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sabato 3 ottobre 2026

Finanziamenti, cambia la musica: nuove regole per tutelare i consumatori

Quando un consumatore chiede un finanziamento, spesso l'attenzione si concentra sulla rata mensile: quanto dovrò pagare ogni mese? È una domanda importante, ma non è l'unica, in quanto il vero costo di un finanziamento non si misura soltanto nell'importo della rata. 

Occorre considerare interessi, commissioni, spese, eventuali servizi accessori e, soprattutto, il TAEG, cioè il Tasso Annuo Effettivo Globale che consente di avere una rappresentazione più completa del costo complessivo del credito.

È proprio per rendere più trasparente questo mercato e rafforzare la posizione del consumatore che si inserisce il nuovo Decreto del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 9 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2026.

Il provvedimento modifica il precedente decreto del 3 febbraio 2011 in materia di credito ai consumatori e adegua la disciplina della trasparenza alle nuove disposizioni del Testo Unico Bancario introdotte in attuazione della direttiva (UE) 2023/2225, la cosiddetta CCD2.


- Che cos'è il credito ai consumatori?

Prima di esaminare le novità, è utile chiarire cosa si intende per credito ai consumatori.

In termini generali, consiste nei finanziamenti concessi a una persona fisica che agisce per finalità estranee alla propria eventuale attività imprenditoriale o professionale.

Ne fanno parte, ad esempio, il prestito personale, il finanziamento per acquistare un'automobile o un elettrodomestico, il finanziamento collegato all'acquisto di una vacanza, alcune forme di apertura di credito e le carte di credito con rimborso rateale.

La disciplina del credito ai consumatori non serve soltanto a stabilire quali informazioni debbano essere inserite nel contratto, rivestendo, invece, una funzione è molto più ampia per la tutela del contraente debole e la garanzia dei mercati.

Sotto questo profilo, le nuove regole spingono il professionista (ad esempio, la banca) a mettere il consumatore nella posizione di poter conoscere il costo del finanziamento prima di sottoscriverlo, confrontare offerte diverse e comprendere le conseguenze economiche dell'operazione.

A questa esigenza di trasparenza si affianca quella della prevenzione del sovraindebitamento, sicchè il finanziatore è onerato, tra l'altro, a verificare il merito creditizio del consumatore prima di concedere il credito.

Cos'è il merito creditizio? il merito creditizio è la valutazione che banche e finanziarie effettuano per stabilire se una persona sarà in grado di restituire regolarmente il denaro richiesto in prestito, rispettando le scadenze delle rate. 

Per determinarlo, gli istituti analizzano il reddito del richiedente, le sue spese abituali e gli eventuali debiti già in corso. 

Un ruolo importante lo gioca anche la storia creditizia passata: chi ha sempre pagato puntualmente ottiene una valutazione migliore, mentre eventuali segnalazioni come cattivo pagatore possono ridurre le possibilità di ottenere un nuovo finanziamento.

Il nuovo quadro normativo rafforza proprio questi due pilastri: informazione consapevole e concessione responsabile del credito.


- La nuova disciplina nasce dalla direttiva europea CCD2

Il decreto CICR non rappresenta una riforma isolata, in quanto questa riforma prende le mosse dalla direttiva (UE) 2023/2225, che ha sostituito la precedente direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori.

La nuova disciplina europea ha ampliato e aggiornato la tutela, tenendo conto anche dell'evoluzione del mercato: finanziamenti digitali, nuove modalità di pagamento, vendita a distanza e forme di credito di importo contenuto.

In Italia il recepimento della direttiva ha comportato la modifica del Testo Unico Bancario, attraverso il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 212.

Il decreto CICR del 9 luglio 2026 costituisce quindi uno dei passaggi attuativi necessari per rendere operativa la nuova disciplina della trasparenza.

Ed è significativo che il decreto stesso affidi alla Banca d'Italia numerosi compiti di attuazione: dalla disciplina delle informazioni precontrattuali ai criteri di valutazione del merito creditizio, fino alle informazioni da inserire nei contratti.


- Più trasparenza: non basta più un contratto formalmente completo

Una delle novità più interessanti riguarda il modo in cui devono essere fornite le informazioni al consumatore.

Il decreto stabilisce espressamente che finanziatori e intermediari devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori.

Le informazioni e i chiarimenti che devono essere forniti al consumatore devono essere gratuiti e personalizzati.

Ma soprattutto, quando sono contenuti in documenti, devono essere predisposti in modo da garantire:

  • leggibilità grafica;
  • semplicità sintattica;
  • chiarezza lessicale;
  • logicità della struttura;
  • coerenza con lo strumento utilizzato per comunicare.

La trasparenza, quindi, non può ridursi alla semplice presenza di tutte le informazioni richieste dalla legge, ossia un documento può essere formalmente completo ma sostanzialmente incomprensibile.

La nuova disciplina muove invece verso una concezione della trasparenza effettiva, nella quale il consumatore deve essere messo concretamente nelle condizioni di comprendere ciò che sta sottoscrivendo.


- Stop alla pubblicità che presenta il finanziamento come una soluzione finanziaria

È probabilmente questa una delle novità più facilmente percepibili dal consumatore che si trova di fronte alla richiesta di un prestito personale.

Il nuovo articolo 4 del decreto stabilisce che gli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito devono contenere un avvertimento chiaro ed evidenziato:

«Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro»

Quando una pubblicità contiene il tasso di interesse o altre cifre relative al costo del credito, devono inoltre essere indicate le informazioni di base richieste dalla normativa.

Tali informazioni devono essere presentate in primo piano, in modo chiaro, conciso, leggibile e non ingannevole, attraverso un esempio rappresentativo il più possibile coerente con il finanziamento pubblicizzato.

Le informazioni devono essere adattate anche ai limiti tecnici degli strumenti utilizzati per la pubblicità, come gli schermi dei telefoni mobili.

E c'è una regola particolarmente importante: nessuna voce della pubblicità può avere maggiore evidenza del TAEG.

In altre parole, non dovrebbe più essere possibile costruire una pubblicità nella quale la rata o il tasso promozionale occupano tutto lo spazio visivo mentre il costo complessivo del finanziamento rimane relegato in secondo piano.

Allo stesso tempo, il credito non può essere presentato come un modo per migliorare la situazione finanziaria e quindi il finanziamento, e la sua pubblicità anche da parte del funzionario, non può essere presentato, o incoraggiato, come forma di miglioramento della situazione finanziaria del consumatore.

È inoltre vietato suggerire falsamente che il credito costituisca un sostituto del risparmio, che comporti un aumento delle risorse finanziarie disponibili o che possa migliorare il tenore di vita del consumatore.

Il messaggio è chiaro: un finanziamento non è reddito e non è risparmio.

È denaro che viene messo a disposizione oggi e che dovrà essere restituito, normalmente pagando un costo.


- Merito creditizio: il finanziatore deve valutare anche l'interesse del consumatore

Un'altra novità di grande rilievo riguarda la valutazione del merito creditizio che già abbiamo descritto in precedenza.

Come anticipato, prima della conclusione del contratto, il finanziatore deve effettuare una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, ma il nuovo decreto aggiunge un elemento particolarmente significativo: questa valutazione deve essere effettuata anche nell'interesse del consumatore.

La finalità non è quindi soltanto quella di proteggere la banca o la finanziaria dal rischio che il cliente non restituisca il denaro.

La valutazione deve contribuire anche a evitare pratiche irresponsabili nella concessione del credito e il rischio di sovraindebitamento.

