Visualizzazione post con etichetta gestione patrimoniale. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta gestione patrimoniale. Mostra tutti i post

sabato 3 giugno 2017

Se volete scommettere sui Pir, fatelo da soli e non regalate soldi alle banche

Fonte: Il Fatto  Quotidiano 15-05-2017
Molti risparmiatori italiani reagiscono come il proverbiale cane di Pavlov. Appena gli prospettano di non pagare tasse, accettano qualunque proposta-trappola dell’industria del risparmio gestito: polizze vita, fondi pensione ecc. E di regola si danno la zappa sui piedi.


L’ultima sono i Piani individuali di risparmio (Pir), una formula in sé non assurda per indirizzare i risparmi verso le imprese anche medio-piccole. A fronte del rispetto di determinate regole, si viene dispensati da diverse imposte: sugli interessi, i capital gain, le successioni ecc. Bisogna investire il 70% in certe azioni od obbligazioni e in particolare il 21% fuori delle società più grosse, non disinvestire per almeno un cinque anni ecc. Con una rara decisione giusta, il governo Renzi ha concesso tali agevolazioni anche fuori del risparmio gestito, cioè per il fai-da-te. Non era stato praticamente mai così dal 1974, anno di introduzione dell’Irpef.

domenica 15 novembre 2015

"For You" - investimento invece che piano pensionistico: nullo il contratto di Monte dei Paschi

La vendita di presunti piani pensionistici denominati "For You", avvenuta nei primi anni 2000, da parte di istituti di credito appartenenti al Gruppo Banca Monte dei Paschi è salita alle cronache degli ultimi anni a seguito dei ripetuti interventi con i quali i giudici hanno dichiarato la nullità di queste operazioni.

Ed anche la recente sentenza n. 15559/2015 della Cassazione ha ad oggetto questo particolare tipo di investimento finanziario, presentato dalla banca come "piano pensionistico integrativo dai profilo di rischio molto basso".

E la Cassazione, chiamata ancora una volta ad analizzare questo particolare tipo di contratto, ha ritenuto non valido questo rapporto finanziario, che non può essere qualificato come un piano previdenziale, ma come un vero investimento con trasferimento dell'alea di rischio verso il cliente/risparmiatore.

E la Corte di Cassazione osserva che in questa tipologia di investimento, si ravvisa un esclusivo trasferimento del rischio verso il consumatore, senza che tale circostanza sia resa nota dalla banca, la quale addirittura si prende quale garanzia i titoli del cliente, e dalle ulteriori garanzie inserite nel contratto.

E la banca avrebbe dovuto chiarire al cliente la natura e la tipologia di questa operazione, solo all'apparenza con finalità previdenziale, mentre in realtà altro non è che un investimento finanziario.

Per tale ragione, la Cassazione arriva a decidere che il ricorso di Monte dei Paschi debba essere rigettato perchè questo tipo di contratto "non integra, ai fini del secondo comma dell'art. 1322 cod. civ., un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, per contrasto con i princpi generali ricavabili dagli artt. 47 e 38 della Costituzione circa la tutela del risparmio e l'incoraggiamento delle forme di previdenza anche privata, quello perseguito mediante un contratto atipico fondato sullo sfruttamento delle preoccupazioni del cliente da parte degli operatori professionali, mediante operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del proprio rischio d'impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni comprendenti anche titoli di dubbia o problematica redditività nel portafoglio, in capo a colui a cui il prodotto è stato espressamente presentato come rispondente alle sue esigenze di previdenza complementare, quale piano pensionistico a profilo di rischio molto basso e con possibilità di disinvestimento senza oneri in qualunque momento; pertanto, non è efficace per l'ordinamento il contratto atipico il quale, in dette circostanze, consista, tra l'altro, nella concessione di un mutuo, di durata ragguardevole, all'investitore destinato all'acquisto di prodotti finanziari della finanziatrice ed in un contestuale mandato alla banca ad acquistare detti prodotti anche in situazione di potenziale conflitto di interessi".


Qui il testo della sentenza della Corte di Cassazione.   

domenica 8 marzo 2015

Banca responsabile per l’attività illecita del promotore

La banca o l’assicurazione deve rispondere per i danni cagionati dal proprio promotore nei confronti dei clienti, senza poter giustificare la propria non conoscenza dell’attività illecita posta in essere dal collaboratore infedele.

Questo principio è stato ribadito di recente dalla Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi in merito alla responsabilità di un promotore di una compagnia assicurativa che si era indebitamente appropriato di somme di denaro ingenti appartenenti ad alcuni clienti, convinti di aver acquistato polizze assicurative con componente finanziaria.

La Cassazione ha affermato che per tale attività illecita deve rispondere la compagnia assicurativa e la banca, risarcendo la vittima dei reati perpetrati dal promotore. La responsabilità dell’intermediario non è esclusa, afferma la Corte, dalla circostanza che le somme di denaro siano state conferite dal cliente in modo difforme da quanto previsto dalle norme in materia finanziaria, in quanto esiste un principio (valido sia in sede civile che penale) di responsabilità della banca o dell’assicurazione per fatto del promotore.

