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lunedì 22 giugno 2026

La Polizia postale segnala l'aumento di siti web di false agenzie vacanza - alcuni validi suggerimenti

Fonte: comunicato stampa
8 giugno 2026
Sono in rete siti web fraudolenti che si presentano come agenzie di viaggio, creando siti web identici a quelli reali, aprendo partite IVA e utilizzando numeri telefonici - fissi e mobili – che erano in uso ad attività esistenti, per apparire il più possibile credibili. Queste piattaforme propongono offerte di viaggio particolarmente vantaggiose, invitando gli utenti a effettuare prenotazioni o pagamenti online. Ma, una volta effettuato il pagamento, il servizio si rivela inesistente: è una truffa. Si tratta di un tentativo di frode volto a sottrarre denaro sfruttando l’apparente autenticità dei contatti indicati.

Il consiglio:

• Verifica sempre l’autenticità del sito attraverso canali ufficiali

• Non fidarti di offerte eccessivamente vantaggiose

• Non effettuare pagamenti senza aver verificato l’agenzia

• Contatta direttamente l’azienda tramite riferimenti ufficiali

• Se hai dubbi, interrompi la procedura e segnala il sito

domenica 18 giugno 2023

Il danno da vacanza rovinata non può essere sempre riconosciuto

Il danno da vacanza rovinata viene sempre invocato dal consumatore rimasto deluso all'esito del periodo trascorso presso strutture o in viaggi organizzati.

Coloro che si presentano in associazione, o che ci scrivono attraverso questo blog, pretendo di vedere riconosciuto il proprio diritto al risarcimento di questo danno anche nel caso in cui non vi siano i presupposti per l'azione legale.

Invero, non sempre può essere riconosciuta questa tipologia di pregiudizio, così come dimostrato nella sentenza che potete leggere di seguito, ove il Tribunale di Salerno ha negato al consumatore il diritto ad essere risarcito per il danno da vacanza rovinata.


- Il danno da vacanza rovinata (art. 46 Codice del turismo)

Il danno da vacanza rovinata è disciplinato all’art. 46 del Codice del turismo (d.lgs. 79/2011), il quale lo definisce come “un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”, a patto che l’inadempimento sia “di non scarsa importanza”.

Occorre osservare che la norma in parola prevede che tale danno possa essere richiesto anche nel caso in cui non sia avanzata la domanda di risoluzione del contratto del contratto, in quanto riguarda uno specifico inconveniente subito dal consumatore privato del suo periodo di riposo.

Rientrano in questa figura le ipotesi di smarrimento del bagaglio, l'assenza di un determinato servizio, ovvero l'offerta di un servizio ad uno standard inferiore a quello pubblicizzato, l'overbooking. 

Queste ed altre vicende possono creare nel turista una situazione di stress e disagio che non gli consenta di poter trarre pieno giovamento dal periodo di vacanza programmato ed acquistato.

Trattasi, come noto, di danno non patrimoniale che, come stabilito dalla Cassazione, può essere risarcito immediatamente nel momento in cui viene raggiunta la prova dell'inadempimento contrattuale ed è distinto dal danno patrimoniale che consiste negli eventuali costi sostenuti dal consumatore.

Questa voce di danno mira a tutelare l'interesse primario del turista al pieno godimento del viaggio organizzato, ovverosia a trascorrere un periodo di riposo e/o piacere e che usualmente convince quest'ultimo a scegliere un viaggio organizzato. 


- Danno da vacanza rovinata vale solo per il pacchetto vacanza

Ciò premesso, occorre ricordare che questo tipo di danno non può essere preteso da qualunque turista, ma è necessario che si tratti di un pacchetto vacanza, il quale consiste nella combinazione di almeno due servizi turistici, quali alloggio e trasporto, organizzati dal tour operator.

Si precisa, sul punto, che la Cassazione è intervenuta distinguendola responsabilità tra “organizzatore”, “venditore” e “intermediario” di in pacchetto vacanza ed ha chiarito che il danno da vacanza rovinata deve essere contestato a colui che organizza il pacchetto viaggio.

L'agenzia di viaggio può essere chiamata a rispondere dei danni patiti dal consumatore solo nel caso in cui sia offerta la prova che la stessa aveva o avrebbe dovuto conoscere l’inaffidabilità del tour operator o la non rispondenza dei servizi resi rispetto a quelli promessi (clicca per approfondire).

La premessa operata serve per ribadire che non tutti possono avanzare pretese invocando la normativa sul danno da vacanza rovinata, e tale limite viene evidenziato anche dal Tribunale di Salerno, in composizione di giudice di secondo grado, chiamato a riformare una sentenza del Giudice di Pace.

La vicenda affrontata dal giudice campano riguarda una prenotazione per un soggiorno presso un agriturismo, presso il quale il consumatore riteneva di soggiornare per un periodo vacanza, attraverso una prenotazione.

Purtroppo, come accade in molte circostanze, il servizio offerto dal professionista non è stato ritenuto adeguato, con disservizi manifestatesi durante la permanenza presso la struttura, e successivamente contestati dal turista.

Quest'ultimo ha invocato, tra l'altro, il danno da vacanza rovinata, sostenendo di aver subito un disagio psicologico dal fallimentare periodo trascorso presso l'agriturismo.

Il Tribunale di Salerno ha negato tale voce di danno e, in modo corretto a parere di chi scrive, chiarito che il rapporto concluso tra le parti rientra nella figura atipica del contratto di albergo.

Questo tipo di rapporto non prevede i servizi turistici propri del pacchetto vacanza, e l'albergatore non può, in via generale, essere qualificato come organizzatore, sicché il danno non patrimoniale esula da questa figura.

Sul punto, riteniamo interessante richiamare la sentenza nella parte in cui esclude l'applicazione della disciplina del danno da vacanza rovinata: "Qualificata la fattispecie scrutinata non trova applicazione la disciplina invocata dai sig.ri ### e ritenuta operativa nella fattispecie dal G.d.P.  perché: - non vi è alcuna prova del fatto che il contratto per cui oggi è causa abbia avuto ad oggetto la compresenza di almeno due dei tre elementi distintivi indicati dalla norma applicabile (art. 84 cod. consumo, D.Lgs. 206 del 2005): a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio ex art. 86, lett. i) e o) del medesimo codice del consumo, che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico (itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche; menzione del termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto); - infatti, rimane indimostrato che, oltre all'alloggio, ### abbia pattuito anche l'erogazione di altri di detti servizi (Cass. ### , n. 3256).".

