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domenica 25 febbraio 2024

Medico responsabile se non prevede tutti i controlli necessari per una corretta diagnosi

Il medico è penalmente responsabile se non dispone tutti i controlli necessari al fine di accertare il reale stato del paziente e formulare la diagnosi più adattata per prevedere la cura necessaria.

La Suprema Corte ha affermato tale principio secondo il quale il medico risponde penalmente anche nel caso in cui commetta un errore nel non richiedere tutte le indagini più idonee per prevedere la soluzione medica più corretta.

In altri termini, l'errore nella diagnosi non si ha soltanto nel caso di valutazione sbagliata, ma anche laddove il sanitario ometta di richiedere od eseguire tutte le analisi idonee per arrivare al giudizio idoneo in favore del paziente.

La colpa professionale deriva, quindi, anche da carenza nell'anamnesi e nelle successive indagini e controlli, ossia le fasi preliminari finalizzate a delineare il quadro clinico e determinarsi nella diagnosi.

Di seguito, la sentenza della Corte di Cassazione

domenica 23 gennaio 2022

Tribunale di Vicenza - omessa valutazione merito creditizio del cliente - responsabilità del professionista

L'intermediario finanziario deve, nella concessione del credito, valutare il merito creditizio del cliente, considerando anche la sua vicenda personale e, in termini economici, la capacità di rimborsare la somma ricevuta.

Il principio si evince dalla lettura complessiva del provvedimento del Tribunale di Vicenza che trovate in calce a questo breve commento, ove oggetto del contenzioso è la pretesa avanzata da un istituto di credito verso un cliente, a seguito di somme concesse dalla banca.

Il consumatore aveva avviato la procedura di sovraindebitamento, alla quale la banca aveva fatto opposizione, ritenendo non sussistere tutti i presupposti di cui alla legge n. 3/2012.

Il Tribunale, chiamato a valutare la presenza di tutti i presupposti per concedere al consumatore l'accesso alla procedura di sovraindebitamento, respingeva il reclamo della banca, contestando al professionista di non aver operato una adeguata valutazione del merito creditizio al momento della  concessione del credito.

Occorre ricordare che il  professionista del credito deve, al momento della concessione di una somma di denaro al cliente, operare una doverosa valutazione della posizione economica e finanziaria del richiedente, al fine di appurare se questi versi in oggettive condizioni ritenute idonee per il rimborso della somma prestata.

Tale dovere, già previsto nei doveri di condotta del professionista ex artt. 1175- 1776 c.c., è stato comunque oggetto di specifica normazione nell'ambito bancario ed in particolare all'art. 124 bis del TUB, norma che prevede in capo al finanziatore il dovere di valutare con la massima attenzione il “merito creditizio” del cliente, ovverosia la capacità di quest'ultimo di possedere sufficienti risorse che gli consentano di adempiere al suo obbligo di restituzione del credito.

Per adempiere a tale onere, l'intermediario bancario può legittimamente avvalersi delle banche dati, oppure attivare una peculiare istruttoria volta a raggiungere lo scopo sopra evidenziato, anche a mezzo della richiesta di documentazione al cliente che attesti la sua condizione patrimoniale.

Nel caso in cui il richiedente non dimostri di possedere idonei requisiti o, come nel caso affrontato dal Tribunale di Vicenza, il soggetto finanziatore ravvisi evidenti carenze nel soggetto finanziato, non può procedere con l'erogazione del finanziamento, pena la sua responsabilità per omessa valutazione del merito creditizio della controparte.

Nel caso di specie, l'istituto di credito aveva finanziato un cliente sovraindebitato, non valutando in modo corretto il merito creditizio, sicché il giudice ha ritenuto responsabile la banca per il debito accumulato e pienamente legittima la richiesta del debitore di accesso al piano di sovraindebitamento, respingendo così il reclamo della banca, per le ragioni che potete leggere di seguito.

lunedì 3 agosto 2020

Notaio: ruolo sociale e responsabilità. Quale tutela per il consumatore

La professione notarile necessita di uno strumento semplice per ridurre il gap informativo che sussiste verso gli utenti finali – i consumatori, soprattutto – che si avvicinano per la prima volta ad operazioni economiche rilevanti e comuni: casa, mutui, successioni e diritto di famiglia. 

Il ruolo e l’attività del notaio, spesso, sono oggetto di luoghi comuni molto diversi dalla fluida realtà di una professione che, come molte altre in Italia, si è trasformata e ha dovuto adattarsi alle mutate esigenze della società.

Riteniamo interessante, sotto questo profilo, analizzare l’attività svolta dal notaio, le garanzie offerte ai consumatori e la sua responsabilità nel caso di inadempimento dei propri obblighi.

Abbiamo suddiviso il nostro intervento in tre punti  che illustrano –nei nostri intenti – alcuni temi: “le garanzie notarili”, “i diritti dei cittadini” e “le responsabilità”.

domenica 26 aprile 2020

Procura a vendere conferita a terzi - responsabile il notaio che non opera tutti i controlli necessari

Il notaio è professionalmente responsabile laddove conferisca a terzi la procura a vendere senza operare un controllo sul soggetto delegato. Questo il principio che emerge dalla recente ordinanza n. 7746/2020, con la quale la Corte di Cassazione ha annullato una sentenza di merito, rinviando la vicenda per la decisione più corretta.

Il Giudice di legittimità, infatti, ha valutato più correttamente la vicenda, alla base della quale vi era stata una truffa perpetrata da una donna che si era spacciata per venditrice attraverso l'esibizione di una procura speciale, così ingannando il compratore ed ottenendo da quest'ultimo una ingente somma a titolo di caparra confirmatoria. 

Nel caso di specie, come evidenziato dalla Cassazione, il notaio aveva perfezionato la procura sulla base della mera esibizione da parte della truffatrice della carta d'identità.

Documento ritenuto sufficiente dal professionista per accertare l'identità personale della parte, presupposto per conferire la procura per la vendita dell'immobile.

Secondo la Cassazione, non è sufficiente che il notaio ottenga la carta di identità o la tessera sanitaria per accertare l'identità e la buona fede del terzo delegato, ma deve, seguendo le regole di diligenza qualificata, prudenza e perizia professionale, conoscere la parte, valutando la reale identità e formandosi tale convincimento anche attraverso  presunzioni gravi, precise e concordanti.

