Visualizzazione post con etichetta Intesa Sanpaolo. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Intesa Sanpaolo. Mostra tutti i post

domenica 2 luglio 2017

Ti hanno proposto il finanziamento per pagarti la multiproprietà? la Cassazione interviene in tuo favore

Nuovo ed interessante intervento della Suprema Corte di Cassazione in materia di vendita di multiproprietà (o altri certificati vacanza).

Non di rado, infatti, la vendita di questi particolari prodotti vacanza viene accompagnata dalla sollecitazione alla sottoscrizione di un contratto di credito al consumo (finanziamento personale), con il quale il consumatore può pagare la  sua multiproprietà in "comode" rate.

Cosa succede, in particolare?

Si presenta alla porta il promotore della società che ti vuole vendere la multiproprietà, e dopo averti "assediato" per alcune ore sull'opportunità di sottoscrivere il contratto, ti sottopone il  modulo per  la firma.

E qui il consumatore si rivolge al promotore con la famigerata "uscita": "non abbiamo i soldi per comprare questa multiproprietà", convinto che tale ultima affermazione possa fare desistere il venditore.

E  invece no!.....qui scatta la proposta finanziamento (a meno che non ti siano proposte le cambiali....insomma, "barba e capelli" ti viene proposto in qualsiasi  modo) attraverso una finanziaria.

Il promotore ti dice: tranquillo che abbiamo una finanziaria che ti può concedere la somma nello spazio di qualche giorno/settimana......e quindi, oltre a firmare il contratto di acquisto del certificato vacanza, ti trovi a firmare anche il contratto di finanziamento.

A volte, questa firma interviene qualche giorno dopo in una filiale della banca dove venite invitati per la firma del contratto di finanziamento (con tanto di assicurazione).

Come abbiamo sostenuto in più circostanze su questo blog, questo contratto di finanziamento è necessariamente collegato a quello di acquisto del diritto vacanza, in quanto il consumatore "si vede costretto" ad accendere il credito al consumo per permettersi il prezioso "certificato" di iscrizione al club.

Va da sé che se è possibile dimostrare che il contratto di acquisto del certificato vacanza (multiproprietà o diritto turnario) non è valido, diviene non valido anche il collegato contratto di finanziamento.

La Cassazione, con un importante e recente intervento, ha riaffermato questo principio, chiarendo che i contratti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di un bene o servizio devono essere dichiarati nulli/risolti nel caso di nullità o risoluzione di quello principale. Tale soluzione può  (deve) essere adottata dal giudice, a prescindere dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore nella concessione del credito ai clienti dei fornitori.

Quindi, se acquistate un certificato di iscrizione ad un club, o una multiproprietà, e la pagate con un finanziamento, se il contratto principale non è stato adempiuto totalmente (ad esempio vi dicono che potete prenotare in qualsiasi parte dell'anno ed invece non è vero), è possibile ottenere anche la restituzione dei soldi versati con il finanziamento.

Qui di seguito la sentenza.

domenica 7 maggio 2017

Euribor - illegittimo solo se viene provato che la banca ha partecipato alla manipolazione

Uno degli argomenti che hanno attirato l'attenzione delle associazioni dei consumatori negli ultimi tempi ha riguardato il tasso Euribor che altro non è che il tasso di interesse medio che viene rilevato periodicamente dalla  European Banking Federation sulla base delle segnalazioni ricevute dalle principali banche europee (in Italia Intesa Sanpaolo, Unicredit e Monte dei Paschi di Siena).

Il tasso Euribor viene utilizzato, come è noto, per la determinazione del tasso variabile applicato ai mutui concessi a privati ed imprese, ed è stato oggetto di critiche di recente quando si è venuti a conoscenza di una manipolazione delle rilevazioni tra il 2005 e il 2008 (vedi qui). 

La conseguente assenza di attendibilità e certezza della rilevazione Euribor ha portato esperti e associazioni dei consumatori a ritenere errata la determinazione degli interessi applicati dalle banche ai clienti nella concessione del credito, con conseguente diritto da parte dei consumatori ad ottenere una rideterminazione degli interessi dovuti.

Questa conclusione è valida e viene seguita dai tribunali? a quanto pare, l'idea dei giudici è ben diversa da quella che via abbiamo appena proposto, in quanto l'orientamento è quello di ritenere non applicabile il tasso Euribor solo nel caso in cui sia data prova della effettiva partecipazione della banca che ha concesso il credito al pool che ha alterato/manipolato il tasso Euribor anche violando le norme europee.

