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sabato 19 gennaio 2019
lunedì 30 dicembre 2013
Affitti modici a Campiglio, truffa on-line
Per le settimane bianche e i week-end sulla neve a Madonna di Campiglio venivano offerti su internet appartamenti in affitto a prezzi vantaggiosi.
Dopo aver pagato la caparra e arrivati sul posto per saldare il conto e godersi la vacanza, i malcapitati turisti si accorgevano però che le abitazioni erano inesistenti. L'ideatore della truffa, un giovane di Bologna, è stato alla fine denunciato dai carabinieri.
giovedì 8 settembre 2011
Da Trentino inBlu al blog: i famosi 7,00 € per il c.d. service charge ed altri costi occulti della crociera all inclusive
Oggetto del nostro incontro radiofonico di questa settimana sono i costi occulti che caratterizzano le crociere all inclusive.
Da sempre riscuotono il favore dei consumatori e sono presentate come offerte speciali, imperdibili, a prezzi eccezionali che consentono all'acquirente di poter fare un'esperienza unica.
Stiamo parlando delle crociere all inclusive con le quali compagnie marine offrono – tutto incluso – un viaggio verso luoghi lontani attraverso il mezzo di trasporto più amato, la nave.
Il prezzo corrisposto dal turista corrisponde al servizio offerto dalla società? In altri termini, l'offerta oggetto di volantino corrisponde all'importo veramente versato dal consumatore per i servizi che vengono forniti durante il periodo della crociera?
Abbiamo accertato che in molte circostanze il prezzo pattuito e versato dal turista non corrisponde al costo della crociera pubblicizzato dalle principali compagnie che operano nel settore.
In altre parole, la crociera “tutto compreso” comprende al suo interno una serie di costi occulti, non pattuiti tra le parti che lievitano il costo finale pagato dall'acquirenti.
Alcuni esempi:
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1. Quota di servizio.
1. Quota di servizio.
Viene chiamato “quota di servizio” (usualmente presentato con la dicitura inglese service charge) e corrisponde alla famosa mancia che viene offerta al camerire a ristorante.
La fondamentale differenza che esiste tra la mancia e il service charge è quest’ultimo viene imposto al cliente, è giornaliero, e l'importo è stabilito dalla società di crociere.
Insomma, il consumatore deve limitarsi a pagare l'ulteriore importo stabilito.
La quota di servizio è una somma che usualmente viene versata ad ogni crociera prima di partire o, più di frequente, al termine del periodo di vacanza ed è giustificata dalla società con il fine di garantire i servizi ricevuti a bordo e mantenere alti gli standard qualitativi.
Il turista viene a sapere dell'esistenza di questo costo solo all'atto di salita sulla nave, attraverso un documento (a volte redatto in inglese) che è costretto a sottoscrivere e solo al termine della vacanza tale somma gli viene addebitata sul conto.
Questo importo – che muta tra i 7 e i 15 euro per giorno – è assolutamente irrituale e, fino a prova contraria, non dovuta (si è mai sentito di obbligo a pagare la mancia?).
La conseguenza è che per una crociera di 7 giorni lungo il Mar Mediterraneo per due persone la quota che può essere versata dalla coppia può superare i 100 euro (in alcuni casi i 200 euro).
Ora appare evidente, al di là del non obbligo a pagare questa somma, che l'importo pagato dall'acquirente è superiore a quello pubblicizzato.
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2. Servizi a bordo
La crociera “tutto compreso” in realtà non riguarda tutti i servizi che vengono offerti al cliente sulla nave, in quanto alcune attività (servizio di palestra – servizio di acconciatura – connessione internet etc.) devono essere pagati dal turista.
Ancora una volta, vengono pubblicizzati servizi che per essere goduti dal partecipante alla crociera devono essere dallo stesso pagati.
Come già suggerito in un nostro precedenti incontro a Trentino inBlu radio, prima di acquistare un periodo in crociera, o almeno durante il periodo di vacanza, è meglio avere ben chiaro quali servizi sono compresi nel prezzo e quali invece sono esclusi.
In ogni caso, riteniamo poco trasparente che la società non indichi con chiarezza quali servizi sono esclusi da quelli offerti nel pacchetto “tutto compreso” tanto che il consumatore si trova ad affrontare spese extra da pagare solo durante il tragitto oggetto di crociera.
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3. Escursioni
Abbiamo ricevuto alcune segnalazione con le quali alcuni ascoltatori hanno segnalato che alcune escursioni, pubblicizzate come comprese nel prezzo di crociera, sono state poi addebitate al turista.
Molto spesso questi costi, così ci è stato riferito, vengono addebitati in automatico come “extra” privi di reale giustificazione.
Anche in tali casi, questi costi aggiuntivi rendono più elevato il costo pagato dal cliente per il proprio periodo di crociera.
Cosa fare in queste circostanze? Una prima possibilità è quella di rifiutarsi di pagare queste somme non dovute e contestarne la fondatezza quando siete saliti in nave, o al più tardi durante il viaggio.
