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domenica 2 luglio 2017

Ti hanno proposto il finanziamento per pagarti la multiproprietà? la Cassazione interviene in tuo favore

Nuovo ed interessante intervento della Suprema Corte di Cassazione in materia di vendita di multiproprietà (o altri certificati vacanza).

Non di rado, infatti, la vendita di questi particolari prodotti vacanza viene accompagnata dalla sollecitazione alla sottoscrizione di un contratto di credito al consumo (finanziamento personale), con il quale il consumatore può pagare la  sua multiproprietà in "comode" rate.

Cosa succede, in particolare?

Si presenta alla porta il promotore della società che ti vuole vendere la multiproprietà, e dopo averti "assediato" per alcune ore sull'opportunità di sottoscrivere il contratto, ti sottopone il  modulo per  la firma.

E qui il consumatore si rivolge al promotore con la famigerata "uscita": "non abbiamo i soldi per comprare questa multiproprietà", convinto che tale ultima affermazione possa fare desistere il venditore.

E  invece no!.....qui scatta la proposta finanziamento (a meno che non ti siano proposte le cambiali....insomma, "barba e capelli" ti viene proposto in qualsiasi  modo) attraverso una finanziaria.

Il promotore ti dice: tranquillo che abbiamo una finanziaria che ti può concedere la somma nello spazio di qualche giorno/settimana......e quindi, oltre a firmare il contratto di acquisto del certificato vacanza, ti trovi a firmare anche il contratto di finanziamento.

A volte, questa firma interviene qualche giorno dopo in una filiale della banca dove venite invitati per la firma del contratto di finanziamento (con tanto di assicurazione).

Come abbiamo sostenuto in più circostanze su questo blog, questo contratto di finanziamento è necessariamente collegato a quello di acquisto del diritto vacanza, in quanto il consumatore "si vede costretto" ad accendere il credito al consumo per permettersi il prezioso "certificato" di iscrizione al club.

Va da sé che se è possibile dimostrare che il contratto di acquisto del certificato vacanza (multiproprietà o diritto turnario) non è valido, diviene non valido anche il collegato contratto di finanziamento.

La Cassazione, con un importante e recente intervento, ha riaffermato questo principio, chiarendo che i contratti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di un bene o servizio devono essere dichiarati nulli/risolti nel caso di nullità o risoluzione di quello principale. Tale soluzione può  (deve) essere adottata dal giudice, a prescindere dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore nella concessione del credito ai clienti dei fornitori.

Quindi, se acquistate un certificato di iscrizione ad un club, o una multiproprietà, e la pagate con un finanziamento, se il contratto principale non è stato adempiuto totalmente (ad esempio vi dicono che potete prenotare in qualsiasi parte dell'anno ed invece non è vero), è possibile ottenere anche la restituzione dei soldi versati con il finanziamento.

Qui di seguito la sentenza.

venerdì 15 luglio 2016

New Club Elite - il contratto di acquisto non rispetta la legge? l'iscrizione non è valida ..... e i consumatori ottengono la restituzione dei soldi

Il Tribunale di Mantova consolida il suo orientamento, considerando privi di validità i contratti di vendita dei certificati di New Club Elite, in quanto contrari al Codice del Consumo.

Il caso affrontato dal giudice riguarda la vendita, come in altre circostanze, di un certificato da parte dell'allora Dreams (divenuta in seguito Your Project Dream) a due consumatori mantovani, invitati in un albergo nelle vicinanze di Cerese.

Il giudice, presa visione del contratto, ha ritenuto non valido il contratto perché privo di chiare informazioni idonee a consentire all'acquirente di poter comprendere la tipologia di diritto vacanza oggetto di sollecitazione.

Tali informazioni, generiche e contraddittorie, violano le norme del Codice del Consumo previste in questa materia, così come correttamente osservato dal Tribunale, secondo il quale i documenti informativi devono essere precisi, trasparenti e completi.

