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domenica 26 luglio 2026

La Corte di Giustizia rafforza i diritti dei consumatori sulle commissioni bancarie

Una banca può trattenere integralmente le commissioni pagate all'apertura del mutuo quando il finanziamento viene estinto prima della scadenza?

La risposta al quesito la possiamo trovare con la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha avuto importanti conseguenze per migliaia di mutuatari. 

La sentenza del 17 ottobre 2024 (causa C-76/22) ha consentito ai giudici europei di poter ribadire un principio di grande rilievo: non è sufficiente qualificare una somma come "commissione iniziale" per sottrarla al diritto del consumatore di ottenere una riduzione del costo del credito in caso di estinzione anticipata del mutuo.

Si tratta di una decisione che si inserisce nel percorso di rafforzamento della tutela dei consumatori nei rapporti con gli istituti di credito e che richiama le banche ad un dovere di maggiore trasparenza.


a.- La vicenda

Il caso nasce in Polonia ove un consumatore aveva stipulato un mutuo ipotecario della durata di trent'anni, pagando fin dall'inizio una commissione per la concessione del finanziamento.

Dopo meno di due anni decideva però di estinguere anticipatamente il mutuo, chiedendo alla banca la restituzione della parte di commissione riferibile al periodo del finanziamento che non avrebbe più avuto esecuzione.

La banca rifiutava il rimborso sostenendo che quella commissione costituiva un costo "una tantum", maturato integralmente al momento della stipula del contratto e quindi non rimborsabile. La vicenda finisce davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea.


b.- Il principio affermato dalla Corte

La Corte parte dall'articolo 25 della direttiva 2014/17/UE, secondo cui il consumatore che estingue anticipatamente un mutuo ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito.

I giudici europei ricordano che non tutti i costi devono necessariamente essere restituiti. 

Restano infatti esclusi quelli che remunerano prestazioni già integralmente eseguite e realmente indipendenti dalla durata del contratto.

La vera novità introdotta con la sentenza oggetto del nostro intervento riguarda però l'onere della prova, in quanto la Corte afferma che spetta alla banca dimostrare che una determinata commissione appartiene effettivamente a questa categoria.

Se il creditore non fornisce elementi sufficienti per verificare la natura del costo, il giudice nazionale deve considerare quella commissione come collegata alla durata del contratto e, quindi, soggetta alla riduzione prevista dalla direttiva europea.

In altre parole, il dubbio se la commissione va restituita o meno non può ricadere sul consumatore e non basta che la banca cambi il nome alle commissioni, per giustificare un diniego alla restituzione della somma.

Molto spesso i contratti di mutuo prevedono voci come:

- commissione di istruttoria;

- commissione di concessione del mutuo;

- spese di apertura pratica;

- commissioni iniziali.

La sentenza chiarisce che la denominazione utilizzata dalla banca non è decisiva, in quanto occorre verificare quale funzione abbia realmente quella spesa.

Se il costo rappresenta, anche solo in parte, il corrispettivo dell'intero rapporto di finanziamento e non esclusivamente di un'attività già conclusa al momento della stipula, il consumatore può avere diritto alla restituzione della quota riferibile al periodo non goduto.

Di seguito, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

domenica 31 agosto 2025

Corte UE interviene in favore dei consumatori nei mutui in franchi svizzeri

Nuovo intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in favore dei consumatori rimasti vittime dei mutui in franchi svizzeri, un particolare tipo di finanziamenti che sono stati proposti ai piccoli consumatori una decina di anni fa (clicca qui).

Sotto questo profilo, la causa C‑396/24 rappresenta un nuovo ed importante passo nella lunga battaglia dei consumatori europei per la trasparenza e l'equità nei contratti di mutuo, soprattutto quelli legati al controverso tema dei mutui indicizzati in valuta estera, in questo caso il franco svizzero (CHF) (per un controllo del mutuo, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).


- la vicenda

La vicenda riguarda alcuni consumatori polacchi che avevano sottoscritto un contratto di mutuo in zloty, ma con il capitale e le rate indicizzate al franco svizzero. 

Il franco svizzero era considerato una valuta "forte", stabile e con minore rischio di oscillazione rispetto alla valuta locale, con effetti ridotti per il mutuatario che deve rimborsare il credito attraverso le rate.

Purtroppo, molti consumatori si sono ritrovati con mutui che, in seguito alle variazioni del cambio, sono diventati molto più onerosi rispetto alle previsioni iniziali, spesso senza aver pienamente compreso i rischi che stavano assumendo.


- C - 396/2024: l'intervento della Corte

La Corte è stata chiamata a decidere in merito alla validità di un contratto di mutuo che prevedeva la conversione delle rate e del capitale in base al cambio tra la valuta polacca e il franco svizzero, con applicazione di un tasso di cambio pre determinato unilateralmente dalla banca.

Il giudice comunitario ha rilevato, inoltre, che nel contratto di mutuo non vi era una chiara descrizione dei rischi collegati alla clausola di conversione.

Pe tale ragione, Il giudice polacco ha chiesto alla Corte UE se le condizioni contrattuali potevano essere considerate abusive, in quanto non effettivamente negoziate tra le parti, e quali sono le conseguenze per i consumatori se le clausole risultano illegittime.

La Corte ha voluto ribadire alcuni principi fondamentali a tutela dei consumatori in materia di mutuo:

    1. Protezione contro le clausole abusive

La Direttiva europea 93/13/CEE vieta l'inserimento nei contratti con i consumatori di clausole che creano uno squilibrio significativo a danno della parte più debole, soprattutto se il consumatore non ha avuto modo di comprenderne le conseguenze o se tali clausole non sono state oggetto di una vera negoziazione.

Nel caso dei mutui indicizzati al franco svizzero, è particolarmente importante valutare se:

            - il consumatore è stato adeguatamente informato,

            - il contratto espone in modo chiaro e trasparente i rischi connessi al cambio,

            - il consumatore ha potuto decidere in piena consapevolezza.

Laddove una di queste condizioni non viene rispettata, la clausola contrattuale non può essere considerata valida e vincolante per il consumatore.

    2. Le clausole devono essere comprensibili

A tale prima forma di tutela, la Corte ne fa seguire una ulteriore che incide direttamente nel modello contrattuale e nella modalità con la quale le informazioni vengono rese note al consumatore.

Sotto questo profilo, il professionista non deve limitarsi a riportare la clausola nel contratto, ma la sua esposizione deve essere comprensibile, sia sul piano formale che sostanziale. 

Deve essere garantito al contraente debole, il consumatore, la possibilità di comprendere non solo il significato letterale delle clausole, ma anche le conseguenze economiche concrete, come l'effetto di un aumento del cambio CHF/PLN sulle rate o sul debito residuo.

Laddove la clausola non è trasparente e chiara, la stessa dovrà essere dichiarata nulla dal giudice.

    3.  Clausola nulla - le conseguenze

Se una clausola abusiva è essenziale per l'equilibrio del contratto, il giudice può arrivare a dichiarare l'intero contratto nullo. In tal caso, il consumatore ha diritto:

  • alla restituzione delle somme pagate in eccesso;
  • a vedere ricalcolato il mutuo in modo equo;

La nullità della clausola contrattuale non comporta, in linea di massima, la nullità dell'intero contratto di mutuo, salvo casi ben specifici.

Corte di giustizia Unione europea C- 396/2024

domenica 16 marzo 2025

Interessi & usura - banca condannata a restituire al cliente € 12.000,00

Quando la banca esagera può essere condannata a restituire i soldi al consumatore e questo principio, tutt'altro che chiaro, è stato ribadito dal Tribunale di Torino di recente.

