Il danno da vacanza rovinata viene sempre invocato dal consumatore rimasto deluso all'esito del periodo trascorso presso strutture o in viaggi organizzati.
Coloro che si presentano in associazione, o che ci scrivono attraverso questo blog, pretendo di vedere riconosciuto il proprio diritto al risarcimento di questo danno anche nel caso in cui non vi siano i presupposti per l'azione legale.
Invero, non sempre può essere riconosciuta questa tipologia di pregiudizio, così come dimostrato nella sentenza che potete leggere di seguito, ove il Tribunale di Salerno ha negato al consumatore il diritto ad essere risarcito per il danno da vacanza rovinata.
- Il danno da vacanza rovinata (art. 46 Codice del turismo)
Il danno da vacanza rovinata è disciplinato all’art. 46 del Codice del turismo (d.lgs. 79/2011), il quale lo definisce come “un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”, a patto che l’inadempimento sia “di non scarsa importanza”.
Occorre osservare che la norma in parola prevede che tale danno possa essere richiesto anche nel caso in cui non sia avanzata la domanda di risoluzione del contratto del contratto, in quanto riguarda uno specifico inconveniente subito dal consumatore privato del suo periodo di riposo.
Rientrano in questa figura le ipotesi di smarrimento del bagaglio, l'assenza di un determinato servizio, ovvero l'offerta di un servizio ad uno standard inferiore a quello pubblicizzato, l'overbooking.
Queste ed altre vicende possono creare nel turista una situazione di stress e disagio che non gli consenta di poter trarre pieno giovamento dal periodo di vacanza programmato ed acquistato.
Trattasi, come noto, di danno non patrimoniale che, come stabilito dalla Cassazione, può essere risarcito immediatamente nel momento in cui viene raggiunta la prova dell'inadempimento contrattuale ed è distinto dal danno patrimoniale che consiste negli eventuali costi sostenuti dal consumatore.
Questa voce di danno mira a tutelare l'interesse primario del turista al pieno godimento del viaggio organizzato, ovverosia a trascorrere un periodo di riposo e/o piacere e che usualmente convince quest'ultimo a scegliere un viaggio organizzato.
- Danno da vacanza rovinata vale solo per il pacchetto vacanza
Ciò premesso, occorre ricordare che questo tipo di danno non può essere preteso da qualunque turista, ma è necessario che si tratti di un pacchetto vacanza, il quale consiste nella combinazione di almeno due servizi turistici, quali alloggio e trasporto, organizzati dal tour operator.
Si precisa, sul punto, che la Cassazione è intervenuta distinguendola responsabilità tra “organizzatore”, “venditore” e “intermediario” di in pacchetto vacanza ed ha chiarito che il danno da vacanza rovinata deve essere contestato a colui che organizza il pacchetto viaggio.
L'agenzia di viaggio può essere chiamata a rispondere dei danni patiti dal consumatore solo nel caso in cui sia offerta la prova che la stessa aveva o avrebbe dovuto conoscere l’inaffidabilità del tour operator o la non rispondenza dei servizi resi rispetto a quelli promessi (clicca per approfondire).
La premessa operata serve per ribadire che non tutti possono avanzare pretese invocando la normativa sul danno da vacanza rovinata, e tale limite viene evidenziato anche dal Tribunale di Salerno, in composizione di giudice di secondo grado, chiamato a riformare una sentenza del Giudice di Pace.
La vicenda affrontata dal giudice campano riguarda una prenotazione per un soggiorno presso un agriturismo, presso il quale il consumatore riteneva di soggiornare per un periodo vacanza, attraverso una prenotazione.
Purtroppo, come accade in molte circostanze, il servizio offerto dal professionista non è stato ritenuto adeguato, con disservizi manifestatesi durante la permanenza presso la struttura, e successivamente contestati dal turista.
Quest'ultimo ha invocato, tra l'altro, il danno da vacanza rovinata, sostenendo di aver subito un disagio psicologico dal fallimentare periodo trascorso presso l'agriturismo.
Il Tribunale di Salerno ha negato tale voce di danno e, in modo corretto a parere di chi scrive, chiarito che il rapporto concluso tra le parti rientra nella figura atipica del contratto di albergo.
Questo tipo di rapporto non prevede i servizi turistici propri del pacchetto vacanza, e l'albergatore non può, in via generale, essere qualificato come organizzatore, sicché il danno non patrimoniale esula da questa figura.