Aggiunge il Tribunale di Mantova che "deve nel caso in esame deve trovare applicazione altresì il disposto di cui agli artt. 70 e 71 del Codice del Consumo, atteso che i ricorrenti hanno stipulato il contratto nella loro veste di consumatori, essendo evidente come il modello contrattuale intercorso tra le parti sia da ricondursi alla c.d. "multiproprietà" disciplinata al D.Lgs. 427/98.", cosicché, il contratto deve includere una serie di informazioni necessari sotto il profilo della validità della vendita

Tale carenza comporta, per il giudice, la nullità dell'acquisto del certificato New Club Elite, ma nel caso di specie anche la restituzione dei denari spesi dai consumatori, i quali avevano finanziato l'acquisto attraverso un finanziamento con Carifin: il giudice, seguendo altri giudici (vedi), ha ritenuto esistere un collegamento tra il finanziamento e il contratto di acquisto, ed ha dichiarato altresì nullo il contratto di finanziamento, ordinando alla finanziaria la restituzione ai consumatori delle rate rimborsate.

sabato 23 aprile 2016

Ancora Milano - nullo il contratto, cancellata l'iscrizione a New Club Elite e restituiti i soldi del finanziamento

Ancora una volta vi segnaliamo una nuova sentenza del Tribunale di Milano che ha provveduto alla cancellazione dell'iscrizione di due consumatori dall'iscrizione a New Club Elite fino al 31 dicembre 2053. Nel caso di specie, due consumatori milanesi erano stati contattati telefonicamente da un promotore della società Dreams Travel S.r.l., il quale li invitava a partecipare ad un evento presso un albergo cittadino.

I consumatori si recavano presso l'hotel convinti di ricevere un omaggio vacanza e niente più, ed invece in quella sede scoprivano di essere protagonisti di un evento presentazione di un non chiaro diritto vacanza chiamato New Club Elite.

E dopo un successivo incontro presso l'abitazione dei consumatori, questi ultimi venivano convinti a sottoscrivere il contratto di acquisto di questo particolare diritto vacanza.

Il diritto vacanza veniva pagato dai consumatori attraverso un contratto di finanziamento, sottoscritto contestualmente all'atto di acquisto del certificato vacanza.

Il Tribunale di Milano, chiamato a valutare la regolarità del contratto sottoscritto dai consumatori, ha considerato privo di validità l'accordo per evidente carenza di uno degli elementi fondamentali: l'oggetto.

Il Giudice milanese, in particolare, sostiene che dalla lettura del contratto di Dreams Travel "Non risulta in alcun modo determinato il periodo dell'anno durante il quale il cliente avrebbe potuto usufruire del servizio, limitandosi il contratto ad indicare tutte le settimane dell'anno. Né tantomeno è possibile rilevare le modalità di prenotazione della settimana vacanza, in quanto dalla documentazione sottoscritta dai ricorrenti si evince solo il riferimento ad alcuni membri di telefono del servizio clienti, senza previsioni per l'ipotesi di mancanza di disponibilità nella struttura nel periodo richiesto dal titolare del "certificato"".

E con la dichiarazione di nullità del contratto, il giudice milanese ha dichiarato che i consumatori sono esonerati dal pagamento delle spese di gestione, e devono essere cancellati da New Club Elite.

Ma il Tribunale di Milano va oltre, e dopo aver dichiarato nullo il contratto di acquisto del certificato vacanza ha condannato la finanziaria a restituire i soldi del finanziamento ai consumatori, dichiarando altresì nullo il contratto di credito al consumo (sul punto, vedi qui).

Per maggiori informazioni, potete scrivere a multiproprieta@consumatoreinformato.it

domenica 13 settembre 2015

Certificato Santo Domingo - è nullo il contratto di acquisto........ma non quello di finanziamento

La sentenza che vi proponiamo di seguito ci consente di trattare un argomento molto delicato, ossia quali  sono le conseguenze nel caso in cui il giudice ci dia torto, respingendo le nostre richieste.

Chiunque si sia trovato costretto a confrontarsi con il sistema giustizia, sia come attore che nella veste di convenuto, si è chiesto (od ha chiesto all'avvocato): ma posso vincere?

Quando vi recate da un avvocato (o una associazione di categoria, o anche un consulente legale), uno dei quesiti che ponete al professionista è "quante possibilità abbiamo di vincere la causa?". 

Un serio professionista vi deve informare su tutti i rischi che si corrono quando avviamo una controversia legale, chiarendovi che non esiste una certezza assoluta (il famoso "100%") di vittoria.