Per questa ragione, vi invitiamo a controllare i vostri contratti e verificare se vi sono i presupposti per chiedere la restituzione delle somme versate in eccesso alla banca (potete scrivere a sos@consumatoreinformato.it).

Il provvedimento oggetto del nostro intervento riguarda un contratto di finanziamento stipulato tra un consumatore ed un istituto di credito, ove l'attore ha contestato gli eccessivi costi sostenuti e la relativa usura degli interessi applicati, chiedendo la restituzione delle somme pagate in eccesso.

Il Tribunale ha ritenuto fondata la richiesta formulata dal consumatore, accertando il carattere usurario degli interessi applicati dalla banca, contrari all'art. 1815, comma 2, c.c., e stabilendo che in questi casi, il finanziamento diventa gratuito. Di conseguenza, la banca viene condannata a restituire tutte le somme superiori al capitale ricevute dal consumatore e pari ad euro 12.000,00 circa.

Ma come è possibile che la banca applichi condizioni economiche così elevate per il prestito concesso al consumatore?

La risposta la troviamo nel Tasso Effettivo Globale (TEG), ossia il tasso effettivo che include, al suo interno, tutti gli oneri passivi che il consumatore deve pagare alla banca, tra i quali le spese di istruttoria e quelli di assicurazione collegata al finanziamento.

Il giudice torinese ha ritenuto, ai fini del calcolo del costo effettivo sostenuto dal consumatore per il finanziamento, di includere anche quelli della polizza assicurativa, in applicazione dell’art. 644, comma 4, c.p., così come da giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. n. 3460/2024, n. 29501/2023).

Accertato il superamento della soglia usura, il Tribunale di Torino ha ritento di dover applicare l'art. 1815, comma 2 del c.c., con azzeramento degli interessi e delle commissioni, e restituzione di tutte le somme pagate in eccesso dal consumatore.

Tribunale di Torino (visibile con browser Opera - VPN attivo).

domenica 9 marzo 2025

Mutuo tasso variabile - omessa indicazione del divisore - nullità clausola interessi - ricalcolo ex art. 117 TUB

Questa domenica torniamo a trattare i rapporti tra banca e clienti ed in particolare il diritto che questi ultimi hanno di una chiara pattuizione delle condizioni contrattuali, ed in particolare nell'ipotesi di contratto di mutuo (per un aiuto, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

La Cassazione ha, infatti, ribadito un principio fondamentale, ossia che nel caso in cui il contratto non risultino i vari costi dovuti alla banca esposti in modo chiaro e trasparente, può ben capitare che il cliente sia esonerato dal pagamento della somma pretesa dall'istituto di credito.

Il caso affrontato dalla Corte è abbastanza semplice e consiste in un contratto di mutuo a tasso variabile, ove la condizione contrattuale relativa al tasso di interesse ometteva la chiara indicazione del divisore (a 360 o 365) del tasso di interesse Euribor a tre mesi.

Dalla lettura del mutuo, quindi, non era chiaro se l'applicazione degli interessi dovesse avvenire considerando, quale divisore, 360 o 365.

Orbene, tale carenza ha reso, secondo la Cassazione, generico il tasso di interesse applicato dalla banca e non applicabile la clausola contrattuale al contratto di mutuo sottoscritto dai clienti.

La Cassazione ricorda, infatti, che "[...] affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d'interesse, a differenza di quanto accaduto nel caso in esame, sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante".

La banca, quindi, non può applicare quel tasso di interesse indicato nel contratto perché è generico e non determinato (o determinabile), con conseguente invalidità parziale del contratto. 

E quale tasso di interesse si applica? la Corte di Cassazione ricorda che nel caso di nullità della clausola relativa agli interessi, la banca deve applicare - seguendo un criterio integrativo - il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 7, let. a) del TUB.

Cassazione Civile Sez. I^ Ordinanza n. 20801/2024.

domenica 23 febbraio 2025

Difetto di consenso informato - la banca non può esigere gli interessi dal credito concesso

La Corte di giustizia ci ricorda, con la recente pronuncia C - 472/2023, che il ruolo dell'intermediario bancario è quello di informare in modo trasparente e completo il contraente debole (consumatore).

Cosa succede se non adempie a questo obbligo informativo? può essere privata di parte delle somme oggetto di rimborso, come ad esempio gli interessi.

Il giudice comunitario ha voluto ricordare, attraverso il provvedimento, alcuni punti fondamentali che devono caratterizzare la condotta dell'intermediario bancario al momento della firma del contratto da parte del cliente.

Nella sentenza viene richiamato, a ragione, l'art. 5 della Direttiva 2008/48/UE, la quale introduce l'obbligo di informativa precontrattuale nei contratti aventi ad oggetto la vendita di prodotti bancari.

La norma prevede l'obbligo da parte della banca di fornire al consumatore, in tempo utile prima che quest'ultimo sia vincolato dal contratto, tutte le informazioni necessarie per consentirgli "di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito". 

Le informazioni devono essere inserite nel modulo relativo alle "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori".

Quali informazioni? conviene richiamarle qui di seguito: 

"a) il tipo di credito;

b) l'identità e l'indirizzo geografico del creditore, nonché, se del caso, l'identità e l'indirizzo geografico dell'intermediario del credito;

c) l'importo totale del credito e le condizioni di prelievo;

d) la durata del contratto di credito;

e) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per una merce o un servizio specifici e dei contratti di credito collegati, tale merce o servizio e il relativo prezzo in contanti;

f) il tasso debitore, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale, nonché i periodi, le condizioni e la procedura di modifica del tasso debitore. Qualora si applichino tassi debitori diversi in circostanze diverse, le suddette informazioni in merito a tutti i tassi applicabili;

g) il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, illustrati mediante un esempio rappresentativo che deve riportare tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso; ove il consumatore abbia indicato al creditore uno o più elementi del credito che preferisce, quali la durata del contratto di credito e l'importo totale del credito, il creditore deve tenerne conto; se un contratto di credito prevede diverse modalità di prelievo con spese o tassi debitori diversi e il creditore si avvale dell'ipotesi di cui all'allegato I, parte II, lettera b), egli indica che altri meccanismi di prelievo per detto tipo di contratto di credito possono comportare tassi annui effettivi globali più elevati;

h) l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l'ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi restanti dovuti a diversi tassi debitori ai fini del rimborso;

i) se del caso, le spese di gestione di uno o più conti su cui sono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, a meno che l'apertura del conto sia facoltativa, le spese relative all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permette di effettuare pagamenti e prelievi, eventuali altre spese derivanti dal contratto di credito, nonché le condizioni alle quali tali spese possono essere modificate;

j) se del caso, l'esistenza di spese che il consumatore è tenuto a pagare al notaio all'atto della conclusione del contratto di credito;

k) l'obbligo di ricorrere a un contratto avente ad oggetto il servizio accessorio connesso con il contratto di credito, in particolare una polizza assicurativa, se la conclusione del contratto relativo a tale servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali previste;

l) il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento, le modalità di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento;

m) un avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti;

n) se del caso, le garanzie richieste;

o) l'esistenza o l'assenza del diritto di recesso;

p) il diritto al rimborso anticipato e, se del caso, le informazioni sul diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo a norma dell'articolo 16;

q) il diritto del consumatore a essere informato immediatamente e gratuitamente, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, del risultato della consultazione di una banca dati ai fini della valutazione del merito creditizio;

r) il diritto del consumatore a ricevere gratuitamente, su richiesta, copia della bozza del contratto di credito. Questa disposizione non si applica se il creditore, al momento della richiesta, non intende procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore;

s) se del caso, il periodo di tempo per il quale il creditore è vincolato dalle informazioni precontrattuali.".