Sul punto, riteniamo interessante richiamare la sentenza nella parte in cui esclude l'applicazione della disciplina del danno da vacanza rovinata: "Qualificata la fattispecie scrutinata non trova applicazione la disciplina invocata dai sig.ri ### e ritenuta operativa nella fattispecie dal G.d.P. perché: - non vi è alcuna prova del fatto che il contratto per cui oggi è causa abbia avuto ad oggetto la compresenza di almeno due dei tre elementi distintivi indicati dalla norma applicabile (art. 84 cod. consumo, D.Lgs. 206 del 2005): a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio ex art. 86, lett. i) e o) del medesimo codice del consumo, che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico (itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche; menzione del termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto); - infatti, rimane indimostrato che, oltre all'alloggio, ### abbia pattuito anche l'erogazione di altri di detti servizi (Cass. ### , n. 3256).".
Di seguito, la sentenza del Tribunale di Salerno.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
### nella persona della Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 527/2009 promossa da: ### S.N.C. di ### & C. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### ATTORE/I contro I) ### (C.F. ###), ### ### (C.F. ###) e ### (C.F. #######) con il patrocinio dell'avv. ### II) AGRITURISMO I ### di ### (C.F./p. i.v.a. ###), con il patrocinio dell'avv. ### CONVENUTO/I Oggetto: risarcimento del danno da vacanza rovinata ### Parte attorea: «In via principale ### il presente appello e per l'effetto annullare e/o riformare la sentenza n. #### resa dal Giudice di ### di ### in data 13.10.2008, depositata il 16.10.2008 e notificata il 12.12.2008, respingendo tutte le domande proposte dagli attori nei confronti dell'odierna appellante e condannando altresì i signori ### ### e ### alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte dall'odierna appellante in esecuzione della decisione impugnata, alla data di emissione dell'emenanda sentenza, oltre interessi al saldo.
In via subordinata ### l'esclusiva responsabilità dell'agriturismo “I ### di Bargiano” in relazione ai danni lamentati dagli attori e per l'effetto condannarlo a tenere indenne l'odierna convenuta da ogni e qualsivoglia richiesta risarcitoria formulata dai signori ### e condannare altresì i signori ### ### e ### a rifondere all'odierna appellante le somme corrisposte eventualmente ai signori ### in esecuzione della decisione impugnata, alla data di emissione dell'emananda sentenza, oltre interessi al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.» I) parte convenuta: « a ) in via principale rigettare il proposto appello e per l'effetto confermare la sentenza n°5480/08 resa dall'### del Giudice di ### di ### e b) in via subordinata anche alla luce delle deduzioni difensive della ### di ### snc di ### & C, condannare in via solidale ed ognuno per quanto di ragione ### e I ### di ### in relazione alle rispettive responsabilità di ordine contrattuali in capo alla ### ed extracontrattuali in capo all'### I ### di ### Con vittoria di spese e compensi professionali per il doppio grado del giudizio, con attribuzione allo scrivente avvocato antistatario.»; II) parte convenuta: «1) dichiarare che, per la vicenda di cui è causa, responsabilità è attribuibile alla ###ra ### nella qualità di titolare dell'### "I girasoli di ### per l'effetto rigettare le richieste della ### s.n.c. 2) condannare la ### s.n.c. sopra identificata al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario». Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato in data 10/1/2009 ### s.n.c. di ### & C. ha proposto appello avverso la sentenza n. 5480/08 emessa dal Giudice di ### di ### in data 13.10.2008, depositata il successivo 16.10.2008 e notificata in data 12.12.2008, con la quale, in accoglimento della domanda proposta dai signori ### ### e ### disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'appellante, condannò quest'ultima alla restituzione in favore dei primi della somma di € 759,00, oltre interessi, nonché a risarcire il danno subito dagli attori, quantificandolo in via equitativa in 82,00, oltre accessori di legge.
Hanno resistito in giudizio gli appellati ### ### e ### e con atto depositato in data ### e l'agriturismo “I ### Bargiano” di ### terzo chiamato in causa dalla ### s.n.c. di ### & C. nel corso del giudizio innanzi al Giudice di ### rimasto ivi contumace.
