Il danno da vacanza rovinata viene sempre invocato dal consumatore rimasto deluso all'esito del periodo trascorso presso strutture o in viaggi organizzati.
Coloro che si presentano in associazione, o che ci scrivono attraverso questo blog, pretendo di vedere riconosciuto il proprio diritto al risarcimento di questo danno anche nel caso in cui non vi siano i presupposti per l'azione legale.
Invero, non sempre può essere riconosciuta questa tipologia di pregiudizio, così come dimostrato nella sentenza che potete leggere di seguito, ove il Tribunale di Salerno ha negato al consumatore il diritto ad essere risarcito per il danno da vacanza rovinata.
- Il danno da vacanza rovinata (art. 46 Codice del turismo)
Il danno da vacanza rovinata è disciplinato all’art. 46 del Codice del turismo (d.lgs. 79/2011), il quale lo definisce come “un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”, a patto che l’inadempimento sia “di non scarsa importanza”.
Occorre osservare che la norma in parola prevede che tale danno possa essere richiesto anche nel caso in cui non sia avanzata la domanda di risoluzione del contratto del contratto, in quanto riguarda uno specifico inconveniente subito dal consumatore privato del suo periodo di riposo.
Rientrano in questa figura le ipotesi di smarrimento del bagaglio, l'assenza di un determinato servizio, ovvero l'offerta di un servizio ad uno standard inferiore a quello pubblicizzato, l'overbooking.
Queste ed altre vicende possono creare nel turista una situazione di stress e disagio che non gli consenta di poter trarre pieno giovamento dal periodo di vacanza programmato ed acquistato.
Trattasi, come noto, di danno non patrimoniale che, come stabilito dalla Cassazione, può essere risarcito immediatamente nel momento in cui viene raggiunta la prova dell'inadempimento contrattuale ed è distinto dal danno patrimoniale che consiste negli eventuali costi sostenuti dal consumatore.
Questa voce di danno mira a tutelare l'interesse primario del turista al pieno godimento del viaggio organizzato, ovverosia a trascorrere un periodo di riposo e/o piacere e che usualmente convince quest'ultimo a scegliere un viaggio organizzato.
- Danno da vacanza rovinata vale solo per il pacchetto vacanza
Ciò premesso, occorre ricordare che questo tipo di danno non può essere preteso da qualunque turista, ma è necessario che si tratti di un pacchetto vacanza, il quale consiste nella combinazione di almeno due servizi turistici, quali alloggio e trasporto, organizzati dal tour operator.
Si precisa, sul punto, che la Cassazione è intervenuta distinguendola responsabilità tra “organizzatore”, “venditore” e “intermediario” di in pacchetto vacanza ed ha chiarito che il danno da vacanza rovinata deve essere contestato a colui che organizza il pacchetto viaggio.
L'agenzia di viaggio può essere chiamata a rispondere dei danni patiti dal consumatore solo nel caso in cui sia offerta la prova che la stessa aveva o avrebbe dovuto conoscere l’inaffidabilità del tour operator o la non rispondenza dei servizi resi rispetto a quelli promessi (clicca per approfondire).
La premessa operata serve per ribadire che non tutti possono avanzare pretese invocando la normativa sul danno da vacanza rovinata, e tale limite viene evidenziato anche dal Tribunale di Salerno, in composizione di giudice di secondo grado, chiamato a riformare una sentenza del Giudice di Pace.
La vicenda affrontata dal giudice campano riguarda una prenotazione per un soggiorno presso un agriturismo, presso il quale il consumatore riteneva di soggiornare per un periodo vacanza, attraverso una prenotazione.
Purtroppo, come accade in molte circostanze, il servizio offerto dal professionista non è stato ritenuto adeguato, con disservizi manifestatesi durante la permanenza presso la struttura, e successivamente contestati dal turista.
Quest'ultimo ha invocato, tra l'altro, il danno da vacanza rovinata, sostenendo di aver subito un disagio psicologico dal fallimentare periodo trascorso presso l'agriturismo.
Il Tribunale di Salerno ha negato tale voce di danno e, in modo corretto a parere di chi scrive, chiarito che il rapporto concluso tra le parti rientra nella figura atipica del contratto di albergo.
Questo tipo di rapporto non prevede i servizi turistici propri del pacchetto vacanza, e l'albergatore non può, in via generale, essere qualificato come organizzatore, sicché il danno non patrimoniale esula da questa figura.
Sul punto, riteniamo interessante richiamare la sentenza nella parte in cui esclude l'applicazione della disciplina del danno da vacanza rovinata: "Qualificata la fattispecie scrutinata non trova applicazione la disciplina invocata dai sig.ri ### e ritenuta operativa nella fattispecie dal G.d.P. perché: - non vi è alcuna prova del fatto che il contratto per cui oggi è causa abbia avuto ad oggetto la compresenza di almeno due dei tre elementi distintivi indicati dalla norma applicabile (art. 84 cod. consumo, D.Lgs. 206 del 2005): a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio ex art. 86, lett. i) e o) del medesimo codice del consumo, che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico (itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche; menzione del termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto); - infatti, rimane indimostrato che, oltre all'alloggio, ### abbia pattuito anche l'erogazione di altri di detti servizi (Cass. ### , n. 3256).".
Di seguito, la sentenza del Tribunale di Salerno.