Il notaio, per contro, deve motivare le ragioni per le quali ritiene che ha ritenuto legittimato il soggetto a cui ha conferito la delega, al fine di liberarsi dalla propria responsabilità professionale.

Corte di Cassazione - Sez. III^ Civ. - Ordinanza n. 7746/2020.

domenica 16 dicembre 2018

Poste deve comunicare al cliente il termine di prescrizione della polizza vita

Poste Vita è una società del Gruppo Poste che ha venduto polizze vita negli ultimi lustri ai vari clienti, offrendo un prodotto assicurativo da esercitarsi nei termini della prescrizione ex art. 2952 c.c..

Come è noto, tale termine è stato, con riferimento alle polizze vita, riformato nel 2012, allorché l'esercizio del diritto da parte del beneficiario (ossia la riscossone della polizza) è stato esteso da due anni (dalla morte del soggetto sottoscrivente) a dieci anni (vedi qui).

Di recente, la materia è stata oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali volti a delineare sia il termine entro il quale il beneficiario può riscattare la polizza, sia gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario.

In tal senso, sembra meritevole di citazione la recente sentenza resa dal Tribunale di Campobasso, il quale ha ritenuto responsabile Poste per non aver informato il cliente in merito al termine di prescrizione per il riscatto della somma prevista.

Nel caso di specie, il contratto di Poste prevedeva la rinuncia espressa da parte della società del termine di due anni (previsto sino al 2012), e quindi un termine più esteso di dieci anni. 

All'evento morte, il beneficiario non esercitava il proprio diritto entro i due anni, ma entro il termine di dieci anni previsto dal contratto.

Il Tribunale si è espresso valutando come non valida la clausola di estensione della prescrizione, ma allo stesso tempo ha condannato la banca per non aver attivato ogni mezzo per rendere noto al beneficiario che avrebbe dovuto attivarsi entro due anni per escutere la somma prevista dalla polizza.

In altri termini, alla morte del soggetto sottoscrittore, Poste avrebbe dovuto rendere noto al beneficiario che quest'ultimo avrebbe avuto solo due anni di tempo per poter esercitare il proprio diritto, e tale omissione configura una specifica responsabilità dell'intermediario.

La responsabilità è conseguente alla violazione del principio di buona fede contrattuale che sempre deve sussistere nel rapporto tra professionista e cliente/consumatore e che, secondo il Tribunale di Campobasso, Poste Vita violato:"è indubbio che l'Istituto Poste Vita non abbia avvisato il beneficiario - in violazione dei principi generali di correttezza e buona fede - del fatto che la mancata richiesta di riscossione entro due anni dal decesso avrebbe comportato la prescrizione del diritto ai sensi dell'art.2952 c.c. e, di conseguenza, la perdita del capitale maturato, per se nel contratto era scritto che il beneficiario avebbe potuto esercitare i diritti entro il decennio dall'evento".

La conclusione a cui il giudice perviene, ravvisando un comportamento di Poste contrario ai citati doveri di correttezza e buona fede, si fonda anche sull'insegnamento della Cassazione che, come si legge nella sentenza che trovate di seguito, ha evidenziato:"l'obbligo di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, applicabile nell'ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, nei rapporti della vita relazionale, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso), nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio" (Cass. n. 3462/2007).

Non vi sono dubbi, sul punto, che Poste Vita avrebbe potuto (dovuto) attivarsi pre agevolare il beneficiario nella riscossione del credito, informandolo del termine di due anni a pena della prescrizione ex art. 2952 c.c., con conseguente obbligo di Poste Vita di pagare al beneficiario la somma del riscatto.

Qui la sentenza n. 182/2017 del Tribunale di Campobasso.

domenica 17 settembre 2017

Veicolo usato incidentato: il venditore deve comunicarlo all'acquirente

Questa domenica vi segnaliamo la recente sentenza con la quale la Cassazione ha confermato la decisione assunta dal Tribunale di Nola, il quale ha condannato il venditore privato di un veicolo usato per aver omesso al compratore rilevanti informazioni rispetto all'auto oggetto di compravendita.

La premessa dell'intervento della Cassazione è che la vendita dell'auto usata era tra due privati, e quindi non trovano applicazione le norme del Codice del Consumo.

Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione, in una vendita tra privati avente da oggetto un auto usata, il venditore aveva fatto credere al compratore che l'auto era “praticamente nuova”, mentre in realtà il veicolo era “incidentato”.

Il Tribunale di Nola, con decisione confermata dalla Cassazione, ha considerato scorretta la condotta del venditore, per non aver reso noto al compratore il danno occorso all'automobile, nonostante le riparazioni siano state eseguite a regola d’arte dal venditore.

Sussiste, in queste circostanze, la responsabilità del venditore per omessa informazione: il venditore era tenuto, infatti, a comunicare l'incidente occorso al veicolo, consentendo all'acquirente di poter esprimere un consenso completo, consapevole e comprensivo della circostanza che l'automobile, al momento della vendita, non era praticamente nuova, ma in precedenza incidentata.

In questi casi, la condotta scorretta del venditore configura una sua responsabilità ex artt. 1366 e 1175 c.c., per aver omesso al compratore (sua controparte) importanti informazioni al momento della vendita del bene usato.

Qui la sentenza. Visibile con browser Opera - VPN attivo

domenica 11 ottobre 2015

Tribunale di Milano: la banca non può più applicare l'anatocismo bancario dal 1° gennaio 2014

Questa domenica vi proponiamo la recente Ordinanza del 29 luglio 2015, con la quale il Tribunale di Milano, ribadendo un proprio orientamento formatosi negli ultimi mesi, ha negato la possibilità da parte della banca di poter continuare ad applicare la capitalizzazione degli interessi (anatocismo bancario) nei rapporti con i propri correntisti.

Abbiamo già trattato l'argomento di recente, evidenziando che a seguito dell'intervento del Legislatore, con la modifica dell'art. 120 TUB, si è creata un particolare contrasto tra l'interpretazione della norma fornita dai giudici, e quella offerta di recente dalla Banca d'Italia, la cui volontà è quella di ripristinare l'anatocismo (vedi).