Di seguito, la sentenza del Tribunale di Salerno. 

domenica 5 marzo 2023

Vacanza rovinata: si al danno morale

La recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. III^ Civ. n. 5271/2023 ci consente di tornare a trattare un argomento tanto caro ai consumatori, ed in particolare ai viaggiatori, ossia il danno da vacanza rovinata.

La Suprema Corte ha voluto ribadire, con il provvedimento che potete leggere di seguito, una serie di principi ormai consolidati in materia, ed in particolare, il  diritto spettante al viaggiatore di ottenere il risarcimento per la vacanza "rovinata", il quale consiste nel danno non patrimoniale patito.

Il provvedimento oggetto del nostro intervento correttamente ricostruisce l'evoluzione normativa in materia, ricordano come il diritto comunitario in materia di "pacchetti turistici" abbia posto l'attenzione sull'interesse del viaggiatore/turista a poter ottenere piena soddisfazione dal viaggio organizzato.

La somma versata al tour operator è quindi finalizzata alla soddisfazione di un interesse primario di pieno godimento del viaggio organizzato che come ricordato dalla Cassazione è anche occasione di piacere o riposo.

Ne deriva il diritto spettante al consumatore ad ottenere il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale subito per effetto dell'inadempimento contrattuale del professionista che non abbia eseguito in modo corretto le prestazioni contrattuali previste dal pacchetto viaggio tutto compreso.

In cosa consiste il danno che può essere reclamato dal consumatore? 

Ancora una volta, la Corte di Cassazione ricorda i principi affermati in materia, rammentando che: "[...] il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta".


Qui di seguito, la sentenza  della Corte di Cassazione, sez. III^ Civ. , sent., 20 febbraio 2023, n. 5271

domenica 10 luglio 2022

Il limite della prescrizione alla richiesta di danno da vacanza rovinata

Questa domenica torniamo a trattare una vicenda relativa all'acquisto di un pacchetto vacanza e decisa, anche in tale circostanza, dal Tribunale di Trieste.

Il provvedimento del Tribunale di Trieste si presta per l'approfondimento di taluni aspetti non sempre così chiari per coloro che, essendo incappati in vacanze rovinose, intendono aver ragione in giudizio di tutti i danni che asseriscono di aver patito. 

Nel caso, il turista ha sottoscritto un pacchetto turistico “tutto compreso” che, in aderenza ad un dépliant pubblicitario, imponeva all’agenzia di viaggi di far convolare il turista presso una struttura turistica a tre stelle, con la riserva di definire gli elementi accessori della vacanza anche nell’imminenza del viaggio. 

Sennonché il turista, a suo dire, si era visto riservare servizi di secondo ordine (assenza del telefono in camera, vivande scadenti) e per di più dopo aver perso più di un giorno di vacanza tra i disservizi disseminati nel viaggio di andata e quello di ritorno. 

La vacanza è un bene che concerne le finalità ludiche e ricreative della persona, le quali devono essere appagate e soddisfatte da servizi di elevato standard qualitativo, definiti puntualmente nella stipulazione contrattuale. Quando questo standard viene disatteso da parte della filiera del turismo (l’organizzatore, il venditore dei pacchetti turistici etc., di cui vedi qui), allora si controverte per i danni da vacanza rovinata, la cui disciplina oggi è trasfusa negli articoli 45 e 46 del Codice del Turismo

Tale disciplina, come in molti altri settori, deriva sia dal versante comunitario (la risalente direttiva n. 90/314/CEE) che da quello del nostro ordinamento, il quale ha attuato le disposizioni sovranazionali. 

Come spesso accade nei settori regolati da fonti multilivello, sono diversi i presupposti concettuali che hanno animato gli estensori di quelle fonti: e ciò si osserva a proposito della disciplina delle poste di danno da inadempimento contrattuale del pacchetto turistico. 

Nel nostro ordinamento è assai consolidata la suddivisione che discende dal codice civile e vuole che siano risarcibili i danni di natura patrimoniale e quelli non patrimoniali. Tra i primi, per esemplificare, sono ricomprese le spese derivanti dall’inadempimento contrattuale; tra i secondi, le conseguenze dei traumi che il turista abbia sostenuto a causa dell’inadempimento. Ciò avviene in ossequio a quella norma centrale in tema di danno - l’articolo 2059 del codice civile - per la quale i danni non patrimoniali sono risarcibili se, e soltanto se, sono previsti da una disposizione di legge. 

In sede comunitaria, invece, il pensiero è un altro, e non segue la bipartizione tra danni patrimoniali e non patrimoniali. Come abbiamo scritto poc’anzi, la vacanza è un bene della vita che richiede la concordanza tra i servizi offerti dal professionista e esigenze del consumatore. Qualora questa sia rilevante, il consumatore può lamentare il danno da inadempimento contrattuale; danno, però, che comprende diverse poste che se nel nostro ordinamento avrebbero una valenza meramente descrittiva, in sede comunitaria comportano il computo di termini di prescrizione differenti.  

- DANNI CORPORALI (PRESCRIZIONE = TRE ANNI)

Da un lato vi sono, testualmente, i “danni corporali”. Questi non sono da interpretarsi come danni alla sfera soggettiva della persona (e ciò anche a motivo di una infelicissima traduzione della direttiva da parte del legislatore italiano, nella quale si è parlato di “danni personali”), bensì, restrittivamente, come pregiudizi alla sfera fisica della persona. Questa tipologia di danno soggiace al termine di prescrizione di tre anni dal rientro dal viaggio

- DANNI NON CORPORALI (PRESCRIZIONE= UN ANNO)

Dall’altro lato vi sono i danni che non sono corporali, e quindi i danni che concernono la sfera psichica della persona, i quali invece soggiacciono al termine di prescrizione di un solo anno.  

Premessa questa distinzione, erra chi assimila i danni non patrimoniali a quelli corporali e i danni patrimoniali a quelli non corporali: diversi, infatti, sono gli ordini concettuali e gli ordinamenti che hanno elaborato queste distinzioni. 