La norma della direttiva è chiara nel ritenere tali informazioni come essenziali al fine di consentire al consumatore di esprimere un consenso informato.

Sotto questo profilo, chi scrive ritiene che le informazioni che l'intermediario deve fornire al cliente devono essere proposte in modo trasparente, completo, semplice e tempestivo.

La Corte ricorda, sotto questo profilo, quale conseguenza può gravare nei confronti del professionista nel caso di omesso adempimento dell'obbligo informativo appena richiamato, in quanto la violazione della norma da parte della banca può comportare la perdita del suo diritto di esigere gli interessi sul credito concesso al consumatore.

Di seguito, la pronuncia del giudice europeo.

Corte di giustizia UE C - 472/2023 (visibile con browser Opera VPN attivo)

domenica 8 settembre 2024

Mutuo indicizzato - Milano in favore dei consumatori

Nuovo capitolo nella vicenda mutui indicizzati che ha riguardato molti consumatori italiani, convinti di poter ottenere un mutuo versando pochi interessi alla banca e successivamente strangolati dalla conversione euro/franco svizzero e costretti a versare rate estremamente esose (per un aiuto, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

Questo blog ha trattato la questione in più occasione, contestando la validità dei contratti conclusi da Barclays Bank, come riconosciuto anche dall'Arbitro Bancario (vedi qui).

Il Tribunale di Milano ha affrontato, ancora una volta, la vicenda ed è stato chiamato a valutare la validità delle condizioni contrattuali contenute in un contratto concluso tra dei consumatori e Barclays.

I) le clausole incriminate del contratto di Barclays Bank

Il Tribunale di Milano ha giudicato il carattere abusivo delle clausole di mutuo indicizzato di Barclays, in particolare l'art. 4 disciplina il tasso di interesse applicato dalla banca mutuante ed in particolare il cambio tra euro/franco svizzero, presupposto per il calcolo degli interessi da applicare al cliente.

Il successivo art. 4 bis del contratto di mutuo prevede l'apertura di un deposito a nome della banca sul quale vengono accreditati eventuali accrediti o addebiti derivanti dal cambio applicato al contratto di mutuo.

L'art. 7 dispone, infine, l'ipotesi di estinzione anticipata del contratto di mutuo indicizzato, il quale prevede l'obbligo di ricalcolo della posizione, con versamento delle somme previste in favore della banca, altresì precisando: "In caso di estinzione parziale, la somma restituita dalla parte mutuataria alla banca determina la quota di capitale estinto. Sulla base della quota di capitale estinto viene calcolata la quota di capitale residuo.

Questo capitale residuo è la base di ricalcolo del piano di ammortamento per la durata rimanente del mutuo. Il tasso utilizzato per il ricalcolo sarà quello applicato al contratto di mutuo alla data di estinzione.".

Ma come avviene il calcolo degli interessi per questo contratto indicizzato? l'art. 7 bis del contratto di Barclays chiarisce il sistema di calcolo, attraverso la possibilità di conversione del tasso riferito franco svizzero a quello dell'euro con uno di quelli previsti per i prodotti offerti dalla banca.

Questo sistema, molto complesso e non molto trasparente, ha portato il cliente a dover versare alla banca un importo, a titolo di interessi, notevolmente elevato e non adeguato al prestito ottenuto.

II) Tribunale di Milano - clausole abusive e nulle

Il giudice milanese è stato chiamato a giudicare il carattere vessatorio ed abusivo delle clausole 4, 4bis e 7 del mutuo di Barclays e, quindi, l'eventuale contrasto delle stesse rispetto all'art. 4 della Direttiva comunitaria n. 93/13.

E il ragionamento seguito dal giudice si è fondato sull'orientamento indicato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha puntualizzato che: "nell'ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, il requisito di trasparenza delle clausole di tale contratto che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l'euro sia la moneta di pagamento e che hanno l'effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, è soddisfatto quando il professionista ha fornito al consumatore informazioni sufficienti ed esatte che consentano a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo finanziario in discussione e di valutare quindi il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell'intera durata del contratto medesimo" (Corte di giustizia UE C - 776/2021).

Correttamente, a parere di chi scrive, il Tribunale di Milano richiama i principi generali che devono regolare i rapporti tra professionista e consumatore, e ciò sul presupposto che in questo tipo di rapporti esiste una disparità che deve essere ovviata dal professionista fornendo alla controparte svantaggiata, attraverso la redazione di un contratto con clausole trasparenti e comprensibili (Corte di giustizia UE  3 marzo 2020 C‑125/2018 Marc Gómez del Moral Guasch contro Bankia SA).

Nella vicenda tasso indicizzato, il contratto Barclays contiene informazioni trasparenti e comprensibili per i clienti?

"Nel caso in esame, peraltro, la banca proponendo a consumatori interessati a contrarre un mutuo per l’acquisto della prima casa che in apparenza era un mutuo fondiario a rata fissa e interesse variabile con garanzia ipotecaria e, quindi, un tipico contratto di finanziamento, aveva obblighi informativi ancora più stringenti in quanto avrebbe dovuto rendere edotti i contraenti del complesso meccanismo della determinazione dei tassi di interesse, della doppia indicizzazione e del funzionamento del deposito fruttifero anche mediante esemplificazioni di ipotesi di estinzione anticipata dopo due/cinque/ dieci anni considerata la durata particolarmente lunga di tali contratti, considerato, peraltro, che come ha ammesso la banca, fino al 2010 questa tipologia di mutuo era “un prodotto molto vantaggioso per i mutuatari” e la banca ha cessato di stipulare tale tipologia di mutuo all’inizio del 2011. L’obbligo di informazione mediante esemplificazioni e chiarimenti rientra nell’obbligo di buona fede oggettiva che nel caso in esame non è stato osservato.".

E la violazione di tale obbligo informativo è ancor più grave, secondo il giudicante, considerando che: "....che avrebbero imposto alla banca un onere informativo rafforzato nei confronti dei clienti che avrebbero dovuto essere resi edotti dell’effettivo esborso a cui andavano incontro e delle conseguenze in cui sarebbero incorsi in caso di estinzione anticipata del mutuo, considerata la durata ventennale e trentennale dei contratti.".

Nel caso di specie, il giudice ha dato applicazione al principio di chiarezza e trasparenza che deve sempre contraddistinguere la redazione del contratto sottoposto al consumatore, e che trova la sua disciplina nel Codice del consumo all'art. 35: "Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile."

Il mancato rispetto di tali presupposti possono, come accaduto nel caso affrontato dal giudice, far dichiarare nulle e non vincolanti per il consumatore le clausole vessatorie, condizionando il ricalcolo della posizione con la banca mutante.

Tribunale di Milano - Sez. VI^ Civ. - sentenza n. 6054/2024 (visibile con browser Opera - VPN attivo)

domenica 23 giugno 2024

Bene la Corte di giustizia che tutela il consumatore contro le clausole abusive

La Corte di giustizia ha, di recente, ritenuto di dover ribadire alcuni principi che riguardano le clausole abusive (vessatorie) inserite nei contratti bancari di credito al consumo, consentendoci di ricordare i diritti spettanti ai consumatori contro le banche.