La Banca d'Italia dovrà specificare i fattori pertinenti e le modalità di svolgimento della verifica.


- Anche le banche dati sul credito entrano nella nuova disciplina

Il decreto interviene anche sull'accesso alle banche dati utilizzate per valutare il merito creditizio, poiché la normativa comunitaria dispone che i finanziatori degli altri Stati membri dell'Unione europea devono poter accedere alle banche dati sul credito a condizioni non discriminatorie rispetto ai finanziatori italiani.

Il decreto precisa però espressamente che questa disciplina non si applica alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.


- Le informazioni prima del contratto diventano ancora più importanti

Il punto centrale, che di seguito affronteremo anche sotto il profilo della responsabilità dell'intermediario che non rispetta la regola, è di consentire al consumatore di arrivare  alla firma del contratto adeguatamente informato senza sapere che cosa sta acquistando.

La Banca d'Italia dovrà definire criteri, modalità e contenuti delle informazioni generali e personalizzate che il consumatore ha diritto di ricevere prima della conclusione del contratto di credito.

Queste informazioni devono consentire di conoscere la gamma dei prodotti e dei servizi offerti e le loro principali caratteristiche.

I chiarimenti devono inoltre consentire al consumatore di valutare se il contratto e gli eventuali servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze.

La tutela del consumatore non può quindi essere concentrata soltanto sul momento della firma.

Il momento decisivo è quello precedente alla conclusione del contratto, quando il consumatore può ancora confrontare offerte, valutare alternative e decidere se indebitarsi.


- E i piccoli finanziamenti? esclusa la tutela del consumatore per credito < 200,00 euro

La nuova disciplina prevede anche alcune esclusioni, in quanto non si aplica ai contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, ai contratti nei quali non siano previsti interessi o altri oneri, salvo alcune spese limitate in caso di ritardo, e a determinate operazioni con rimborso entro tre mesi e commissioni non significative.

Il decreto precisa inoltre che, per verificare la soglia dei 200 euro, devono essere considerati anche eventuali crediti frazionati attraverso più contratti quando questi siano riconducibili alla medesima operazione economica.


- Quando entreranno effettivamente in vigore le nuove regole?

Il decreto prevede un periodo di adeguamento consentendo alle banche di adeguarsi  entro il 20 novembre 2026.

Se le disposizioni attuative della Banca d'Italia entreranno in vigore dopo tale data, l'adeguamento dovrà avvenire entro novanta giorni dalla loro entrata in vigore.

Fino alla scadenza del periodo di adeguamento continueranno ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto ministeriale del 3 febbraio 2011 e quelle della Banca d'Italia già vigenti.

Per i contratti già in corso alla scadenza del termine di adeguamento, il decreto prevede l'applicazione delle nuove disposizioni nei limiti stabiliti dall'articolo 47 della direttiva (UE) 2023/2225; per gli altri aspetti continueranno ad applicarsi le precedenti disposizioni.


- La banca viola le norme comportamentali: quale responsabilità?

La questione è sempre la stessa: se la banca (intermediario finanziario) non rispetta queste norme, quali sono le conseguenze?

Le norme previste dal decreto si collocano su due piani temporali diversi rispetto alla conclusione del contratto, e questo incide direttamente sul tipo di responsabilità configurabile in caso di violazione da parte della banca.

Per un aiuto concreto, proponiamo il seguente schema per distinguere se la violazione del dovere informativo avviene prima o dopo la conclusione del contratto

Fase Norme del D.M. Tipo di responsabilità
Pre-negoziale
(pubblicità, informazioni prima della firma)
art. 4 (annunci pubblicitari), art. 5 (informazioni generali/personalizzate, chiarimenti adeguati), art. 6 (merito creditizio) Precontrattuale (artt. 1337-1338 c.c.)
Contrattuale
(art. 1218 c.c.)
Esecutiva
(durante la vita del rapporto)
art. 8 (contenuto del contratto e comunicazioni periodiche, art. 125-bis TUB), art. 11 (sconfinamento, art. 125-octies TUB) Contrattuale (art. 1218 c.c.)


A) La responsabilità nella fase precedente alla firma del contratto (pre negoziale)
Dalla visione dello schema si evince con chiarezza che la parte rilevante degli obblighi previsti dal DM oggetto del nostro intervento, incide nella fase pre contrattuale, riguardando la pubblicità e le informazioni pre-negoziali che servono a formare il consenso informato del consumatore prima che il contratto esista. 

Se l'intermediario le viola, il danno si consuma nella fase delle trattative, a prescindere dal fatto che il contratto poi venga concluso validamente prevede, in primo luogo, una potenziale responsabilità pre contrattuale ex artt. 1337 - 1338 c.c.: in questi casi, il contratto resta valido, ma l'intermediario risponde comunque per essersi comportato scorrettamente durante le trattative.

Occorre precisare che gli obblighi che sorgono in capo alla banca prima della firma del contratto (in merito alla pubblicità, informazioni scritte che deve consegnare la banca, spiegazioni che il consulente deve dare quando un cliente chiede un prestito etc) pur rientrando in una fase negoziale vengono considerati dai tribunali, sempre più spesso, come veri e propri doveri informativi  che la banca ha verso il cliente fin dal primo contatto. 

È come se, già prima della firma, tra banca e consumatore nascesse un legame di fiducia che impone alla banca responsabilità molto simili a quelle previste per chi non rispetta un contratto già firmato.

In parole semplici: anche se il prestito viene poi concesso regolarmente ed è del tutto valido, la banca può comunque essere obbligata a risarcire il cliente per come si è comportata prima della firma — e spesso con le stesse regole rigide previste per chi non rispetta un contratto (è la banca, non il cliente, a dover dimostrare di aver fatto tutto correttamente; e il cliente ha più tempo per fare causa): insomma può essere anche configurata una responsabilità contrattuale della banca ex art. 1218 c.c. da contatto sociale. 

Tutti gli esempi che seguono riguardano comportamenti scorretti della banca prima della firma: rientrano quindi nella fase pre-contrattuale. Ma, come abbiamo visto, questo non significa che la responsabilità sia soltanto "precontrattuale" in senso tecnico: spesso i giudici la riconducono a una responsabilità di tipo contrattuale o da contatto sociale, proprio perché la banca ha violato i suoi doveri di protezione verso il cliente.

Proponiamo alcuni esempi.

Esempio 1 — Pubblicità ingannevole

La banca pubblicizza un prestito senza l'avvertimento «Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro» (obbligatorio ex nuovo art. 4, comma 01, del D.M.) o senza indicare il TAEG nonostante citi altre cifre sul costo del credito.
→ Il consumatore, attratto da un messaggio incompleto, chiede il finanziamento senza reale consapevolezza dei costi.
→ Responsabilità precontrattuale: il danno corrisponde alla differenza tra la scelta che il consumatore avrebbe fatto con informazioni corrette e quella effettivamente compiuta.

Esempio 2 — Chiarimenti adeguati omessi

L'intermediario non fornisce i «chiarimenti adeguati» (art. 5, comma 2, del D.M. — nuovo art. 124, comma 5, TUB) su un prodotto con caratteristiche complesse (es. tasso variabile, costi di estinzione anticipata), e il consumatore sottoscrive un prodotto inadatto alle sue esigenze.
→ Responsabilità precontrattuale per omessa o insufficiente informazione nella fase delle trattative.

Esempio 3 — Merito creditizio (caso più discusso)

L'intermediario concede credito senza un'adeguata valutazione del merito creditizio (art. 6 del D.M. — art. 124-bis TUB), e il consumatore finisce in una situazione di sovraindebitamento che con una corretta valutazione sarebbe stata evitata.