Con ciò, ovviamente, non vogliamo negare che il danno da vacanza rovinata non rappresenti, per la nostra giurisprudenza, un pregiudizio di natura non patrimoniale; quello che vogliamo dire, piuttosto, è che il disagio è di natura psicologica e comprende le occasioni ricreative e di svago mancate per via degli inadempimenti contrattuali. Poi, si potrà discutere sulla gravità dell’inadempimento, poiché non tutti i disservizi sono determinanti. Ma una strategia difensiva accorta in questa materia prevede un’interruzione tempestiva (anzi, sarebbe meglio dire “fulminea”) della prescrizione, quasi all’indomani della chiusura del soggiorno turistico. Ciò risponde ad una logica 

Di seguito, la pronuncia  alla quale ci siamo riferiti per il commento.

domenica 20 febbraio 2022

Danno da vacanza rovinata - risponde il tour operator

La sentenza di questa domenica affronta la suddivisione della responsabilità tra “organizzatore”, “venditore” e “intermediario” di in pacchetto vacanza.

La sentenza, occorre premetterlo, decide la controversia utilizzando le norme ratione temporis applicabili al caso di specie, ovvero il D. Lgs. 79/2011, normativa successivamente superata con il D. Lgs. 62/2018.

Con il provvedimento che potete leggere di seguito, la Cassazione delimita i ruoli dei diversi soggetti che partecipano alla vendita di un “pacchetto tutto compreso”, ossia l'"organizzatore" e il “venditore”.

L’art. 43 primo comma del D.Lgs. n. 79/2011 stabiliva infatti che “l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità”.

Di conseguenza, il danno da vacanza rovinata deve essere contestato a colui che organizza il pacchetto viaggio, ossia l’organizzatore che non fornisce i servizi oggetto di contratto.

Il venditore del pacchetto può rispondere per i danni sofferti dal viaggiatore solo laddove sia fornita la prova che taluno degli inadempimenti lamentati siano riferibili alla sua attività, ed in particolare se il consumatore dimostra che l'agenzia aveva o avrebbe dovuto conoscere l’inaffidabilità del tour operator o la non rispondenza dei servizi resi rispetto a quelli promessi.

Cassazione Civile - Ordinanza n. 3150/2022.

domenica 25 ottobre 2020

Volo cancellato: escluso il risarcimento del danno non patrimoniale

Venire a sapere che il tuo volo è stato annullato è un'esperienza frustrante, soprattutto quando si inserisce all'interno di un pacchetto turistico con il quale sono previste varie prestazioni da parte del tour operator.

La vicenda affrontata dal Tribunale di Catania è molto peculiare e non deve essere confusa con quanto sta accadendo in questi ultimi mesi, ove il COVID 19 viene classificata come circostanza eccezionale che obbliga le compagnie aeree a rimborsare, al più, il costo del biglietto inutilizzato. 

Occorre osservare, peraltro, che  in questo periodo, le compagnie propongono i voucher, pratica per nulla vista di buon occhio dall'Unione Europea non veda di buon occhio questa politica commerciale (vedi qui). 

Almeno di questi tempi, conviene individuare soggetti diversi a cui inoltrare le proprie richieste di rimborso: e, se si fa mente locale, quando il volo è inserito dentro un pacchetto turistico, sicuramente l'operatore turistico può essere chiamato in causa: tuttavia, se a livello di principio questo è chiaro, non sempre il risarcimento è così sostanzioso. 

La sentenza oggi in esame, sebbene scritta in un periodo nel quale una pandemia era impensabile, ci aiuta a mettere in ordine le idee: di questo, oggi, abbiamo bisogno. 

Anzitutto, dobbiamo ricordare che quando un operatore turistico prepara il nostro viaggio, tappa dopo tappa, è responsabile della sua buona riuscita. 

Ciò significa che se, ad esempio, qualcosa va storto con la compagnia aerea, ne risponde anche il tour operator nei confronti dei partecipanti, riconoscendo rimborsando le spese e riconoscendo i danni subiti da questi ultimi durante il periodo  (un approfondimento sulla responsabilità del tour operator).       

Attenzione, però! 

Nel caso di oggi, l'operatore turistico fece il possibile per assicurare che i malcapitati turisti si imbarcassero nel volo successivo rispetto a quello cancellato. 

Tuttavia, gli aerei erano pieni e le coincidenze andavano a rilento, col risultato che i turisti hanno trascorso i primi due giorni in un anonimo albergo a Fiumicino, e non nelle visite  organizzate in Thailandia. 

Queste circostanze hanno inciso sulla natura dei danni riconosciuti: alla luce dell'art. 93 Cod. Cons. (oggi, Codice del Turismo) il Giudice ha riconosciuto l'esistenza del danno da “vacanza rovinata”. 

D'altronde, è innegabile che i turisti abbiano dovuto attendere che un volo partisse per Bangkok, soggiornando nel frattempo a Fiumicino a proprie spese. 

Tuttavia, quando si è trattato di stabilire che cosa risarcire, ci si è soffermati sulle spese di taxi, vitto e albergo, e poco più: il dieci per cento delle quote di viaggio.

Il prezzo del pacchetto turistico per i due giorni non goduti è stato escluso dal risarcimento poiché si tratta di un danno patrimoniale: e, comunque, il tour operator si è attivato per fare raggiungere la meta turistica “nel più breve tempo possibile e senza costi aggiuntivi”. 

Qui la sentenza del Tribunale di Catania.

domenica 23 febbraio 2020

Viaggio self drive: tour operator risponde per il danno da vacanza rovinata

Questa settimana esaminiamo la pronuncia del Tribunale della Spezia, depositata il 18 gennaio 2019, per capire meglio quali sono i compiti e le responsabilità degli intermediari turistici (genericamente, i “tour operator”) quando la nostra vacanza non va come è stata programmata a tavolino (la c.d. “vacanza rovinata”).

Prima di tutto, dobbiamo focalizzare quali sono le figure alle quali ci si affida per preparare una vacanza.

(1) Il “pacchetto turistico”, il “tour operator” e l’agenzia di viaggio
Il “pacchetto turistico”, più che un oggetto, è soprattutto un insieme di servizi offerti al turista: comprende sia i servizi principali (la semplice “pianificazione del viaggio”) che quelli denominati accessori. Tra questi ultimi, sono inclusi la vendita di biglietti aerei, ferroviari, marittimi o stradali o la prenotazione di servizi alberghieri e ricettivi (pernottamenti, i pasti etc.).

I servizi inclusi nel pacchetto assolvono ad un preciso scopo: quello turistico. Sottolineare la finalità è affatto banale, come vedremo dopo.