L'appellante ha formulato i seguenti motivi di gravame: 1) erroneo rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del ### adito essendo competente il ### (oggi soppresso e pertanto quello di ### sia in virtù dell'art. 11 dei “### e condizioni Teseotur” sottoscritti dal sig. ### - “### di Competenza” - nel quale è previsto che: “Per qualsiasi controversia riguardante prenotazioni e locazioni, il ### competente è quello di ### (TR)”, non applicandosi l'art. 1469bis, c. 3, n. 11, cod. civ., richiamato dal giudice di prime cure, il quale introduce solo una presunzione di vessatorietà, superabile dall'accordo tra le parti, sia in base alla disciplina generale in materia di competenza per territorio (artt. 18 e ss., c.p.c), giacché competente a decidere la causa sarebbe il Giudice del luogo ove il convenuto ha sede: in questo caso sempre il ### di ### 2) insufficiente ed erronea motivazione in punto di legittimazione passiva di essa appellante, avendo il G.d.P. omesso di valutare la circostanza che nel caso di specie non trovava applicazione la disciplina dettata dagli artt. 82 e ss del d.lgs. 2006/2005, avendo essa svolto solo una funzione di intermediazione con la struttura recettiva e non combinato altri elementi, quali il traposto o servizi turistici; 3) l'omessa applicazione dell'art. 98 del cod. del cons., il quale prevede che il consumatore invii reclamo nel termine di dieci giorni; 4) l'omessa valutazione della responsabilità di essa società rispetto all'inadempimento contestato, come pure previsto dalla disciplina consumeristica invocata dagli appellati, essendo emerso dall'istruttoria che essa società aveva percepito un compenso di soli € 152,00 e la restante parte era stata versata alla struttura come pure l'esclusiva imputazione a quest'ultima del disagio subito dai sig.ri ### 5) l'omessa pronuncia sulla domanda condanna dell'agriturismo “I ### di Bargiano”, il quale sulla base del contratto di mandato sottoscritto con essa società, era l'unica responsabile e, comunque, era tenuta a tenerla indenne da qualsiasi richiesta risarcitoria.
I sig.ri ### hanno resistito, insistendo per la conferma della sentenza d'appello. “I ### di ### di ### Congiunti” ha contestato nel merito la pretesa dei ### e chiesto il rigetto dell'appello.
È opportuno, prima di passare all'esame dei motivi d'appello, riassumere brevemente la vicenda da cui è scaturita la presente controversia. ### prenotò per sé e i suoi due figli, attraverso il sito della ### di ### s.n.c. di ### & C., un soggiorno dal 16 al ### del 2007 presso l'agriturismo I ### di ### (sito ad ### nei pressi di ###, provvedendo a corrispondere in anticipo l'intero prezzo, pari ad €759,00, a ciò delegando l'### I ### giunti alla 10:30 ad ### pur avendo seguito le indicazioni contenute sul documento di viaggio non riuscirono nell'immediato a trovare l'agriturismo, vista l'assenza di cartelli che ne segnalassero l'ubicazione; tanto da dover chiedere aiuto ai ### della stazione locale. Arrivati presso l'agriturismo si accorsero che la struttura era chiusa e non c'era nessuno ad accoglierli; alle 13:15, nonostante i tentativi di contattare i gestori dell'agriturismo attraverso i recapiti telefonici indicati sulla prenotazione nessuno era sopraggiunto, perciò, attesi altri 20 minuti, si recarono nuovamente dai ### i quali verificarono l'assenza di persone presso l'agriturismo. Dopodiché vista l'impossibilità di godere del soggiorno decisero di ritornare presso la propria residenza a ###
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1. Il primo motivo d'appello è infondato ed è rigettato; tuttavia, occorre emendare la sentenza impugnata in parte motiva, in quanto l'argomento speso dal G.d.P. circa l'inderogabilità del foro del consumatore è erroneo.
1.1. Con riferimento precipuo alla fattispecie concrea, occorre precisare che «la disciplina generale dei contratti dei consumatori, quanto all'individuazione del giudice inderogabilmente competente (da individuarsi in quello del luogo della residenza - o del domicilio - del consumatore), trova applicazione anche in relazione al contratto di albergo, ove il cliente persona fisica lo abbia stipulato per soddisfare esigenze della vita quotidiana, estranee all'esercizio della propria eventuale attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, e ciò indipendentemente dal fatto che possa configurarsi altresì un contratto di pacchetto turistico, essendo la disciplina relativa a quest'ultimo speciale e ulteriore rispetto a quella generale dei contratti del consumatore» (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21419 del 18/09/2013).
