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lunedì 6 ottobre 2014

Debito. Quel terrore (infondato) da default

Beppe Scienza
17/09/2014
Per piazzare fondi comuni e simili, impiegati di banche, di sim e promotori finanziari non esitano a raccontarne di tutti i colori. Ad esempio che i titoli di Stato italiani non sono più sicuri, perché il Tesoro potrebbe ridurre gli interessi, sospendere i rimborsi ecc. Il motivo sarebbero le clausole di azione collettiva (cac), introdotte a partire dall'anno scorso nei regolamenti delle emissioni di durata superiore all'anno.

sabato 28 dicembre 2013

Pensioni. A chi serve la busta arancio

Fonte
Il fatto quotidiano
L'industria della previdenza integrativa aveva infatti scoperto, qualche anno fa, che ai lavoratori svedesi arrivava una previsione della loro futura pensione, dentro appunto a una busta arancione.

Subito prese la palla al balzo e cominciò a richiedere a gran voce che anche l'Inps spedisse qualcosa di analogo agli italiani. Ufficialmente una comunicazione informativa, di fatto un potente mezzo di manipolazione. Quale strumento migliore per spingerli a sottoscrivere fondi pensione, polizze previdenziali e compagnia brutta? Certifichiamogli che la loro pensione sarà una miseria e così abboccheranno più facilmente.

martedì 5 marzo 2013

Il CUD può essere ricevuto dal pensionato al proprio domicilio - chiamate il numero verde 800.43.43.20

La Legge di stabilità 2013 ha cancellato la possibilità per i pensionati di poter ricevere il CUD mediante lettera inviata dall'INPS, così come accadeva in precedenza.

Da quest'anno, quindi, le modalità con le quali il richiedente può ottenere il modulo dall'INPS sono due:
a) prelevare copia del modulo via internet;
b) recarsi al più vicino sportello della posta e, versando 3,30 euro, ottenere una copia;

Appare evidente che tale scelta non poteva che provocare dei disagi in molti utenti i quali non hanno dimistichezza con le nuove tecnologie e quindi si trovano costretti a pagare piiù di tre euro per poter ottenere il modulo INPS.

In verità, è ancora possibile ottenere l'invio a casa del CUD ed è abbastanza semplice: per la richiesta dell'invio del CUD al proprio domicilio, l'INPS ha attivato uno specifico numero verde 800.43.43.20 esclusivamente destinato a tale fine.

sabato 11 dicembre 2010

Federcontribuenti: entro il 16 dicembre si versa il saldo per l’anno 2010

Tra gli adempimenti fiscali di fine anno, uno dei più popolari riguarda il versamento del saldo ICI cui sono chiamati, entro il 16 dicembre, i contribuenti soggetti all’imposta. Il versamento del saldo “chiude” i conti per il 2010 ed è determinato sottraendo all’imposta dovuta per l’intero anno, quanto già versato in acconto entro il 16 giugno. di Saverio Cinieri Contribuenti interessati Come accennato, l’adempimento riguarda i contribuenti soggetti all’ICI. Con tale locuzione si intendono coloro i quali possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. In particolare, l’ICI è dovuta: •dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato; •dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni; •dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing); •dai concessionari di aree demaniali. Modalità di calcolo Il saldo si determina per differenza tra l’intera imposta dovuta per l’anno in corso e l’importo già versato a titolo di acconto. È dunque utile sintetizzare le regole di calcolo dell’ICI. In linea generale, per il calcolo dell’imposta occorrono i seguenti dati: •base imponibile; •mesi di possesso; •percentuale di possesso; •aliquota. Infatti, la formula di calcolo è la seguente: (base imponibile x mesi di possesso x percentuale di possesso x aliquota) / 12 Nel dettaglio, la base imponibile si determina con le seguenti regole: •per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5%, moltiplicata: -per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A, B e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1); -per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10; -per 34 per i fabbricati della categoria C/1; •per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio; •per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75; •per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto posseduti interamente da imprese e contabilizzati distintamente, il valore è calcolato dal costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento maggiorato con l’applicazione di appositi coefficienti. Non sono, però, soggette ad imposta le unità immobiliari adibite a dimora abituale del contribuente, considerando tali anche quelle assimilate dal comune con proprio regolamento o delibera comunale, a meno che non si tratti di immobili di categoria catastale A1 (Abitazione signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Se l’abitazione principale rientra tra quelle tassabili, comunque, è riconosciuta una detrazione dall’imposta dovuta pari a 103,29 euro annui, da rapportare ai mesi durante i quali sussiste tale destinazione. Passando al calcolo vero e proprio, come già detto, l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi di possesso del fabbricato e si versa in: •in acconto, entro il 16 giugno, in misura pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni in vigore per l’anno precedente; •a saldo, entro il 16 dicembre, calcolando l’intera imposta con le aliquote e le detrazioni dell’anno in corso e scomputando da essa quanto versato come 1° rata. Si ricorda che il contribuente ha la facoltà di versare l’ICI complessivamente dovuta in un’unica soluzione, entro il termine del primo acconto (quindi, entro il 16 giugno). In questo caso, però, per il calcolo dell’imposta dovuta si devono utilizzare (e, chiaramente, già conoscere) l’aliquota e le detrazioni in vigore nel comune nell’anno in corso e non quelle deliberate per l’anno precedente. Modalità di versamento L’ICI può essere versata: •con bollettino di conto corrente postale intestato al comune o al concessionario della riscossione; •con modello F24, esclusivamente in via telematica per i soggetti titolari di partita IVA; •con modello F24 “predeterminato”. In caso di utilizzo del modello F24, i codici tributo da indicare nell’apposita sezione sono i seguenti: •3901 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’abitazione principale; •3902 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli; •3903 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili; •3904 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati. Inoltre, nel modello F24 devono essere riportati: •nello spazio codice ente/codice comune il codice catastale del comune ove sono ubicati gli immobili; •nel campo anno di riferimento l’anno di riferimento dell’imposta. Un esempio di calcolo del saldo ICI Si supponga il caso di un contribuente che, per tutto il 2010, ha posseduto, al 100%, una abitazione secondaria (categoria catastale A/3) con rendita catastale pari a 1.000,00 euro. Il comune in cui è sito tale immobile ha disposto le seguenti aliquote: •anno 2009: 4 per mille; •anno 2010: 6 per mille Il contribuente ha versato l’acconto ICI di giugno applicando l’aliquota del 2009. Per completezza si riporta anche il calcolo del predetto acconto, presupponendo che, anche per tutto il 2009, il possesso è stato del 100%. -valore immobile ai fini ICI: 1.000 * 1,05 * 100 = 105.000,00 -imposta dovuta per il 2009: 105.000,00 * 4/1.000 = 420,00 -acconto versato entro il 16 giugno 2010: 420,00 x 50% = 210,00 -imposta dovuta per il 2010: 105.000,00 * 6/1.000 = 630,00 -saldo da versare entro il 16 dicembre 2010: 630,00 – 210,00 = 420,00. Si riporta la compilazione della sezione del modello F24, relativamente al saldo.



