consumatore può sempre accedere ai rimedi previsti dal Codice del Consumo?

La Suprema Corte, ribadendo principi consolidati, ha chiarito che il vizio occulto può rappresentare il presupposto per poter accedere ai rimedi di cui sopra, solo nel caso in cui il consumatore offra una prova idonea a dimostrare che esso, seppur scoperto successivamente, è esistito sin dal giorno di acquisto del prodotto: "Per poter qualificare un vizio come occulto, dunque, occorre fornire la prova che esso, pur non essendo apparente al momento della consegna, esisteva tuttavia a tale data: dimostrazione che, nella specie, è mancata, poiché la stessa Corte di appello afferma che, alla consegna, il veicolo era regolarmente funzionante.".

La logica di tale principio appare evidente, in quanto viene chiesto al consumatore di provare che il difetto che non consente il normale utilizzo del bene sia contestabile al venditore, e non magari ad un utilizzo successivo non idoneo, o quantomeno per la mera usura del prodotto.

Si pensi, infatti, all'acquisto di un veicolo usato (caso oggetto della sentenza in commento), ove l'usura successiva della macchina può originare determinate "rotture" del motore o di altri elementi del veicolo.

Al consumatore è precluso, in tali casi, l'accesso alla garanzia legale, trattandosi di difetti del prodotto sopraggiunti con la normale usura derivante dall'uso nel tempo (vedasi un esempio qui).

Cassazione - Sez. II^ Civ. - Ordinanza n. 27177/2022

domenica 6 dicembre 2020

Auto usata: con il difetto di conformità, la prova passa al venditore

Questa domenica vi proponiamo la recente sentenza con la quale la Corte di Cassazione opera una interessante ricostruzione dei principali principi che regolano tutela del consumatore che, successivamente all'acquisto, riscontri la presenza di un difetto.

Abbiamo già trattato l'argomento, rientrando nel più ampio settore della garanzia legale spettante al consumatore al momento dell'acquisto, e valida per due anni (vedi qui).

Queste regole valgono anche anche nel caso di prodotto usato e sono state oggetto di ripetuti interventi della giurisprudenza di legittimità, nonché di quella di merito, con particolare riferimento all'acquisto di un autoveicolo di seconda mano.

La sentenza della Cassazione ha il pregio di delineare alcuni principi fondamentali che riguardano questo tipo di contenzioso e che ci permettiamo di riproporre, utilizzando gli illustri interventi del nostro più importante giudice.

- Il difetto di conformità si presume entro i due anni  

"Dal combinato disposto degli artt. 129 e segg. del summenzionato codice si desume una responsabilità del venditore nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorchè tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna."

Nei rapporti tra consumatore e venditore (professionista) trovano applicazione le norme dall'art. 128 Codice Consumo e successivi, i quali prevedono che il bene venduto sia conforme.

Se il consumatore riscontra un difetto entro due anni dall'acquisto del bene, tale anomalia si presume come esistente sin dal momento dell'acquisto. La presunzione è assoluta nei primi sei mesi dalla vendita, con conseguente agevolazione per il consumatore che debba contestare il malfunzionamento del prodotto.

- Difetto di conformità: quali rimedi per il consumatore

"Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all’art. 130 cit., i quali sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: costui potrà in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.".

Quando viene aperta la "porta" del difetto di conformità, al consumatore sono riconosciuti distinti rimedi volti a tutelarlo, e quindi può ottenere la riparazione del bene non conforme (difettato), oppure la riduzione del prezzo, o ancora la restituzione del prezzo (e l'eventuale risarcimento del danno).

Giova ricordare, però, che è la parte venditrice che deve scegliere (non imporre) la soluzione idonea per indennizzare il consumatore (vedi qui).

- Difetto conformità: presunzione ed inversione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.

"Il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell’art. 132, comma 3, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, salvo che l’ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ne deriva che ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un’agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio e gravando conseguentemente sulla controparte l’onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.".

Come esposto in precedenza, il difetto di conformità si presume e tale regola propone una importante conseguenza processuale: il consumatore deve allegare il vizio/difetto di conformità, mentre la prova dell'insussistenza di tale difetto grava sul venditore/professionista.

Tale presunzione è assoluta nel caso in cui il problema si manifesti nei primi sei mesi dalla consegna del bene, comportando un ribaltamento dell'onere della prova: il consumatore deve semplicemente contestare il vizio, mentre il professionista deve provare di aver messo a disposizione un prodotto valido.

In termini più semplici, il consumatore deve allegare il difetto, provando il mero inesatto adempimento; sul professionista grava l'onere di provare di aver consegnato un prodotto regolare, privo di difetti.

Solo a seguito di tale prova, il consumatore dovrà fornire la prova che il prodotto era, invece, difettoso e che tale difetto non era stato segnalato dal venditore.

Qui potete leggere la Cassazione II^ Sez. Civ. sentenza n. 13148/2020.

domenica 8 aprile 2018

Ho perso la coincidenza dell'aereo. Cosa devo fare?

◼   il fenomeno: quando viaggiamo, diamo per scontato che il volo "fili liscio", persone e bagagli siano imbarcati e nessuno venga lasciato a terra. 