Non esiste alcuna certezza assoluta di vincere una causa prima di iniziarla, e chi vi dice "questa la vinciamo di sicuro", vi sta raccontando una falsità.

Infatti, come già scritto in precedenza, esistono rischi e pericoli che accompagnano un procedimento civile e che devono essere tenuti in debita considerazione.

Quali? Qui di seguito, alcuni rischi collegati alla causa civile, prendendo ad esempio, in conclusione, la recente sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano.

(a) Esiste una generale "alea di rischio" per chi chiede giustizia al giudice

Quando decidete di andare per giudici dovete sapere che esiste un generale, e non cancellabile, rischio di poter perdere la causa per qualsiasi motivo.

In altri termini, dovete comprendere che anche se vi siete affidati al miglior avvocato, non è lui che scrive la sentenza, ma un'altra persona: il giudice.

E il giudice può vedere le cose in maniera diversa e per voi non favorevole, e può decidere di darvi torto, anche se siete convinti di disporre di ottime ragioni per ottenere un esito positivo.

In conclusione, diffidate dell'avvocato che vi assicura, oltre ogni ombra di dubbio, la vittoria della causa, perché esiste sempre e comunque un potenziale pericolo di non ottenere il risultato sperato, e quindi perdere la causa, od ottenere una vittoria diversa (inferiore) a quella prospettata dal professionista.

(b) Gli specifici rischi giuridici della causa

Oltre al generale rischio di poter arrivare ad un giudizio diverso da quello sperato, dovete ricordare che quando avviate una controversia legale contro un'altra persona (o una società), vi sono una serie di questioni/problemi di natura giuridica che devono essere risolti dal giudice e che, in ultima istanza, possono divenire decisivi per la soluzione, favorevole o meno, del vostro fascicolo.

Si tratta di questioni di diritto che il vostro legale deve conoscere, o dovrebbe, e che può esporvi sin da subito, in quanto si traducono in specifici rischi della causa.

E sono rischi che dovete cercare di conoscere e, unitamente al professionista a cui affidate l'incarico, decidere se affrontare o meno prima di avviare la lite legale.

Stiamo parlando di questioni processuali, ovvero problemi del processo, e questioni di merito, ossia peculiari problemi giuridici connessi alla vostra specifica storia, e che potrebbero condizionare, in modo decisivo, l'esito del giudizio finale.

Di solito, l'avvocato non affronta con voi tutte le questioni giuridiche, anche perché non avete tutte le competenze specifiche per poter comprendere alcuni aspetti tecnici.

Ma quando si tratta di questioni rilevanti, dalla cui soluzione dipende l'esito positivo della controversia, il legale non può nascondervele e voi avete il diritto di essere informati ed esprimere un consenso consapevole.

E quindi, non esitate a chiedere spiegazioni al vostro legale in merito ad eventuali rischi della causa, oppure un chiarimento rispetto agli effetti collegati alla causa.

Ricordatevi, infatti, che nel processo civile italiano prevale il principio secondo il quale "Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte......" (art. 91 c.p.c.).

In altre parole, CHI PERDE PAGA!

(c) Un esempio di rischio della causa - il Tribunale dichiara nullo il contratto di vendita di un certificato di associazione.......ma non quello di finanziamento.

Ed ora passiamo ad un esempio di rischi collegati all'azione legale e come, con poco, si può ottenere un risultato non conforme a quello sperato dal consumatore.

Il caso affrontato dal Tribunale di Milano ha ad oggetto un contratto di acquisto di un certificato di associazione a Santo Domingo da parte di un consumatore milanese, avvenuto nell'anno 2009.

Il nostro amico consumatore si faceva convincere dai promotori della società venditrice ad acquistare questo particolare prodotto vacanza, anche se avanzava agli stessi un dubbio: "non dispongo subito della somma per acquistare la vacanza". 

Nessun problema. I promotori fanno firmare al nostro consumatore milanese un contratto di finanziamento, mediante il quale finanzia parte rilevante del contratto di acquisto del diritto vacanza.

Ora, se avete già letto altri interventi del blog, dovreste sapere che esistono molte sentenze ove è stato stabilito che questi contratti di vendita di diritti vacanza non sono validi (nulli) perché non rispettano le regole previste dal Codice del Consumo (un esempio? clicca qui).

