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domenica 31 maggio 2020

Club La Dorada: in Spagna viene dichiarato nullo il contratto di acquisto della settimana vacanza

Questa domenica vi proponiamo una sentenza della Audencia Provincial de Madrid, chiamata a valutare la validità del contratto di acquisto della settimana vacanza presso Club La Dorada.

E' noto, infatti, che questo prodotto vacanza è stato venduto a molti consumatori italiani, specialmente coloro che si trovavano nelle Canarie per un viaggio vacanza e sono stati avvicinati da promotori della società per un incontro offerta.

All'esito di questo incontro, molti consumatori hanno sottoscritto contratti di acquisto del diritto vacanza e sono, ora, oggetto delle richieste di pagamento delle spese di gestione da parte della società spagnola.

Il giudice madrileno, richiamando l'orientamento della suprema corte spagnola, ha ritenuto che il contratto concluso con il notaio non poteva essere considerato valido per violazione della normativa interna.

Occorre ricordare che la Spagna, come l'Italia, ha dato attuazione alla Direttiva CEE 94/47 con la Ley n. 42/1998, entrata in vigore il 1° gennaio 1999, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turistico, norma che ha disciplinato i doveri informativi che devono accompagnare questo tipo di contratti e tutte le formalità inerenti il timeshare.

Il legislatore spagnolo ha previsto per tali diritti vacanza la figura del diritto reale limitato, imponendo l'obbligo di inserire, nel contratto, la durata dello stesso tra i tre e i cinquanta anni: l'omessa indicazione nel contratto della durata della multiproprietà rende lo stesso pienamente nullo (nulidad plena).

Il Tribunale di Madrid, valutando il contratto di Club La Dorada, ha dichiarato la nullità del contratto per la violazione dell'omessa indicazione al suo interno della durata del diritto reale.

Qui la sentenza del giudice spagnolo.

sabato 7 novembre 2015

Vacanze Srl dichiarata fallita dal Tribunale di Roma

Vacanze S.r.l., società che ha attivamente operato nel mercato di vendita di certificati di associazione New Club Elite, nonché altri diritti vacanza, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma, con apertura della procedura di chiusura del soggetto giuridico.

  • Vacanze S.r.l. & New Club Elite: i certificati venduti con diverse denominazioni

La società ha proposto la vendita di attestati che attribuiscono al consumatore acquirente il generico diritto, alienabile e trasmettibile agli eredi (il che vuol dire tutto e niente) di occupare, godere ed utilizzare in modo pieno ed esclusivo, un appartamento per un periodo settimanale presso alcune strutture di New Club Elite, scelte tra una lista consegnata al cliente durante la vendita.

Uno degli aspetti più particolari di questa società è che ha sollecitato le vendite di questi prodotti vacanza, svolgendo evidente attività di promotrice, presentandosi con diverse denominazioni, quali Take & go S.r.l. o Team work for travel S.r.l..

La società ha offerto, oltre al citato certificato di iscrizione a New Club Elite, anche l'adesione al circuito Interval, operando in diverse città italiane, specialmente del nord - centro Italia.

In merito a questi contratti, avendo rilevato in molte circostanze irregolarità e violazioni del Codice del Consumo, ci siamo già attivati in favore dei nostri associati, i quali lamentano di non essere stati correttamente informati in merito alla natura del diritto oggetto di vendita (sul punto vedi qui).

  • Tribunale di Roma: Vacanze S.r.l. viene dichiarata fallita con provvedimento del 9 giugno 2015
La società Vacanze S.r.l. risulta essere stata dichiarata fallita con sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, lo scorso 9 giugno 2015.

In data 12 ottobre 2015, inoltre, si è tenuta l'udienza di esame del passivo della suddetta società, certificando l'avvio della procedura di chiusura di Vacanze S.r.l..

Vi invitiamo, quindi, a non prestare attenzione ad alcuna richiesta di pagamento di cambiali o assegni provenienti da persone che si vi contattano telefonicamente, presentandosi come incaricati di Vacanze S.r.l., in quanto solo il curatore fallimentare può avanzare delle pretese nei confronti dei debitori della società.

domenica 13 settembre 2015

Certificato Santo Domingo - è nullo il contratto di acquisto........ma non quello di finanziamento

La sentenza che vi proponiamo di seguito ci consente di trattare un argomento molto delicato, ossia quali  sono le conseguenze nel caso in cui il giudice ci dia torto, respingendo le nostre richieste.