Con riferimento alle attività che gravitano intorno ai servizi, la prima figura alla quale fare riferimento è quella del tour operator. 

Questi è colui che organizza, fattivamente, tutti i servizi inclusi nel pacchetto e li vende (o li promette) al turista, includendoli nel contratto di organizzazione di viaggio. In passato coincideva con le grandi imprese che reperivano sul mercato, in blocco e senza caratterizzazioni, servizi presso le proprie strutture ricettive; oggi, mutati gli equilibri nei mercati turistici, il tour operator realizza servizi ad hoc, sempre più personalizzati. 

Il tour operator, in genere, si avvale dell’agenzia di viaggio (il travel agent). 

Il travel agent è colui che vende (o promette) al turista il “pacchetto turistico” o servizi turistici disaggregati. Infatti, stringe accordi con i tour operator e, spendendo il loro nome, procura ai propri  clienti i servizi più aderenti alla domanda turistica. Le prestazioni del travel agent sono dedotte nel contratto d’intermediazione. 

La distinzione, ovviamente, non è rigida, poiché una medesima impresa può svolgere ambedue le prestazioni, con commistioni. Tuttavia, tenere separati i ruoli serve ad individuare le responsabilità riconducibili a ciascuna delle figure.

(2) Le responsabilità

In tema di responsabilità per inadempimento, il Codice del consumo (art. 43) stabilisce che “l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno secondo le loro rispettive responsabilità”.

In altre parole, è bene tenere distinti i ruoli e riconoscere i rispettivi titoli di responsabilità. 

Inquadriamo, in modo pratico, gli obblighi più ricorrenti, specie quando si vende un pacchetto all inclusive.

Il tour operator assume obblighi di natura qualitativa: modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, tenore dei servizi inclusi nel contratto devono essere adempiuti con puntualità.

Soprattutto, va tenuto a mente che l’organizzatore è tenuto responsabile anche quando il danno è stato cagionato da prestatori di servizio esterni alla propria organizzazione. 

Il travel agent, alla stregua di un agente, riceve dal cliente il mandato a concludere per suo conto e in suo nome i contratti turistici e, nel mentre, fornisce informazioni e comunicazioni ineludibili. 

L’inadempimento può consistere in vuoti di informativa circa la partenza, gli orari, le pratiche doganali, i visti di ingresso, le regolarità del passaporto, nonché le comunicazioni su circostanze sopravvenute rilevanti ai fini della eventuale decisione del turista di annullare il viaggio.

(3) Il caso
Come anticipato poc’anzi, la finalità turistica è, per così dire, “sacra”: tradire questa finalità può costare caro a chi presta i servizi turistici, anche quando è il cliente ad introdurre diversivi.

Nel caso che ci riguarda, infatti, gli operatori turistici hanno fornito un pacchetto turistico assai articolato e personalizzato, relativo ad una gita safari presso una meta africana. In particolare, la zona visitata era sprovvista di strade lastricate e, pertanto, l’organizzatore ha dovuto fornire al cliente sia una vettura per gli spostamenti che biglietti aerei per i voli di collegamento.

Sennonché, l’obiettivo dei clienti, che era quello di fare diversi safari in zone poco battute, è stato vanificato: delle tappe programmate in agenzia, soltanto alcune sono state raggiunte, poiché i luoghi non erano raggiungibili con l’organizzazione predisposta dagli operatori.

(4) La decisione
In sede processuale, i turisti si sono limitati ad allegare i contratti turistici e a contestare agli operatori l’inadempimento.

Infatti, il contratto era particolarmente preciso, in quanto spostamenti, orari e tappe erano indicati. Inoltre, l’autoveicolo era stato noleggiato proprio per spostarsi nelle selve africane.


Ciò detto, l’operatore deve garantire la riuscita della vacanza e, in concreto, si libera dalla responsabilità se prova di avere adottato tutte le cautele prevedibili in concreto.

Così non è avvenuto, poiché i clienti sono stati risarciti, anche per i patemi d’animo subiti per una vacanza tanto impegnativa per via degli spostamenti, i quali sono stati suddivisi tra 
il tour operator e l’agenzia di viaggi.

Qui di seguito la sentenza del Tribunale della Spezia

domenica 14 aprile 2019

Turista informato - quali rimedi per il danno subito durante la vacanza

La sentenza in commento, emessa dalla Corte di Appello dell’Aquila il 22 novembre 2017, presenta il tema della gradualità dei rimedi di cui dispone il viaggiatore, nel caso in cui l’organizzatore gli rovini la vacanza, non per questo addivenendo alla rottura dei rapporti.

Non è infrequente che il consumatore, per il sol fatto di avere subito un sopportabile disagio, colga il pretesto per intentare cause dispendiose.

A nostro avviso, il caso in esame prende le mosse da una lettura particolare (e forse non completa) dei fatti che hanno caratterizzato la vicenda: a fronte di un contratto di viaggio e di coupon che prevedevano la villeggiatura stabile presso una sola struttura vacanziera, i ricorrenti hanno contestato di avere soggiornato “nella stessa struttura due giorni in una stanza doppia con giardino, un giorno in camera doppia senza giardino e per il residuo periodo, nel bungalow con giardino” senza che la sistemazione fosse loro riferita. 

Se è pur vero che diverse disposizioni, anche di derivazione comunitaria, impongono di valutare la gravità dell’inadempimento, tuttavia tale valutazione va contestualizzata: e, per certo, non costituisce il pretesto per condotte opportunistiche, prive di ragionevolezza e lealtà di giudizio. 


Tale conclusione, oltre ad essere una norma di buon senso, è quello che si ricava dal principio di buona fede contrattuale (art. 1175 cod. civ.), il quale nella lettura offerta dal giudice impone, tra l’altro, di valutare qual è l’interesse dell’altro contraente e di evitare di risolvere il contratto quando il soddisfacimento del proprio può essere raggiunto tramite un rimedio che non metta a repentaglio il rapporto contrattuale.  