Ed i giudici italiani, applicando il diritto comunitario, in molte circostanze hanno accertato l'esistenza di un collegamento tra il contratto di acquisto del diritto vacanza e quello con il quale il consumatore "paga" l'acquisto: il contratto di finanziamento.

Quale conseguenza? contratto di vendita  del certificato vacanza non valido=contratto collegato a contratto di finanziamento=contratto di finanziamento non valido.

E quindi, la nullità del contratto di finanziamento legittima il nostro consumatore ad ottenere la restituzione dei denari ottenuti dalla banca (un esempio? clicca qui). 

E quindi, anche il nostro amico milanese si è rivolto al Tribunale di Milano fiducioso che il giudice, accertata la nullità del contratto di vendita del diritto vacanza, riconoscesse l'esistenza del collegamento negoziale tra i due contratti, dichiarando nullo anche il finanziamento, con conseguente restituzione della somma finanziata.

Eccovi un esempio ove il giudice non decide in senso totalmente favorevole al consumatore, ed anzi quest'ultimo rimane con il classico "pugno di mosche in mano", costretto a pagare le spese di lite.

Ma come è arrivato il Tribunale di Milano a negare le aspettative del consumatore?

Nella causa consumatore vs. venditore certificato Santo Domingo e Banca, il giudice decide che:

a. il contratto di vendita del certificato di Santo Domingo non è valido, perché viola le norme del Codice del Consumo, e comunque l'oggetto del contratto non è determinato, violando le regole del Codice Civile. Conseguenza, la società venditrice viene condannata a restituire la somma pagata dal nostro consumatore. Queste società, però, non dispongono di alcun patrimonio da aggredire, tant'è che è quasi impossibile recuperare le somme dal venditore.

b. il contratto di finanziamento, invece, è valido poiché il Tribunale di Milano, pur riconoscendo l'esistenza di numerose sentenze ove è stato accertato il collegamento negoziale, ritiene che il consumatore non abbia fornito alcuna prova che i due contratti siano strettamente connessi tra loro.

Di conseguenza, accertata l'autonomia del contratto di finanziamento rispetto a quello di vendita, questi non può essere dichiarato nullo.


c. il consumatore, anche se aveva vinto contro la società venditrice, è rimasto soccombente verso la banca, venendo condannato a pagare le spese legali verso la finanziaria.

Da qui, potete comprendere come vi possono essere molte questioni, vicende, problematiche che condizionano, a volte in modo determinante, la vita di una causa legale, portando ad un risultato diverso da quello sperato (ed auspicato) dal consumatore.

Qui interviene anche la già citata "alea di rischio" collegata all'azione legale che si conclude con la decisione del giudice che potrebbe disattendere le nostre speranze, e che dovete tenere sempre in debita considerazione quando iniziate la vostra esperienza con la giustizia italiana.

Di seguito, la sentenza del Tribunale di Milano.

domenica 12 luglio 2015

Acquisto certificato Directa Interpost - nullo il finanziamento per l'acquisto della multiproprietà

Il contratto di finanziamento deve descrivere in modo chiaro e trasparente il bene finanziato, al fine di consentire sia alla finanziaria, che al consumatore di poter controllare la validità del contratto.

Questo principio è stato ribadito dal Tribunale di Treviso nella sentenza resa contro la società Carifin e la Directa Interpost, ossia il promotore che ha venduto certificati vacanza, simili a multiproprietà, a numerosi consumatori del Triveneto.

Abbiamo già trattato la vicenda Directa Interpost (vedi), enfatizzando le gravi conseguenze contrattuali che hanno condotto il giudice trevigiano a dichiarare radicalmente nullo il contratto di acquisto del diritto vacanza realizzato da due consumatori trevigiani.

Con la medesima sentenza, il Tribunale di Treviso ha dichiarato nullo il contratto di finanziamento per violazione delle norme in materia bancaria previste ratione temporis all'atto della sottoscrizione del modulo di Carifin.