Chiunque si sia trovato costretto a confrontarsi con il sistema giustizia, sia come attore che nella veste di convenuto, si è chiesto (od ha chiesto all'avvocato): ma posso vincere?

Quando vi recate da un avvocato (o una associazione di categoria, o anche un consulente legale), uno dei quesiti che ponete al professionista è "quante possibilità abbiamo di vincere la causa?". 

Un serio professionista vi deve informare su tutti i rischi che si corrono quando avviamo una controversia legale, chiarendovi che non esiste una certezza assoluta (il famoso "100%") di vittoria.


Non esiste alcuna certezza assoluta di vincere una causa prima di iniziarla, e chi vi dice "questa la vinciamo di sicuro", vi sta raccontando una falsità.

Infatti, come già scritto in precedenza, esistono rischi e pericoli che accompagnano un procedimento civile e che devono essere tenuti in debita considerazione.

Quali? Qui di seguito, alcuni rischi collegati alla causa civile, prendendo ad esempio, in conclusione, la recente sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano.

(a) Esiste una generale "alea di rischio" per chi chiede giustizia al giudice

Quando decidete di andare per giudici dovete sapere che esiste un generale, e non cancellabile, rischio di poter perdere la causa per qualsiasi motivo.

In altri termini, dovete comprendere che anche se vi siete affidati al miglior avvocato, non è lui che scrive la sentenza, ma un'altra persona: il giudice.

E il giudice può vedere le cose in maniera diversa e per voi non favorevole, e può decidere di darvi torto, anche se siete convinti di disporre di ottime ragioni per ottenere un esito positivo.

In conclusione, diffidate dell'avvocato che vi assicura, oltre ogni ombra di dubbio, la vittoria della causa, perché esiste sempre e comunque un potenziale pericolo di non ottenere il risultato sperato, e quindi perdere la causa, od ottenere una vittoria diversa (inferiore) a quella prospettata dal professionista.

(b) Gli specifici rischi giuridici della causa

Oltre al generale rischio di poter arrivare ad un giudizio diverso da quello sperato, dovete ricordare che quando avviate una controversia legale contro un'altra persona (o una società), vi sono una serie di questioni/problemi di natura giuridica che devono essere risolti dal giudice e che, in ultima istanza, possono divenire decisivi per la soluzione, favorevole o meno, del vostro fascicolo.

Si tratta di questioni di diritto che il vostro legale deve conoscere, o dovrebbe, e che può esporvi sin da subito, in quanto si traducono in specifici rischi della causa.

E sono rischi che dovete cercare di conoscere e, unitamente al professionista a cui affidate l'incarico, decidere se affrontare o meno prima di avviare la lite legale.

Stiamo parlando di questioni processuali, ovvero problemi del processo, e questioni di merito, ossia peculiari problemi giuridici connessi alla vostra specifica storia, e che potrebbero condizionare, in modo decisivo, l'esito del giudizio finale.

Di solito, l'avvocato non affronta con voi tutte le questioni giuridiche, anche perché non avete tutte le competenze specifiche per poter comprendere alcuni aspetti tecnici.

Ma quando si tratta di questioni rilevanti, dalla cui soluzione dipende l'esito positivo della controversia, il legale non può nascondervele e voi avete il diritto di essere informati ed esprimere un consenso consapevole.

E quindi, non esitate a chiedere spiegazioni al vostro legale in merito ad eventuali rischi della causa, oppure un chiarimento rispetto agli effetti collegati alla causa.

Ricordatevi, infatti, che nel processo civile italiano prevale il principio secondo il quale "Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte......" (art. 91 c.p.c.).

In altre parole, CHI PERDE PAGA!

(c) Un esempio di rischio della causa - il Tribunale dichiara nullo il contratto di vendita di un certificato di associazione.......ma non quello di finanziamento.

Ed ora passiamo ad un esempio di rischi collegati all'azione legale e come, con poco, si può ottenere un risultato non conforme a quello sperato dal consumatore.

Il caso affrontato dal Tribunale di Milano ha ad oggetto un contratto di acquisto di un certificato di associazione a Santo Domingo da parte di un consumatore milanese, avvenuto nell'anno 2009.

