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venerdì 30 gennaio 2026

Trento: anche nel 2026 il contributo comunale per l'affitto della casa

Questo nostro intervento è dedicato a chi vive a Trento, città sempre più cara e dove il canone di locazione può influire sul bilancio familiare. 

Per tale ragione riteniamo doveroso segnalare che anche per l'anno 2026, il Comune di Trento ha previsto una serie di aiuti economici per coloro che non sono proprietari di casa, ma hanno un contratto di locazione che incide e non poco sul bilancio mensile.

La buona notizia è che il Comune di Trento ha deciso, per l'anno 2026, di intervenire prevedendo degli aiuti economici che possono alleggerire questa spesa e che vogliamo illustrarvi con questo articolo al fine di fare chiarezza insieme, senza perderci in burocrazia incomprensibile.


A.- Il contributo integrativo comunale: fino a 300 euro al mese

Il contributo integrativo al canone di locazione del Comune di Trento è probabilmente l'aiuto più conosciuto. Parliamo di cifre che vanno da 40 a 300 euro al mese, per un massimo di 12 mesi. Non male, vero? Ma attenzione: l'importo non può superare il 50% del canone che paghi effettivamente.

Esempio pratico: se il tuo affitto è di 500,00 euro al mese, il contributo massimo che potresti ottenere sarà di 250 euro, anche se teoricamente potresti avere diritto a 300. 

Il limite del 50% è finalizzato ad evitare che il contributo copra l'intero affitto, mantenendo un equilibrio tra sostegno pubblico e responsabilità del singolo affittuario.

    A.1.- Chi è legittimato ad ottenere questo vantaggio?

La risposta è abbastanza scontata, in quanto non basta essere avere una casa in locazione, ma servono specifici requisiti legati al reddito e alla composizione del nucleo familiare. 

Occorre ricordare che il criterio reddituale viene determinato attraverso l'ICEF, ovvero l'Indicatore della Condizione Economica Familiare, che in Trentino sostituisce l'ISEE nazionale ed è uno strumento che fotografa la situazione economica complessiva della famiglia, considerando redditi, patrimonio, numero di componenti e altre variabili.

Come ogni anno, il bando proposto dall'Amministrazione locale fissa delle soglie ICEF diverse a seconda delle priorità: famiglie con figli minori, anziani, persone con disabilità o nuclei in situazioni di particolare fragilità potrebbero avere accesso privilegiato o soglie più alte.

    A.2.- Come e dove presentare domanda

Come già verificatosi negli anni precedenti, il bando proposto dal Comune di Trento (o dalla Provincia autonoma) non è previsto per tutto l'anno, ma ha un termine entro il quale la domanda deve essere presentata che per l'anno 2026 è il 26 febbraio.

Le domande solitamente si presentano attraverso:

  • Lo Sportello Sociale del Comune di Trento (dove puoi anche ricevere assistenza per compilare la richiesta);
  • Servizi digitali dedicati, accessibili dal sito comunale con SPID o CIE

Vi consigliamo di accedere al sito web del Comune di Trento per verificare le modalità di presentazione della domanda e rimanere aggiornati.

venerdì 24 settembre 2021

Trento: "bonus affitti" fino al 15 ottobre 2021

Fonte: comunicato stampa
9 settembre 2021
L'Amministrazione comunale ha approvato il bando per l’assegnazione di un contributo una tantum finalizzato a sostenere le famiglie in difficoltà con il pagamento del canone di locazione dell’immobile ad uso abitazione principale a seguito dell’emergenza Covid-19.

Da lunedì 20 settembre alle 9 fino a venerdì 15 ottobre alle 12 è possibile presentare la domanda, che deve essere inviata online collegandosi al catalogo dei servizi del Comune di Trento e accedendo tramite SPID (Sistema pubblico di identità digitale), Cps (Carta provinciale dei servizi) o Cns (Carta nazionale dei servizi) attivate.

Per richiedere il bonus affitto bisogna avere:

1. un Isee corrente compreso tra un valore minimo pari a 9.360 euro (sotto tale soglia si può accedere al beneficio nazionale del reddito/pensione di cittadinanza e, a livello provinciale, al sostegno del contributo integrativo al canone di locazione e dell’assegno unico provinciale) e un valore massimo di 26.000 euro

2. la residenza anagrafica nell’alloggio oggetto di richiesta del contributo nel Comune di Trento

3. la titolarità in capo al richiedente di un contratto di locazione registrato.

Il contributo comunale verrà concesso sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Potrà coprire al massimo 3 mensilità del canone di locazione, relativi al periodo dal 1 marzo 2020 al 30 giugno 2021. È diverso a seconda della fascia di Isee corrente e non potrà avere un valore superiore a:

- 1.500 euro per Isee tra i 9.360 e i 15.000 euro

- 1.250 euro per Isee tra i 15.001 e i 20.000 euro

- 1.000 euro per Isee tra i 20.001,00 e i 26.000 euro

È possibile chiedere informazioni e chiarimenti sui contenuti del bando e sulle modalità di presentazione delle domande, scrivendo a bonusaffitto@comune.trento.it oppure telefonando allo 0461/884050 nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.30, giovedì dalle 8.00 alle 16, venerdì dalle 8.30 alle 12.

venerdì 20 febbraio 2015

Ristrutturare casa - quali obblighi di comunicazione al Comune?

Il recente Decreto Legge n. 133/2014 "Sblocca Italia", convertito con la legge n. 164/2014, ha introdotto alcune novità in materia di ristrutturazione e lavori di casa, rendendo più agevole, in apparenza, il compito del proprietario interessato ad apportare delle modifiche all'immobile di proprietà.

La norma sopra richiamata ha modificato il DPR n. 380/2001 (il Testo unico materia di edilizia), introducendo alcune novità e regole che andiamo di seguito sinteticamente ad analizzare.