L’applicazione di tale elementare principio viene svolta dalla Corte di Appello attraverso il seguente ragionamento: “Nel caso di specie, quindi, anche laddove quanto lamentato da parte appellante, ossia che la sistemazione fosse prevista, come da giornale di viaggio, nella medesima struttura ma in tre diverse e temporalmente successive collocazioni, ciò non avrebbe potuto rappresentare il lamentato fatto di inadempimento, poiché in ogni caso l'esistenza delle circostanze che individuano l'inadempimento deve valutarsi, comunque, nei termini di diritto comune, e, quindi, con riferimento alla gravità delle mancanze nell'ambito della valutazione comparativa dei rispettivi interessi delle parti contraenti.

Conseguentemente, mentre si sarebbe potuta valutare in termini di grave inadempimento l'originaria prospettazione di un cambio di struttura alberghiera nel periodo del soggiorno, giacché il disagio connesso allo spostamento tra diverse strutture e diverse sistemazioni pur nella medesima località turistica incideva, negativamente ed in maniera apprezzabile, sulla fruizione e, soprattutto, sull'organizzazione del tempo ricreativo nell'ambito di una particolare vacanza qual è la luna di miele, non altrettanto poteva dirsi per gli spostamenti dedotti nel giornale di viaggio - peraltro affatto indicati nell'unico titolo abilitativo per la fruizione dei servizi, il voucher né nella proposta sottoscritta dalla C.P.A. - che avrebbero causato un disagio per niente predicabile in termini di effettivo pregiudizio risarcibile né, men che mai, di inadempimento.

In definitiva, e a chiusura di tale condivisibile massima, non è mai errato ricordare che, a fronte del disagio patito all’interno di una struttura vacanziera, la contestazione dell’inadempimento contrattuale e la richiesta del risarcimento del danno costituisce un rimedio estremo, proprio di rapporti contrattuali irrimediabilmente deteriorati.

Diverso è il servizio alberghiero prestato al di fuori di personali aspettative: in tal caso, tuttavia, il rimedio più equilibrato è costituito dal reclamo

Di seguito, la sentenza in lettura.

lunedì 16 luglio 2018

Turista informato - maggiori garanzie con il nuovo D. Lgs. n. 62/2018

Il recente Decreto Legislativo n. 62 del 21 maggio 2018 ha introdotto una serie di interessanti novità in materia, aumentando le tutele previste in favore del consumatore di vacanze.

Una delle prime novità riguarda, infatti, l'estensione dei diritti dei consumatori anche verso gli operatori che non offrono in modo professionale pacchetti vacanza (si pensi alla classica gita organizzata dalla parrocchia o dal comitato di quartiere).

Orbene, anche questi soggetti devono assolvere a tutte le norme che riguardano i consumatori, nel rispetto delle norme del Codice del Turismo e del D. Lgs. n. 206/2005.

Altra novità è il concetto di "pacchetto" turistico, in quanto viene ampliata la definizione inserendo ulteriori servizi turistici "collegati" che contribuiscono a formare l'offerta dell'agenzia o del tour operator verso il consumatore.

Questo mutamento normativo segue il nuovo indirizzo comunitario ed è chiara la finalità di ricomprendere nella normativa anche tutti quei contratti stipulati on line che in precedenza risultavano sprovvisti di valida forma di tutela.

Alla partenza, il tour operator deve consegnare a tutti i viaggiatori un modello informativo standard ove siano descritti tutti i servizi offerti, le informazioni per l'assistenza, ed ogni informazione idonea ad aiutare il viaggiatore in difficoltà.

Nel caso di recesso da parte del viaggiatore, da esercitarsi entro 14 giorni dalla firma del contratto, così come gli altri contratti conclusi fuori dai locali commerciali.

Qui di seguito, il D. Lgs. n. 62/2018.

domenica 7 agosto 2016

Non posso utilizzare il coupon? anche l'hotel chiamato a rispondere

La sentenza in commento è una delle prime pronunce in Italia che si è occupata del c.d. sistema di vendita con “coupon”, ovvero di quei pacchetti promozionali e/o offerte on line che tanto affascinano i consumatori (vedi anche qui). Non c'è dubbio che il “mondo dei coupon”, soprattutto in tempo di crisi, è un sistema di vendita innovativo che sta sempre più dilagando tra i consumatori.

Le motivazioni che possono spingere il consumatore ad avvalersi di questo sistema per acquistare una serie infinita di servizi/prestazioni (es. cene, massaggi, soggiorni turistici, ecc.) sono le più svariate: usufruire degli sconti applicati su tale modalità di acquisto; velocità nelle transazioni commerciali; promesse di ulteriori agevolazioni.


Il crescente aumento di tale prassi commerciale ha, ovviamente, comportato l'instaurazione delle prime controversie tra i consumatori e chi offre i predetti servizi.

Il Giudice di Pace di Taranto si è occupato di una vicenda inerente l'acquisto, da parte di un consumatore, di un coupon avente ad oggetto “un giorno di pernottamento, una cena, un ingresso alla SPA ed una colazione” in un Resort di una località turistica pugliese con possibilità di scelta del giorno (dalla domenica al giovedì) in cui usufruire dei predetti servizi.
Il consumatore, dopo aver acquistato il coupon, si metteva in contatto con il Resort al fine di comunicare la data prescelta per il pernottamento.


Il Resort, dopo aver confermato la prenotazione, provvedeva a “riscattare” il coupon, ancora prima che il consumatore potesse effettivamente usufruire del servizio/prestazione.


Dopo pochi giorni il Resort contattava il consumatore proponendo nuove date per il pernottamento, quest'ultimo, però, faceva presente alla struttura alberghiera di non poter cambiare la data di prenotazione.

A questo punto il Resort comunicava al consumatore di non poter erogare il servizio nella data prescelta in quanto la struttura risultava chiusa.

Tra il Resort ed il consumatore intercorrevano altre comunicazioni in cui il Resort proponeva altre date disponibili, in periodi e date difformi da quelle previste dallo stesso coupon (quando cioè il coupon non sarebbe più stato usufruibile!). Il consumatore, vista l'impossibilità di poter usufruire del servizio, chiedeva al Resort il rimborso del coupon acquistato. Il Resort non provvedeva al rimborso sostenendo che il servizio/prestazione poteva ancora essere usufruito (indicando un periodo successivo e non ricompreso nel coupon), ed invitava il consumatore a rivolgere le proprie doglianze alla Società fornitrice del servizio alberghiero.

Il consumatore, decideva di adire le Autorità Giudiziarie al fine di tutelare i propri interessi, citando in giudizio la Società fornitrice del servizio alberghiero e la Società emittente il coupon.