Il nostro amico consumatore si faceva convincere dai promotori della società venditrice ad acquistare questo particolare prodotto vacanza, anche se avanzava agli stessi un dubbio: "non dispongo subito della somma per acquistare la vacanza". 

Nessun problema. I promotori fanno firmare al nostro consumatore milanese un contratto di finanziamento, mediante il quale finanzia parte rilevante del contratto di acquisto del diritto vacanza.

Ora, se avete già letto altri interventi del blog, dovreste sapere che esistono molte sentenze ove è stato stabilito che questi contratti di vendita di diritti vacanza non sono validi (nulli) perché non rispettano le regole previste dal Codice del Consumo (un esempio? clicca qui).

Ed i giudici italiani, applicando il diritto comunitario, in molte circostanze hanno accertato l'esistenza di un collegamento tra il contratto di acquisto del diritto vacanza e quello con il quale il consumatore "paga" l'acquisto: il contratto di finanziamento.

Quale conseguenza? contratto di vendita  del certificato vacanza non valido=contratto collegato a contratto di finanziamento=contratto di finanziamento non valido.

E quindi, la nullità del contratto di finanziamento legittima il nostro consumatore ad ottenere la restituzione dei denari ottenuti dalla banca (un esempio? clicca qui). 

E quindi, anche il nostro amico milanese si è rivolto al Tribunale di Milano fiducioso che il giudice, accertata la nullità del contratto di vendita del diritto vacanza, riconoscesse l'esistenza del collegamento negoziale tra i due contratti, dichiarando nullo anche il finanziamento, con conseguente restituzione della somma finanziata.

Eccovi un esempio ove il giudice non decide in senso totalmente favorevole al consumatore, ed anzi quest'ultimo rimane con il classico "pugno di mosche in mano", costretto a pagare le spese di lite.

Ma come è arrivato il Tribunale di Milano a negare le aspettative del consumatore?

Nella causa consumatore vs. venditore certificato Santo Domingo e Banca, il giudice decide che:

a. il contratto di vendita del certificato di Santo Domingo non è valido, perché viola le norme del Codice del Consumo, e comunque l'oggetto del contratto non è determinato, violando le regole del Codice Civile. Conseguenza, la società venditrice viene condannata a restituire la somma pagata dal nostro consumatore. Queste società, però, non dispongono di alcun patrimonio da aggredire, tant'è che è quasi impossibile recuperare le somme dal venditore.

b. il contratto di finanziamento, invece, è valido poiché il Tribunale di Milano, pur riconoscendo l'esistenza di numerose sentenze ove è stato accertato il collegamento negoziale, ritiene che il consumatore non abbia fornito alcuna prova che i due contratti siano strettamente connessi tra loro.

Di conseguenza, accertata l'autonomia del contratto di finanziamento rispetto a quello di vendita, questi non può essere dichiarato nullo.


c. il consumatore, anche se aveva vinto contro la società venditrice, è rimasto soccombente verso la banca, venendo condannato a pagare le spese legali verso la finanziaria.

Da qui, potete comprendere come vi possono essere molte questioni, vicende, problematiche che condizionano, a volte in modo determinante, la vita di una causa legale, portando ad un risultato diverso da quello sperato (ed auspicato) dal consumatore.

Qui interviene anche la già citata "alea di rischio" collegata all'azione legale che si conclude con la decisione del giudice che potrebbe disattendere le nostre speranze, e che dovete tenere sempre in debita considerazione quando iniziate la vostra esperienza con la giustizia italiana.

Di seguito, la sentenza del Tribunale di Milano.

domenica 12 luglio 2015

Acquisto certificato Directa Interpost - nullo il finanziamento per l'acquisto della multiproprietà

Il contratto di finanziamento deve descrivere in modo chiaro e trasparente il bene finanziato, al fine di consentire sia alla finanziaria, che al consumatore di poter controllare la validità del contratto.

Questo principio è stato ribadito dal Tribunale di Treviso nella sentenza resa contro la società Carifin e la Directa Interpost, ossia il promotore che ha venduto certificati vacanza, simili a multiproprietà, a numerosi consumatori del Triveneto.