Il Tribunale di Milano, già con due ordinanze del 23 marzo e 3 aprile 2015, ribadite dal provvedimento che potete leggere di seguito, ha preso una posizione netta sull'argomento, proprio analizzando l'art. 120 del TUB.

I giudici milanesi hanno evidenziato che la modifica dell'articolo appena richiamato, la quale introduce il divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1° gennaio 2014, sarebbe norma immediatamente valida e vincolante nei rapporti tra banca e correntista, senza la necessità di alcuna norma applicativa (nello specifico intervento del Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio) che alla data odierna non è ancora intervenuto.

In termini più semplici, il Tribunale di Milano afferma che l'art. 120, comma 2 del TUB è immediatamente valido e vincolante nella parte in cui stabilisce che "gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale".

Con l'Ordinanza del 29 luglio 2015, riprendendo le conclusioni già raggiunte in precedenza dallo stesso giudice, il Tribunale di Milano osserva che "la modifica dell'art. 120, II comma Tub introdotta con l'art. 1, comma 629 l. n. 147/13, ha reintrodotto espressamente il divieto di anatocismo in materia bancaria, come emerge dall'interpretazione letterale dell'espressione "gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre ulteriori interessi", in collegamento col successivo periodo, che impone di calcolare gli interessi capitalizzati esclusivamente sulla sorte capitale.

Questa interpretazione corrisponde anche alla volontà del Legislatore, come si evince dalla relazione di presentazione della proposta di legge alla Camera, nella quale si afferma che la proposta intendeva sancire l'illegittimità della prassi bancaria dell'anatocismo e come si deduce dalla mancata conversione in legge dell'art. 31 D.L. n. 91/14, il quale aveva ripristinato l'anatocismo bancario.

La norma in esame è d'immediata applicazione, senza necessità di attendere l'intervento del CICR, considerato che la norma ha demandato al CICR il compito d'individuare le modalità ed i criteri per la contabilizzazione degli interessi che maturano nel corso del rapporto, fermo restando il divieto di produzione d'interessi ulteriori su quelli contabilizzati periodicamente, sancito dalla lettera b della norma.".

E quindi, il Tribunale di Milano ritiene che, trovando applicazione diretta ed immediata la novità normativa di cui all'art. 120 TUB e non avendola seguita la banca a partire dal 1° gennaio 2014, l'istituto di credito ha violato il generale dovere di correttezza e diligenza nei rapporti con il cliente/consumatore sancito, peraltro, dall'art. 2 della Costituzione.

Qui l'Ordinanza del 29 luglio 2015 pronunciata dal Tribunale di Milano. 

venerdì 25 luglio 2014

Acquisti on line: tutti i nuovi diritti dei consumatori nel vademecum della Commissione Europea

La Commissione Europea ha predisposto un vademecum con il quale esporre le principali novità entrate in vigore con la recente Direttiva 2011/83/UE, norma adottata di recente in Italia, la quale ha sostituito tutte le norme in materia di contratti negoziati sia nei locali commerciali che per telefono, per posta ed on line. 

Come già evidenziato nel blog (vedi), tra le novità più importanti introdotte con la Direttiva vi è l’estensione del termine per il recesso del consumatore per i contratti conclusi per via telematica, che passa da 10 a 14 giorni. Altre novità riguardano:

- Il venditore è responsabile del danneggiamento o della perdita del bene consegnato al consumatore.
- Il contratto concluso via telefono deve, in seguito, essere approvato per iscritto dal consumatore.
- Sono previste sanzioni gravi per il venditore inadempiente.

La Commissione ha predisposto un vademecum, che potete leggere di seguito, ad utilizzo dei consumatori, i quali vengono resi edotti delle nuove regole previste in loro favore.

domenica 14 ottobre 2012

Tribunale di Torino - gestione patrimoniale - falsi ordini disinvestimento

La chiusura di una gestione patrimoniale in prodotti finanziari deve rispettare il requisito di forma previsto dal contratto, cosicché non è valido l'ordine di disinvestimento impartito con e-mail nel caso in cui tale modalità non sia contemplata dal contratto quadro sottoscritto dal cliente.

Questa è la soluzione raggiunta dal Tribunale di Torino nella incredibile vicenda oggetto della controversia sottoposta alla sua decisione.

La vicenda affrontata dal giudice era alquanto complessa in quanto l'attore era un cliente particolare della banca, avendo aperto un rapporto di conto corrente ed un rapporto di gestione patrimoniale in Italia pur vivendo in Sud Africa.

La banca era solita inviare tutti i documenti via posta al cliente, residente all'estero, tramite posta ordinaria.

L'istituto di credito aveva chiarito al cliente, sia contrattualmente che attraverso le comunicazioni dei propri dipendenti, che la chiusura dei rapporti bancari doveva necessariamente avvenire con comunicazione sottoscritta dallo stesso correntista. Non era prevista alcuna attività via fax o posta elettronica.

Tra il settembre e il novembre del 2008, la banca riceveva distinti ordini di borsa da un indirizzo di posta elettronica - successivamente dimostratosi falso - con il quale un truffatore disponeva la chiusura della gestione patrimoniale e il trasferimento dell'ingente somma ricavata su conti correnti esteri (Indonesia e Sud Africa).

I soldi del cliente venivano, quindi, trasferiti a terzi attraverso bonifici su estero e, cosa più importante, senza il consenso del titolare del conto.

Il cliente della banca, venuto a conoscenza dei trasferimenti di queste somme di denaro senza suo consenso, sporgeva denuncia (sia in Sud Africa che in Italia) e disconosceva gli ordini di disinvestimento sostenendo che le firme apposte sui documenti elettronici non erano sue; non era suo nemmeno l'indirizzo di posta elettronica dal quale erano stati impartiti i diversi ordini al dipendente della filiale.

Il Tribunale di Torino ha osservato, in primo luogo, che il disconoscimento delle sottoscrizioni, tra l'altro inviate come allegato alle e-mail truffaldine, comporta la esclusione della paternità del documento rispetto al piccolo risparmiatore.