Qui la qualificazione è più controversa in quanto questo tipo di vicenda può essere ricondotta alla responsabilità precontrattuale della banca; sotto altro profilo, ci avviciniamo alla figura della «concessione abusiva di credito» (vedi qui), qualificandola come responsabilità da inadempimento di un obbligo di protezione verso il consumatore, quindi più vicina alla responsabilità contrattuale («contatto sociale qualificato»).


B) Responsabilità contrattuale

Sotto altro profilo, alcuni degli obblighi introdotti dal D.M. a carico della banca sorgono durante l'esecuzione del rapporto: la loro violazione è quindi un vero e proprio inadempimento contrattuale.

Esempio 4 — Mancata comunicazione sullo sconfinamento

Art. 11 del D.M. (nuovo art. 125-octies TUB): se il consumatore va in sconfinamento oltre un mese, l'intermediario deve inviargli una comunicazione e, in caso di sconfinamento regolare, offrirgli servizi di consulenza sul debito. Se l'intermediario omette questa comunicazione durante il rapporto già in essere:
→ Inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c.): il consumatore perde la possibilità di attivarsi prima che la situazione debitoria peggiori, e può chiedere il risarcimento del danno conseguente.

Esempio 5 — Comunicazioni periodiche mancanti

Art. 8 del D.M. (art. 125-bis, comma 4, TUB): la Banca d'Italia individua i contenuti delle comunicazioni periodiche dovute al consumatore in corso di rapporto. Se l'intermediario non le invia o le invia in modo scorretto:
→ Inadempimento contrattuale, con onere per l'intermediario (ex art. 1218 c.c.) di provare di aver correttamente adempiuto.


C) E il Codice del Consumo?

Il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) opera su un binario parallelo e concorrente, non alternativo, rispetto a TUB e D.M., secondo il seguente meccanismo:

1. Qualificazione come pratica commerciale scorretta (artt. 20-23 Cod. Cons.): una violazione degli obblighi pubblicitari o informativi del D.M. può integrare anche una pratica commerciale ingannevole o aggressiva. L'art. 4, comma 5, del D.M. vieta espressamente pubblicità che:

  • suggerisce che il credito migliora la situazione finanziaria del consumatore;
  • afferma che i crediti in essere hanno influenza minima sulla valutazione di una richiesta;
  • suggerisce che il credito è un sostituto del risparmio.

Queste condotte, oltre a violare il D.M., integrano tipicamente anche una pratica commerciale scorretta ai sensi dell'art. 21 Cod. Cons. (informazioni false o idonee a indurre in errore il consumatore medio).

2. Doppio binario di tutela:

  • Public enforcement: l'AGCM può sanzionare autonomamente l'intermediario per la pratica scorretta, indipendentemente dall'azione del singolo consumatore;
  • Private enforcement: il consumatore danneggiato può agire individualmente per il risarcimento del danno (fondando l'azione sia sulla responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., sia sull'illecito ex art. 2043 c.c. collegato alla pratica scorretta), oppure tramite azione di classe (art. 840-bis c.p.c.) se il pregiudizio riguarda una pluralità di consumatori nella stessa posizione.

Esempio 6 — Concorso di rimedi

Una finanziaria diffonde online un banner che promuove un prestito con lo slogan «Il credito che migliora la tua vita», senza TAEG né avvertimento sui costi.
→ Violazione dell'art. 4 D.M. (norma di settore) e, contemporaneamente, pratica commerciale ingannevole ex art. 21 Cod. Cons.
→ Conseguenze cumulabili: sanzione AGCM per pratica scorretta + sanzione Banca d'Italia per violazione della trasparenza + azione risarcitoria individuale del consumatore che ha sottoscritto il prestito confidando in quel messaggio, fondata sulla responsabilità precontrattuale.

Di seguito, il D.M.del 9 luglio 2026.

domenica 1 giugno 2025

I contratti di credito al consumo devono essere più trasparenti. Così la Corte di giustizia UE

Nuovo intervento della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di validità delle clausole inserite nel contratto concluso con il professionista e volta a garantire una protezione effettiva dei consumatori, con particolare riferimento alla validità delle clausole contrattuali, la trasparenza nelle pratiche commerciali e la corretta applicazione delle normative europee sui contratti di credito al consumo.

La vicenda prende le mosse da una controversia sorta tra una banca con un suo cliente e relativa alla legittimità delle clausole inserite in un contratto di credito e contestate dal consumatore per violazione delle norme in materia di trasparenza.

Il consumatore ha contestato alla banca che le disposizioni contrattuali  sarebbero abusive e contrarie alle norme europee, violando i principi di protezione e informazione previsti dalle direttive europee.

Il giudice comunitario, investito della vicenda, ha voluto affrontare la questione richiamando le direttive europee più rilevanti in materia:

- Direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, che mira a prevenire l'introduzione di clausole che possano pregiudicare la posizione dei consumatori.

- Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, che obbliga le imprese a evitare comportamenti ingannevoli o coercitivi nei confronti dei consumatori.

- Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori, che impone specifici obblighi informativi sulle condizioni dei contratti di credito.

Dopo aver operato un ambia descrizione delle norme comunitarie, il giudice comunitario ha voluto verificare se le norme del contratto di cui trattasi siano, nella sua applicazione, coerenti e rispettose dei principi comunitari, valutando se le clausole in discussione rispettassero gli standard di trasparenza e non ledessero i diritti dei consumatori.

La sentenza oggetto della nostra segnalazione ha analizzato tre profili relativi alle clausole contrattuali.


a) Trasparenza e chiarezza delle clausole contrattuali

Uno degli aspetti cruciali trattati dalla Corte riguarda la necessità che le clausole siano redatte in modo chiaro e comprensibile, con particolare attenzione alla valutazione della buona fede delle parti e alla possibilità per il consumatore di comprendere appieno le implicazioni delle condizioni sottoscritte. 

Se una clausola non è chiara o se non consente al consumatore di comprendere l’effettivo impegno finanziario che sta assumendo, essa può essere considerata abusiva.


b) Interpretazione favorevole al consumatore

Un altro punto rilevante emerso dalla sentenza è il principio secondo cui, in caso di ambiguità interpretativa di una clausola, questa deve essere interpretata nel modo più favorevole al consumatore. La Corte ha ribadito che, nel caso di contrasti tra le parti, il consumatore, come parte più debole, deve essere tutelato in via prioritaria.

Ricordiamo che tale principio ha una sua rappresentazione anche nel codice civile, all'art. 1371 c.c.: "Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.".


c) Obblighi di informazione delle istituzioni finanziarie

La Corte ha sottolineato che le istituzioni finanziarie hanno l'obbligo di fornire ai consumatori informazioni chiare, complete e trasparenti riguardo ai costi, alle condizioni di rimborso e agli oneri associati ai contratti di credito. 

Questa trasparenza è fondamentale per garantire che il consumatore possa prendere decisioni consapevoli, evitando che venga indotto a sottoscrivere contratti che non rispecchiano pienamente le sue esigenze o capacità economiche.

Di fatto, l'intervento del giudice comunitario mira a ribadire principi già enucleati dai giudici continentali e che dovrebbero avere un impatto significativo sui contratti di credito al consumo, poiché obbligano le istituzioni finanziarie a rivedere le loro pratiche e a garantire che tutte le clausole siano conformi ai requisiti di protezione dei consumatori. Le banche e gli enti finanziari dovranno porre maggiore attenzione nel redigere contratti di credito, evitando di inserire clausole che possano risultare inique o poco trasparenti.