Questa soluzione è stata proposta di recente dal Tribunale di Torino, nonostante la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio della Commissione europea, ha ritenuto di non accogliere la contestazione sollevata da un cliente che aveva eccepito la manipolazione del tasso Euribor, con conseguente illegittima determinazione del tasso di interesse del mutuo.

Il giudice torinese ha osservato, sul punto, che "Nonostante queste cautele, la manipolazione del tasso è possibile, come hanno dimostrato in questi anni le indagini compiute dalle Autorità di vigilanza e dalla Commissione europea (fatto notorio). Può essere cioè che la banca segnalante comunichi deliberatamente dati alterati. O che più banche s’accordino per concertare le segnalazioni al fine di influenzare il risultato finale, per ridurre il costo della raccolta (ad es. obbligazioni bancarie) o aumentare la remunerazione degli strumenti indicizzati al parametro (ad es. mutui a tasso variabile, derivati IRS ecc.).

Lo scrivente conviene che un’intesa siffatta può determinare violazione dell’art. 101 del trattato UE. L’intesa è nondimeno indimostrata, indimostrato ne è l’effetto sui tassi e, soprattutto, che                   ne sia stata parte. Tanto appare sufficiente a refutare l’eccezione del cliente.
".


Ne consegue che se volete contestare la manipolazione del tasso Euribor, dovete dimostrare che il vostro istituto di credito ha partecipato attivamente all'alterazione delle rilevazioni periodiche.

Qui la sentenza.

sabato 7 gennaio 2017

La banca italiana più pericolosa: Mps o Intesa-Sanpaolo?

Fonte: Il Fatto Quotidiano 22/12/2016
Attualmente nell’occhio del ciclone c’è il Monte dei Paschi di Siena (Mps) e poi le due famigerate banche venete. Ma non c’è solo il bail-in, cui pensare. Nell’ottica dei risparmiatori, la banca più pericolosa è semmai Banca Intesa. I tiri mancini del Mps risalgono al passato e indubbiamente l’elenco completo sarebbe lungo: le obbligazioni subordinate rifilate per scalare la Banca Antonveneta, prodotti finanziari tossici quali ‘For You’ o ‘My Way’, un fondo comune come ‘Spazio euro nuovi mercati’ che accumulò perdite per il 104,3% del patrimonio, ecc.

Ma ora come ora Mps non si distingue dalle altre banche italiane nell’escogitare nuove trappole per mettere la mani sui risparmi dei propri clienti. Inoltre essi stanno sul chi vive e per giunta la banca non gode di buona stampa.

Tutti regolarmente elogiativi e spesso entusiastici sono invece gli articoli su Intesa-Sanpaolo, non fosse altro per la generale propensione dei giornalisti italiani ad adulare i potenti in ogni campo. Invece sulla prima banca italiana ci sarebbe ben altro da dire.

venerdì 4 novembre 2016

Anche a Bologna viene dichiarato nullo il contratto New Club Elite....e Intesa Sanpaolo condannata a restituire i soldi del finanziamento

Un nuovo contratto di iscrizione a New Club Elite è stato dichiarato nullo da un giudice italiano che ha altresì dichiarato che il consumatore non sarà più tenuto a pagare le spese di gestione annuali in favore del club.

Il Tribunale di Bologna, con un recente provvedimento, è stato chiamato a valutare una vendita del certificato vacanza attraverso l'allora Team Work for Travel S.r.l., successivamente divenuta Vacanze S.r.l., dichiarando l'invalidità del contratto e, di fatto, escludendo i consumatori da ogni futuro obbligo di pagamento delle spese di gestione in favore di New Club Elite.

Il Tribunale di Bologna, notoriamente severo in questa materia, ha valutato in modo completo tutte le eccezioni e difese svolte dal consumatore, ritenendo fondate le contestazioni evidenziate in merito alla carenza di informazioni e, in particolare, alla scarsa trasparenza dell'oggetto del contratto.

Il giudice, a tal proposito, ha osservato che dalla lettura del documento sottoscritto dai consumatori non sia possibile comprendere se "il contratto attribuisca un diritto reale o personale di godimento dell'immobile ovvero un diritto reale su un attestato che attribuisce il diritto dell'immobile ovvero la qualità di associato ad un ente proprietario dell'immobile;".

Tale carenze, a parere del giudice, sono sufficienti a far ritenere invalido, e privo di effetti, il contratto con conseguente diritto da parte dei consumatori di non dover pagare alcuna spesa di gestione futura: "dichiara che gli attori non sono tenuti al pagamento delle spese di gestione del New Club Elite Limited".
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...