Con questo nostro intervento ci proponiamo di illustrare l'attuale disciplina, fornendovi anche alcuni preziosi suggerimenti, ma vi ricordiamo che questa materia è oggetto di ripetuti interventi a livello nazionale e locale, e quindi vi consigliamo di rivolgervi ad un professionista, nel caso in cui vogliate avviare una ristrutturazione dell'immobile. 

A seguito dell'ultimo intervento normativo, possiamo dividere le categorie degli interventi edilizi, e delle relative autorizzazioni amministrative, in quattro categorie:

lunedì 30 dicembre 2013

Affitti modici a Campiglio, truffa on-line

Per le settimane bianche e i week-end sulla neve a Madonna di Campiglio venivano offerti su internet appartamenti in affitto a prezzi vantaggiosi. 

Dopo aver pagato la caparra e arrivati sul posto per saldare il conto e godersi la vacanza, i malcapitati turisti si accorgevano però che le abitazioni erano inesistenti. L'ideatore della truffa, un giovane di Bologna, è stato alla fine denunciato dai carabinieri. 

martedì 15 ottobre 2013

Condominio e riservatezza - arrivano i suggerimenti del Garante

Vademecum del Garante Privacy per meglio tutelare la riservatezza nei rapporti tra i condomini. 

L'opuscolo creato dal Garante per la protezione dei dati personali è finalizzato a dare molte risposte ai quesiti che usualmente sorgono tra i vari proprietari degli appartamenti di un condominio.

Il vicino di casa può liberamente installare una telecamere all'ingresso del suo appartamento o posto auto? il conto corrente del condominio da chi può essere visionato? il nome dei proprietari morosi può essere indicato in bacheca?

Il Garante offre un manuale sintetico e pratico che si pone come fine quello di aiutare i condomini, chiarendo le regole ed i limiti, onde evitare inutili contestazioni e litigi.

Di seguito, il vademecum del Garante per la protezione dei dati personali.

giovedì 19 maggio 2011

Da TrentinoinBlu al blog: "La cedolare secca"

Nella trasmissione del 18 maggio abbiamo affrontato una delle maggiori novità contenute nel Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23, meglio conosciuto con il nome di  decreto sul “Federalismo Fiscale Municipale”. La novità esposta è quella relativa all'introduzione del cd. regime della "cedolare secca" sugli affitti, prevista nell'art. 3, al quale è seguito l’emanazione del provvedimento di competenza dell’Agenzia delle Entrate.

Tale disciplina è entrata in vigore dal giorno 7 aprile 2011. 

Ai sensi dall’art.3 del D.Lgs. 23/2011, è quindi possibile scegliere a quale regime fiscale sottoporre il reddito da locazione, optando tra il regime ordinario Irpef, (comprensivo delle relative addizionali regionali e comunali) ed il nuovo regime fiscale che prevede un’imposta, “secca” del 21% (per i contratti a canone libero) o del 19% (in caso di contratti a canone “concordato”), sostitutiva anche dell’imposta di registro e di bollo.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011, sono state dettate anche le modalità di esercizio dell’opzione per tale regime sostitutivo, nonché quelle connesse al versamento, in acconto e a saldo, della “cedolare secca”.

L'aliquota piatta, come prevista dal legislatore, assorbe:

• l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali regionali e comunali;
• l’imposta di registro ed il bollo dovute sul contratto di locazione;
• l’imposta di registro ed il bollo sulla risoluzione e sulle proroghe dello stesso

Diversamente, in caso di cessione del contratto, resta ferma l’applicazione del regime ordinario, anche quando si esercita l’opzione per la “cedolare secca”, che non assorbe l’imposta di registro e di bollo dovute in tale ipotesi.

Per chi registra un nuovo contratto, la fase di scelta della cedolare può essere fatta direttamente alla registrazione, mentre per i contratti già essere il locatore, indicherà l’eventuale scelta del nuovo regime fiscale nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno, ma come avviene anche per Irpef, il proprietario dovrà versare l'anticipo già nel mese di giugno ed il saldo entro il 30 novembre.

La nuova imposta può applicarsi, sempre in via facoltativa, anche ai contratti per i quali non vi è l’obbligo di registrazione, (quali ad esempio i contratti di durata inferiore ai 30 giorni).

Posso aderire al regime della “cedolare secca” solo le persone fisiche che affittano immobili ad uso abitativo.

Una volta effettuata l’opzione per il regime della cedolare questo non è irreversibile, purché la nuova opzione per il ritorno al regime ordinario sia esercitata entro il termine di versamento dell'imposta di registro annuale che andrà nuovamente versata.

Il problema principale di questo nuovo regime fiscale è sicuramente il calcolo dell’imposta legato a molteplici fattori. Infatti, al momento dell’opzione, il proprietario dell’immobile dovrà tenere conto di tutti i fattori sopra elencati e fare (cosa sicuramente non facile) un calcolo di convenienza.

In tale calcolo infine, non può non tener conto, che qualora vi sia l’opzione per la cedolare, per tutto il periodo per il quale tale scelta resta confermata, è sospesa la facoltà dell’affittuario di chiedere all’inquilino qualsiasi l’aggiornamento del canone, anche se previsto, a qualsiasi titolo, nel contratto.

Inoltre, a pena l’inefficacia dell’opzione, il locatore ne deve dare preventiva comunicazione al locatario, mediante lettera raccomandata comunicando la rinuncia espressa alla facoltà di richiedere l’aggiornamento del canone, anche se ciò era previsto dal contratto a qualsiasi titolo.

Ai sensi dell’ art.3, co. 11, tali disposizioni sono inderogabili.

Di seguito, l'intervento radiofonico relativo alla cedolare secca.
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