1.2. Si osserva infatti che «nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo l'efficacia della clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche - a norma dell'art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del professionista dal comma 5 del citato art. 34.» (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8268 del 28/04/2020).
1.3. Nella presente causa il documento contrattuale, prodotto da entrambe le parti, risulta costituito da un modulo contenente condizioni generali di contratto, unilateralmente predisposte dalla società appellante. Il modulo in parola, in entrambi gli identici esemplari prodotti (dall'appellante e dai sig.ri ###, risulta privo di sottoscrizioni, ciò essendo irrilevante ai fini dell'applicazione della disciplina ivi contenuta, vista l'assenza di prescrizioni legali di forma relative al contratto stipulato, ma, per quel che qui, invece, rileva, ai fini dell'efficacia della clausola negoziale in parola, rilevate nella misura in cui non risulta la specifica approvazione, mediante sottoscrizione della clausola vessatoria, soggiungendosi che nemmeno risulta che l'appellante abbia provato la trattativa individuale sul punto.
1.4. Riguardo al profilo di incompetenza territoriale sindacato ex art. 18 c.p.c., si rileva l'inammissibilità dell'eccezione, in quanto mancante della contestazione dei fori alternativi (la Corte di Cassazione ha più volte evidenziato, infatti, che la completezza dell'eccezione di incompetenza territoriale è requisito di ammissibilità della eccezione stessa e, in difetto, può anche essere rilevata d'ufficio: conf. Cass. 22510/2016, Cass. 26094/2014 e Cass. 5725/2013).
2. È invece fondato il secondo motivo.
2.1. Va evidenziato che nella sentenza impugnata è omessa qualsiasi qualificazione del rapporto negoziale intercorso tra l'appellante, ### e i ### di ###
2.2. Tale rapporto va inquadrato, come già in parte anticipato, nel contratto di albergo concluso da ### con I ### di ### con l'intermediazione della ### s.n.c., quale titolare dell'agenzia di viaggi ###
2.3. Questa riveste la qualifica sia - di mandataria di ### (sulla qualificazione in termini di mandato v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5460 del 2006 e ### 3, Sentenza n. 6633 del 18/07/1997) per la stipulazione del contratto d'albergo, conclusosi mediante la prenotazione eseguita dall'agenzia, mandato che deve ritenersi con rappresentanza, viste le modalità di conclusione del contratto - all'art. 1 delle condizioni di contratto, di cui entrambe le parti si sono avvalse, si legge: «Si può effettuare una richiesta di prenotazione di una struttura ricettiva mediante apposita procedura on-line presente sui siti www.teseotur.com (…) oppure la richiesta di prenotazione può essere effettuata via telefono (…) contattando un operatore ### nell'usuale orario d'ufficio (9- 13.30/14 30-188 30) o tramite e-mail agli indirizzi (…) Al momento dell'inoltro di una richiesta di prenotazione, il cliente riceverà, via e-mail al proprio indirizzo di posta elettronica o al proprio numero di fax un ### di prenotazione attestante l'avvento impegno di prenotazione ed i ### di ### (laddove previsto ). La prenotazione sarà effettiva al ricevimento da parte del cliente del ### di viaggio finale», tale procedura risulta riscontrata sia nel modulo di prenotazione sia nel documento di viaggio - da cui si evince che F. ### ha scelto la struttura recettiva e per eseguire la prenotazione si è avvalso della ### la quale, verificata la disponibilità della stessa nel periodo indicato, ha provveduto a concludere il contratto di albergo, spendendo il nome del cliente presso l'agriturismo e di questo presso il cliente; va infatti rammentato che «in tema di mandato con rappresentanza, la "contemplatio domini", che rende possibile l'imputazione degli effetti del contratto nella sfera di un soggetto diverso da quello che lo ha concluso, non esige - nel caso in cui l'atto da porre in essere non richiede una forma solenne - l'uso di formule sacramentali e può, quindi, essere desunta anche da un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a rendere edotto l'altro contraente che egli agisce non solo nell'interesse, ma anche in nome del rappresentato, nella cui sfera giuridica gli effetti dell'atto sono destinati a prodursi direttamente; l'onere della relativa prova in giudizio incombe su chi afferma avere assunto la veste di rappresentante e, ove sia mancata l'allegazione e la prova del predetto comportamento, è insufficiente, ai fini di una diretta imputazione degli effetti dell'atto al mandante, la circostanza che l'atto sia stato posto in essere nel suo interesse» (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2332 del 05/02/2016, ma anche ### 2 - , Ordinanza n. 22616 del 10/09/2019, ### 1, Sentenza n. 7510 del 31/03/2011; Sez. L, Sentenza n. 23131 del 16/11/2010); - e di agente, senza diritto di esclusiva, dell'agriturismo I ### di ### come si evince dal contratto (all. 11 fascicolo ### s.n.c.) stipulato tra loro nella quale è previsto che «l'agente [ossia la ### potrà concludere più contratti di soggiorno vacanziero con lo stesso [ossia l'agriturismo I ### di ### quale mandante] (…) previa autorizzazione da parte della mandante» (art. 2), l'impegno della ### s.n.c. «a proprie cure e spese a promuovere tramite idonei mezzi pubblicitari (da individuare second la propria insindacabile discrezione), la disponibilità degli immobili, secondo la modalità d'uso e l'ordinaria diligenza del professionista» (art. 4), dietro il pagamento di una provvigione del 20%(iva esclusa) sulle prenotazioni ottenute a favore della mandante, importo trattenuto dalla caparra-acconto percepito al momento della prenotazione (art. 7).