Conseguentemente, la banca ha autorizzato le operazioni di chiusura di gestione patrimoniale e di bonifico verso terzi, solo sulla base di e-mail inviate al dipendente della filiale.

Il Tribunale di Torino ha considerato nullo il finto ordine di chiusura del conto gestione, in quanto disposti attraverso una modalità non prevista dal contratto di gestione patrimoniale sottoscritto dal cliente.

Conseguentemente, il Tribunale di Torino ha dichiarato nulli gli ordini di borsa ed ha ordinato alla banca di restituire al cliente tutti i soldi trasferiti via bonifico.

Di seguito, potete leggere la sentenza con la descrizione della vicenda affrontata dal giudice. 

domenica 12 agosto 2012

Tribunale di Torino - gestione patrimoniale & conflitto di interessi

Questa domenica proponiamo la recente ed inedita sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino che ha dichiarato la risoluzione del contratto di gestione patrimoniale in fondi comuni sottoscritto da una coppia di consumatori piemontesi.

I piccoli risparmiatori avevano deciso di investire i propri denari in un prodotto del cd. risparmio gestito e si erano rivolti alla banca per chiedere dei suggerimenti.

Il dipendente della banca non aveva esitato a proporre ai clienti l'investimento nella gestione patrimoniale in fondi creata ad hoc da altro soggetto bancario del medesimo gruppo.

Il dipendente della banca aveva elogiato il prodotto del risparmio gestito sostenendo che si trattava di strumento finanziario sicuro e privo di rischi nel medio/lungo termine.

Gli ignari risparmiatori si erano fidati del dipendente della banca ed avevano dato avvio al rapporto di gestione patrimoniale in fondi con la SGR dello stesso Gruppo.

Come accaduto per altri rapporti finanziari rientranti nel risparmio gestito, i risparmiatori si erano accorti, in seguito, che il loro contratto non solo non stava generando alcun utile, ma addirittura risultava in perdita.

I consumatori si sono rivolti al Tribunale di Torino ed hanno contestato alla SGR di aver operato in conflitto di interessi senza comunicare tale situazione agli investitori. 

Il giudice ha accolto la contestazione sollevata dai risparmiatori, osservando che quando una società di gestione del risparmio opera in favore del cliente, deve informare regolarmente quest'ultimo delle operazioni di acquisto/vendita di strumenti finanziari ove si trova in posizione di conflitto.

Nella concreta fattispecie, il giudice ha accertato che durante il rapporto contrattuale, la SGR non ha adeguatamente informato i clienti della posizione di conflitto di interessi, violando le norme in materia di conflitto e cagionando il danno patito dagli investitori. 

Il giudice ha dato ragione ai piccoli risparmiatori, restituendo loro tutte le somme investite nella gestione patrimoniale.

domenica 27 maggio 2012

Banca responsabile del danno subito dall'investitore per l'acquisto di tango bond

Questa settimana proponiamo la sentenza con la quale la Cassazione è tornata ad affrontare la vicenda tango bond, riconoscendo la responsabilità della banca per il danno subito dal proprio cliente a seguito dell'acquisto di titoli caduti successivamente in default.


sabato 19 maggio 2012

Da Trentino inBlu al blog: come investire in modo responsabile (2)

Nel nostro incontro del venerdì con gli amici di Trentino inBlu abbiamo fornito altre regole pratiche in materia di investimenti in prodotti finanziari.

6° L'investimento con “0” rischi? Non esiste e bisogna diffidare di chi lo propone
Come abbiamo già osservato la scorsa settimana, ogni investimento presenta un rischio più o meno elevato. Occorre conoscere bene tale rischio di investimento e valutare se si è intenzionati ad accollarselo. 
 
Conseguentemente, non esiste l'investimento “a rischio zero”, o comunque con rendimento molto elevato e rischio basso.

Occorre sempre diffidare delle proposte di investimento di questo tipo e ricordare che ad un rendimento elevato corrisponde un altrettanto elevato livello di rischio.

E' questo il caso delle catene/truffa che si sono sviluppate in questi ultimi anni. Basti ricordare il famoso caso Madoff, ove migliaia di risparmiatori sono stati aggirati e truffati con l'idea di poter trarre immediato giovamento da investimenti con rischio pari a zero.

E' evidente che spesso queste offerte di facili guadagni, attraverso proposte di investimento vaghe e generiche, nascondono tentativi truffaldini per spillare denaro agli investitori inesperti (vedi
Da Trentino inBlu al blog: alcuni suggerimenti per difendersi dai finti promotori finanziari).

7° Non firmare moduli in bianco
Firmare un modulo di investimento in bianco equivale a firmare un assegno in bianco.

Appare una affermazione quasi scontata, ma nella realtà è assai diffusa la prassi di firmare moduli di acquisto in bianco in favore del proprio promotore finanziario o private banker.

In primo luogo, tale attività è illecita ed è passibile di sanzione penale nei confronti del professionista che operi in tal senso.

Inoltre, molto spesso accade che siano sottoscritti contratti senza che siano accuratamente letti. Purtroppo capita a tutti noi perché ci fidiamo di coloro che ci sottopongono il modulo, magari nemmeno compilato.

Questa prassi può essere di pericoloso aiuto per gli operatori disonesti che siano intenzionati a commettere abusi traendone vantaggio in favore dell'investitore.

In questi casi, cerchiamo almeno di farci rilasciare una copia del documento firmato o comunque controlliamo, successivamente, se il prodotto finanziario acquistato corrisponde a quello oggetto di sottoscrizione.

8° Mezzi di pagamento: utilizzare quelli più sicuri
Le operazioni di borsa si concludo con il versamento della somma corrispondente all'acquisto da parte dell'investitore. Quasi sempre tale acquisto avviene attraverso il conto corrente ove è depositato il denaro dell'acquirente.

In questi casi, è agevole controllare quando e come è stata effettuata l'operazione.

Caso diverso e più rischioso è quello ove il pagamento avviene attraverso assegni o contante, in particolar modo laddove l'operazione sia effettuata con l'intervento di un promotore finanziario.