La sentenza rafforza anche l'obbligo di fornire una corretta informativa pre-contrattuale, non solo per evitare pratiche ingannevoli ma anche per facilitare una scelta consapevole da parte del consumatore, che deve essere posto nelle condizioni di comprendere pienamente le implicazioni delle proprie scelte finanziarie.

Per maggiori informazioni, scrivi a sos@consumatoreinformato.it.

domenica 23 giugno 2024

Bene la Corte di giustizia che tutela il consumatore contro le clausole abusive

La Corte di giustizia ha, di recente, ritenuto di dover ribadire alcuni principi che riguardano le clausole abusive (vessatorie) inserite nei contratti bancari di credito al consumo, consentendoci di ricordare i diritti spettanti ai consumatori contro le banche.

Tali diritti, come osservato da giudice comunitario, devono essere estesi anche ai contratti accessori, ma collegati, a quello principale, con conseguente invalidità delle clausole inserite che limitano, come accaduto nel caso affrontato, la facoltà del consumatore di ottenere del credito dalla banca.

Ricordiamo che è abusiva la clausola che limiti i diritti del consumatore in ipotesi di acquisizione di servizi accessori, od anche laddove l'istituto bancario subordini la concessione del credito all'attivazione di ulteriori contratti.

Nella concreta fattispecie, i consumatori bulgari avevano stipulato un contratto di credito al consumo con il quale era stata avanzata la richiesta di una modesta somma di denaro (circa EUR 2 500), per un periodo di 36 mesi, soggetto ad un tasso d’interesse annuo del 41% e a un TAEG del 49,02%, con rimborso dell'importo di euro 4 400. 

Il contratto prevedeva la possibilità, in favore del cliente, di attivare una serie di servizi accessori al contratto principale, tra i quali:

- servizio "fast" con il quale il cliente poteva disporre della "priorità nell’esame della sua domanda di credito e nella messa a disposizione dei fondi, la quale doveva avvenire entro 24 ore dal ricevimento, da parte del creditore, del contratto di credito firmato.". 

- servizio "flexi", il quale "consentiva, a determinate condizioni, la modifica del piano di rimborso iniziale.", al verificarsi di determinate condizioni, come ad esempio in ipotesi di inabilità al lavoro, di risoluzione del contratto di lavoro, di ferie non retribuite, di licenziamento, o decesso di un componente del nucleo che contribuisce  al reddito familiare. 

Il servizi accessori, però, non sono gratuiti, ma prevedono un costo che, secondo quanto accertato dal giudice bulgaro, comporta per i consumatori l'incremento dell'importo totale da rimborsare all'istituto di credito alla conclusione del contratto (circa EUR 6.257,00).

Peraltro, tale maggior importo era previsto solo nel caso di effettivo utilizzo del servizio accessorio, tant'è che per il professionista non esisteva alcun carattere vessatorio del contratto.

Orbene, il giudice comunitario ha accertato il carattere abusivo delle clausole previste nei contratti accessori, nel caso in cui prevedano dei costi supplementari a carico del consumatore, anche nell'ipotesi in cui non siano effettivamente esercitati dal cliente, prevedendo comunque dei costi spropositati a carico di quest'ultimo per il servizio ottenuto.

Corte di giustizia UE - Sez. IX - sentenza C - 714/22 .

domenica 17 marzo 2024

Euribor truccato: si al rimborso degli interessi dei mutui per il periodo 2005/2008

La recente ordinanza n. 34889/2023 della Cassazione civile ha riaperto le discussioni sorte  in ambito bancario in merito alla validità delle clausole previste nei mutui a tasso variabile concluse tra il 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008 (per maggiori informazioni e tutela, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

Abbiamo già trattato l'argomento, evidenziando che quei contratti prevedevano (e prevedono) un tasso di interesse (Euribor) oggetto di manipolazione, così come riconosciuto dalla Commissione dell'Unione europea (clicca qui per un approfondimento).

Alla base della vicenda oggetto di trattazione c'è la decisione assunta dalla Commissione assunta nel  2013, la quale ha sanzionato alcune banche per aver manipolato le quotazioni dell'Euribor, tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile, negli anni 2005 - 2008.

La vicenda è stata oggetto di molteplici interventi giurisprudenziali, non sempre in linea con quanto stabilito a livello comunitario, tant'è che la vicenda è arrivata avanti alla Corte di Cassazione.

L'Ordinanza n. 34889/2024 ha consentito ai giudici di legittimità di chiarire due aspetti:

(1) se manca il TAEG, l'indice sintetico di costo (ISC) svolge funzione suppletiva

Ribadendo un principio generale che vige in ambito bancario, l'omessa indicazione del TAEG nel contratto bancario non comporta la nullità parziale del contratto, in quanto l'indice sintetico di costo e può soddisfare il requisito di validità previsto ex lege.

La Corte chiarisce, infatti, che il TAEG non è un elemento decisivo del contratto la cui mancanza comporta la nullità parziale con conseguente sostituzione automatica ex art. 117 TUB.

(2) Euribor manipolato tra il 2005 e il 2008 - si alla restituzione degli interessi

La Suprema Corte ha deciso di entrare a gamba tesa nei confronti delle banche, stabilendo la nullità parziale delle clausole che prevedono il tasso Euribor e conclusi tra il 2005 e il 2008: "l'accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione europea con decisione del 4 dicembre 2013 produce la nullità dei contratti “a valle” che si richiamino per relationem al tasso manipolato".

La Cassazione ha smentito una delle principali tesi proposte dalle banche ai propri clienti, secondo la quale gli effetti dell'intervento della Commissione non poteva riguardare gli istituti di credito diversi da quelli sanzionati.

Invece, ai fini del diritto del consumatore ad ottenere la restituzione degli interessi versati sulla base di un contratto in Euribor manipolato, è irrilevante la partecipazione della banca al cartello restrittivo della concorrenza sanzionato nel 2013.

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 34889/2024.

domenica 7 gennaio 2024

Informazione non completa - il diritto di recesso può essere esercitato oltre i 14 giorni

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha voluto, con la sentenza di questa domenica, il principio che l'omessa o carente informativa fornita al consumatore in merito ai suoi diritti può comportare delle conseguenze negative nei confronti dello stesso professionista.

Se il contratto non indica in modo chiaro e completo il diritto di recesso, il consumatore ha il diritto di esercitarlo anche oltre il termine di quattordici giorni, anche se si tratta di un contratto di credito per l'acquisto di un'autovettura.

Il consumatore che non abbia ricevuto informazioni complete sui propri diritti e obblighi può recedere in qualsiasi momento fino a quando non sia avvenuta la totale esecuzione del contratto.

Nel caso di specie, alcuni consumatori si erano rivolti ad un tribunale tedesco, contestando di non aver ricevuto valide informazioni in merito al loro diritto di recesso dal contratto di credito al consumo da parte di alcune banche delle case automobilistiche (BMW Bank, Volkswagen Bank e Audi Bank). 

Si trattava di contratti di leasing o credito al consumo per l'acquisto di un veicolo e i modelli contrattuali non specificavano in modo completo il diritto di recesso.

I consumatori hanno eccepito tale circostanza, sostenendo che il diritto di recesso non sarebbe mai sorto a causa dell'omessa completa informativa, invocando l'esercizio di tale diritto.

La Corte ha operato una necessaria distinzione, premettendo che nel caso di un contratto di leasing, il consumatore ottiene in locazione un veicolo che può utilizzare per un determinato frangente predeterminato nel contratto senza alcun obbligo successivo di acquisto dell'acqua al termine del periodo.