Tali diritti, come osservato da giudice comunitario, devono essere estesi anche ai contratti accessori, ma collegati, a quello principale, con conseguente invalidità delle clausole inserite che limitano, come accaduto nel caso affrontato, la facoltà del consumatore di ottenere del credito dalla banca.

Ricordiamo che è abusiva la clausola che limiti i diritti del consumatore in ipotesi di acquisizione di servizi accessori, od anche laddove l'istituto bancario subordini la concessione del credito all'attivazione di ulteriori contratti.

Nella concreta fattispecie, i consumatori bulgari avevano stipulato un contratto di credito al consumo con il quale era stata avanzata la richiesta di una modesta somma di denaro (circa EUR 2 500), per un periodo di 36 mesi, soggetto ad un tasso d’interesse annuo del 41% e a un TAEG del 49,02%, con rimborso dell'importo di euro 4 400. 

Il contratto prevedeva la possibilità, in favore del cliente, di attivare una serie di servizi accessori al contratto principale, tra i quali:

- servizio "fast" con il quale il cliente poteva disporre della "priorità nell’esame della sua domanda di credito e nella messa a disposizione dei fondi, la quale doveva avvenire entro 24 ore dal ricevimento, da parte del creditore, del contratto di credito firmato.". 

- servizio "flexi", il quale "consentiva, a determinate condizioni, la modifica del piano di rimborso iniziale.", al verificarsi di determinate condizioni, come ad esempio in ipotesi di inabilità al lavoro, di risoluzione del contratto di lavoro, di ferie non retribuite, di licenziamento, o decesso di un componente del nucleo che contribuisce  al reddito familiare. 

Il servizi accessori, però, non sono gratuiti, ma prevedono un costo che, secondo quanto accertato dal giudice bulgaro, comporta per i consumatori l'incremento dell'importo totale da rimborsare all'istituto di credito alla conclusione del contratto (circa EUR 6.257,00).

Peraltro, tale maggior importo era previsto solo nel caso di effettivo utilizzo del servizio accessorio, tant'è che per il professionista non esisteva alcun carattere vessatorio del contratto.

Orbene, il giudice comunitario ha accertato il carattere abusivo delle clausole previste nei contratti accessori, nel caso in cui prevedano dei costi supplementari a carico del consumatore, anche nell'ipotesi in cui non siano effettivamente esercitati dal cliente, prevedendo comunque dei costi spropositati a carico di quest'ultimo per il servizio ottenuto.

Corte di giustizia UE - Sez. IX - sentenza C - 714/22 .

domenica 26 maggio 2024

Vicenda Euribor - nuovo intervento della Cassazione

Passo indietro nella vicenda Euribor da parte della Cassazione nella vicenda che ha riguardato coloro che hanno sottoscritto, o comunque pagato interessi, nel periodo 29 settembre 2005/30 maggio 2008.

Molti consumatori che speravano di poter ottenere un parziale rimborso degli interessi versati, anche alla luce della sentenza della Suprema Corte del 13 dicembre 2023, n.  34889 (vedi qui), provvedimento che ha riconosciuto il diritto ai clienti delle banche di avere un rimborso per i tassi variabili "gonfiati" a causa del cartello europeo bancario tra Crédit Agricole, Hsbc e Jp Morgan Chase che aveva manipolato i tassi di riferimento (qui un recente approfondimento).

Con la nuova sentenza numero 12007/2024 del 3 maggio 2024, che trovate di seguito, la Cassazione ha fatto un passo indietro, limitando fortemente il diritto di rimborso spettante ai consumatori, obbligando questi ultimi a dover provare che la banca mutante, nel caso in cui non rientri nel cartello sanzionato dall'Antitrust europea, fosse al corrente dell'esistenza dell'accordo manipolativo dell'Euribor. 

Questa prova è tutt'altro che facile, anche perché i privati consumatori non hanno i mezzi per trovare tale prova, tanto da rendere poco conveniente una azione legale verso la banca.

A ciò si aggiunga che, laddove sia accertata la condotta scorretta dell'intermediario bancario, l'eventuale rimborso dovrebbe essere calcolato nella differenza tra il tasso applicato dalla banca e il tasso minimo del BTP per un anno, così come disposto a mente dell'art. 117, comma 7 TUB, con evidente riduzione delle prospettive di soddisfazione per il ricorrente.

Cassazione Sez. III Civ. - sentenza n. 12007/2024 (visibile con browser Opera - VPN attivo)

domenica 7 aprile 2024

Euribor alterato. Torino si allontana dalla Cassazione

Come era facile immaginare, la sentenza della Corte di Cassazione con la quale è stata dichiarata la nullità parziale dei contratti di finanziamento (mutuo o leasing) a tasso variabile per il periodo 2005/2008 (vedi qui), ha avuto immediato riscontro contrario dai giudici di merito.

Ed è stato il Tribunale di Torino ad aprire il fronte contrario all'orientamento espresso dal Giudice di legittimità, ribadendo una posizione già assunta (e mantenuta) tempo fa (vedi qui).

Nei prossimi mesi si formeranno gli schieramenti tra i giudici dei vari tribunali, e non ci resterà che attendere un ulteriore intervento risolutivo da parte degli Ermellini.

- Cosa ne pensa il Tribunale di Torino

Come anticipato, il Tribunale di Torino non ha mai aderito alla tesi della invalidità tout court di ogni contratto di finanziamento coinvolto nella vicenda Euribor, ritenendo che la nullità della clausola relativa agli interessi debba essere subordinata alla prova della partecipazione della banca al cartello censurato dalla Commissione europea.

In termini più semplici, il giudice piemontese ritiene che gli effetti dell'intesa illecita, con manipolazione dell'Euribor per il periodo 2005/2008, non possano riguardare le banche che non hanno fatto parte dell'accordo, con conseguente validità delle clausole inserite nei contratti di finanziamenti, anche se tecnicamente nulle.

Secondo il giudice, infatti, "Non è possibile qualificare come contratto “a valle”, agli effetti della repressione dell’intesa anti-concorrenziale, qualsiasi contratto di credito in corso di esecuzione negli anni tra il 2005 e il 2008 e parametrato all’Euribor, a prescindere dall’accertamento — decisivo — dell’adesione dell’impresa bancaria all’intesa per la manipolazione del prezzo".

In questi casi, afferma il Tribunale di Torino, il cliente rimasto danneggiato dall'utilizzo dell'Euribor manipolato può, al più, agire nei confronti dell'istituto di credito, avanzando una azione di risarcimento extracontrattuale, sempreché sia attivata entro i termini prescrittivi.

Tribunale di Torino Sez. I^ Civ. G.U. dott. Astuni - sentenza del 29 gennaio 2024 (visibile con browser Opera - VPN attivo)

domenica 17 marzo 2024

Euribor truccato: si al rimborso degli interessi dei mutui per il periodo 2005/2008

La recente ordinanza n. 34889/2023 della Cassazione civile ha riaperto le discussioni sorte  in ambito bancario in merito alla validità delle clausole previste nei mutui a tasso variabile concluse tra il 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008 (per maggiori informazioni e tutela, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

Abbiamo già trattato l'argomento, evidenziando che quei contratti prevedevano (e prevedono) un tasso di interesse (Euribor) oggetto di manipolazione, così come riconosciuto dalla Commissione dell'Unione europea (clicca qui per un approfondimento).

Alla base della vicenda oggetto di trattazione c'è la decisione assunta dalla Commissione assunta nel  2013, la quale ha sanzionato alcune banche per aver manipolato le quotazioni dell'Euribor, tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile, negli anni 2005 - 2008.