Dai documenti versati in atti risulta, infatti, che i consumatori avevano firmato il contratto di finanziamento, in assenza di una specifica descrizione del diritto vacanza oggetto di finanziamento, e destinato all'esclusivo acquisto del certificato vacanza di Directa Interpost.

Il giudice ha considerato nullo il finanziamento, ordinando alla banca di restituire tutti i soldi ai consumatori, affermando che "Questo tipo di mutuo, che è un contratto obbligatorio e non reale, vede la finalità dell'erogazione della somma inseriti nel sinallagma contrattuale e di conseguenza se viene meno il contratto per cui il mutuo è stato concesso, il mutuante è legittimato a chiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario, che di essa non ha sostanzialmente beneficiato, ma direttamente ed esclusivamente al venditore che rispetto al mutuo appare terzo, ma che invece di esso direttamente beneficia".

Per tali ragioni, il Giudice del Tribunale di Treviso ha ordinato a Carifin di provvedere alla restituzione ai consumatori di tutte le somme versate a titolo di finanziamento.

Qui la sentenza.

domenica 12 aprile 2015

Si alla restituzione delle rate del finanziamento se non viene consegnato il veicolo finanziato

Di recente abbiamo ricevuto molte richieste da persone che si avvicinano all'Associazione con il seguente quesito "Ho fatto un finanziamento per acquistare un veicolo [o ristrutturare casa - installare un impianto fotovoltaico - pagare spese odontoiatriche - acquistare un diritto vacanza etc.], ma alla fine non ho ottenuto il bene/servizio per il quale ho firmato il contratto con la banca. Devo continuare a pagare le rate del finanziamento?".

Il problema sollevato da molti consumatori presenta due aspetti:

a) il contratto principale oggetto di finanziamento non è stato eseguito e, quindi, il consumatore non ha ottenuto quanto promesso;

b) il consumatore continua, in ogni caso, a versare le rate del contratto di finanziamento.

Il tema è stato oggetto della recente sentenza del Tribunale di Taranto (sentenza n. 392/2015), al quale si è rivolto un consumatore per chiedere, in parole semplici, di non dover più pagare le rate del finanziamento ed ottenere la restituzione di quelle già versate.

Cosa era successo nella vicenda affrontata dal giudice pugliese?

Un consumatore pugliese si reca presso un rivenditore di motocicli usati e chiede di poter acquistare una Suzuki, modello X 600/R3, impegnandosi a versare una parte dell'importo pattuito in contanti, e il residuo con un contratto di finanziamento.

Il contratto di finanziamento veniva sottoscritto dall'acquirente con Fiditalia, finanziaria con la quale il venditore aveva un accordo di esclusiva, e prevedeva al restituzione della somma stabilita, maggiorata di interessi, mediante dodici rate periodiche.

L'acquirente non otteneva, però, il motociclo usato ed anzi veniva a scoprire, a seguito di formale denunzia presentata alla locale Compagnia dei Carabinieri, che il motoveicolo era stato radiato, ossia non esisteva più.

Il consumatore, quindi, si rivolgeva alla finanziaria chiedendo di non pagare più le restanti rate del finanziamento, ed ottenere la restituzione di quelle già versate sino ad allora.

A seguito di rifiuto di Fiditalia, il consumatore conveniva la società avanti al Tribunale di Taranto chiedendo la risoluzione del contratto di finanziamento, con restituzione della somma versata sino ad allora.

Il Tribunale ha accolto la domanda proposta dal consumatore, richiamando il recente orientamento sviluppatosi in materia di contratto di finanziamento e clausola di esclusiva in seno alla Corte di Giustizia Europea (Causa C-509/2007 con sentenza del 23 aprile 2009), la quale ha chiarito che esiste un diritto per l'acquirente di far dichiarare risolto il contratto di finanziamento collegato a quello principale rimasto inadempiuto, anche laddove non sussista alcuna clausola di esclusiva tra venditore e finanziatore.

Nel caso di specie, infatti, Fiditalia si era costituita in giudizio contestando l'assenza di qualsiasi accordo di esclusiva tra la stessa e il rivenditore di motocicli e, quindi, impossibilità da parte della società che aveva erogato il credito all'acquirente di restituirgli la somma finanziata, essendo estranea all'esito sfortunato della vendita.