Occorre ricordare che il promotore finanziario non può in alcun caso effettuare versamenti di denaro in contante in favore del cliente, né assegni privi di intestazione o intestati allo stesso promotore.

In altri termini, il promotore finanziario non può ricevere somme di denaro dal proprio cliente, ma deve raccogliere l'ordine che verrà in seguito eseguito dall'intermediario bancario.

Al più, il promotore può raccogliere l'assegno del cliente indirizzato all'intermediario bancario e munito di clausola "non trasferibile" sul retro.

Ricordatevi, quindi, di non consegnare alcuna somma a promotori finanziari o private banker o consulenti finanziari.

9° Seguire il proprio investimento anche dopo l'acquisto
Il piccolo risparmiatore che decide di destinare i propri denari ad uno strumento finanziario deve, in seguito, continuare a monitorare il proprio investimento e, periodicamente, verificare se tale prodotto sta generando effettivo vantaggio.

Non dimenticatevi dei vostri investimenti e seguiteli, anche solo controllando gli estratti conto deposito che vi vengono regolarmente inoltrati dalla banca ove sono collocati i prodotti finanziari acquistati.

Ricordiamoci di operare un controllo anche autonomo degli investimenti, seguendo altri canali per comprendere se il titolo acquistato sia in fase positiva, oppure se conviene valutare l'ipotesi di venderlo.

10° Problemi con la vostra banca o con il promotore finanziario? Esiste la via della mediazione civile obbligatoria
Da ultimo, ricordiamo che se vi sono dei problemi con la banca che vi ha negoziato i titoli, o il gestore che ha amministrato il vostro risparmio, o il promotore che vi ha sollecitato ad un determinato acquisto, potete/dovete preliminarmente azionare la mediazione civile obbligatoria.
 
Questo mezzo, che è condizione di procedibilità, può portare ad una positiva conclusione del contrasto creatosi con la vostra banca senza dovervi rivolgere al tribunale.

sabato 12 maggio 2012

Da Trentino inBlu al Blog: come investire in modo responsabile (1)

Questa settimana riprendiamo alcuni suggerimenti forniti dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) a coloro che intendono investire i propri risparmi in prodotti finanziari (azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, gestioni patrimoniali etc.).

Investire in modo responsabile ed oculato è, infatti, necessario per vedere valorizzati i propri risparmi. Il piccolo investitore deve, quindi, avere piena consapevolezza delle opportunità (e rischi) a cui va incontro nel momento in cui destina i propri denari al mercato finanziario.


Regole pratiche per il cd. “investitore informato”.

1° Valutare le proprie esigenze e preferenze in materia di investimenti finanziari
Ogni singolo investitore ha conoscenze, esperienze e livello di rischio diverso.

Ne consegue che anche gli obiettivi finanziari perseguiti dal singolo investitore/risparmiatore variano e sono collegati alle sue preferenze in materia finanziaria.

Colui che intende investire in prodotti finanziari deve quindi avere una chiara idea dell'investimento che intende operare, sia sotto il profilo del rendimento atteso che sotto l'aspetto del periodo d'investimento.

E' evidente, infatti, che le aspettative di rendimento variano a seconda del periodo in cui intendiamo operare sul mercato finanziario acquistando determinati prodotti.

In altri termini, se è nostro interesse quello di operare un investimento sul breve periodo, ci dovremo orientare su prodotti dinamici e immediatamente redditizi; se riteniamo di voler operare un investimento a lungo termine, ci potremo orientare verso prodotti con minor rischio di investimento, ma che generano il proprio vantaggio negli anni.

Quale conseguenza?

Come chiarisce la CONSOB, “Se l'orizzonte temporale è di breve periodo è bene che l'investimento sia a basso rischio e, quindi, tenda soprattutto a conservare il capitale: il breve periodo temporale, infatti, non ci consentirebbe di recuperare eventuali perdite.
Al contrario, in un’ottica di lungo periodo è possibile, ammesso che la nostra propensione al rischio lo consenta, accettare rischi maggiori per conseguire maggiori guadagni: il lungo orizzonte temporale rende infatti possibile compensare eventuali perdite dovute ad andamenti negativi dei mercati
”.

Questo suggerimento deve, a nostro avviso, essere equilibrato con la propensione al rischio dell'investitore che consiste nella capacità/propensione a sopportare perdite patrimoniali conseguenti all'andamento del singolo titolo acquistato o del mercato finanziario in generale.

2° Informarsi sul prodotto finanziario
Prima di operare un investimento, il risparmiatore deve acquisire le necessarie informazioni sul prodotto finanziario verso il quale intende destinare i propri risparmi.

Cercate di informarvi attraverso i vari mezzi informativi tradizionali o più recenti e se operate attraverso un consulente finanziario o un promotore, chiedetegli informazioni e/o di fornirvi eventuali documenti obbligatori che accompagnano l'investimento.

Prima di firmare il contratto, inoltre, cercate di leggere attentamente i documenti che vi vengono sottoposti e chiedete informazioni sul prodotto acquistato.

3° il promotore di un investimento deve essere autorizzato ad operare in materia finanziaria
Prima di effettuare un investimento e consegnare i tuoi denari, accerta che l'intermediario a cui ti rivolgi sia autorizzato ad operare sul mercato finanziario.

Ogni operatore, infatti, deve essere autorizzato ad intermediarie sul mercato finanziario e tale autorizzazione viene conferita solo all'esito di controlli da parte della Banca d'Italia e della CONSOB.

L'autorizzazione, infatti, viene rilasciata solo in presenza di specifici requisiti che sono anche oggetto di controllo costante da parte delle Autorità di vigilanza.

Tale controllo ha funzione di garanzia del mercato e dei risparmiatori.

Gli intermediari che usualmente operano su questo mercato sono banche, imprese di investimento che hanno ottenuto apposita autorizzazione, oppure promotori finanziari che possono operare solo dopo aver superato un esame di idoneità ed essere iscritti all'albo.

4° L’investimento può essere operato solo se viene compresa la natura ed i  rischi
Per operare un acquisto in prodotti finanziari consapevole e responsabile è necessario comprendere tutte le informazioni che si acquisiscono e relative alla natura, le caratteristiche ed i rischi di investimento che accompagnano questo tipo di acquisto. Come ogni prodotto, anche lo strumento finanziario presenta specifiche caratteristiche che devono essere ben individuate dal risparmiatore.