La vicenda è stata oggetto di molteplici interventi giurisprudenziali, non sempre in linea con quanto stabilito a livello comunitario, tant'è che la vicenda è arrivata avanti alla Corte di Cassazione.

L'Ordinanza n. 34889/2024 ha consentito ai giudici di legittimità di chiarire due aspetti:

(1) se manca il TAEG, l'indice sintetico di costo (ISC) svolge funzione suppletiva

Ribadendo un principio generale che vige in ambito bancario, l'omessa indicazione del TAEG nel contratto bancario non comporta la nullità parziale del contratto, in quanto l'indice sintetico di costo e può soddisfare il requisito di validità previsto ex lege.

La Corte chiarisce, infatti, che il TAEG non è un elemento decisivo del contratto la cui mancanza comporta la nullità parziale con conseguente sostituzione automatica ex art. 117 TUB.

(2) Euribor manipolato tra il 2005 e il 2008 - si alla restituzione degli interessi

La Suprema Corte ha deciso di entrare a gamba tesa nei confronti delle banche, stabilendo la nullità parziale delle clausole che prevedono il tasso Euribor e conclusi tra il 2005 e il 2008: "l'accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione europea con decisione del 4 dicembre 2013 produce la nullità dei contratti “a valle” che si richiamino per relationem al tasso manipolato".

La Cassazione ha smentito una delle principali tesi proposte dalle banche ai propri clienti, secondo la quale gli effetti dell'intervento della Commissione non poteva riguardare gli istituti di credito diversi da quelli sanzionati.

Invece, ai fini del diritto del consumatore ad ottenere la restituzione degli interessi versati sulla base di un contratto in Euribor manipolato, è irrilevante la partecipazione della banca al cartello restrittivo della concorrenza sanzionato nel 2013.

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 34889/2024.

domenica 31 dicembre 2023

Mutuo e extra costi non dovuti: ecco il pensiero del giudice comunitario

L'ultima sentenza che segnaliamo nel 2023 ha ad oggetto il contratto di mutuo e la validità della clausola abusiva con la quale sono previsti dei costi ed interessi eccessivi rispetto al credito concesso.

Al giudice comunitario si è rivolto un tribunale polacco, facendo seguito ad una causa avviata da tre consumatori che avevano stipulato contratti di finanziamento, ove risultava che i mutuatari devono pagare, oltre alla somma presa a prestito maggiorata degli interessi, ulteriori spese e commissioni aggiuntive. 

Il costo effettivo del credito risulta, di conseguenza, estremamente eccessivo e, a parere dei ricorrenti, irragionevole di tali costi, tant'è che la richiesta formulata al giudice polacco è l'accertamento del carattere abusivo delle clausole. 

Quest'ultimo ha interpellato la Corte di giustizia dell'Unione europea per comprendere l'interpretazione della norma comunitaria rispetto al diritto polacco, al fine di avere un quadro complessivo in materia di clausole abusive in materia di contratti di finanziamento.

Il giudice comunitario ha ribadito alcuni principi:

(1) E' abusiva la clausola che prevede un pagamento "sproporzionato" di costi e spese

In primo luogo, è abusiva la clausola che imponga al contraente di un contratto di mutuo costi extra interessi, laddove sia accertato che le spese o le commissioni determinate a carico del consumatore siano manifestamente sproporzionate rispetto al servizio fornito in cambio.

(2) La clausola abusiva non rende invalido tutto il contratto - nullità parziale

L'accertamento del carattere abusivo della clausola avente ad oggetto eccessivi costi non rende invalido l'intero contratto di finanziamento, ma la sola clausola nulla concretizzando una ipotesi di nullità parziale rimanendo valide le restanti clausole salvo che non vi sia un eccessivo squilibrio nel contratto.
 
(3) Interesse del consumatore all'accertamento del carattere abusivo

L'accertamento del carattere abusivo di una clausola può essere fatto valere da un consumatore solo nel caso in cui abbia uno specifico interesse ad agire.

La Corte spiega l'azione giudiziaria è supportata da interesse laddove sia "diretta a far accertare l’inopponibilità di una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato con un professionista, la prova di un interesse ad agire, qualora si ritenga che un siffatto interesse non sussista quando tale consumatore dispone di un’azione di ripetizione dell’indebito o quando egli può far valere detta inopponibilità nell’ambito della propria difesa contro una domanda riconvenzionale di adempimento presentata nei suoi confronti da tale professionista sulla base di detta clausola.".

Corte di giustizia UE - Sez. IV^ C- 321/22.

domenica 19 febbraio 2023

I principi della Lexitor non si applicano ai mutui

E' già stata etichettata come la sentenza "salva banche", in quanto ha evitato agli istituti di credito di avviare una massiccia operazione di rimborso in favore dei consumatori che abbiano estinto in anticipo il mutuo.

La Corte europea, chiamata ad esprimersi dopo il caso Lexitor, ha stabilito che il principio del rimborso in favore del consumatore di tutti i costi sostenuti per il mutuo, nel caso di  estinzione anticipata non può trovare applicazione per i contratti di mutuo.

Per i finanziamenti, quindi, il consumatore può esigere la mera riduzione degli interessi e dei costi che dipendono dalla durata del credito, mentre non può recuperare, ad esempio, le spese di istruttoria.

Abbiamo trattato la questione anche di recente (vedi qui), richiamando i principi emersi con la sentenza Lexitor e il tentativo legislativo, bloccato dalla Corte costituzionale, di salvare il sistema bancario (vedi qui).

Nella vicenda decisa dalla Corte di giustizia, un'associazione dei consumatori austriaca, Verein für Konsumenteninformation (VKI), ha convenuto in giudizio Unicredit Austria, contestando alla banca la clausola contenuta nei contratti di mutuo e che disciplina l'ipotesi di rimborso anticipato del credito da parte del mutuatario.

La norma pattizia prevede che nel caso di conclusione anticipata del rapporto, la banca rende gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito, mentre nulla la banca deve al consumatore per le spese non connesse alla vita del contratto.

VKI contesta la clausola e chiede che ne sia dichiarata la nullità, richiamando i principi della pronuncia Lexitor e della Direttiva n. 2014/17/UE che disciplina i contratti di credito ai consumatori per l'acquisto di immobili residenziali. 

L'art. 25 della direttiva prevede che: "Gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.". 

La vicenda è terminata avanti alla Corte di giustizia, chiamata dal giudice austriaco a comprendere se possa essere prevista la sola riduzione di interessi e costi dovuti per la parte restante del credito e il giudice comunitario ha risposto in senso positivo, osservando che la norma comunitaria non impedisce all'esistenza di una norma nazionale che preveda, nel caso di estinzione anticipata, la sola restituzione al consumatore degli interessi e delle spese collegate alla residua durata del contratto.

Allo stesso tempo, il giudice europeo evidenzia che la Direttiva n. 2014/17/UE mira a tutelare i consumatori contro le condotte scorrette degli operatori di settore, facendo in modo che al consumatore sia riconosciuto, in caso di conclusione anticipata del mutuo, il diritto a tutte le somme versate alla banca per il credito e non più giustificate.

Qui di seguito, il provvedimento della Corte di Giustizia.

venerdì 10 febbraio 2023

Euribor manipolato: finalmente un giudice italiano stabilisce che le banche hanno preteso troppi interessi

Torna di attualità la vicenda “manipolazione euribor”, ossia la famosa alterazione del “tasso parametro” europeo, utilizzato ai fini del calcolo degli interessi periodici applicati dalle banche ai propri clienti nei finanziamenti a tasso variabile.