Abbiamo già trattato la vicenda Directa Interpost (vedi), enfatizzando le gravi conseguenze contrattuali che hanno condotto il giudice trevigiano a dichiarare radicalmente nullo il contratto di acquisto del diritto vacanza realizzato da due consumatori trevigiani.

Con la medesima sentenza, il Tribunale di Treviso ha dichiarato nullo il contratto di finanziamento per violazione delle norme in materia bancaria previste ratione temporis all'atto della sottoscrizione del modulo di Carifin.

Dai documenti versati in atti risulta, infatti, che i consumatori avevano firmato il contratto di finanziamento, in assenza di una specifica descrizione del diritto vacanza oggetto di finanziamento, e destinato all'esclusivo acquisto del certificato vacanza di Directa Interpost.

Il giudice ha considerato nullo il finanziamento, ordinando alla banca di restituire tutti i soldi ai consumatori, affermando che "Questo tipo di mutuo, che è un contratto obbligatorio e non reale, vede la finalità dell'erogazione della somma inseriti nel sinallagma contrattuale e di conseguenza se viene meno il contratto per cui il mutuo è stato concesso, il mutuante è legittimato a chiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario, che di essa non ha sostanzialmente beneficiato, ma direttamente ed esclusivamente al venditore che rispetto al mutuo appare terzo, ma che invece di esso direttamente beneficia".

Per tali ragioni, il Giudice del Tribunale di Treviso ha ordinato a Carifin di provvedere alla restituzione ai consumatori di tutte le somme versate a titolo di finanziamento.

Qui la sentenza.

sabato 11 aprile 2015

Attenti - propongono vacanze benessere, ma in realtà vendono iscrizioni a club e multiproprietà

Alcuni lettori del blog ci segnalano di aver ricevuto, nelle ultime settimane, alcune telefonate da parte di sedicenti società che, con la scusa di un premio da ritirare, li avrebbero invitati in alcuni alberghi di Mantova e Modena.

Nel caso indicato dai lettori, vi sarebbero alcuni contatti telefonici con i quali delle promotrici avrebbero invitato i consumatori a seguire un incontro per vacanze benessere alternative.

All'incontro presso l'albergo, pur non accettando questa proposta, i nostri lettori del blog avrebbero ricevuto pesanti pressioni per l'acquisto di un pacchetto di prova, senza alcun impegno.

Preferendo non firmare alcun modello contrattuale, i consumatori sarebbero stati invitati ad abbandonare la struttura alberghiera da parte dei promotori dell'iniziativa.

In seguito, dopo aver effettuato una breve ricerca in rete, hanno notato come la loro vicenda presenti analogie con le storie narrate da Consumatore Informato ed hanno deciso di renderci nota la loro (dis)avventura, scrivendoci a info@consumatoreinformato.it o multiproprieta@consumatoreinformato.it.

Vi invitiamo a prestare attenzione a qualsiasi contatto telefonico ricevuto, ove siate invitati a questo tipo di iniziative e, in ogni caso, non firmate con leggerezza alcun modello contrattuale.

venerdì 2 gennaio 2015

Il resort vi propone di riprendersi il diritto vacanza? vediamoci chiaro

Resort vacancy beach
Nelle ultime settimane sono giunte alla nostra casella di posta elettronica(multiproprieta@consumatoreinformato.it) numerose segnalazioni da parte di titolari di certificati di iscrizione a circuiti vacanza, o possessori di diritti di godimento turnario, i quali ci hanno reso noto di essere stati contattati dalle società di gestione del resort con il fine di riottenere il diritto vacanza a titolo gratuito.

A quanto pare, coloro che sono stati contattati dalle società versano in una situazione critica, non avendo pagato le spese di gestione per alcune annualità, sicché si sono visti "congelare" il proprio diritto di godimento da parte della società proprietaria del/dei resort.

Quest'ultima, dopo aver minacciato lo sfortunato possessore del diritto vacanza in merito alla possibilità di essere oggetto di una azione esecutiva per il recupero coattivo del credito, sottopone al consumatore questa singolare proposta:

"comprendiamo la tua particolare posizione debitoria nei nostri confronti e quindi ti proponiamo di riprenderci gratuitamente il tuo diritto vacanza, a patto che tu provveda al pagamento delle spese di gestione arretrate".

Come comportarsi in queste circostanze? questa strada può essere percorsa?