Se tali aspetti non sono ben chiari, o non ne comprendete le norme, allora è meglio non investire.

Il più grande rischio di investimento che potete assumere è quello collegato all'acquisto di prodotti finanziari non accuratamente compresi e le cui caratteristiche e rischi sono consapevolmente assunti.

5° Ogni investimento è accompagnato da un rischio
Questa è la regola che gli investitori/risparmiatori faticano a comprendere: il singolo investimento è accompagnato da un livello di rischio.

Il rischio può essere più o meno elevato, ma è “compagno fedele” di ogni singolo investimento in prodotti finanziari.

I recenti dissesti finanziari hanno reso definitivamente chiaro che il rischio di investimento è collegato anche all'acquisto di titoli obbligazionari emessi da  Autorità Statali.

Altra regola che deve essere tenuta in considerazione è collegata al rendimento del singolo prodotto finanziario: più è alto il rendimento, maggiore è il livello di rischio.

Questo parametro risulta utile anche per comprendere la natura, le caratteristiche ed il livello di rischio connesso ad un determinato prodotto finanziario che si intende acquistare.

venerdì 2 dicembre 2011

Ancora 22 giorni per "bloccare" la prescrizione dell'azione legale per agire contro la banca che vi ha venduto i titoli Argentini

Tempi stretti per chi intende agire contro la propria banca che ha venduto i titoli Argentina, in quanto il prossimo 24 dicembre 2011 scatta la prescrizione del diritto di risarcimento del danno per inadempimento da parte dell'intermediario finanziario.

Premessa: 24 dicembre 2001 - i titoli Argentina cadono in default
 
Nel dicembre 2001, l'Argentina dichiara ufficialmente di non poter onorare il proprio debito accumulato nei confronti degli investitori – nazionali e stranieri – ed esercita il diritto di moratoria previsto nelle offerte di vendita dei vari prestiti obbligazionari.


giovedì 27 ottobre 2011

www.italia-programmi.net: AGCM apre nuova istruttoria nei confronti Estesa Limited

Continua la vicenda del sito web italia-programmi.net ed in particolare delle numerose richieste di pagamento inoltrate ai consumatori attraverso la società Estesa Limited.
Abbiamo già trattato l'argomento nelle scorse settimane, evidenziando la condotta poco trasparente del sito web (vedi). 
L'Autorità rende noto di aver avviato attività di controllo nei confronti della società per pratica commerciale scorretta, ravvisando caratteri poco chiari nella condotta tenuta dalla stessa.

L'avvertimento che possiamo reiterare è quello di non corrispondere alcun importo alla suddetta società ed eventualmente inoltrare lettera di contestazione alla stessa Estesa Limited.

Di seguito, il comunicato dell'Autorità Garante Concorrenza e Mercato.

domenica 16 ottobre 2011

Il servizio telefonico è essenziale e quindi la società di telefonia deve risarcire anche il danno non completamente quantificato


Questa domenica proponiamo una sentenza con la quale il Giudice di Pace di Milano ha affrontato una vicenda nota e comune per i consumatori italiani, ovvero il risarcimento del danno per interruzione del servizio telefonico.

Nel caso di specie, un professionista era rimasto vittima di continui disservizi da parte della compagnia telefonica e, dopo aver sollecitato l'intervento della società senza ottenere alcun riscontro, si è rivolto al giudice per ottenere il risarcimento del danno.

L'organo giudicante ha ritenuto fondata la domanda del consumatore, anche se quest'ultimo non ha dimostrato interamente il danno subito dal disservizio della società telefonica.

Il Giudice di Pace di Milano ha premesso che il servizio di telefonia deve essere considerato un servizio essenziale, in particolar modo per chi esercita un'attività professionale, per lo svolgimento del quale è essenziale il corretto funzionamento dei mezzi telematici.

Di conseguenza, in queste ipotesi il danno è "“in re ipsa” e consiste nella difficoltà di raggiungere via fax clienti e colleghi o nell’impossibilità di essere chiamati o contattati dagli stessi. Va, inoltre, riconosciuto un danno relativo alla lesione dell’immagine professionale, come recentemente deciso dalla Suprema Corte, che ha confermato una sentenza dei giudici di appello, che avevano condannato una società telefonica al risarcimento del danno ad un professionista conseguente al disservizio causato sulle utenze telefoniche (Cass. Civ. sent. n. 1418/11 del 21.01.2011).".

sabato 8 ottobre 2011

Da Trentino inBlu al blog: primo passo per contestare un disservizio – la lettera di costituzione in mora

Nel nostro settimanale incontro del venerdì con Trentino Inblu Radio abbiamo affrontato un argomento particolare, ovvero cosa deve fare il consumatore quando subisce un disservizio o non si ritiene soddisfatto dal prodotto acquistato o, più in generale, dalla condotta tenuta dal venditore.

La contestazione scritta del disservizio è il primo passo che deve essere compiuto prima di avviare un qualsiasi reclamo nei confronti del venditore.

La lettera raccomandata può svolgere più funzioni, dalla semplice richiesta di informazioni fino alla formale costituzione in mora del debitore con contestuale intimazione scritta ad adempire entro un determinato periodo (art. 1455 c.c.).

  1. lettera di chiarimento
In molti casi l'acquisto di un bene o di un servizio non è accompagnato dall'esecuzione della prestazione promessa da parte della società.

L'esecuzione del contratto da parte del venditore non è chiara e il consumatore ritiene necessario prendere contatto con il servizio clienti e verificare le condizioni contrattuali e le prestazioni dovute dalla società.

Usualmente questo tipo di contatto tra venditore e compratore avviene per via telefonica, ma non di rado il dialogo può proseguire per lettera ( o meglio, posta elettronica).

Con la lettera di chiarimento, il consumatore può (e deve) ottenere delucidazioni da parte del fornitore o del venditore in merito al contenuto del contratto ed agli obblighi assunti da quest'ultimo.