Un giudice italiano ha finalmente deciso di dare seguito alla segnalazione della Commissione europea, ordinando la restituzione del maggiori interessi versati alla banca dai consumatori (per maggiori informazioni, scrivi a info@consumatoreinformato.it).

Come è noto, nel dicembre 2013 venne pubblicata una famosa decisione della Commissione dell’Unione europea, la quale rese nota la manipolazione del tasso interbancario Euribor da parte di un cartello formato da alcuni gruppi bancari (tra i quali Barclays, Deutsche Bank, Rbs e Société Générale).

Tale condotta aveva, di fatto, alterato i tassi di interessi applicati ai mutui a tasso variabile tra il 2005 e, quantomeno, il 2008, con richiesta di interessi da parte delle banche del tutto illegittima.

La vicenda non ha mai trovato un giusto riscontro mediatico, ed è stata ampiamente contestata dal sistema bancario, il quale non ha mai ritenuto di dover riconoscere il proprio errore, rendendo ai clienti le maggiori somme illegittimamente trattenute per interessi non dovuti.

Di recente, la Corte di Appello di Cagliari Sezione di Sassari è tornata sull’argomento, con la sentenza n. 260/2022 (Pres. Rel. Spanu), ribadendo che è nulla la clausola contrattuale che preveda, quale parametro per il calcolo degli interessi mensili, il tasso Euribor manipolato, così come denunciato nel 2013.

E’ interessante evidenziare un passaggio del provvedimento reso dal giudice di secondo grado sardo, il quale osserva come: “La nullità del tasso Euribor nel periodo settembre 2005/maggio 2008 per violazione dell’art. 101 Trattato Ce e dell’art. 2 legge antitrust è quindi utilmente invocabile da parte del cliente di un finanziamento bancario indicizzato sull’Euribor, legittimato ad ottenere il ripristino delle condizioni legali anche se il soggetto mutuante non abbia preso parte all’intesa vietata.

Invero, la nullità dell’intesa antitrust a monte – recepita per determinare il tasso nel contratto a valle – comporta la nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. della convenzione di interessi e la conseguente applicazione del tasso legale in luogo del tasso contrattuale parametrato all’Euribor.” (qui un approfondimento).

E’ del tutto irrilevante che la banca non abbia partecipato al cartello che ha posto in essere la condotta anticoncorrenziale, in quanto ha comunque tratto giovamento dalla violazione delle norme anticoncorrenziali, le quali hanno valenza imperativa ed inderogabile.

Anche questo ultimo rilievo è fondamentale, in quanto supera la più comune eccezione sollevata dalle varie banche, le quali affermano che la segnalazione della Commissione non le riguarderebbe, in quanto non facenti parte del cartello oggetto della condotta incriminata.

Nè può assumere alcuna importanza che il contratto de quo sia stato stipulato in periodo antecedente all'accertata condotta anticoncorrenziale, per le ragioni affermate dalle Sezioni Unite della Cassazione (30 dicembre 2021, n. 41994 – Pres. Raimondi, Rel. Valitutti) in materia di fideiussioni omnibus conformi al modello ABI.

Quale conseguenza? beh, appare chiaro che gli interessi del mutuo relativi al periodo contestato andranno calcolati sulla base del tasso legale ex art. 1284 c.c., con evidente vantaggio per il consumatore.


venerdì 27 gennaio 2023

Mutuo Banco Popolare? potresti aver pagato troppi interessi alla banca. Fatti rimborsare!

Il recente aumento del tasso Euribor ha reso più onerosi i mutui a tasso variabile, mitigando i vantaggi di cui i consumatori hanno tratto giovamento in questi ultimi anni, quantomeno dal 2015, allorché il tasso di riferimento sui mercati europei ha cominciato la sua lenta e progressiva discesa sotto zero.

Questi vantaggi, peraltro, sono stati ampiamenti limitati nei contratti di finanziamento a tasso variabile, i quali prevedono clausole che frenano gli effetti delle oscillazioni dei tassi.

E’ noto, infatti, che il calcolo degli interessi applicati dalla banca nei mutui a tasso variabile, è "legato" alla variazione dell'Euribor (acronimo di EURo Inter Bank Offered Rate, tasso interbancario di offerta in euro mensile - bimestrale - semestrale - annuale), ossia il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee.

I mutamenti del parametro sono giornalieri e conseguentemente anche gli interessi bancari del mutuo hanno delle oscillazioni periodiche.

Gli istituti di credito hanno voluto limitare questi sbalzi mediante l'introduzione nei contratti di clausole denominate “cap” e “floor”, le quali prevedono che se l’Euribor supera un determinato valore (in negativo o positivo), il tasso di interesse applicato al finanziamento sarà sempre lo stesso.

Detta norma contrattuale limita le oscillazioni dell’Euribor, inserendo un “blocco” degli interessi, sia nel caso di discesa repentina del tasso europeo, come avvenuto negli ultimi anni, sia nella fattispecie opposta, ossia con aumento del tasso europeo.

Cosa accade, però, se il contratto di mutuo prevede la sola clausola “floor”, ossia prevede il solo blocco verso il basso, garantendo alla banca di ottenere il pagamento “minimo” di interessi da parte del cliente, anche nel caso di discesa sotto zero dell’Euribor.

La questione è stata affrontata dalla Corte di Appello di Milano, il quale ha accertato e dichiarato la vessatorietà della clausola "floor" inserita nei contratti di mutuo a tasso variabile sottoscritti tra il Banco Popolare BPM e i suoi clienti negli anni, così come emerge dalla sentenza n. 2836/2022 (qui un approfondimento).

Nel caso di specie, il Banco Popolare ha predisposto dei contratti di mutuo collegati all’acquisto della casa, ove è stata prevista la sola clausola floor, ossia quella che prevede che nel caso di discesa del tasso Euribor, il cliente deve comunque versare “una somma minima di interessi”.

La Corte di Appello di Milano ha considerato vessatoria questo tipo di clausola, laddove non sia prevista una equivalente clausola che limiti il rialzo dei tassi in caso di aumento dell'Euribor (cosiddetta clausola tetto o cap).

Il Giudice ha correttamente ritenuto che l’assenza di una clausola equivalente con la quale sia previsto un limite agli interessi dovuti dal mutuatario nel caso  di aumento dell’Euribor, di fatto crea un disequilibrio nel rapporto tra le parti, ove il professionista acquisisce un evidente vantaggio verso il contraente debole, pre determinando un livello minimo di interessi dovuti dal quest’ultimo.

Tale situazione incide, come correttamente osservato dal giudice, nel rapporto sinallagmatico, creando un vantaggio esclusivo in favore del contraente forte, in spregio a quanto previsto ex artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo.

Quale conseguenza? la vessatorietà, e conseguente nullità, della clausola floor legittima i consumatori a richiedere alla banca i maggiori interessi versati negli anni 2015 - 2022, ossia il periodo nel quale l'Euribor è sceso sotto lo "0".

Ci permettiamo di osservare che detta condotta, del tutto scorretta e non rispettosa del Codice del Consumo, è stata adottata da altri istituti di credito, i quali hanno voluto da una parte garantirsi la maggior resa possibile nel caso di aumento dei tassi, dall’altra evitando (o meglio limitando) eventuali riduzioni, così come avvenuto negli ultimi dieci anni.

Di conseguenza, previo controllo delle condizioni contrattuali del vostro mutuo, avete diritto a richiedere la restituzione dei maggiori interessi versati negli ultimi anni alla banca.