Ed anzi esisteva una apposita clausola del contratto di finanziamento che limitava la responsabilità della finanziaria per eventuali inadempimenti del venditore principale.

Il Tribunale smentisce le conclusioni di Fiditalia, richiamando il passaggio della sentenza comunitaria ove viene specificato che "l'art. 11, n. 2 della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella in esame, l'esistenza di un accordo tra il creditore ed il fornitore, sulla base del quale un credito è concesso ai clienti di detto fornitore esclusivamente da quel creditore, non è un presupposto necessario del diritto per tali clienti di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni principali che incombono al fornitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore".

Il Giudice arriva ad estendere questo principio al caso oggetto della sua decisione, sostenendo che la clausola che limita la responsabilità di Fiditalia, finanziatore nell'acquisto del motociclo usato, non è efficace e quindi, non può essere esclusa quest'ultima dall'obbligo di restituzione delle somme versate, a titolo di rate, dal consumatore per l'acquisto di un bene, la Suzuki, mai avvenuto.

Il consumatore può, nel caso in cui il bene/servizio finanziato non sia stato consegnato, agire verso la finanziaria per chiedere l'interruzione del pagamento delle rate e la restituzione di quelle versate in precedenza, come risulta dalla sentenza che potete leggere di seguito.

venerdì 27 febbraio 2015

New Club Elite/Dreams Club - anche il Tribunale di Genova dichiara nulli quei contratti e.......


Altra importante vittoria giudiziaria contro la società Dreams Club (o Dream Travel), ovvero il soggetto giuridico che ha sollecitato e venduto in Italia certificati New Club Elite a molti consumatori.

Il Tribunale di Genova, con un recente provvedimento, ha ribadito alcuni importanti principi, e cioé:

(1) Il contratto di vendita del certificato New Club Elite è nullo per gravi violazioni di legge;
(2) Dream Club deve essere condannata a cancellare, a proprie spese, il nominativo dei consumatori dal registro dei soci di "New Club Elite".
(3) il consumatore non deve più versare le spese di gestione.
(4) La società che ha finanziato l'acquisto del certificato di associazione (C.... spa) deve restituire ai nostri consumatori l'importo oggetto di finanziamento.

domenica 9 novembre 2014

Collegamento negoziale nel credito al consumo: importante intervento della Cassazione

L'acquisto di beni e servizi avviene sempre più spesso attraverso forme più o meno particolari di credito al consumo, ossia un finanziamento concesso da parte della banca e che consente al consumatore di perfezionare l'acquisto e rimborsare la somma ricevuta all'istituto di credito, attraverso più rate.

La materia è sempre più dibattuta, in particolar modo laddove il consumatore non ottenga il bene e il servizio oggetto di finanziamento, e quindi si trovi nella bizzarra situazione di dover pagare per un disservizio.


La Cassazione è intervenuta di recente, chiarendo alcuni aspetti inerenti la materia, ed in particolare diritti ed obblighi del consumatore e del soggetto che eroga il credito in suo favore.


La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto, con la sentenza che potete leggere di seguito, di dover specificare i limiti e l’ambito di applicazione dell’art. 125, comma 4 del Testo Unico Bancario (norma vigente al periodo oggetto dell’intervento giurisprudenziale), chiarendo che l’azione legale prevista dalla norma in parola non esclude le altre azioni previste in favore del consumatore,ma anzi rappresenta un mezzo di difesa ulteriore per il contraente debole.


I giudici di legittimità intervengono in un settore, quello del credito al consumo, molto diffuso in questi ultimi anni, ove si sono ripetuti gli episodi di rapporti bancari accesi con il solo fine di finanziare l’acquisto di un bene, o la fornitura di un servizio. Il tema molto delicato, affrontato anche nella sentenza pronunciata lo scorso settembre 2014, è collegato alla circostanza, tutt’altro che rara, per la quale a fronte del pagamento delle rate del contratto di finanziamento, il consumatore non ottiene il bene finanziato, oppure si trova di fronte ad un inadempimento da parte della società che offre il servizio. Si pensi, a tal proposito, all’acquisto di un certificato di associazione o di altro diritto di multiproprietà, argomento molto trattato in questo blog, e all’impossibilità da parte del consumatore di poter usufruire del periodo vacanza.