E la Corte riafferma che l’eventuale consegna di somme di denaro cash da parte del cliente al promotore non rappresenta una sua partecipazione attiva all’illecito, idonea ad escludere la responsabilità della banca: “Si è affermato infatti che, in tema di intermediazione mobiliare, la mera allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe legittimato a riceverle, non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività dello stesso e la consumazione dell'illecito, e non preclude, pertanto, la possibilità di invocare la responsabilità solidale dell'intermediario preponente; nè un tal fatto può essere addotto dall'intermediario come concausa del danno subito dall'investitore, in conseguenza dell'illecito consumato dal promotore, al fine di ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto. Le disposizioni di legge e regolamentari dettate in ordine alle modalità di corresponsione al promotore finanziario dell'equivalente pecuniario dei titoli acquistati o prenotati, infatti, sono dirette unicamente a porre a suo carico un obbligo di comportamento al fine di tutelare l'interesse del risparmiatore e non possono, quindi, logicamente interpretarsi come fonte di un onere di diligenza a carico di quest'ultimo, tale da comportare un addebito di colpa (concorrente, se non addirittura esclusiva) in capo al soggetto danneggiato dall'altrui atto illecito, e salvo che la condotta del risparmiatore presenti connotati di "anomalia" (e tale non è certamente la situazione di cui trattasi), vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali ad esempio il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche (Cass., Sez. 1 civ., n. 6829 del 24/03/2011, Rv. 616358). Inoltre, la medesima giurisprudenza riconosce altresì come la disposizione della L. 2 gennaio 1991, n. 1, art. 5, comma 4, secondo la quale la società di intermediazione mobiliare è responsabile in solido degli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, anche se tali danni siano conseguenti a loro responsabilità accertata in sede penale, richieda un rapporto di "necessaria occasionalità" tra incombenze affidate e fatto del promotore, che è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze di cui è investito. Nè rileva che il comportamento del promotore abbia esorbitato dal limite fissato dalla società, essendo sufficiente che la sua condotta sia stata agevolata e resa possibile dall'inserimento del promotore stesso nell'attività della società d'intermediazione mobiliare e si sia realizzata nell'ambito e coerentemente alle finalità in vista delle quali l'incarico è stato conferito, in maniera tale da far apparire al terzo in buona fede che l'attività posta in essere, per la consumazione dell'illecito, rientrasse nell'incarico affidato (Cass., Sez. 1 civ., n. 6829 del 24/03/2011, Rv. 616357).”.

domenica 14 ottobre 2012

Tribunale di Torino - gestione patrimoniale - falsi ordini disinvestimento

La chiusura di una gestione patrimoniale in prodotti finanziari deve rispettare il requisito di forma previsto dal contratto, cosicché non è valido l'ordine di disinvestimento impartito con e-mail nel caso in cui tale modalità non sia contemplata dal contratto quadro sottoscritto dal cliente.

Questa è la soluzione raggiunta dal Tribunale di Torino nella incredibile vicenda oggetto della controversia sottoposta alla sua decisione.

La vicenda affrontata dal giudice era alquanto complessa in quanto l'attore era un cliente particolare della banca, avendo aperto un rapporto di conto corrente ed un rapporto di gestione patrimoniale in Italia pur vivendo in Sud Africa.

La banca era solita inviare tutti i documenti via posta al cliente, residente all'estero, tramite posta ordinaria.

L'istituto di credito aveva chiarito al cliente, sia contrattualmente che attraverso le comunicazioni dei propri dipendenti, che la chiusura dei rapporti bancari doveva necessariamente avvenire con comunicazione sottoscritta dallo stesso correntista. Non era prevista alcuna attività via fax o posta elettronica.

Tra il settembre e il novembre del 2008, la banca riceveva distinti ordini di borsa da un indirizzo di posta elettronica - successivamente dimostratosi falso - con il quale un truffatore disponeva la chiusura della gestione patrimoniale e il trasferimento dell'ingente somma ricavata su conti correnti esteri (Indonesia e Sud Africa).

I soldi del cliente venivano, quindi, trasferiti a terzi attraverso bonifici su estero e, cosa più importante, senza il consenso del titolare del conto.

Il cliente della banca, venuto a conoscenza dei trasferimenti di queste somme di denaro senza suo consenso, sporgeva denuncia (sia in Sud Africa che in Italia) e disconosceva gli ordini di disinvestimento sostenendo che le firme apposte sui documenti elettronici non erano sue; non era suo nemmeno l'indirizzo di posta elettronica dal quale erano stati impartiti i diversi ordini al dipendente della filiale.

Il Tribunale di Torino ha osservato, in primo luogo, che il disconoscimento delle sottoscrizioni, tra l'altro inviate come allegato alle e-mail truffaldine, comporta la esclusione della paternità del documento rispetto al piccolo risparmiatore.

Conseguentemente, la banca ha autorizzato le operazioni di chiusura di gestione patrimoniale e di bonifico verso terzi, solo sulla base di e-mail inviate al dipendente della filiale.

Il Tribunale di Torino ha considerato nullo il finto ordine di chiusura del conto gestione, in quanto disposti attraverso una modalità non prevista dal contratto di gestione patrimoniale sottoscritto dal cliente.

Conseguentemente, il Tribunale di Torino ha dichiarato nulli gli ordini di borsa ed ha ordinato alla banca di restituire al cliente tutti i soldi trasferiti via bonifico.

Di seguito, potete leggere la sentenza con la descrizione della vicenda affrontata dal giudice. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...