Per tali contratti, non essendovi la vendita dell'automobile (se non alla fine), non esiste alcun diritto di recesso.

Tale diritto esiste, invece, per coloro che concludono un contratto di credito al consumo collegato all'acquisto di un bene, un veicolo, sicché in questo ultimo caso il consumatore può avvalersi del diritto di recesso nel caso in cui non abbia ricevuto informazioni complete ed esatte sui suoi diritti e obblighi e il contratto sia in fase di esecuzione, ossia prima del pagamento dell'ultima rata.

Di seguito, il provvedimento del giudice comunitario.

domenica 17 settembre 2023

Lexitor - nuovo intervento della Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione è tornata ad affrontare gli effetti della sentenza Lexitor C 383/18 (per maggiori informazioni, clicca qui), in relazione al diritto spettante al consumatore nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Gli Ermellini hanno voluto ribadire che la portata della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea riguarda i finanziamenti rientranti nel c.d. "credito al consumo" e disciplinati dal Testo Unico Bancario.

L'art. 125 TUB, nella versione antecedente alle novità introdotte con il D. Lgs. 141/2010, si limitava a riconoscere al consumatore un equo indennizzo nel caso di estinzione anticipata del rapporto bancario.

La determinazione dell'equa riduzione era lasciata alle direttive di CICR che, come noto, non sono mai state emanate, così permettendo alle banche di non riconoscere alcun rimborso al contraente debole.

Né, secondo il giudizio di merito oggetto di impugnazione, il consumatore poteva avvalersi delle nuove norme, in quanto il rapporto contrattuale era stato introdotto prima dell'entrata in vigore delle norme comunitarie.

La Suprema Corte ha censurato il ragionamento seguito dal giudice di merito, ricordando che la sentenza Lexitor ben prevede la possibilità di applicare le nuove norme europee anche per rapporti bancari accesi prima dell'entrata in vigore delle stesse.

Occorre ricordare che l'art. 125 sexies TUB statuisce che :“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso ha diritto a una riduzione del costo totale del credito” e questa norma può essere invocata anche da chi ha acceso un finanziamento prima del 2010.

In che senso? la norma che prevede un equo indennizzo può essere interpretata nel senso stabilito dalla richiamata norma del 2010, anche nel caso in cui non vi sia stata alcuna determinazione da parte del CICR.

Tale interpretazione prevale anche sulla clausola contrattuale che preveda l'esclusione del rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata, la quale deve essere considerata abusiva/vessatoria e disapplicata dal giudice.

Qui Corte di Cassazione - sentenza n. 25977/2023.

domenica 28 maggio 2023

Carta revolving comunque valida anche se l'intermediario non è autorizzato

Quest'oggi potete trovare una sentenza particolare e, a parere nostro, non corretta, laddove ritiene valida e legittima la conclusione di un contratto bancario contratto da una società bancaria non abilitata.

Questa è la sorprendente motivazione contenuta nella sentenza n. 358/2023 del 16 maggio 2023, con la quale il Tribunale di Trapani ha respinto una opposizione ad un decreto ingiuntivo proposta da un consumatore.

La vicenda ha inizio con un decreto ingiuntivo con il quale una società finanziaria chiede il pagamento dei somme a credito maturate verso il cliente a seguito dell'emissione, tra le altre, di una carta revolving.

Il cliente aveva promosso un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo eccependo, tra le altre, la carenza da parte della società dei requisiti per la proposta della revolving ex art.106 TUB e dell'art. 3 del D. Lgs. n. 374/1999.

Quest'ultima norma dispone specifici limiti per lo svolgimento dell'attività finanziaria, prevedendo obblighi precisi in capo all'operatore professionale che intende vendere prodotti finanziari, tra i quali la carta revolving.

Nella vicenda sottoposta all'attenzione del Tribunale di Trapani, è stato accertato il mancato rispetto di tali limiti di legge, ma ciò nonostante, il giudice non ha ritenuto tali carenze sufficienti a configurare una ipotesi di nullità del contratto relativo alla carta revolving: "Non può, infine, neanche accedersi alla tesi secondo cui il contratto non sarebbe valido per assenza di un intermediario finanziario abilitato, in palese violazione dell’art. 3 D.lgs. n. 374/1999 non essendo qualificabili come tali il titolare dell’attività commerciale, ovvero un suo dipendente, dovendosi ritenere privi di abilitazione a stipulare contratti per strumenti finanziari diversi da quelli per il finanziamento dei propri beni".

La motivazione addotta dal Tribunale di Trapani è la classica, e da noi contestata, dell'inesistenza di una norma che preveda, a seguito della carenza dei requisiti previsti, la invalidità del contratto concluso con il consumatore.

Precisa, sul punto, il giudice che: "mancando un’esplicita previsione normativa, va escluso che la violazione del summenzionato obbligo possa determinare, a norma dell’art. 1418, comma I c.c. la nullità del contratto eccepita dall’opponente (cfr. Cass. SSUU 2674/2007); inoltre, la dichiarazione riferita al contraente in forza della sottoscrizione (“Prendo atto che potrà essermi concessa da […] l’apertura di una linea di credito…”) denota come lo stesso contraente abbia individuato correttamente la […] come mutuante del contratto di finanziamento sottoscritto".

Così sentenziando, il Tribunale di Trapani sembra sancire che anche un operatore privo dei requisiti di legge, ovvero soggetto non qualificabile come intermediario finanziario abilitato, sia comunque legittimato a stipulare contratti per strumenti finanziari diversi dal finanziamento, tra cui le carte di pagamento e, più nello specifico, quelle revolving.

Tribunale di Trapani - Sezione civile - sentenza del 15 maggio 2023.

venerdì 3 febbraio 2023

Finanziamento chiuso prima del previsto? fatevi restituire interessi e commissioni dalla banca!

Finalmente i consumatori potranno ottenere una completa tutela nei confronti delle banche, ottenendo la restituzione di tutte le somme versate, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento (per maggiori informazioni, scrivi a info@consumatoreinformato.it).

Tale principio è stato ribadito dalla recente sentenza della Corte Costituzionale, la quale ha voluto tendere una mano in favore dei consumatori, evitando le condotte scorrette delle finanziarie nel caso di chiusura anticipata dei vari rapporti di credito al consumo.

Occorre premettere che dal 2008 esistono nuove regole che disciplinano l’obbligo di rimborso in favore del consumatore dei costi sostenuti alla banca per la concessione del credito, nel caso di estinzione anticipata del rapporto bancario.

Nonostante le norme comunitarie e il provvedimento che maggiormente ha evidenziato detto obbligo di rimborso, la sentenza C – 383/2008 o sentenza Lexitor, ancora oggi alcuni istituti di credito o finanziarie non danno applicazione alla legge e non rimborsano i clienti di tutte le somme dovute.


- Le novità introdotte con la direttiva 2008/48/UE – credito al consumo

Come anticipato, dal 1° giugno 2013, il legislatore italiano ha dato applicazione alla direttiva comunitaria del 2008, prevedendo nuove regole nel caso di estinzione anticipata del credito al consumo.

Nel caso in cui il consumatore richieda di concludere il finanziamento prima della naturale scadenza, è tenuto a versare al professionista un indennizzo pari:

- all’1% dell’importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore a un anno;

- allo 0,5 % dell’importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno.