2.4. Duque, tra ### e l'agriturismo I ### di ### si è concluso un contratto di albergo con l'intermediazione della ###
2.5. Tale figura negoziale è atipica, limitandosi il legislatore a disciplinare solo alcuni profili collegati, ossia:
1) la responsabilità dell'albergatore per le cose portate dal cliente in albergo, nonché per le cose consegnate allo stesso albergatore (artt. 1783-1786 c.c.);
2) il privilegio dell'albergatore sulle cose portate in albergo e nelle dipendenze e che continuino a trovarvisi (2760 c.c.);
3) la prescrizione dei crediti dell'albergatore (art. 2954 c.c.), che rientra nel novero delle prescrizioni presuntive.
2.6. Una definizione di albergo si ritrovava poi nella l. ### , n. 217 («Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica ») - poi abrogata a seguito dell'entrata in vigore della l. ### , n. 135 ( «Riforma della legislazione nazionale sul turismo ») e dell'emanazione del successivo d.p.c.m. ### - che, all'art. 6 comma 2, lo definiva come «esercizio aperto al pubblico, a gestione unitaria, che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabili ».
2.7. È necessario osservare che la fornitura di un alloggio accompagnata dalla prestazione di servizi ulteriori strettamente collegati alla prima, rappresenta il fulcro non solo del contratto stipulato con il gestore di un vero e proprio albergo, ma anche dei contratti aventi ad oggetto l'erogazione di servizi per l'ospitalità offerti dalle altre strutture ricettive alberghiere, nonché da talune delle strutture ricettive extralberghiere, quali campeggi, villaggi turistici, alloggi agroturistici, come nella fattispecie, alle case e appartamenti per le vacanze, agli affittacamere, alle case e appartamenti per le vacanze, alle case per ferie, agli ostelli per la gioventù, ai rifugi alpini, strutture tutte già menzionate e definite dal citato art. 6 l. n. 217 del 1983, accanto alle quali le ### a ciò espressamente facoltizzate dal legislatore nazionale (art. 6 comma 14 l. n. 217 del 1983), ne hanno individuate e disciplinate altre. 2.8. Il profilo causale del contratto di albergo resta, dunque, invariato quando siano comunque contemplate la prestazione principale di dare alloggio e quelle accessorie riguardanti i vari servizi, pur se, nel caso specifico, sia riscontrabile la presenza di variabili riguardanti la figura dell'albergatore, la tipologia di clienti, taluni caratteri della struttura ricettiva: anche in presenza di siffatte variabili, ci si trova di fronte a veri e propri contratti di albergo.
2.9. Qualificata la fattispecie scrutinata non trova applicazione la disciplina invocata dai sig.ri ### e ritenuta operativa nella fattispecie dal G.d.P. perché: - non vi è alcuna prova del fatto che il contratto per cui oggi è causa abbia avuto ad oggetto la compresenza di almeno due dei tre elementi distintivi indicati dalla norma applicabile (art. 84 cod. consumo, D.Lgs. 206 del 2005): a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio ex art. 86, lett. i) e o) del medesimo codice del consumo, che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico (itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche; menzione del termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto); - infatti, rimane indimostrato che, oltre all'alloggio, ### abbia pattuito anche l'erogazione di altri di detti servizi (Cass. ### , n. 3256).