Precisamente, il consumatore chiedeva al Giudice adito di riconoscere l'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal coupon e, conseguentemente, chiedeva che fossero condannate entrambe le Società al rimborso del costo del coupon ed al risarcimento del danno da c.d. vacanza rovinata. 


Il Giudice di Pace di Taranto ha preliminarmente rilevato la vessatorietà delle clausole inerenti l'esonero di responsabilità, in caso di inadempimento e di mancata fruizione del servizio acquistato, della Società emittente/venditrice il coupon in quanto ritenute in violazione con la normativa in materia dei consumatori.

Si precisa che la vessatorietà delle clausole è stata ravvisata dal Giudice laddove tali clausole prevedevano l'obbligo per il consumatore di effettuare il reclamo unicamente nei confronti della Società gestore della struttura alberghiera e non anche nei confronti della Società venditrice i coupon (in quanto a priori esonerata).


Il ragionamento posto dal Giudice di Pace a fondamento della sentenza consiste nel ritenere comunque responsabile la Società venditrice i coupon in quanto la stessa “è tenuta a verificare la veridicità delle informazioni presenti nella brochure, prima di vendere tali pacchetti ai consumatori”.


Il Giudice ha ritenuto che la Società venditrice i coupon non si limita solamente a vendere  dei “pezzi di carta”, ma è tenuta a verificare (esattamente come un intermediario non virtuale), la bontà dei beni o dei servizi venduti, rendendosi, pertanto, responsabile in caso di inadempimento della Società gestore dei servizi alberghieri.

Per completezza espositiva si fa presente che, successivamente alla pronuncia in commento, un altro Giudice di Pace (GdiP di Napoli, Dott.ssa Rosetta Miele, sentenza n. 28288 del 27 maggio 2015), investito di una vicenda analoga a quella in oggetto, ha condannato una Società emittente di coupon al rimborso del coupon non goduto (causa overbooking della struttura convenzionata) ed al risarcimento del danno per il mancato godimento del soggiorno.

Alla luce di quanto precisato, il consumatore che acquisti dei servizi/prestazioni tramite i coupon e poi non riesca ad usufruirne per causa imputabile alla struttura recettiva avrà la possibilità di agire in giudizio direttamente nei confronti della Società che vende i coupon (ma anche l'hotel inadempiente) al fine di ottenere non solo il rimborso del valore del coupon, ma anche il risarcimento del danno non patrimoniale.


Qui la sentenza.

domenica 24 aprile 2016

Fallita Move Group: i cofanetti Regalone e Movebox se ne vanno in vacanza!

Qualche mese fa una nostra associata si è rivolta a noi per lamentare il fatto che non era riuscita a usufruire del  pacchetto soggiorno-relax a lei regalato da amici in occasione delle nozze.

In particolare ci ha raccontato che nessuna delle strutture alberghiere presenti nel catalogo del cofanetto avevano accettato la sua richiesta di prenotazione asserendo che la Movebox, già da tempo, non adempiva agli obblighi assunti con il contratto con loro stipulato e non rimborsava le spese del soggiorno.

E così, come sempre, è il consumatore a rimetterci!
 
Abbiamo inviato, per conto della nostra associata, una raccomandata a.r. presso la sede della società in Perugia richiedendo il rimborso dell' assegno regalo.
 
A riscontro della nostra richiesta siamo venuti a conoscenza dal Curatore Fallimentare della società Move Group, dr.ssa Valentina Pettirossi, che lo scorso 26 gennaio 2016 il Tribunale fallimentare di Perugia ha emesso sentenza di fallimento nei confronti di Move Group s.r.l. in liquidazione (provvedimento che potete leggere qui di seguito).
 
Invitiamo quindi i consumatori che possiedono il cofanetto Movebox o Regalone e non hanno usufruito del diritto vacanza, a insinuarsi nel fallimento.

L'insinuazione deve essere presentata entro e non oltre il 28 agosto 2016 (trenta giorni prima dell'udienza di verifica dello stato passivo fissata per il 28 settembre) a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo f5.2016perugia@pecfallimenti.it

L'istanza, che potrà essere depositata anche senza l'assistenza di un legale e gratuitamente, dovrà contenere i seguenti dati:
  • indicazione del nome e/o del numero del fallimento;
  • le generalità di chi propone la domanda;
  • la determinazione della somma (capitale e relativi interessi) che si intende insinuare al passivo;
  • l'esposizione dei fatti e degli elementi che costituiscono la ragione della domanda;
  • l'indicazione di un indirizzo PEC al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura.
Anche se sarà molto difficile ottenere il rimborso a cui si ha diritto, perché secondo la legge fallimentare questa tipologia di crediti viene soddisfatta solo dopo che sono stati pagati i cosiddetti creditori privilegiati (per esempio lo Stato, il Fisco e i lavoratori dipendenti della società), la nostra associata ha deciso di rivolgersi a noi e di insinuarsi nel fallimento.
 
Anche se la somma che le spetta è irrisoria ricordiamoci che è sempre nostro dovere di consumatore far valere i nostri diritti!

Per ogni forma di assistenza in vostro favore, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it

Di seguito, la sentenza

venerdì 18 luglio 2014

Viaggi in Egitto annullati: l’antitrust vuole vederci chiaro ed avvia l’ennesima istruttoria

Fonte: AGCM
comunicato stampa 15 luglio 2014
L’Antitrust ha avviato 12 istruttorie nei confronti di alcuni Tour Operator italiani a seguito delle numerose segnalazioni  ricevute da parte di consumatori e associazioni di consumatori, relative all’annullamento dei viaggi in Egitto determinato dal  fermo invito da parte del Ministero degli Affari Esteri a non recarsi in quel Paese, diffuso nell’agosto 2013 e che si è protratto sino a giugno 2014.

sabato 28 luglio 2012

Da Trentino inBlu al blog: buon viaggio informato

Per trascorrere lietamente un periodo vacanza, è sempre opportuno ricordarsi di porre in atto tante singole attenzioni, che possono fortemente ridurre o eliminare il maggior numero d’imprevisti che possiamo incontrare prima, durante e dopo, il meritato periodo di riposo.

Queste piccole attenzioni di cui abbiamo già parlato, sono fondamentalmente legate ad atteggiamenti e comportamenti che dovrebbero diventare naturali per un consumatore consapevole e correttamente informato. Molte e preziose informazioni in tal senso le troviamo in un’ importante intervento legislativo in materia turismo.