Per contro, la banca dovrà restituire tutte le somme versate dal consumatore e collegate al finanziamento ottenuto, sia i costi sostenuti alla conclusione del contratto (costi upfront), come ad esempio le spese per l’istruttoria, sia quelli che il cliente sostiene durante la vita del contratto (costi recurring), tra i quali rientrano gli interessi.

L’art. 125 sexies TUB statuisce che: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso ha diritto a una riduzione del costo totale del credito”.

La norma è chiara nel disporre il diritto del consumatore ad ottenere la restituzione dei maggiori costi sostenuti per ottenere il credito, laddove decida di estinguere il debito prima della sua naturale scadenza e tra questi costi rientrano anche quelli versati all'atto della conclusione del contratto (upfront).

Detti costi, negli ultimi anni, non sono mai stati rimborsati dalle banche, le quali hanno sempre ritenuto tali oneri come maturati e dovuti dal consumatore, il quale non può ottenere alcun rimborso.


- La sentenza Lexitor

Tale questione è stata affrontata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza Lexitor, avente ad oggetto i costi upfront, ossia gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore è tenuto a versare in relazione al contratto di credito consumo concluso (vedi qui).

La Corte ha affermato l'obbligo da parte dell'istituto di credito di rendere al consumatore tutti i costi sostenuti per ottenere il credito, e quindi non solo quelli recurring, ma anche le somme versate all'atto dell'avvio del rapporto bancario.

Il giudice europeo ha richiamato, sul punto, i principi introdotti con la Direttiva 2008/48, il cui fine è quello di riconoscere la massima garanzia in favore del consumatore, permettendogli di non dover sostenere un costo troppo elevato per il credito bancario, in particolar modo laddove egli restituisca il capitale prima della scadenza.

La restituzione di questi importi deve avvenire in modo automatico, in assenza di una qualsivoglia valutazione sulla natura e la tipologia dei costi collegati finanziamento o alla durata del contratto: in ultima istanza, secondo la Corte risulta corretto che qualsiasi somma versata dal cliente durante la vita del contratto, sia rimborsata dall'istituto di credito nel caso di estinzione anticipata.

Le banche e le finanziarie italiane hanno ritenuto di dover ignorare la novità normativa, nonostante i principi di applicazione siano stati esposti in modo chiaro dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.


- la legge n. 106/2021 cerca di aiutare le banche mitigando gli effetti della Lexitor

In aiuto delle banche è anche intervento il Governo, il quale ha cercato di limitare gli effetti della pronuncia della Corte di giustizia, e più in generale della direttiva 2008/48, impedendo ai consumatori di poter chiedere la restituzione di somme anticipate alle banche e da queste trattenute in modo illegittimo nel momento in cui il finanziamento è stato estinto in modo anticipato.

La legge n. 106/2021, in conversione dell'art. 11 octies decreto legge n. 73/2021 (aiuti bis), ha disciplinato il diritto di rimborso spettante ai consumatori, negandolo per coloro che avevano sottoscritto un contratto di finanziamento, con rimborso anticipato, in epoca antecedente all'entrata in vigore della stessa norma, ossia il luglio 2021, e quindi di fatto a tutti i rapporti di credito al consumo.

Appare di tutta evidenza che tale norma ha legalizzato il diritto delle banche a trattenere ogni costo collegato al credito, anche nell’ipotesi di estinzione anticipata del credito, così negando ogni diritto del consumatore alla restituzione dei costi cosiddetti recurring (interessi corrispettivi, assicurazione del credito ecc.) e up front (commissioni di istruttoria, commissione all'agente finanziario, spese gestione pratica).


- Incostituzionale la norma salva banche. Così deciso dalla Corte costituzionale 

Con sentenza n. 263/2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), nella parte in cui limita il diritto del consumatore alla restituzione delle somme anticipate ai soli costi recurring. 

La Corte ha stabilito che la direttiva 2008/48/CE (decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) deve trovare applicazione per tutti i contratti e non solo per quelli conclusi dopo l’entrata in vigore della citata legge n. 106 del 2021. 

La Corte conclude affermando che: "Per effetto della sentenza della Corte costituzionale, spetterà, dunque, ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021.".

A tutti i consumatori, quindi, spetta il diritto alla restituzione delle somme anticipate, nel caso in cui abbiano estinto il loro finanziamento prima della conclusione naturale del contratto.

Rivolgetevi alla vostra banca, o finanziaria, con la quale avete concluso il rapporto contrattuale in anticipo, e fatevi restituire i maggiori interessi e costi illegittimamente trattenuti.

domenica 6 novembre 2022

Centrale rischi: la segnalazione deve essere preceduta dalla comunicazione al consumatore

La segnalazione alla Centrale rischi della Banca d'Italia (o alle varie banche dati private) è circostanza tutt'altro che rara per il consumatore, ed anzi sono molti i casi di persone che segnalano all'associazione questo tipo di vicenda.

Abbiamo  già trattato la questione nel blog, chiarendo anche in cosa consiste l'iscrizione alla banca dati (clicca qui), e quando può essere importante che la banca rispetti i presupposti per la segnalazione del cliente.

Stiamo trattando la fattispecie, tutt'altro che rara, ove il cliente della banca non abbia pagato più rate del proprio debito  con la banca, e quest'ultima sia costretta a segnalarlo nelle varie banche dati previste per legge.

La banca segnalante deve, a tal proposito, avvertire il consumatore della sua prossima segnalazione alla Centrale rischi, informandolo delle rate pagate in ritardo e dandogli la possibilità di poter di saldare il debito.

E' uno dei requisiti che rendono la segnalazione legittima e rispettosa della legge, ed in particolare l'art. 125 del Testo Unico Bancario e delle successive comunicazioni di Banca d'Italia.

L'art. 125 comma 3 del TUB prevede, infatti, che la banca sia tenuta, prima di segnalare il cliente ad informarlo della sua prossima segnalazione presso la Centrale rischi della Banca d'Italia, così come ribadito con la Circolare n. 139 del 11 febbraio 1991 della Banca d’Italia, Capitolo I Sezione 1 paragrafo 4.

La banca deve inviare, quindi, una lettera con l'avvertimento rivolto al cliente della sua prossima segnalazione alla Banca d'Italia.

Ma cosa succede se non procede alla comunicazione preventiva verso il cliente? e questo tipo di comunicazione riguarda il solo caso di "segnalazione a sofferenza" od ogni tipo di segnalazione in Centrale rischi?

Il Tribunale di Napoli risponde a questi quesiti, premettendo che la segnalazione è regolare se rispettosa dei presupposti previsti dalla legge, i quali valgono non solo per le segnalazioni “a sofferenza”, ma devono trovare applicazione in tutte le procedure di segnalazione alla centrale rischi.

Ciò premesso, ogni tipo di segnalazione deve essere preceduta dalla comunicazione al cliente, proprio per consentirgli di poter saldare le rate arretrate e mettersi in regola.

E se non viene inviata tale comunicazione? il Tribunale di Napoli (in contrasto con alcune sentenze di altri giudici vedi qui) afferma che la mancata comunicazione comporta la invalidità della segnalazione alla Centrale rischi con obbligo di cancellazione in capo alla banca.

Tribunale di Napoli.

domenica 18 ottobre 2020

Multiproprietà e credito al consumo: vecchia e nuova disciplina a confronto

A distanza di quasi vent’anni dai fatti, la pronuncia di oggi, la Cassazione n. 19778 del 2018, ci fa tornare indietro ad un caso, l’ennesimo, di multiproprietà risalente addirittura al 2001 e acquistata con un finanziamento che la banca aveva versato direttamente nelle casse dell’intermediario turistico. 