Per maggiori informazioni, scrivi a info@consumatoreinformato.it.

domenica 4 dicembre 2022

Manipolazione Euribor - nullità parziale - determinazione degli interessi

Verso la fine del 2013, la Commissione dell'Unione europea pubblicò una clamorosa decisione con la quale venne reso pubblico che alcuni gruppi bancari (tra i quali Barclays, Deutsche Bank, Rbs e Société Générale) avevano manipolato il tasso interbancario Euribor ((acronimo di EURo Inter Bank Offered Rate), alterando i tassi di interesse applicato ai mutui a tasso variabile tra il 2005 e il 2008.

Avevamo già segnalato la vicenda, tempo addietro, suggerendo, a coloro che avevano sottoscritto un mutuo a tasso variabile nel periodo 2005/2008 di voler contestare alla banca la illegittima applicazione del tasso Euribor (leggi qui).

La vicenda è stata trattata dalla Corte di Appello di Cagliari Sezione di Sassari con la recente sentenza n. 260/2022 (Pres. Rel. Spanu), ove il giudice ha dichiarato la nullità della clausola di interessi del mutuo indicizzato all’Euribor, facendo riferimento alla manipolazione denunciata nel 2013.

Il provvedimento della corte di secondo grado sarda è meritevole di segnalazione, come evidenziato da più parti, per aver affermato seguente principio:

“La nullità del tasso Euribor nel periodo settembre 2005/maggio 2008 per violazione dell’art. 101 Trattato Ce e dell’art. 2 legge antitrust è quindi utilmente invocabile da parte del cliente di un finanziamento bancario indicizzato sull’Euribor, legittimato ad ottenere il ripristino delle condizioni legali anche se il soggetto mutuante non abbia preso parte all’intesa vietata.

Invero, la nullità dell’intesa antitrust a monte – recepita per determinare il tasso nel contratto a valle – comporta la nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. della convenzione di interessi e la conseguente applicazione del tasso legale in luogo del tasso contrattuale parametrato all’Euribor.”.

Secondo la Corte di Appello è del tutto irrilevante che la banca non abbia partecipato al cartello che ha posto in essere la condotta anticoncorrenziale, in quanto ha comunque tratto giovamento dalla violazione delle norme anticoncorrenziali, violando una norma imperativa.

Nè può assumere alcuna importanza che il contratto de quo sia stato stipulato in periodo antecedente all'accertata condotta anticoncorrenziale, per le ragioni affermate dalle Sezioni Unite della Cassazione (30 dicembre 2021, n. 41994 – Pres. Raimondi, Rel. Valitutti) in materia di fideiussioni omnibus conformi al modello ABI.

Quale conseguenza? beh, appare chiaro che gli interessi del mutuo relativi al periodo contestato andranno calcolati sulla base del tasso legale ex art. 1284 c.c., con evidente vantaggio per il consumatore.

Per maggiori informazioni, scrivici a info@consumatoreinformato.it

Qui di seguito, la sentenza n. 260/2022 della Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari.

domenica 20 novembre 2022

Mutuo Banco Popolare - nulla la clausola floor: chiedete il rimborso dei maggiori interessi pagati

E' vessatoria la clausola "floor" inserita nei contratti di mutuo a tasso variabile sottoscritti tra il Banco Popolare BPM e i suoi clienti negli anni, tant'è che questi ultimi possono rivolgersi alla banca per chiedere il rimborso dei maggiori interessi versati negli anni.

Questo è, in sintesi, il principio emerso dalla sentenza n. 2836/2022 con il quale la Corte di Appello di Milano ha ritenuto di stabilire il carattere abusivo della clausola contrattuale che ha, negli anni precedenti, limitato il pagamento degli interessi in favore della banca nei mutui.


- mutuo con clausola pavimento (floor)

I mutui a tasso variabile prevedono, come noto per chi li ha sottoscritti, il calcolo degli interessi applicati dalla banca in modo variabile, in quanto il tasso di interesse è "legato" alla variazione dell'Euribor (acronimo di EURo Inter Bank Offered Rate, tasso interbancario di offerta in euro mensile - bimestrale - semestrale - annuale) cioè il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee e che viene aggiornato con cadenza giornaliera.

Il tasso di interesse viene collegato all'Euribor con applicazione di un ulteriore tasso (spread) riconosciuto in favore dell'istituto di credito e quindi se l'Eur è di 1% e lo spread è di 2%, il tasso di interesse complessivo è del 3%. Questo tasso varia a seconda della variazione dell'Euribor.

I mutui a tasso variabile fatti sottoscrivere da Banco BPM prevedono, come per altre banche, l'applicazione di una clausola pavimento (floor), la quale prevede che se il tasso di interesse scende sotto una determinata percentuale, la banca continuerà ad applicare il tasso di interesse.

Nel nostro caso, se la clausola floor prevede un tasso minimo pari al 2%, se l'Euribor scende sotto lo zero, il tasso di interesse applicato sarà comunque pari al 2%.

Su questo punto è intervenuta la Corte di Appello di Milano.


- Corte di Appello di Milano (sentenza n. 2836/2022): non è valida la clausola floor

La Corte di Appello di Milano ha considerato vessatoria questo tipo di clausola, laddove non sia prevista una equivalente clausola che limiti il rialzo dei tassi in caso di aumento dell'Euribor (cosiddetta clausola tetto o cap).

Viene creato, nel caso di specie, un disequilibrio nel rapporto tra le parti, ove il professionista acquisisce un evidente vantaggio verso il contraente debole, pre determinando un livello minimo di interessi dovuti dal cliente.

La carenza di equilibrio del contratto di mutuo incide, come correttamente osservato dal giudice, sull'insieme degli obblighi e diritti costituiti con il contratto, introducendo limiti per una sola parte, in spregio a quanto previsto ex artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo.

La clausola floor può risultare valida, solo se sia oggetto di specifica sottoscrizione da parte del cliente nel contratto di mutuo sottoscritto avanti al notaio, ma in molte circostanze detta clausola nemmeno compare tra le condizioni contrattuali del mutuo, emergendo solo nella parte finanziaria del contratto.

Quale conseguenza? la nullità della clausola floor legittima i consumatori a richiedere alla banca i maggiori interessi versati negli anni 2015 - 2022, ossia il periodo nel quale l'Euribor è sceso sotto lo "0".

Per maggiori informazioni ed assistenza, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it.

Corte di Appello di Milano - sentenza n. 2836/2022.

domenica 22 maggio 2022

Buoni postali Q/P - la Cassazione ritiene legittimo il "taglio" degli interessi da parte di Poste

La Corte di Cassazione si esprime, ancora una volta, contro i consumatori nella vicenda buoni postali, applicando il principio del "legittimo affidamento", così riconoscendo il diritto da parte di Poste Italiane di poter ridurre gli interessi dovuti agli acquirenti dei titoli di stato. 

Purtroppo, contrariamente agli ultimi orientamenti dell'Arbitro Bancario, il giudice di legittimità ha voluto tutelare gli interessi di Poste esprimendosi, nella vicenda dei buoni “ibridi”, contro la tutela dei consumatori. 

Il caso è noto e riguarda i buoni fruttiferi postali trentennali della serie Q/P emessi tra il 1986 e il 1995, ove sono stati riconosciuti determinati interessi che, alla visione dei documenti emessi da Poste, risultano con timbrature poco chiare ove, a detta di Poste, vi sarebbero i nuovi tassi di interesse più bassi.

Indicazioni poco chiare (illeggibili - assenti) che hanno portato il consumatore a lagnarsi quando, alla scadenza dei 30 anni, ha ottenuto un importo sensibilmente inferiore a quello promesso.