Vi forniamo alcuni suggerimenti che potrebbero esservi di aiuto:





In primo luogo, devi essere sicuro della provenienza della proposta, che in termini più semplici vuol dire: la società che ti chiede di riprendersi il diritto vacanza è quella che "controlla il resort" o comunque ha un diritto ad ottenere il vostro certificato?

Alcuni Club, come molti di voi sanno, subordinano il cambio del soggetto titolare di un certificato vacanza ad una accettazione da parte del loro organo di controllo, oppure acconsentono alla trasmissione del diritto vacanza solo se passa da una persona fisica ad un'altra.

Questo primo passaggio è importante al fine di evitare di pagare inutili spese e poi trovarsi ancora possessori del medesimo diritto vacanza.

Nel caso di proposte avanzate da soggetti terzi, ovverosia esterni rispetto al resort, potrebbe risultare utile ottenere alcuni dati societari al fine di accertarsi in merito all'effettiva esistenza del soggetto giuridico proponente e del potenziale acquirente (persona fisica).






<<le parole volano, gli scritti rimangono>>.... e quindi, le proposte telefoniche non hanno alcun valore!

Chi si trova a leggere questo post ha avuto modo di affrontare una proposta di acquisto di un diritto di multiproprietà, o prodotti vacanza simili, e quindi ben sa quale differenza intercorre tra le promesse ricevute a voce, e quello che risulta dal contratto sottoscritto in seguito.

E quindi, se avete ricevuto una delusione la prima volta, vedete di non caderci ancora e chiedete alla società che vi propone di acquisire il vostro diritto vacanza, o almeno così manifesta la propria intenzione via telefono, di confermare tale volontà anche per iscritto, magari con lettera raccomandata inviata alla vostra residenza.

Tale ulteriore prova dimostra, da un lato, la reale intenzione della proponente, e dall'altra vi consente di avere un documento dal quale deve risultare in modo incontestabile la volontà da parte della proponente di riprendersi il diritto vacanza.

Fatevi consegnare il modulo contrattuale e chiedete di poterlo leggere, magari confrontandovi con un legale o con qualcuno esperto in materia, e solo dopo aver compreso e valutato la bontà della proposta, procedete con la sottoscrizione.

Il vecchio adagio è sempre valido: la fretta è cattiva consigliera!





La maggior parte delle proposte di cessione a titolo gratuito del certificato di associazione subordinano la trasmissione del diritto vacanza al pagamento delle spese di gestione pregresse da parte del venditore, ossia voi.

Orbene, questo adempimento deve essere subordinato al ricevimento di una proposta scritta e firmata, in quanto il versamento dei denari deve avvenire da parte vostra solo in seguito ad una garanzia di soluzione definitiva della vostra posizione, con cancellazione dal registro dei titolari del diritto vacanza presso la società titolare del resort.





Alla conclusione di tutta questa vicenda dovete ricevere dal resort, o dalla società che gestisce il resort, una comunicazione di avvenuto trasferimento del vostro diritto vacanza, con conseguente venir meno degli obblighi contrattuali nati con il contratto sottoscritto al momento dell'acquisto del certificato: la lettera liberatoria.

Vi conviene stabilire sin da subito che questa lettera deve pervenire al vostro domicilio prima possibile, al fine di evitare spiacevoli sorprese. Questa garanzia può essere pattuita nel contratto, tanto da obbligare il soggetto acquirente (presumibilmente la stessa società che gestisce il resort) ad inviarvi questa comunicazione quanto prima.






Al di là di tutti i piccoli, e speriamo utili, consigli che vi abbiamo proposto con questo nostro intervento (e se avete qualche suggerimento o esperienza, utilizzate pure questo blog per condividere con noi), riteniamo che l'aspetto più rilevante da tenere in considerazione è la buona fede contrattuale.

Cosa vuol dire in parole molto semplici? cercate sempre di valutare con accuratezza cosa vi viene proposto, e come si comporta la controparte. Non esitate a chiedere, puntualizzare, ed eventualmente prendetevi un periodo di rilessione prima di assumere la decisione finale.

Diffidate di chi vi chiede di decidere entro un determinato termine, decorso il quale la gentile offerta viene ritirata dalla società che gestisce il resort o il club: non state pagando le tasse e, molto semplicemente, state regalando ciò che avevate acquistato versando un importo a volte molto elevato.
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