La multiproprietà, prodotto turistico che fino agli anni duemila rappresentava uno status symbol per coloro che si vantavano di avere una “seconda casa” ai tropici o nel Mar Rosso, oggi è più un impiccio per i loro figli o nipoti, che non vogliono spese di gestione sul groppone e, se proprio devono andare in vacanza, optano per il “mordi e fuggi” o restano in Italia. 

Lo sappiamo, disfarsi dei certificati di multiproprietà è un’impresa. Venderli è quasi impossibile perché ci si imbatte in delle permute, cessioni o soluzioni farlocche (qui un esempio): la soluzione preferibile, dunque, è andare per le vie legali. E, finché si tratta di trovare un difetto di contenuto nel contratto di multiproprietà, la strada è in pianura. Per intenderci, tutti i contratti turistici (e la multiproprietà rientra tra quelli) devono indicare in modo chiaro e comprensibile in cosa consistono, altrimenti sono nulli: rare volte il sistema time sharing, oscuro persino nell’espressione, è stato ritenuto chiaro dai giudici. 

Il problema maggiore si presenta quando si tratta di recuperare i soldi spesi per acquistare questi vetusti certificati, perché ci si scontra contro le ambiguità che gli intermediari di allora ponevano in essere: quella di tenere riservati i rapporti con le banche che erano disposte a finanziare le multiproprietà oppure, se proprio questi rapporti erano palesi, quella di vietare al consumatore di opporre alle banche eccezioni relative al rapporto col venditore.

Per capire il perché di questi comportamenti, dobbiamo parlare brevemente di collegamento funzionale tra contratti. L’espressione è abbastanza semplice da afferrare, perché indica una pratica molto diffusa nella pratica commerciale: le parti si prefiggono un obiettivo e, per raggiungerlo, usano una “catena” di contratti, tutti diversi tra loro, ma saldamente uniti verso il fine. Nel nostro caso, si parla appunto di “mutuo di scopo”: al posto di dare i soldi al cliente, la banca finanzia direttamente il venditore del servizio. 

Vista così, sembrerebbe che i destini dei contratti appartenenti alla catena (quello di multiproprietà e il finanziamento) sia strettamente legato, dipendendo gli uni dagli altri. Riversando questo ragionamento nel nostro caso, si potrebbe dire che, se l’intermediario turistico non mi mettesse a disposizione la casa in multiproprietà, allora potrei chiedere direttamente alla banca di essere rimborsato. 

In realtà, questo ragionamento non è stato così immediato, come testimonia la rigogliosissima dottrina e giurisprudenza in materia. 

Vi è stato un “prima” e un “dopo”, la cui linea di spartiacque è stata segnata dalla normativa in materia di credito al consumo introdotta dal d.lgs.13 agosto 2010, n. 141. 

Per farla semplice, prima del 2010, ed in presenza del vecchio art. 125, comma 4, Testo Unico Bancario si riteneva che, per esserci un vero e proprio collegamento funzionale, ci dovesse essere un vincolo di esclusiva tra banca e venditore del prodotto. Soltanto in quel caso il cliente avrebbe potuto formulare alla banca le eccezioni d’inadempimento da indirizzare al venditore.

Due erano i problemi che si ponevano, uno di ordine pratico e l’altro sul piano dei principi. 

Anzitutto, come avrebbe fatto il consumatore, in un eventuale giudizio contro la banca, a provare il “vincolo di esclusiva”, dal momento che bastava nasconderlo o escluderlo?  

E, poi, perché il consumatore avrebbe dovuto sopportare un prodotto difettoso e, allo stesso tempo, restituire alla finanziaria le rate per l’acquisto? 

Per far fronte a questi problemi e venire incontro al consumatore, una parte della giurisprudenza è andata oltre alla lettera del Testo Unico Bancario e ha elaborato alcuni “indici rivelatori”, indici in presenza dei quali si può dire che esiste un collegamento negoziale. 

Li conosciamo già (qui puoi approfondire), ma val la pena di riprenderli, perché sono all’ordine del giorno nelle sentenze in cui i giudici si sono occupati delle multiproprietà stipulate prima del 2010:

  1) il modulo prestampato della banca nelle mani del venditore; 

  2) l’annotazione del contratto di compravendita nel modulo prestampato; 

  3) la circostanza, assai importante, che la finanziaria eroga il finanziamento direttamente nel conto del venditore. 

Veniamo, ora, al decreto legislativo n. 141 del 2010 che abbiamo citato, e più precisamente all’articolo 121, comma 1, lett. d). 

Esso ha rappresentato un tentativo da parte del nostro legislatore di recepire alcuni indirizzi dell’Unione Europea, per la quale, in presenza di un’operazione commerciale oggettivamente unica, vi deve essere collegamento negoziale.

In realtà, la formula usata nel decreto legislativo si scosta un poco dagli indirizzi ricevuti, ma non è questa la sede per parlarne: basti, per noi, sapere che oggi il “credito collegato” è definito come “quel contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifico se ricorre almeno una delle due condizioni ivi previste: 

1) che il finanziatore si sia avvalso, per promuovere o concludere il contratto di credito, della cooperazione professionale del fornitore;

2) che il contratto di credito individui esplicitamente il bene o il servizio che si intende acquistare con il finanziamento.”

Almeno a nostro avviso, la disposizione poteva essere scritta meglio. Le norme comunitarie, ma anche la giurisprudenza interna, si riferiscono ad operazioni commerciali unitarie e complesse per stabilire una connessione giuridica tra contratto di finanziamento e vendita, con tutti gli effetti che ne conseguono.

Non si vede, dunque, perché scrivere una norma che stabilisce ulteriori criteri - utili, ma non risolutivi – e tralasciare l’operazione economica nel suo complesso, che apre lo spazio ad altri criteri, che la giurisprudenza senz’altro individua e individuerà per tutelare il consumatore.

Qui potete leggere l'Ordinanza n. 19778/2018.

domenica 27 settembre 2020

Il diritto di recesso deve essere chiaro e completo anche per i contratti conclusi con la banca

Questa domenica vi segnaliamo la sentenza della Corte di Giustizia UE chiamata ad affrontare una questione delicata per i consumatori, ossia l'esercizio del diritto di recesso per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali.

Tale diritto spetta al consumatore anche per i contratti conclusi con la banca, si pensi solo al credito al consumo on line, ove non sempre le norme contrattuali sono presentate in modo specifico e trasparente ed imperversa il point and click.

E' noto che in tale materia, la direttiva 2008/48/CE ha abrogato la precedente direttiva 87/102/CEE, disciplinando anche le informazioni che devono essere inserite nel contratto concluso tra professionista e consumatore.

L'art. 10, paragrafo 2, lettera p, in particolare, disciplina il diritto di recesso, chiarendo che:"l'esistenza o l'assenza del diritto di recesso e il periodo durante il quale esso può essere esercitato e le altre condizioni per il suo esercizio, comprese le informazioni sull'obbligo del consumatore di rimborsare il capitale prelevato e corrispondere gli interessi […]".

Il successivo art. 14 indica il termine di recesso, chiarendo l'applicazione di detta norma:

"Il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto di credito senza dare alcuna motivazione. 

Tale periodo di recesso ha inizio:

a) il giorno della conclusione del contratto di credito; oppure

b) il giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 10, se tale giorno è posteriore a quello indicato nella lettera a) del presente comma".

Tale norma, come noto, riguarda i prestiti bancari sino ad euro 75.000,00, aventi ad oggetto il credito al consumo e non assistiti da garanzia immobiliare.