giovedì 2 dicembre 2010

Da Trentino inBlu al Blog: I SIC

Indipendentemente dal tipo di finanziamento richiesto risulta importante la corretta esecuzione del contratto sottoscritto nei confronti dell'istituto finanziatore.

Infatti, in mancanza di corretto adempimento le conseguenze possono essere anche molto pesanti e comportano normalmente una serie di conseguenze poco piacevoli:

Tra queste ricordiamo:

• maggiorazione degli interessi dovuti con l'applicazione di una mora stabilita per legge

• rescissione unilaterale del contratto da parte dell'istituto finanziatore anche per il mancato pagamento di una sola rata, conseguentemente cliente sarà ritenuto a rimborsare all'istituto tutte le spese bancarie nonché eventuali spese di protesto e tutti gli oneri sostenuti dall'istituto per recuperare le somme dovute oltre che naturalmente un'eventuale penale

• inserimento del nominativo del cliente inadempiente nella lista dei aperte" cattivi pagatori" e conseguentemente segnalazione tutti gli enti di tutela del credito (meglio conosciuti come SIC) con conseguente maggior difficoltà in futuro per l'inadempiente ad ottenere altri finanziamenti

In questo contesto non possiamo non affrontare il problema legato ad un diritto molto importante del consumatore che è conosciuto come diritto all'oblio.

Che cos'è il diritto all'oblio?

Potremmo dire che il diritto all'oblio è il diritto riconosciuto al consumatore, come ad altre persone di non vedere diffusi o meglio conservati i propri dati, in rapporto a situazioni già definite o comunque non più rilevanti per il diritto.

In merito ai tempi di conservazione dei dati inerenti ad un finanziamento il garante per la protezione dei dati personali (garante della Privacy) ha disposto, in base al principio di correttezza del trattamento dei dati personali che coloro che erogano il finanziamento devono fornire al debitore gli estremi indicativi delle centrali rischi destinatarie dei dati raccolti anche al fine di agevolare l'esercizio dei diritti previsti e cioè la verifica della correttezza di dati e la cancellazione di quelli non veritieri.

Lo stesso garante inoltre per ovviare ai problemi legati alle segnalazioni di scarsa entità destinate ad avere effetti dannosi ha previsto nel provvedimento che le segnalazioni di morosità alle centrali rischi devono essere effettuate solo in caso di mancato pagamento di somme consistenti, di più rate o di gravi ritardi. Le banche e le finanziarie, in ogni caso, prima di effettuare la segnalazione devono dare un preavviso agli interessati affinché possano eventualmente intervenire.


Dove finiscono i nostri dati?

