Visualizzazione post con etichetta Tribunale di Treviso. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Tribunale di Treviso. Mostra tutti i post

domenica 14 giugno 2020

Nullo il finanziamento "baciato" venduto da Veneto Banca

Questa domenica dedichiamo il nostro intervento ad una recente sentenza del Tribunale di Treviso chiamato a giudicare la (in)validità delle famose operazioni "baciate".

Questa vicenda ha riguardato molti risparmiatori, sia di Veneto Banca che di Banca Popolare di Vicenza, rimasti "incastrati" nei vari aumenti di capitale disposti dagli istituti di credito prima del loro default (vedi qui).

- Le operazioni baciate 
Le "baciate" consistono in due operazioni bancarie, formalmente distinte, ma in pratica collegate con le quali il consumatore viene costretto a diventare azionista della banca.

Nella vicenda affrontata dal Tribunale di Treviso, dei consumatori avevano fatto la richiesta alla filiale di Veneto Banca di un mutuo fondiario, con costituzione di ipoteca da parte di un terzo su altro immobile.

La banca, così come accertato all'esito del procedimento giudiziario, aveva subordinato la concessione del credito all'acquisto da parte del mutuatario di 4172 azioni dall'importo complessivo di euro 170.000,00. Le azioni, così come risulta dal provvedimento, sarebbero state poste in pegno in favore di una società finanziaria.

L'intreccio tra le operazioni finanziarie, all'apparenza distinte ed autonome, presentava i caratteri di un collegamento con il quale il finanziamento era strumentalmente utilizzato all'acquisto di titoli della stessa banca, vincolando il consumatore alle sorti dell'istituto di credito concedente il mutuo.

In altri termini, la proposta della banca era subordinata all'utilizzo di parte dell'importo concesso a prestito all'acquisto di titoli azionari dello stesso istituto di credito. 

- Violazione dell'art. 2358 c.c. - limite 
Anche il Tribunale di Treviso, come evidenziato da altri giudici di merito (vedi Tribunale di Vicenza), ha accertato e dichiarato la nullità delle operazioni baciate per aver superato il limite previsto all'art. 2358 c.c., norma che dispone il divieto di acquisto di azioni proprie da parte della società: "La società non può, direttamente e indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto e la sottoscrizione delle proprie azioni, se non nel alle condizioni previste dal presente articolo", che nel caso di specie non sono risultate ricorrenti.

La complessa operazione creata dalla banca, così come in altri casi accertati anche dall'Antitrust nell'indagine dei "mutui soci" (vedi qui), era diretta a creare un chiaro vantaggio per la stessa banca, la quale acquisiva nuovi soci con denaro, di fatto, della stessa banca.

Come è noto questa pratica ha creato un patrimonio delle banche interessate "gonfiato", ossia rappresentato da capitali solo formalmente di terzi, mentre erano dello stesso istituto di credito, aumentando il valore delle azioni, in danno dei consumatori/azionisti e del mercato.

Nel caso di specie, la nullità delle operazioni rileva sia sotto il profilo della destinazione di parte della somma ottenuta dai clienti della banca all'acquisto delle azioni di quest'ultima, sia dal punto di vista della successiva costituzione del pegno sui medesimi valori mobiliari.

- Nullità - conseguenze
Quali conseguenze sono legate alla violazione del divieto ex art. 2358 c.c.? il Tribunale di Treviso è estremamente chiaro, spiegando che: "La violazione della norma imperativa determina in primo luogo la nullità delle operazioni di sottoscrizione e di acquisto delle azioni di Veneto Banca […] in quanto esito della condotta di finanziamento vietata; essa si riflette anche sul contratto di mutuo, nella parte relativa alla messa a disposizione della provvista utilizzata illecitamente per l'acquisto non consentito delle azioni, atteso che la norma di cui all'art. 2358 c.c. riferisce espressamente il divieto ivi sancito proprio al finanziamento […]".

I due negozi giuridici (finanziamento - acquisto di azioni di Veneto Banca), seppur formalmente autonomi e giuridicamente slegati, sono tra essi collegati, sicché la nullità dell'acquisto delle azioni comporta la nullità del finanziamento, entro il limite della somma destinata all'acquisto dei titoli bancari.

E quindi, mentre rimane valida la restante parte del mutuo fondiario, quella destinata al finanziamento della ormai scomparsa Veneto Banca non è valida.

In che misura la banca subentrante (Intesa Sanpaolo) risponde per la nullità sopra richiamata? Anche per il Tribunale di Treviso, la banca subentrante può rispondere solo per il debito accumulato successivamente alla cessione in quanto le viene contestato di "[…] aver continuato a incassare, dopo la cessione, ratei di mutuo in parte ab origine nullo e in parte in realtà già estinto".

E quindi, sulla base di un controllo e ricalcolo della posizione, risulta che il debito dovuto dal cliente era già estinto essendo stato ampiamente rimborsato dal consumatore.

Il Tribunale, in conclusione, dichiara estinto il mutuo ed ordina la cancellazione delle ipoteche legate alla concessione del finanziamento in favore del consumatore veneto.

Qui potete trovare la sentenza del Tribunale di Treviso del 4 maggio 2020.

domenica 12 luglio 2015

Acquisto certificato Directa Interpost - nullo il finanziamento per l'acquisto della multiproprietà

Il contratto di finanziamento deve descrivere in modo chiaro e trasparente il bene finanziato, al fine di consentire sia alla finanziaria, che al consumatore di poter controllare la validità del contratto.

Questo principio è stato ribadito dal Tribunale di Treviso nella sentenza resa contro la società Carifin e la Directa Interpost, ossia il promotore che ha venduto certificati vacanza, simili a multiproprietà, a numerosi consumatori del Triveneto.

Abbiamo già trattato la vicenda Directa Interpost (vedi), enfatizzando le gravi conseguenze contrattuali che hanno condotto il giudice trevigiano a dichiarare radicalmente nullo il contratto di acquisto del diritto vacanza realizzato da due consumatori trevigiani.

Con la medesima sentenza, il Tribunale di Treviso ha dichiarato nullo il contratto di finanziamento per violazione delle norme in materia bancaria previste ratione temporis all'atto della sottoscrizione del modulo di Carifin.

Dai documenti versati in atti risulta, infatti, che i consumatori avevano firmato il contratto di finanziamento, in assenza di una specifica descrizione del diritto vacanza oggetto di finanziamento, e destinato all'esclusivo acquisto del certificato vacanza di Directa Interpost.

Il giudice ha considerato nullo il finanziamento, ordinando alla banca di restituire tutti i soldi ai consumatori, affermando che "Questo tipo di mutuo, che è un contratto obbligatorio e non reale, vede la finalità dell'erogazione della somma inseriti nel sinallagma contrattuale e di conseguenza se viene meno il contratto per cui il mutuo è stato concesso, il mutuante è legittimato a chiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario, che di essa non ha sostanzialmente beneficiato, ma direttamente ed esclusivamente al venditore che rispetto al mutuo appare terzo, ma che invece di esso direttamente beneficia".

Per tali ragioni, il Giudice del Tribunale di Treviso ha ordinato a Carifin di provvedere alla restituzione ai consumatori di tutte le somme versate a titolo di finanziamento.

Qui la sentenza.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...