Questa domenica parliamo di telefonate commerciali moleste e privacy, segnalandovi il recente provvedimento con il quale il Garante Privacy ha censurato l'attività di telemarketing aggressivo portato avanti da Enel Energia.
Con il provvedimento n. 170 del 12 marzo 2026, Garante per la protezione dei dati personali ha contestato alla società pratiche ritenute non conformi alla normativa privacy, soprattutto per l’utilizzo di chiamate “gestionali” trasformate poi in vere e proprie proposte commerciali.
a.- Quali condotte sono state condannate dal Garante privacy?
- fossero iscritti al Registro Pubblico delle Opposizioni;
- avessero negato il consenso marketing;
- avessero espresso chiaramente la volontà di non ricevere promozioni.
L'Autorità garante ha condannato questa condotta ove l'operatore commerciale utilizza una chiamata “tecnica” o “di assistenza” per finalità promozionali senza il consenso della controparte.
A parere di chi scrive, in aderenza con quanto espresso nel provvedimento che trovate in calce a questo nostro intervento, rappresenta una violazione dei principi di liceità e trasparenza previsti dal GDPR.
b.- Il punto centrale: il consenso deve essere autentico - no al raggiro del cliente
- le aziende devono controllare seriamente call center e partner commerciali;
- il consenso marketing non può essere presunto;
- le chiamate commerciali mascherate da assistenza possono essere illecite;
- il consumatore mantiene sempre il diritto di opporsi alle comunicazioni promozionali.
Il provvedimento del Garante rappresenta un ulteriore segnale verso un contrasto più severo al telemarketing invasivo e alle pratiche commerciali poco trasparenti.
Garante Privacy - provvedimento n. 170/2026 del 12 marzo 2026.
Telemarketing - provvedimento n. 170/2026 by Consumatore Informato
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