Questa comunicazione scritta (o via mail) può quindi risultare utile per chiarire eventuali incomprensioni tra le parti e consentire alla società di poter meglio fornire il proprio servizio.

  1. lettera di contestazione – il reclamo
Con la lettera di reclamo, il cliente contesta al professionista (o alla società) di non aver eseguito la prestazione, o di averla eseguita in modo incompleto.

La lettera di contestazione è finalizzata a verificare la volontà del venditore di ovviare al proprio inadempimento attraverso una nuova prestazione (ad esempio, nel caso in cui un prodotto - si pensi al computer o al telefonino- presenti un malfunzionamento, il venditore può cambiare il bene o provvedere a ripararlo a sue spese).

Questa lettera può assumere un ruolo importante quando contestate un servizio non eseguito da parte del venditore (si pensi ai famosi pacchetti vacanza).

Il reclamo è, in taluni casi, presupposto per poter adire agli organismi di conciliazione (si pensi, ad esempio, alla conciliazione in materia di assicurazioni o per i servizi telefonici).
In questi casi, il cliente prima di potersi rivolgere all'autorità amministrativa deve contestare per iscritto l'inadempimento alla parte che gli ha venduto il bene/servizio ed attendere la risposta.

  1.  lettera di costituzione in mora - intimazione ad adempiere
Valore legale più rilevante assume la lettera di costituzione in mora con la quale il creditore (il consumatore) invita la controparte (il venditore/fornitore del servizio) ad adempiere al contratto.

Esempio: acquistiamo un vestito da un sarto, il quale ci prende le misure e decidiamo assieme la stoffa da utilizzare ed il modello da seguire. Paghiamo il sarto e attendiamo fiduciosi di essere ricontattati per ritirare il capo di abbigliamento.

Il sarto non ci chiama più, oppure il vestito non corrisponde a quanto avevamo stabilito.

Cosa facciamo? in questi casi, possiamo inviare al sarto una lettera con la quale gli contestiamo di non aver eseguito correttamente il lavoro e lo invitiamo ad adempiere al suo obbligo (intimazione ad adempiere).

Con la lettera costituiamo in mora il debitore, invitandolo ad adempiere al suo obbligo contrattuale e, contestualmente, interrompiamo i termini di prescrizione.


  4.  segue: lettera di costituzione in mora - diffida ad adempiere (art. 1454 cod. civ.)

Valore legale più rilevante assume la lettera di costituzione in mora con la quale il creditore non solo diffida la controparte ad adempiere, ma lo avverte che nel caso in cui tale adempimento non sia avvenuto entro un "congruo termine" il contratto si considererà risolto.

In questo caso, il creditore non si limita a contestare alla controparte di non aver eseguito la prestazione, ma lo invita ad adempire all'obbligo giuridico entro un termine definito dal codice "congruo".

Nel caso in cui quest'ultimo non provveda ad eseguire perfettamente la prestazione “pagata” dal creditore, il contratto viene considerato risolto di diritto ex art. 1454 c.c..

La norma in parola statuisce che “Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto”.

La lettera di diffida, di solito inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno (o in modalità di Posta Elettronica Certificata), deve contenere l'invito alla controparte ad adempire a tutti i propri obblighi entro una determinata data. Il mancato rispetto di tale data “libera” la parte diffidante dal contratto, con proprio diritto ad ottenere la restituzione delle somme versate.

Il termine per l'adempimento oggetto di diffida è convenzionalmente stabilito in giorni 15 dal ricevimento della lettera da parte del debitore.

Questa lettera, oltre ad interrompere i termini di prescrizione, rappresenta un atto formale con il quale il creditore contesta al debitore l'inadempimento e chiede a quest'ultimo di provvedere ad ottemperare al proprio obbligo contrattuale.

Nei rapporti contrattuali consolidati (continuativi) tra le parti (ad esempio, rapporti bancari o assicurativi), la lettera di diffida viene utilizzata anche per ottenere l'invio della documentazione inerente il rapporto ed eventuali altri documenti relativi ad operazioni poste in essere tra le parti.

La lettera di diffida può produrre altri effetti come, ad esempio, introdurre la interruzione dei termini di prescrizione per la restituzione del prezzo pagato per il bene viziato (vedasi Prodotti difettosi: il telegramma di contestazione dei vizi inviato dal consumatore interrompe la prescrizione per la restituzione delle somme pagate dal consumatore).

Di seguito, un estratto dalla trasmissione del giorno 8 ottobre 2011.


sabato 24 settembre 2011

Da Trentino inBlu al blog: alcuni suggerimenti per difendersi dai finti promotori finanziari


Alcuni mesi fa sul quotidiano “Il Tirreno” è stato raccontato l'ultimo esempio di truffa perpetrata da un falso promotore finanziario a danno di piccoli risparmiatori e che di seguito riportiamo “LUCCA. Prometteva lauti guadagni e interessi intorno al 10%, ma una volta che i clienti consegnavano i loro risparmi il capitale spariva e non restava altro che sporgere denuncia alle forze dell'ordine. Anche due donne residenti in Lucchesia sarebbero state raggirate da uno pseudo promotore finanziario empolese che, stando all'accusa, in totale avrebbe spillato alle malcapitate e ai loro familiari oltre 140mila euro. Il broker di 48 anni, residente ad Empoli, è iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di truffa e appropriazione indebita. Si sarebbe spacciato con le due vittime lucchesi - entrambe operaie - per un consulente della «Milano Financial Consulting» che la polizia giudiziaria ha accertato come inattiva e non esistente. Una delle due vittime avrebbe cercato di ricontattare il promotore per disinvestire parte dell'importo versato nel 2009, ma dopo i primi contatti via internet il presunto consulente si sarebbe reso irreperibile.”(Fonte: “Il Tirreno”).


Queste truffe si ripetono quotidianamente con gravi danni per i piccoli risparmiatori che si vedono sottratti i propri risparmi da sedicenti operatori del sistema che promettono al cliente immediati guadagni con l'investimento in prodotti finanziari “esotici”.

Cosa si può fare per evitare questo tipo di truffe?

Di seguito, vi proponiamo alcune regole che si possono seguire quando si “contratta” un investimento finanziario con un promotore (o un private banker).