Parliamo del D.Lgs. 23 maggio 2011, n.79 e dell’allegato I ,(meglio conosciuto come Codice del Turismo) in vigore dal giugno dello scorso anno.

Tale codice, che costituisce un importante intervento di riordino della materia del turismo, disciplina, tra l’altro anche le norme che si riferiscono ai pacchetti di viaggio. La normativa precedente trovava la sua sede nel D.Lgs. 6 settembre 2005, n° 206 (Codice del consumo) negli articoli dall’84 al 100, che sono stati oggetto di abrogazione esplicita ai sensi della lettera m dell’art. 3 del D.Lgs. 23 maggio 2011.

Ad una attenta analisi, le norme traslate nel nuovo codice sono state assorbite con poche modifiche sostanziali, ma integrate da alcune importanti novità (ad esempio la previsione, in realtà già elaborata dalla giurisprudenza del concetto di danno da vacanza rovinata).

Procedendo per ordine è obbligo evidenziare quanto contenuto nell’art. 34 che definisce il concetto di Pacchetti Turistici, e i successivi art. 36, 37 e 38 che definiscono rispettivamente, gli elementi del contratto di vendita dei pacchetti turistici, l’informazione del turista, e i contenuti dell’opuscolo informativo. 

Al fine di una più agevole consultazione riportiamo integralmente gli articoli citati. 

ART. 36
(Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici)
1. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o dell'intermediario che sottoscrive il contratto;
c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del turista;
d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo e' versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all'articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;
e) estremi della copertura assicurativa obbligatoria e delle ulteriori polizze convenute con il turista;
f) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
g) ove il pacchetto turistico includa il trasporto aereo, il nome del vettore e la sua eventuale non conformità alla regolamentazione dell'Unione europea;
h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneità all'accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
l) termine entro cui il turista deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;
m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o l'intermediario e il turista al momento della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del turista per la cessione del contratto ad un terzo;
o) termine entro il quale il turista deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;
p) termine entro il quale il turista deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'articolo 41.

ART. 37
(Informazione del turista)
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, l'intermediario o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.
2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore e l'intermediario comunicano al turista per iscritto le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o dell'intermediario ovvero di uffici locali contattabili dal turista in caso di difficoltà;
c) recapito telefonico dell'organizzatore o dell'intermediario utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali;
d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno;
e) la facoltà di sottoscrivere un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.
3. Quando il contratto e' stipulato nell'imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.
4. E' fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalita' del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al turista.

ART. 38
(Opuscolo informativo)
1. L'opuscolo indica in modo chiaro e preciso:
a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'esatta ubicazione con particolare riguardo alla distanza dalle principali attrazioni turistiche del luogo, la categoria o il livello e le caratteristiche principali con particolare riguardo agli standard qualitativi offerti, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l'itinerario;
e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;
f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il turista deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico;
h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza;
i) gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria, delle eventuali polizze assicurative facoltative a copertura delle spese sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia, nonché delle eventuali ulteriori polizze assicurative sottoscritte dal turista in relazione
al contratto.
2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e l'intermediario in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al turista prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.
3. Sono parificati all'opuscolo le informazioni ed i materiali illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via telematica.".

Come già detto, merita particolare attenzione il contenuto dell’art. 47 del Codice del Turismo, che disciplina il danno da vacanza rovinata. Questi si configura quando l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, non sia di scarsa importanzaIn questi casi il turista può chiedere un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed alla irripetibilità dell’occasione perduta.(c.d. danno morale).

Naturalmente è fatto slavo il diritto del turista di chiedere anche la risoluzione del contratto.

Il secondo comma dello stesso articolo disciplina le tempistiche della prescrizione.

Per il danno alla persona il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, mentre per danni diversi da quelli alla persona il diritto al risarcimento si prescrive in un anno.

In entrambi i casi, tali termini decorrono dalla data di rientro del turista nel luogo di partenza.

Al fine di far valere i propri diritti, appare doveroso infine sottolineare il contenuto dell’art. 49 del Codice del Turismo che indica modalità e tempi di un eventuale reclamo, che deve essere inoltrato dal turista, mediante tempestiva presentazione “affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.

Si precisa inoltre che il reclamo si può sporgere mediante” l'invio di raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento all'organizzatore o all'intermediario”.

In questa ultima ipotesi suggeriamo di spedire la raccomodata sia all'organizzatore che all'intermediario.

Il tutto deve avvenire entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.

Ricordiamo infine che nella materia del turismo, non è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione, salvo diversa diposizione (sicuramente) presente nel contratto sottoscritto.

domenica 24 giugno 2012

Nuovo intervento della Cassazione in materia di danno da vacanza rovinata

Questa domenica torniamo a proporre una sentenza della Cassazione che affronta il tema dei danni che può reclamare il turista nel caso nel caso di disservizi subiti durante il periodo di vacanza trascorso presso un resort o un centro vacanza.

La Cassazione è intervenuta per ribadire il principio che nel caso in cui il tour operator non rispetti i propri obblighi contrattuali è chiamato a risarcire il cliente (turista) non solo del danno patrimoniale subito da quest'ultimo, ma anche del c.d. danno da vacanza rovinata.

Trattasi, come noto, di danno non patrimoniale che, come stabilito dalla Cassazione, può essere risarcito immediatamente nel momento in cui viene raggiunta la prova dell'inadempimento contrattuale.

Il giudice di legittimità, seguendo le norme introdotte negli ultimi anni in materia di "pacchetti vacanza", ha evidenziato ancora una volta che esiste un interesse primario del turista al pieno godimento del viaggio organizzato. Consiste nell'interesse del turista a trascorrere un periodo di riposo e/o piacere e che usualmente convince quest'ultimo a scegliere un viaggio organizzato.

Ne consegue che nel caso in cui il tour operator non adempia a tutti i propri obblighi, questi sarà chiamato anche a rispondere del risarcimento dell'eventuale pregiudizio non patrimoniale (disagi psicologici) definito come "danno da vacanza rovinata".