2.10. Esclusa l'applicazione della disciplina citata la ### risponde delle obbligazioni tipiche di un mandatario o venditore: ad es., scegliere con oculatezza le strutture alberghiere o extralberghiere che promuove, trasmettere tempestivamente le prenotazioni, incassare il prezzo o restituirlo in caso di annullamento. L'intermediario invece, non è responsabile degli inadempimenti della struttura o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, a meno che il viaggiatore o il turista non dimostri che l'intermediario, tenuto conto della natura degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere, facendo uso della diligenza da lui esigibile in base all'attività esercitata (art. 1176 c.c., comma 2), l'inaffidabilità della cui si era rivolto, oppure la non rispondenza alla realtà delle prestazioni da quello promesse e pubblicizzate.
2.11. Nel caso di specie il mancato godimento del soggiorno da parte dei sig.ri ### è dipeso dall'assenza di personale presso la struttura al momento del loro arrivo.
2.12. La gravità dell'inadempimento che ha fondato nella sentenza impugnata l'implicita pronuncia di risoluzione del contratto di albergo, desumibile dall'accoglimento della domanda di restituzione del prezzo [sul punto: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21230 del 05/10/2009: «La volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo implicitamente essere contenuta in altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione. (Nella specie, la domanda di risoluzione è stata giudicata implicita in quella di restituzione della somma corrisposta per una prestazione inadempiuta).] e di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale ha trovato riscontro nella deposizione testimoniale dell'appuntato ### (v. verbale dell'udienza del 25/6/2008), il quale ha confermato la rappresentazione dei fatti data dagli attori in primo grado, ossia l'assenza di personale della struttura almeno fino alle 14:10 del 16/8/2008, come riscontrato nell'annotazione dei ### della ### di ### redatta dal teste e dal ### D'###
2.13. Vale evidenziare che sul documento di viaggio era omessa qualsiasi indicazione circa l'orario in cui gli ospiti avrebbero potuto eseguire il check-in e, comunque, anche se la disponibilità delle camere fosse stata indicata come successiva all'orario del loro arrivo, rientra negli standard ordinari di qualsiasi struttura recettiva offrire agli avventori un luogo ove attendere la consegna della camera; pure è marginale la circostanza riferita dal teste che circa 40 minuti dopo il sopralluogo presso la struttura avesse incontrato il figlio del gestore della stessa, giacché in ogni caso l'incontro non era avvenuto presso l'agriturismo, a conferma della totale negligenza dei gestori.
2.14. Pertanto, l'accertamento in fatto dato nella sentenza impugnata è corretto in quanto confermato dalle risultanze istruttorie; deve, nondimeno, rilevarsi l'assenza di responsabilità dell'agenzia, la quale, anche usando la diligenza qualificata che le competeva, non avrebbe potuto prevedere l'assenza di personale presso l'agriturismo, in mancanza di altri elementi nemmeno allegati dai sig.ri ### (quali, ad esempio l'inesistenza della struttura o che nella stessa non veniva esercitata l'attività alberghiera, ciò avendo potuto e dovuto essere facilmente verificato dall'### ).
2.15. Non è imputabile all'### l'altro fatto-inadempimento sindacato dai ### circa l'omessa comunicazione di informazioni più dettagliate per raggiungere la struttura, dovendosi considerare che, vista l'ubicazione dell'agriturismo - su una collina, per raggiungere la quale è necessario percorrere una strada sterrata (come riferito dal teste) - l'onere di indicazione del percorso mediante l'affissione di cartelli gravava sulla struttura e non sull'agenzia e, comunque, tale difficoltà fu superata, senza grande sforzo, grazie all'ausilio di ###
2.16. Dunque, la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui, accertando la responsabilità della ### s.n.c., l'ha condannata alla restituzione del prezzo e al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata.
2.17. Non essendo stata fornita la prova da parte dell'appellante del pagamento degli importi oggetto di condanna, non può accogliersi la domanda - formulata in maniera ipotetica - di condanna dei sig.ri ### alla restituzione di somme «eventualmente corrisposte».