Negli ultimi tempi, le ragioni dei consumatori erano state ascoltate, con obbligo di Poste a versare il maggiore importo per i buoni Q/P scaduti,

La Suprema Corte, invece, ha ritenuto di dover punire il consumatore e la sua ignoranza, nel senso che secondo i giudici  di legittimità il consumatore non poteva limitarsi a fidarsi di quanto scritto sulla cedola, ma avrebbe dovuto conoscere la legge e, quindi, il mutamento del tasso di interesse intervenuto prima dell'emissione dei buoni.

Tale carenza del consumatore viene pesantemente sanzionata dalla Cassazione, la quale non si pone il problema della condotta gravemente inadempiente, sotto il profilo dell'informativa, da parte di Poste, rea di non aver correttamente indicato i tassi di interesse sulla cedola.

Speriamo che questo precedente sia isolato e venga, a breve, superato da altre sentenze della Cassazione che considerino gli interessi dei consumatori e valorizzino la condotta negligente del professionista.

Di seguito, il provvedimento della Cassazione.

domenica 13 febbraio 2022

Mutuo a risparmio edilizio: l'ambiguità del contratto esclude la tutela delle clausole favorevoli alla banca

Questa domenica vi proponiamo una particolare sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano lo scorso 25 gennaio 2022.

Il caso affrontato dal giudice milanese riguarda un particolare tipo di contratto di finanziamento, il c.d. mutuo “a risparmio edilizio”, il quale presenta per il mutuatario una serie di difficoltà non indifferenti e che nel caso di specie, è stato dichiarato nullo dal Tribunale di Milano.

Ci occorre premettere che questo tipo di finanziamento viene usualmente concesso dalle banche agli imprenditori che intendono avviare un progetto di costruzione o ristrutturazione di vari immobili, con il peculiare fine di concedere del credito al richiedente, ma può ben accadere che sia erogata la somma anche al consumatore che intende operare una ristrutturazione di un immobile.

Con questo particolare tipo di mutuo, la banca concede una somma di denaro al mutuatario, ma l'importo finanziato rimane nella disponibilità dell'ente creditore, il quale eroga all'imprenditore parzialmente la somma al raggiungimento di determinati risultati.

Nel caso in cui, con alta probabilità, il cliente non riesca a raggiungere il risultato previsto per lo "sblocco" della somma oggetto di finanziamento, la banca gli concede un ulteriore somma, con altro contratto, necessaria per estinguere il debito precedete e sbloccare la somma successiva.

Il meccanismo, estremamente complesso, comporta per il cliente un impegno economico per il rimborso estremamente gravoso, senza che la banca effettui mai alcun ammortamento.

Il Tribunale di Milano ha ritenuto illecita la causa di questo tipo di contratto, con conseguente nullità per immeritevolezza di tutela ex art. 1322 c.c., in quanto la clausola del muto a risparmio edilizo ove viene previsto per il mutuatario di effettuare "rimesse di risparmio" il cui fine è quello di ottenere una ulteriore parte del credito è irrispettosa dei canoni legali di chiarezza e trasparenza previsti ex art. 35 Cod. Consumo, non consentendo al cliente di poter valutare ex ante, al momento della conclusione, la reale natura dei pagamenti effettuati in favore della banca e consistenti in rimborsi comprensivi di interessi.

A ciò si aggiunga che nel rimborso della singole rate, la porzione degli interessi è preponderante in quanto calcolata sull'intero importo dovuto dal cliente.

Tribunale di Milano - Sez. VI^ Civ. sentenza del 25 gennaio 2022

domenica 12 novembre 2017

Nel TAEG deve essere inclusa anche la polizza assicurativa facoltativa

Questa domenica torniamo a  trattare un argomento caro a questo blog, ossia il rapporto tra banca e consumatore, in particolare laddove quest'ultimo si rechi alla sua filiale per chiedere un finanziamento.

Non di rado, il costo del finanziamento comprende molte voci (spese di istruttoria, analisi, assicurazione etc...) che vengono tutte sintetizzate nel tasso annuo effettivo globale: TAEG.

Il quesito che molto spesso ci viene posto dai consumatori è: "sono dovute tutte queste spese? - non è troppo caro il finanziamento? il TAEG è giusto?".

In effetti, l'ultimo quesito è corretto e, sia chiaro, di non facile risposta, in quanto ci costringe a chiederci quali costi del finanziamento devono essere incluse nel TAEG?

La questione è stata affrontata in più circostanze, sia a livello di dottrina che dai giudici, i quali hanno in più circostanze ristretto/allargato il numero delle voci dei costi che devono essere considerati nel TAEG.

Vi ricordiamo che se il TAEG (che altro non è che un tasso) non include alcuna delle voci, il vostro costo del finanziamento non è determinato in modo corretto dalla banca e, come conseguenza, potete chiedere una riduzione sostanziale degli interessi da pagare con la vostra rata periodica.

Ad esempio, è dibattuto se nel calcolo del tasso annuo effettivo globale debba essere inclusa anche la polizza assicurativa facoltativa proposta dalla banca al consumatore e collegata al finanziamento (credito al consumo) concesso.

E' intervenuto, sul punto, l'Arbitro Bancario Finanziario che ha delineato i presupposti per l'inclusione della polizza assicurativa tra i costi che devono essere oggetto di calcolo per il TAEG, richiamando l'art. 121 TUB, norma che prevede tra l'altro che "nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi  assicurativi, se la conclusione del contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, od ottenerlo alle condizioni offerte".

L'Arbitro ha chiarito che, a prescindere dalla qualificazione del contratto di assicurazione come facoltativo, la polizza deve essere inclusa nel contratto di finanziamento se rispetta i presupposti di cui all'art. 121 TUB, cosicché possa essere considerata connessa al  finanziamento concesso a un consumatore.

La polizza è collegata se incide in modo diretto nel rischio solvibilità, consentendo al consumatore di conservare la propria situazione patrimoniale e finanziaria al verificarsi dell'evento previsto e, inoltre, se i due contratti presentano una chiara connessione genetica e funzionale, tale da considerare che l'una (la polizza) trova giustificazione nel contrato principale (finanziamento).

In termini più semplici, se la copertura assicurativa interviene solo per insolvenza nel pagamento delle rate da parte del consumatore in favore della banca, è evidente che tale costo è connesso al contratto di finanziamento e deve essere incluso nella determinazione del TAEG del contratto principale.

Di seguito la decisione 10621/2017 dell'Arbitro Bancario Finanziario.

venerdì 12 maggio 2017

Mutuo & Euribor - conviene contestare il calcolo degli interessi alla banca?

Una nuova strada può aprirsi per  i consumatori che hanno acceso un  contratto di mutuo a tasso variabile (collegato all’Euribor) tra gli anni 2005 e 2008.

La recente decisione della Commissione dell’Unione europea (vedi qui) ha evidenziato l’esistenza di un cartello di banche che ha alterato il tasso Euribor, manipolando le rilevazioni periodiche tra il 2005 e il 2008.

Questa alterazione  ha reso, di fatto, non attendibili i tassi  variabili determinati in quel periodo, legittimando i consumatori a chiedere il riconteggio degli interessi.

Nel caso di specie, vari gruppi bancari sono stati oggetto di sanzioni pecuniarie molto salate, avendo violato le norme comunitarie previste in materia di concorrenza, avendo manipolato il tasso di riferimento del mercato interbancario europeo ed usato per determinato il prezzo di moltissimi prodotti finanziari, in primo luogo i mutui a tasso variabile (Euribor).
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