Tuttavia, non sempre le cose vanno come dovrebbero e, anzi, coi voli sovraffollati dell'alta stagione sono frequentissimi ritardi, permanenze negli scali di mezza Europa e, soprattutto, perdite di coincidenze


Abbiamo già fornito una sorta di "decalogo" su cosa fare per ottenere indennizzi e risarcimenti dei danni in caso di ritardo e negato imbarco, specie per i voli diretti (v. i diritti del passeggero).


Cosa succede, tuttavia, se a causa di un ritardo perdi la coincidenza? 

La risposta non è immediata. Se la compagnia aerea afferma di essere responsabile per il proprio volo e non anche per quello successivo, il viaggiatore che voglia ottenere la compensazione deve porsi queste altre due domande.  

(1) ho titolo per citare in giudizio la compagnia aerea, anche quando afferma di non essere la controparte contrattuale? 


(2) qual è il giudice davanti al quale faccio la causa? Quello del luogo di partenza, quello in cui è avvenuto lo scalo oppure quello della destinazione?   


Con la sentenza in commento, resa il 07/03/2018 nella causa C-274/16, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha risposto a questi interrogativi.


◼   La fattispecie: nel caso in esame, con un'unica prenotazione i passeggeri hanno prenotato un volo dalla Spagna alla Germania con scalo in un paese comunitario.


I malcapitati viaggiatori hanno poi citato in giudizio, in Germania, la compagnia aerea del primo volo, che aveva provocato il ritardo e determinato la perdita della coincidenza con il secondo volo.

Il giudice tedesco, in dubbio sulla propria competenza territoriale, ha sollevato diverse questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia.  

   - il "luogo di esecuzione" (di cui al Regolamento 44/2001) si riferisce anche alla destinazione del passeggero, benché il disguido si sia verificato nella prima tratta e sia stato citato il primo vettore?;

   -  il diritto alla compensazione pecuniaria fatto valere dal passeggero nei confronti del primo vettore aereo che non sia controparte contrattuale può essere considerato "materia contrattuale" (di cui al Regolamento 44/2001)? 

◼   Il ragionamento della Corte: secondo i giudici lussemburghesi, il fatto che la domanda di compensazione sia stata proposta al primo vettore, e non al secondo, è priva di pregio.  

Questo perché lo schema da cui partire è quello del contratto di trasporto aereo con coincidenza: grazie ad un’unica prenotazione, il vettore aereo trasporta il passeggero da un punto A ad un punto C, facendo scalo in un punto B.  

A tale riguardo, l’articolo 3, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento 261/2004 dispone che “allorché un vettore aereo operativo, che non abbia stipulato un contratto con il passeggero, ottemperi alle obbligazioni previste da tale regolamento, si considera che esso agisca per conto della persona che ha stipulato un contratto con tale passeggero”.

In altre parole, anche se la compagnia aerea si impegna a trasportare il passeggero fino allo scalo, diviene responsabile anche della tratta successiva, perché si guarda a tutto il tragitto e non alle tratte di cui è composto. 

Quanto alla competenza territoriale, la Corte ha affermato che " il luogo di partenza e quello di arrivo dell’aereo devono essere parimenti considerati luoghi di prestazione principale dei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo, [...] a scelta dell’attore, del tribunale nella cui circoscrizione si trova il luogo di partenza o di quello del luogo di arrivo dell’aereo, quali indicati in [...] contratto" . 

In particolare, in questo caso, il luogo di esecuzione è stato quello di arrivo del secondo volo.

◼   riferimenti operativi: è evidente che la Corte di Giustizia non ha badato tanto ai formalismi, quanto al servizio visto nella sua globalità


In altre parole, il viaggiatore ben può citare la compagnia aerea che, almeno formalmente, non è parte contrattuale, purché quest'ultima abbia effettuato almeno un trasporto e nel biglietto di prenotazione ci sia il riferimento allo scalo. 

Quanto al foro della causa, in favor verso il viaggiatore, si privilegia il luogo in cui ha esecuzione il contratto, che può essere sia il punto di partenza che quello di arrivo dell'aereo. 

In riferimento a quanto abbiamo già visto qualche settimana fa, è importante che il viaggiatore si comporti in questo modo: 

(1) conservare il titolo di viaggio; 

(2) sporgere reclamo nei confronti della compagnia aerea per il ritardo e chiedere la compensazione e/o il risarcimento del danno secondo le norme regolamentari; 

(3) nel caso la compagnia aerea può rigettare il reclamo affermando di non essere controparte contrattuale. In questo caso, è bene rivolgersi ad un'associazione consumatori od un legale, producendo il titolo di viaggio e descrivendo, con molto scrupolo e documentazione a supporto, come è avvenuto il ritardo e le sue cause. 

Se è vero che è la compagnia aerea a dover dimostrare di aver adempiuto con diligenza alle proprie obbligazioni e, nel caso, che i voli non hanno subito ritardi (v. qui), è bene rappresentare al legale ogni circostanza nota ed utile a fare chiarezza sulle ragioni del ritardo.

Per approfondire, leggi qui sotto la sentenza della Corte di Giustizia della UE.  

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