L'aspetto interessante della sentenza che proponiamo di seguito è che il consumatore non deve provare il collegamento tra i disservizi e il danno non patrimoniale (che è in re ipsa - ossia il collegamento è immediato e diretto), ma solo l'esistenza del pregiudizio sofferto.

domenica 12 febbraio 2012

La Corte di Giustizia UE: la compagnia aerea ti lascia a terra? hai diritto anche al danno morale

La sentenza proposta di seguito è stata pronunciata dalla Corte di Giustizia UE lo scorso 13 ottobre 2011, la quale ha risolto una questione interpretativa delle norme europee in materia di risarcimento del passeggero per aver subito un danno da ritardo del volo aereo.

Il giudice comunitario ha, in particolare, esteso la nozione di "cancellazione del volo" anche alla ipotesi di in cui l'aereo sia partito e successivamente, anche per un problema tecnico, abbia fatto ritorno al punto di partenza.

La Corte ha stabilito che il passeggero ha il diritto a percepire una somma ad indennizzo del disagio creato dalla compagnia aerea per il ritardo ingiustificato di partenza.

La sentenza ha anche il pregio di meglio definire il concetto di "risarcimento supplementare" ex art. 12 del Regolamento n. 261/2004, prevedendo la possibilità per il passeggero di poter pretendere anche il danno morale conseguente all'inadempimento da parte del vettore.

La Corte di Giustizia UE amplia, quindi, le ipotesi di danno in favore del passeggero che può ottenere anche il danno morale, nel caso in cui il giudice ritenga sussistere tale voce.  


venerdì 21 ottobre 2011

Servizio di prenotazione on line ingannevole. Il Tribunale di Parigi condanna Expedia, TripAdvisor ed Hotels.com per pratiche sleali

Consumatore Informato si è già soffermato sul problema relativo alle pratiche scorrette avviate con l’utilizzo delle nuove tecnologie.

La recente sentenza pronunciata dal Tribunale di Parigi dimostra, pur nel rispetto del diritto di difesa dello società condannate, che è necessario un maggior controllo dei servizi attivati in rete.

martedì 26 luglio 2011

Carta dei diritti del turista: un nuovo mezzo per conoscere i propri diritti



Durante il periodo estivo si intensificano le lamentale sollevate dai turisti, i quali molto spesso vengono raggirati durante il proprio periodo di vacanza.
La recente riforma introdotta con il Codice del Turismo ha portato, con la collaborazione di molte associazioni dei consumatori, alla creazione della Carta dei diritti del turista, il cui scopo è quello di rendere noti al consumatore diritti (ed obblighi), ma anche di agevolarlo nella conoscenza di cosa fare quando si ritiene di essere stati truffati in vacanza.

La Carta dei diritti del turista serve, quindi, anche a chiarire quali sono i documenti necessari per affrontare un viaggio, o soggiornare in una località all'estero. Quali garanzie di efficienza e di congruità offrono i mezzi di trasporto, o cosa fare in caso di inadempienza degli obblighi da parte dell'agenzia viaggi, o a chi rivolgersi.

giovedì 26 maggio 2011

Da Trentino inBlu al blog: Il Codice del Turismo

Nella puntata di questa settimana abbiamo accennato alle novità introdotte nel nostro ordinamento dal provvedimento presentato dal Governo a Palazzo Chigi in data 05 maggio 2011, meglio conosciuto come "Codice Riforma del Turismo". Con tale provvedimento, "il governo si propone di ricondurre a sistema una situazione normativa complessa e frammentata. Obiettivo di tale codice è quello di tutelare il turista, aiutare le imprese, stimolare la riqualificazione dell'offerta turistica nell'ottica di una maggiore competitività nel sistema Italia nel suo complesso".
Il provvedimento si compone di  sette titoli ed settantaquattro articoli.  Evidenzieremo di seguito soltanto alcuni cenni che riteniamo particolarmente importanti per quanto riguarda, gli effetti che tali disposizioni potrebbero avere nei confronti dei consumatori.

Titolo I
Oltre alle disposizioni di carattere generale, si evidenzia positivamente un nuovo e fondamentale princio, quello di garantire alle persone portatrici di disabilità temporanea o permanente "il diritto di fruire dell'offerta turistica in modo completo in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza ulteriori aggravi del prezzo"

Titolo II
In questo titolo (che tra l'altro definisce le professioni turistiche) ci piace evidenziare, la prevista possibilità di organizzazione di percorsi formativi per giovani laureati e diplomati, tramite convenzione con istituti di istruzione, anche universitaria, o altri enti di formazione, per l'inserimento nel mondo del lavoro.

Titolo III
Questo titolo si occupa di riordinare il "mercato del lavoro ", pertanto riguarda più direttamente le imprese, le strutture ricettive e coloro che operano professionalmente nel settore turistico.

Titolo IV
Questo titolo è dedicato alle agenzie di viaggio, evidenziando un aspetto molto importante a tuela di possibili truffe perpetrate nei confronti dei consumatori; in particolare per quanto riguarda l'operatività e la disciplina delle agenzie operanti online, sottoponendo le stesse, alle medesime regole e controlli  cui sono soggetti le imprese di tipo tradizionale.

TitoloV
In questo titolo troviamo la definizione delle varie tipologie di prodotti turistici italiani.
Viene inoltre previsto l'obbligo da parte degli operatori della predisposizione di materiale informativo redatto obbligatoriamente nelle lingue francese, tedesco e, preferibilmente cinese.
Meritano un cenno le norme che riordinano il cosiddetto "turismo sociale", nonché le norme previste per agevolare e incentivare l'accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico di turisti con animali.

Titolo VI
Questo  titolo affronta la disciplina dei contratti tra turisti e operatori. Si prende atto, finalmente, che
il turista è un consumatore spesso non attrezzato per risolvere i problemi che si pongono durante la fruizione di servizi turistici, incline a subire pur di non perdere tempo prezioso della vacanza.  Conseguentemente, ne discende, che nella valutazione del danno, bisogna tenere presenti le specifiche esigenze che il viggio mirava a soddisfare, e che un'eventuale impedimento puo' frustrare.  In questo contesto, particolare rilievo assume la norma che introduce la disciplina del danno da vacanza rovinata.

TitoloVII
Per quanto ci interessa più da vicino, in questa parte evidenziamo come il legislatore abbia voluto specificare quali strumenti di informazione devono essere  messi a disposizione del turista, nonché la disciplina della gestione dei reclami, rimandando la composizione delle controversie all'istituto mediazione.

Queste alcune considerazioni sono state fatte sulla base di quanto attualmente a nostra conoscenza e reso pubblico dal ministro del turismo.




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