(1) conoscere il promotore finanziario e verificare l'identità


I promotori finanziari devono obbligatoriamente essere iscritti all'albo e la loro attività deve avvenire nel rispetto di norme deontologiche. E' facile verificare se il promotore finanziario è iscritto all'albo anche attraverso il sito web della CONSOB (controlla).
In secondo luogo, il promotore opera per conto di un intermediario (banca - società finanziaria etc.) regolarmente iscritto negli albi tenuti dalla Banca d'Italia e dalla Consob.
Colui che vi propone l'investimento, quindi, deve possedere quantomeno un documento (ad esempio un tesserino) che attesti la sua regolare iscrizione all'albo dei promotori.
Non esitate a richiedere l'esibizione del documento al promotore e fatevi dire per quale intermediario egli presta la propria opera.
Il Regolamento Consob prevede che il promotore, al momento del primo contratto, è obbligato a fornire al cliente tutte le informazioni rispetto alla propria qualifica: "[il promotore] consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato (n.d.r. banca o sim), da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso [...]"(art. 108 comma 1 lett. a) del Regolamento Consob 29 ottobre 2007, n. 16190 (c.d. Regolamento intermediari)).

(2) chiedere informazioni dettagliate al promotore in merito al prodotto offerto – farsi consegnare il prospetto informativo

Colui che vi offre il prodotto finanziario, al fine di invogliarvi all'acquisto, tenderà ad illustrarvi i rendimenti dello stesso e le possibilità di guadagno nel breve/medio termine.
In molte circostanze l'investimento viene descritto come interessante attraverso l'utilizzo di termini finanziari estremamente complessi e poco comprensibili.
E' vostro diritto richiedere al proponente di utilizzare un linguaggio assolutamente comprensibile e chiaro nell'illustrazione delle caratteristiche del prodotto offerto.
Fatevi indicare con chiarezza quale è il soggetto emittente, su quale mercato è negoziato il prodotto, la divisa, le commissioni di investimento previste, le modalità di rimborso.
Con la nuova normativa in materia finanziaria introdotta attraverso la direttiva Mifid, molti prodotti finanziari, anche se negoziati fuori dai mercati regolamentati, sono accompagnati da apposito prospetto informativo con il quale sono indicate le caratteristiche ed i rischi di investimento.
E' vostro diritto ottenere copia del prospetto.

(3) cercate di acquisire autonomamente notizie sul prodotto finanziario

La migliore difesa di fronte a questi tentativi di truffa è rappresentata dall'informazione, ovvero un investitore informato difficilmente può cadere in questi tranelli.
Non limitatevi a prendere copia dei documenti che vi vengono consegnati dal promotore, ma attivatevi e ricercate informazioni rispetto alle caratteristiche ed ai rischi collegati all'investimento che vi viene prospettato.
In questo senso, internet è certamente un mezzo che vi può aiutare permettendovi di ottenere, con estrema facilità, molte informazioni rispetto ai titoli offerti e può rappresentare, inoltre, una ottima opportunità per comparare i dati ottenuti dal promotore con quelli reperiti per via telematica.
Confrontate le strategie di investimento e le performance che il proponente vi ha promesso e verificate l'attendibilità rispetto ai risultati storici ottenuti dal prodotto.

(4) il promotore finanziario non può ricevere somme di denaro dal cliente – rifiutatevi di lasciare somme al proponente

Se il finto promotore vi chiede di perfezionare l'investimento attraverso la consegna di somme di denaro, ricordatevi che questa modalità e vietata dalla legge e rappresenta un evidente indizio che vi state trovando di fronte ad un tentativo di truffa.
L' art. 108 comma 5 del già citato Regolamento Intermediari dispone l'obbligo per il promotore di rifiutare ogni somma di denaro, anche a titolo di compenso.
Il cliente può perfezionare l'investimento mediante il versamento della somma pattuita attraverso assegno bancario, circolare o ordine di bonifico intestato al soggetto abilitato (banca intermediaria).
Ogni altra forma di pagamento è severamente vietata dalla legge e se vi viene richiesto un pagamento in denaro da consegnare al fantomatico promotore, dovete dubitare della bontà della proposta di investimento prospettatavi da quest'ultimo.

(5) controllate l'andamento del prodotto finanziario attraverso la documentazione inviata dalla banca
Ricordate, inoltre, che per verificare se l'investimento è stato effettivamente realizzato dovete prendere visione degli estratti conto che vengono regolarmente inviati presso il vostro domicilio da parte della banca.
Questi documenti sono gli unici che vi permettono di accertare che l'operazione è stata effettivamente posta in essere, nonché verificare il reale andamento del vostro investimento.

Può accadere, infatti, che il promotore si presenti presso la vostra abitazione con propri documenti dai quali risulti una diverso andamento del prodotto venduto, con performance ben più elevate rispetto a quelle realizzate. Dubitate di detti documenti e ricordatevi di verificare di persona quale è il risultato ottenuto dallo strumento finanziario che avete acquistato.

(6) Se siete stati raggirati dal promotore finanziario, ricordate che la sua banca è responsabile per i vostri danni
Gli episodi di comportamenti infedeli tenuti dai promotori finanziari si sono moltiplicati negli ultimi anni.
Usualmente la banca per la quale il promotore opera, pur rammaricandosi per l'attività illegale del proprio collaboratore, si dissocia dal opera truffaldina e si rifiuta di restituire i denari sottratti al cliente dal promotore infedele.

Il caso tipico è quello del promotore che si appropria delle somme ricevute dal cliente per i singoli investimenti finanziari.

La Corte di Cassazione ha di recente ribadito il principio secondo il quale la banca è responsabile per il fatto illecito del proprio promotore, in quanto esiste un collegamento necessario tra l'attività del promotore e l'istituto di credito.
La banca deve operare un'attività di controllo sull'opera svolta dal proprio promotore, cosicché nel caso di danni subiti dal cliente, anche l'istituto di credito è chiamato a rispondere per l'attività del collaboratore, come ribadito dalla Cassazione con la recente sentenza sentenza 10 dicembre 2010 – 25 gennaio 2011, n. 1741.

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