Più realistica la possibilità di pagare immediatamente le somme non dovute e provvedere a richiedere il rimborso in seguito alla società che organizza la crociera.
venerdì 29 aprile 2011
Da Trentino inBlu al blog: Il nuovo codice della strada
Nella puntata del 27 aprile abbiamo parlato delle innovazioni recenti al Codice della Strada, con particolare attenzione alle novità introdotte dalla Legge 120, del 29 luglio 2010 recante disposizioni in materia di modifiche del codice della strada, sicurezza stradale e patente a punti.
In particolare si è evidenziato:
Aumento delle sanzioni amministrative: con ricorso al meccanismo di adeguamento biennale all’inflazione previsto dalla legge. Da gennaio gli importi delle contravvenzioni cresceranno del 3,5%.
Tale incremento non toccherà le multe che hanno subito un inasprimento con la precedente riforma del Codice della Strada, quali ad esempio per il superamento dei limiti di velocità per più di 40 km/h e guida in stato di ebbrezza o sotto effetti di sostanze stupefacenti.
Introduzione dal 13 agosto dell'attestato di lucidità: per ottenere il rilascio di qualsiasi tipologia di patente o il rinnovo/revisione di quelle dei guidatori di professione, bisognerà presentare un certificato medico che dimostri il soggetto non faccia abuso di alcol e non assuma alcun tipo di sostanza stupefacente. Fino all’emanazione del decreto da parte del ministero della Sanità, è sufficiente un semplice certificato anamnestico rilasciato dal medico di famiglia.
Esame teorico: nell'esame a quiz per la patente il numero delle domande sale da 30 a 40. Come precedentemente, a ciascuna domanda si dovrà rispondere con un vero o falso. Per essere promosso, non si dovranno commettere più di quattro errori. Non si potrà sostenere l’esame in una lingua diversa dall’italiano ad eccezione della Valle D’Aosta e dell’Alto Adige, dove si potrà sostenere l'esame anche in francese, tedesco.
Visite mediche: per chi ha più di 80 anni, il rinnovo della patente vale per due anni (prima erano tre): serve una visita specialistica da parte di una commissione medica locale.
Per le persone tra 77 e 80 anni rinnovo vale fino all’80° compleanno se è un medico a rilasciare il certificato che attesta i requisiti necessari; oppure, fino a 82 anni se è una commissione medica locale a effettuare la visita.
Conducenti professionali: coloro che hanno compiuto 65 anni possono continuare a guidare autotreni e autoarticolati fino a 68 anni, ma ogni anno devono sottoporsi a una visita che certifichi l’esistenza dei requisiti fisici e psichici necessari.
Neopatentati: nel corso del primo anno dal conseguimento della patente B, si potranno guidare soltanto veicoli con una potenza massima di 70 kW e un rapporto potenza/peso di non oltre 55 kW/t.
Patente per ciclomotore: obbligo di superamento di un’apposita prova pratica. Modificando l’articolo 116 del codice della strada, la legge n. 120/2010 ha stabilito tale obbligo per chi vuole conseguire il certificato d’idoneità alla guida dei ciclomotori. Ciò vale anche per la guida delle Minicar.
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sabato 12 febbraio 2011
Libertà di critica e internet: il Garante della Privacy si esprime in favore di ADUC
Comunicato stampa ADUC
Fonte: http://www.aduc.it/
"Nominare una societa' sul web, indicarne l'indirizzo e commentarne l'operato e' esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero, dunque la raccolta e diffusione di questi dati non necessitano del consenso dell'interessato.
E' questo il motivo per cui l'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali archivia la segnalazione fatta dalla societa' Promotop Srl contro Aduc.
La vicenda risale al settembre 2010, quando la societa' Promotop tramite i suoi legali chiedeva al Garante l'eliminazione dal sito Aduc di una lettera di un utente -e dei relativi commenti ad opera di altri utenti- che la riguardava (1), dopo aver piu' volte diffidato Aduc a oscurare la pagina, valutandola come diffamatoria. Il Garante ha chiesto chiarimenti ad Aduc, che si e' difesa tramite i propri legali Claudia Moretti e Emmanuela Bertucci, spiegando che la pagina in questione non conteneva elementi diffamatori, ma solo riflessioni e opinioni degli utenti, nell'esercizio del diritto di opinione (3).
Il Garante ci ha dato ragione e ha archiviato la procedura: “Si evidenzia che l'indicazione del nome della societa' e del relativo indirizzo e la formulazione di commenti sulla sua attivita' e sei servizi resi dalla medesima – sia se fatti su stampa sia all'interno di un qualsivoglia sito web – costituiscono una libera manifestazione del pensiero, tutelata dall'art. 21 della Costituzione. Cio', anche quando i detti commenti sono contenuti, come nel caso di specie, in una lettera inviata da un utente all'associazione che gestisce il forum, peraltro rettificata, a seguito della Sua istanza, nella parte che poteva apparire offensiva. Ne consegue che in tal caso la raccolta e diffusione di dati personali pubblici, ad esempio relativi al nome della societa', cosi' come dei commenti, possono avvenire anche senza il consenso dell'interessato, in quanto essi, come si e' detto, si inquadrano nell'ambito della manifestazione del pensiero”."
Fonte: http://www.aduc.it/
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