Si pensi, come nel caso affrontato dalla Suprema Corte, all’acquisto di un veicolo avvenuto a mezzo di finanziamento, altro argomento ripetutamente trattato da Consumatore Informato, e all’evenienza che l’auto risulti presentare vizi che non ne consentano un corretto uso.


In tali casi, il consumatore si trova nella assurda situazione di dover “pagare per un disservizio”, e quindi non poter giovarsi del bene/servizio oggetto di finanziamento.

A seguito della riforma del 2010, il D. Lgs. n. 385/1993 prevede che “Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1455 del codice civile”.

Con la risoluzione del contratto principale, il consumatore può decidere di non pagare le rate future del finanziamento e chiedere la restituzione degli importi già versati, proprio in ragione del collegamento esistete tra i rapporti contrattuali.

In tema di credito al consumo, il collegamento tra i contratti è oggetto di disciplinata già da prima del 2010, e nel caso affrontato dalla Corte sono stati presi in considerazione gli articoli 121 e seguenti del TUB, in particolare l’art. 124, comma 3 il quale, secondo la Cassazione, deve “essere interpretata come previsione di un collegamento negoziale di fonte legale tra i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi, contenenti i requisiti ivi indicati, ed i contratti di acquisto degli stessi beni o servizi, a prescindere dalla sussistenza di un accordo che attribuisca al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti dei fornitori. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi l'azione diretta del consumatore contro il finanziatore prevista dall'art. 125, comma 4, si aggiunge alle azioni che il consumatore può già esercitare sulla base delle disposizioni applicabili ad ogni rapporto contrattuale. Conseguentemente, il soddisfacimento delle condizioni di cui a tale articolo può essere richiesto solo rispetto alle azioni proposte ai sensi di detta disposizione. In ogni altro caso, spetta al giudice di merito individuare le conseguenze, in riferimento al contratto ed al rapporto di finanziamento, del collegamento negoziale istituito per legge tra il contratto di finanziamento e quello di vendita, secondo i principi vigenti in materia contrattuale.”.

La Corte chiarisce che la norma del Testo Unico Bancario non si sostituisce ai normali rimedi messi a disposizione del consumatore, ma rappresenta un ulteriore mezzo di difesa e tutela in favore di quest'ultimo, sempre che ne ricorrano i presupposti.

domenica 22 dicembre 2013

New Club Elite - anche il Tribunale di Milano libera i consumatori dal certificato di associazione

Nuova sentenza favorevole ai consumatori possessori dei certificati di associazione proposti da New Club Elite, attraverso alcuni promotori italiani.

Il Tribunale di Milano ha, con una recente pronuncia che potete leggere di seguito, accertato e dichiarato la nullità della vendita del certificato di associazione "New Club Elite", riconoscendo la indeterminatezza dell'oggetto del contratto (aggiornamento qui).

Il Giudice milanese, riprendendo argomentazioni già affrontate da altri tribunali in vicende analoghe (vedi), ha sostenuto che "Come già accennato, il contratto in questione avrebbe ad oggetto la cessione di un certificato associativo che dovrebbe attribuire agli attori la possibilità di godere di un periodo di villeggiatura annuale presso una delle strutture non meglio identificate, a disposizione della stessa convenuta ____. Si tratta di un contratto che di fatto viene a riproporre, con alcune modifiche, profili già presenti nell'istituto della multiproprietà, e cioè di una fattispecie di godimento di una unità immobiliare, la cui qualificazione giuridica, come è noto, ancora risulta discussa sia in dottrina che in giurisprudenza. Ciò che ai presenti fini rileva, tuttavia è il principio generale per cui in ogni caso un contratto avente ad oggetto la cessione di un periodo di godimento su un bene immobile deve comunque presentare adeguati requisiti di determinatezza o determinabilità," e che quindi "Non vi è, infatti, alcun concreto elemento di individuazione del periodo dell'anno in cui era possibile esercitare il godimento della settimana di vacanze, così come, in realtà, neppure è ben chiaro quale fosse l'oggetto di tale "godimento", stanti i contraddittori (o confusori) riferimenti, ora alla proprietà, ora ad un non meglio determinato diritto di godimento, ora ad un semplice periodo di vacanze presso un club turistico. Particolarmente incidente sul profilo dell'incertezza è poi il sistema di godimento di tipo "flottante", in quanto nè nel contratto, e neppure nelle condizioni e nel regolamento allegati, è possibile comprendere quale fosse il criterio di individuazione della settimana di godimento. Manca, in tutto l'insieme delle previsioni che dovevano regolare il diritto associativo, qualunque regola che permettesse di stabilire le modalità ed i termini con i quali il singolo associato avrebbe dovuto esprimere la sua scelta del periodo di godimento, così come manca alcuna forma di garanzia in ordine al fatto che tale periodo di godimento potesse avvenire in alta stagione. In sintesi, l'esame di tutti documenti prodotti dagli attori rende evidente che la determinazione del luogo e del periodo di godimento che discendeva dalla titolarità del certificato associativo risultava del tutto indeterminata ed aleatoria, conducendo ad una vera e propria indeterminatezza dell'oggetto della prestazione che gli attori potevano lecitamente attendersi.".