Le principali banche dati a cui vengono conferiti i dati relativi ai finanziamenti erogati possono essere sia pubbliche che private. Loro compito, giova sottolinearlo è la raccolta di dati e delle informazioni sull'accesso al credito dei cittadini esclusivamente per finalità collegate alla tutela del credito e al contenimento dei rischi.

Le più conosciute sono:

• Centrale rischi pubblica, gestita dalla Banca d'Italia, per finanziamenti di importo superiore ad euro 75.000.

• Centrale rischi pubblica, gestita dalla società interbancaria per l'automazione e sotto la vigilanza della Banca d'Italia per finanziamenti di importo inferiore a € 75.000 è superiore a € 30.000-

• Vi sono poi delle centrali rischi private, tra le quali sicuramente la più conosciuta è la Crif (centrale rischi intermediazione finanziaria ) che gestisce il sistema Eurisc per finanziamenti di importo inferiore a € 30.000.

Queste banche dati vengono aggiornate periodicamente, ed è importante che il consumatore controlli regolarmente la propria posizione nelle banche dati, anche eventualmente dopo la cessazione di qualsiasi rapporto di finanziamento che sia stato o meno accompagnato da momenti critici.

Giova precisare inoltre che il garante per la privacy ha stabilito comunque delle modalità ed i tempi che devono essere seguiti per esempio prima che il ritardo nel pagamento venga effettivamente registrato o visualizzato in queste tipologie di banche dati.

Si ricordi infatti che:

• il primo ritardo non può essere visualizzato nelle banche dati prima che siano scadute almeno due rate mensili consecutivi prima di 60 giorni dall'aggiornamento mensile.

• Nel caso di un professionista di impresa i ritardi non possono essere visualizzati prima di 30 giorni dall'aggiornamento mensile.

• i ritardi successivi sono visualizzati nel momento stesso in cui si verificano e le può rimanere registrazione per 12 mesi a partire dal giorno dell'avvenuto pagamento

• i ritardi superiori che sono stati sanati restano comunque registrati per 24 mesi a partire dal giorno dell'avvenuto pagamento

• i ritardi non sanati non potranno comunque rimanere registrati più di 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del finanziamento o dalla data in cui è stato necessario l'ultimo aggiornamento

Tabella riassuntiva tempi massimi di conservazione dei dati:

6 mesi: per le richieste di finanziamento se l'istruttoria lo richiede, o un mese in caso di rifiuto della richiesta da parte dell'istituto o rinuncia del cliente al finanziamento

12 mesi dalla regolarizzazione: per morosità di due rate o due mesi in seguito sanati

24 mesi dalla regolarizzazione: anche per ritardi superiori sanati anche su transazione

36 mesi: dalla rata di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivo accordo o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso) nel caso di esiti negativi (morosità, gravi inadempimenti sofferenze) non sanati

36 mesi: dall'ultimo pagamento effettuato nei rapporti sorti positivamente cioè senza ritardi o eventi negativi

Doveroso precisare che avere uno storico creditizio non significa affatto essere indicati come persone non solventi o comunque inadempienti, ma semplicemente rimane una traccia storica dei propri precedenti finanziamenti tanto meglio se vi è stata un'estrema regolarità nei rimborsi, ciò infatti può costituire ovviamente un'informazione molto positiva.

Diffidate da operatori che nella loro proposta di finanziamento sostengono di poter incidere o comunque provvedere cancellare i dati negativi nelle banche dati come sopra illustrate prima dei tempi stabiliti. Solitamente questi tipi di operatori alla fine posso chiedere la cancellazione eventualmente di soli dati positivi cioè relativi a posizioni regolari e rimborsi corretti. Appare evidente che tale cancellazione è del tutto controproducente.

Se in teorica quindi il termine massimo in cui le centrali rischi dovrebbero trattenere i nostri dati (naturalmente dopo la cessazione del finanziamento con tutti i possibili eventi positivi e negativi che vi possano essere stati) è al massimo 36 mesi in realtà ciò non avviene perché spesso queste società trattengono i dati ben oltre quanto stabilito dalla legge e dal garante per cederli anche a magari anche a caro prezzo per altri soggetti che gestiscono finanziamenti.

mercoledì 20 ottobre 2010

Da Trentino inBlu al blog: quando e come può essere ceduto il quinto


La cessione quinto dello stipendio è un finanziamento personale non finalizzato, a tasso fisso con rimborso a rate costanti, che può essere ottenuto dai lavoratori dipendenti e dai pensionati.

Differenza sostanziale rispetto al prestito personale sta nel fatto che il rimborso della rata concordata non è eseguito dal richiedente ma dal datore di lavoro nel caso di dipendenti, dall'istituto di previdenza nel caso dei pensionati. Questo pagamento avviene trattenendo l'importo concordato direttamente dallo stipendio o dalla pensione prima di questi siano versati ai legittimi titolari.

La cessione del quinto, giuridicamente parlando, si inquadra nell'articolo 1260 del codice civile come cessione di credito a terzi a titolo oneroso.
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