La Corte di Giustizia ha affrontato e risolto due questioni relative al diritto di recesso nei contratti di credito al consumo.

1.- il contratto deve indicare con chiarezza il calcolo dei giorni del diritto di recesso

Una delle questioni che riguardano usualmente il consumatore è: come si calcola il periodo del diritto di recesso?

La Corte chiarisce che il contratto deve indicare in modo chiaro la modalità di calcolo dei giorni e tale informazione deve essere chiara e precisa.

Si tratta, in altri termini, di una informazione che deve essere esposta nel contratto in modo tale da consentire una facile comprensione al consumatore, chiarendo a quest'ultimo come esercitare il proprio diritto.

2.- divieto di rinvio alla norma nazionale

Sotto altro profilo, il contratto deve indicare tutte le caratteristiche del diritto di recesso, e quindi anche la modalità di calcolo, senza rinviare ad altro documento o norma nazionale.

E' fatto divieto di indicare nel contratto una generica disciplina del diritto di recesso, rinviando alla norma nazionale al fine di colmare la carenza del documento firmato tra le parti.

Qui di seguito, la Corte di Giustizia - sentenza C-66/2019.

domenica 2 agosto 2020

Credito al consumo: la banca deve indicare il diritto di recesso in modo chiaro

La recente sentenza della Corte di Giustizia ci consente di tornare ad affrontare la questione diritto di recesso, ossia uno dei più importanti diritti che spettano al consumatori nel caso di contratto concluso fuori dai locali della banca.

Questo tipo di contratti si concludono, ad esempio, via internet o nel caso di vendita presso l'abitazione del consumatore o in occasione di eventi pubblici, ove la banca offre il proprio servizio di finanziamento per l'acquisto di un bene o un servizio (si pensi all'acquisto di una macchina o di un pacchetto vacanze).

La Corte di Giustizia ha voluto rimarcare che anche le banche, nella concessione del credito al consumo devono rispettare i principi stabiliti dalla Direttiva 2008/48/CE, norma che disciplina i contratti di credito al consumo e che così disciplina il diritto di recesso: «l'esistenza o l'assenza del diritto di recesso e il periodo durante il quale esso può essere esercitato e le altre condizioni per il suo esercizio, comprese le informazioni sull'obbligo del consumatore di rimborsare il capitale prelevato e corrispondere gli interessi […]» (art. 10, paragrafo 2, lettera p).

L'art. 14 prevede che il diritto di recesso è di quattordici giorni che cominciano a decorrere dal:
a) il giorno della conclusione del contratto di credito; oppure
b) il giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 10, se tale giorno è posteriore a quello indicato nella lettera a) del presente comma».
La Corte di Giustiza ha ben chiarito che tale norma deve essere rispettata dagli istiutiti di credito che nei contratti tale diritto deve essere:

  • essere indicato in modo chiaro ed esplicito anche con riferimento alla modalità di calcolo;
  • ai fini del calcolo dei giorni per l'esercizio del diritto di recesso, il contratto non deve operare alcun rinvio ad una norma nazionale che rinvii ad altre norme nazionali.
Questi limiti normativi hanno lo specifico fine di evitare l'elusione della norma, garantendo al contraente debole (il consumatore) di conoscere il proprio diritto, ma anche calcolare semplicemente entro quanto può esercitarlo.

Di seguito, trovate la sentenza del 20 marzo 2020 causa C - 66/2019.

domenica 7 giugno 2020

Estinzione anticipata del prestito? fatti restituire i soldi dalla banca!

Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto molte segnalazioni di consumatori interessati a valutare la correttezza della banca nei loro confronti all'atto della conclusione anticipata del finanziamento, con restituzione della somma ottenuta a prestito.

Siamo stati contattati da consumatori (info@consumatoreinformato.it o sos@consumatoreinformato.it) che ci chiedono di verificare se la banca si è comportata bene quando il consumatore ha saldato in anticipo il proprio rapporto con la banca.

La recente sentenza Lexitor della Corte di Giustizia (vedi qui) ha smascherato, infatti, delle condotte illegittime tenute dalle banche, le quali vi concedono il prestito facendovi pagare costi ed oneri (spese di istruttoria - oneri vari - spese di valutazione del debitore - spese di assicurazione etc.....) spesso dubbi e che, al momento della conclusione del prestito, si dimenticano di restituirvi, così come previsto dalla legge.

In termini più semplici, è stato accertato che alla conclusione del contratto di finanziamento (in ipotesi di estinzione anticipata), l'istituto concedente il credito si era "scordato" di restiutire al consumatore, i soldi che quest'ultimo aveva anticipato e che avrebbe dovuto ottenere di ritorno.

- ABF: non dovuti i costi di up front - il consumatore ha diritto alla riduzione del debito al momento dell'estinzione
L'orientamento della Corte di Giustizia è stato seguito anche dall'Arbitro Bancario Finanziario che con la pronuncia del collegio di coordinamento ha affrontato la questione appena esposta.

L'Arbitro bancario, valutando varie vicende sottoposte alla sua attenzione, ha statuito il principio secondo il quale la banca ha l'obbligo di restituire al consumatore tutti i costi che non dipendono dalla durata del contratto e versati da quest'ultimo all'atto dell'avvio del rapporto bancario.

Anche l'Arbitro bancario, seguendo l'orientamento comunitario, ha ritenuto che tale soluzione segue i principi della Direttiva 2008/48, norma introdotta tra i paesi europei per contrastare tutte le clausole abusive contrarie alla giusta retribuzione della banca nel credito al consumo.

Seguendo i principi comunitari, il consumatore che conclude il rapporto contrattuale deve ottenere il rimborso di tutti gli oneri e costi collegati alla natura del finanziamento e alla durata del contratto, e che egli ha anticipato alla banca, seguendo quanto è previsto dall'art. 125 sexies TUB: "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E proprio seguendo tali principi che il Collegio  di Coordinamento dell’ABF con il provvedimento 11 dicembre 2019, n. 2625 che potete leggere di seguito ha statuito quanto segue, anche in ordine ai costi up front:
“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

E quindi, i costi up front (ossia quelli versati al momento della conclusione del contratto, devono essere comunque restituiti dalla banca al consumatore nel caso di estinzione anticipata.

Qui la pronuncia dell'ABF.

domenica 17 maggio 2020

TAEG deve essere espresso in modo chiaro. Così la Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia ha affrontato in più circostanze la tematica dei contratti di finanziamento e dell'obbligo di indicazione in modo chiaro e trasparente delle condizioni economiche.

Il giudice europeo è intervento in questo ambito richiamando la Direttiva 2008/48/CE avente ad oggetto i contratti di credito ai consumatori, norma che ha disciplinato la materia, introducendo maggiori tutele per i consumatori.


Ed anche quest'ultima sentenza ha ad oggetto un contratto di credito ai consumatori, ove la Corte ha chiarito quali informazioni devono essere inserite nel contratto e, con particolare riferimento al TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), come deve essere indicato e comunicato al consumatore.


Nel caso di specie, un istituto di credito aveva espresso il TAEG era stato indicato nel contratto in modo non univoco, ossia compreso in un intervallo tra due valori (21,5% e 22,4%), subordinando la determinazione del tasso ad alcuni presupposti.


La Corte di Giustizia ha dichiarato tale modalità contraria a quanto stablito dalle norme comunitarie, affermando la invalidità della condotta della  banca che non prevede il tasso annuo effettivo globale espresso in un unico valore, ma mediante un intervallo che rinvia ad un tasso minimo e ad un tasso massimo.

Di seguito, la sentenza relativa alla causa C- 290/2019.
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