Il Giudice milanese, con la medesima sentenza, ha riconosciuto anche il diritto dei consumatori ad ottenere la restituzione dei denari spesi per il finanziamento per l'acquisto del certificato di associazione, esistendo un chiaro ed indiscutibile collegamento tra i due contratti, sicché la nullità del primo (quello di vendita del certificato New Club Elite) comporta la nullità del secondo (quello di finanziamento).

Quale conseguenza? riportiamo la sentenza del Tribunale di Milano "La declaratoria di nullità del contratto di finanziamento, tuttavia, fa sì che il finanziamento medesimo erogato dalla ______ alla ______ venga a costituire vero e proprio indebito oggettivo, legittimando, conseguentemente, la stessa _____ alla ripetizione della somma erogata all'altra convenuta, e conduce, conseguentemente all'accoglimento della domanda riconvenzionale impropria formulata da _____ (e regolarmente notificata all'altra convenuta), volta ad ottenere la restituzione del suddetto importo, comprensivo degli interessi dalla data della erogazione (doc. 10 attori) al saldo effettivo."

Di seguito, potete leggere tutta la sentenza del Tribunale di Milano.

venerdì 15 novembre 2013

New Club Elite: il giudice libera i consumatori dal contratto.....e restituisce loro i soldi!

 Girando in internet è facile trovare forum dove la domanda è la seguente

“Mi posso liberare del contratto con New Club Elite?”

I titolari di questo diritto vacanza, commercializzato dalla società Dreams, prima, e successivamente dalla Rubino Srl (poi Golden Crown), è uno dei prodotti del settore più venduti, e che sta costringendo i consumatori a pagare inutili spese di gestione annuali.

Per maggiori informazioni, scrivi a info@consumatoreinformato.it

Si sprecano, quindi, i post in rete dove ci si confronta per trovare una soluzione definitiva, con chi racconta la propria storia, e chi propone soluzioni più o meno assurde.

Non manca, inoltre, la solita proposta di rottamazione attraverso una società che si limita ad operare una mera cessione a titolo gratuito del diritto vacanza, salvo farsi pagare laute commissioni per il proprio servizio.

E le storie si moltiplicano, come chi ha acquistato New Club Elite, sottoscrivendo cambiali per poter pagare il prezzo pattuito; o ancora chi si è affidato ad un legale solo per ottenere il riconoscimento del proprio diritto vacanza.

Non manca chi si rammarica di essere stato contattato telefonicamente da qualche promotore, al fin di poter ottenere il famigerato “certificato”, salvo poi accorgersi di possedere un mero pezzo di carta.

I forum si concludono con la solita affermazione “non esiste alcuna possibilità di poter uscire dal contratto di Club Elite” e quindi si è costretti a rimanere legati a questo rapporto contrattuale, versando spese annuali che, anno dopo anno, diventano sempre più elevate.

Ancora una volta, e con estremo piacere, possiamo citare una recente sentenza pronunciata dal Tribunale di Mantova, con la quale due consumatori virgiliani hanno ottenuto un risultato eccezionale, vedendosi liberati dalla multiproprietà ed ottenendo la restituzione di parte consistente della somma pagata per l'acquisto di un certificato New Club Elite.

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