3. Da ultimo occorre verificare se la domanda di condanna avanzata dai ### possa ritenersi automaticamente estesa al terzo chiamato in primo grado, ossia l'### I ### di ###
3.1. Si osserva in diritto che «il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia impropria, attesa l'autonomia dei rapporti. Tuttavia, anche in caso di rapporto oggettivamente unico, la presunzione su cui si fonda il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato (ossia che l'attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito nei confronti del solo convenuto) non può operare se l'attore escluda espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato.» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8411 del 27/04/2016).
3.2. Mette conto di sottolineare che nell'interpretazione della domanda il giudice del merito, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, non è condizionato dalla formula adottata dalla parte (tra le tante Cass. 8036/04, 259/05, 20912/04, 14682/01, 3370/95, 2922/97), dovendo invece individuare l'effettiva volontà della parte e quindi il contenuto sostanziale della pretesa in una alle finalità in concreto perseguite, tenendo conto non solo della volontà espressamente formulata ma anche di quella che possa implicitamente o indirettamente essere desunta dalle deduzioni o dalle richieste, dal tipo e dai limiti dell'azione proposta, dal comportamento processuale assunto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20610 del 2011)
3.3. Nel caso di specie sebbene la ### s.n.c., nel rassegnare le conclusioni nell'atto di chiamata in causa, avesse chiesto la condanna dall'agriturismo I girasoli di ### «a tenerla indenne (…) da ogni richiesta risarcitoria formulata dai signori ### dalle difese svolte (v. paragrafo «### in causa dell'azienda ### I ### di ### della comparsa di costituzione e risposta) emerge chiaramente che intendesse individuare nella parte chiamata l'unica responsabile dell'inadempimento al contratto d'albergo, di cui era parte l'agriturismo.
3.4. In virtù di ciò emerge che la chiamata del terzo è stata effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa attorea, in ragione del fatto che il terzo è individuato come unico obbligato nei confronti della parte attorea ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore), ma ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l'unicità del complessivo rapporto controverso, unicità che si ricava dalla qualificazione giuridica data al rapporto intercorso tra le parti.
3.5. Va altresì evidenziato che il difensore dei signori ### si è associata alla richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo (v. verbale del 7/5/2008), quindi, tenendo una condotta compatibile con l'estensione della domanda.
3.6. Alla luce di quanto detto, le domande dei sig.ri ### devono essere accolte nei confronti della terza chiamata I ### di ### compreso l'importo trattenuto dalla ### come provvigione, giacché l'imputazione dell'acconto pagato da F. ### all'### a tale titolo rileva solo nel rapporto tra la ### e l'### fermo che detto importo è dovuto da quest'ultimo nei confronti della prima, non essendole imputabile alcun inadempimento, nemmeno contestato.
3.7. L'importo liquidato dal G.d.P. a titolo risarcitorio non può essere modificato non essendo stato oggetto di impugnazione quel capo della sentenza.
3.8. Le spese del giudizio svoltosi davanti al G.d.P. e del presente sono poste a carico dell'### I ### di ### in quanto gli originari attori risultano comunque vittoriosi e sono liquidati come da dispositivo (per il giudizio davanti al G.d.P., sono applicati i parametri medi, al di sotto dei medi solo per la fase istruttoria, essendo stato escusso un solo teste, e per quella decisoria; per il presente giudizio parametri medi, esclusa la fase istruttoria/trattazione e al di sotto dei medi quella decisoria visto il carattere meramente riassuntivo).
P.Q.M.
### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: A) in riforma della sentenza impugnata (n. 5480/2008 del G.d.P. di ### rigetta le domande proposte dai signori ### nei confronti della ### S.N.C. di ### & C. e revoca i capi 1 e 2 della indicata sentenza; B) Accerta e dichiara la responsabilità per inadempimento contrattuale ed extracontrattuale dell'### I ### per le ragioni espresse in motivazione e per l'effetto C) ### l'### I ### di ### a restituire a ### € 759, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo e € 1.000,00 in favore di ### ### e ### a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo; D) ### l'### I ### a rimborsare le spese di lite, che si liquidano rispettivamente in favore di ### s.n.c. di ### & C. e di ### ### e ### (questi ultimi tre come unico centro d'interessi): - per il giudizio davanti al G.d.P. in € 880 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge; - per il presente giudizio in € 78 per spese vive e in € 1.220 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge; gli importi liquidati a titolo di spese legali in favore dei signori ### devono distrarsi a favore della loro procuratrice, dichiaratasi antistataria. ### La Giudice dott. ###
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