Visualizzazione post con etichetta internet banking. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta internet banking. Mostra tutti i post

lunedì 13 ottobre 2025

Scam: difendersi da una truffa digitale

La truffa digitale è un argomento sempre attuale anche alla luce degli ultimi eventi accaduti la scorsa estate, caratterizzata da ripetute denunce ricevute dalla Polizia postale dai consumatori. 

Purtroppo, ognuno di noi è sottoposto al rischio di ricevere un del tipo "Il tuo conto verrà chiuso tra 24 ore se non confermi i dati", oppure una chiamata dove ci viene promesso un guadagno stratosferico con un investimento minimo. Benvenuto nel mondo delle truffe moderne!

Di recente, inoltre, sono di moda le truffe attraverso whatsapp o instragram, ove il contatto è più "leggero" ed il truffatore riesce a celarsi con maggior facilità.

Quali sono i trucchi più in voga?
Non è una lista esaustiva, ma vi proponiamo i tipi di truffe on line più sviluppate nel 2025.

a.- La trappola dell'urgenza
Il sistema di truffa più diffuso si fonda sul creare panico nella vittima. 

Il truffatore lancia messaggi  del tipo "ULTIMO GIORNO!", "AGISCI SUBITO!" o "Il tuo account sarà bloccato tra 1 ora!".

E' evidente che il fine di questi messaggi è quello di creare senso di panico e fretta nella vittima, il cui cervello va in "modalità emergenza" e agisce per la tutela della posizione personale senza pensare che potrebbe trattarsi di una truffa.

                                                            REGOLA D'ORO
                                Se qualcuno ti mette fretta, è già un pessimo segno.
                              Le aziende serie ti danno sempre tempo per riflettere.


b.- Le offerte da sogno (che si trasformano in incubi)

In molti casi, il consumatore riceve un messaggio, anche via mail, ove viene prospettata una occasione unica del tipo "raddoppia i tuoi soldi in una settimana!" o "ultima chiamata per un nuovo modello di cellulare a soli 50 euro!". 

E' il classico caso di "troppo bello perché sia vero" ed infatti è probabile che si tratti di una fregatura. 

I truffatori puntano sulla nostra voglia di fare affari d'oro, ma ricorda: i miracoli economici non esistono (e se esistessero, non te li proporrebbe uno sconosciuto per messaggio).

In questi casi, occorre verificare se il venditore è un soggetto giuridico serio ed esistente, circostanza che potete verificare con una ricerca on line (qui un approfondimento).

Fatevi, inoltre, inviare i documenti contrattuali e verificare, attraverso un legale, se si tratta di una proposta seria e meritevole di attenzione.


                                                               REGOLA D'ORO
Quando ti propongono una offerta troppo vantaggiosa, rifletti prima di accettare
             Fatti inviare i documenti contrattuali e verifica la serietà del venditore

c. Fame di dati personali

Ricordatevi che: nessuna banca, operatore telefonico o ente pubblico ti chiederà mai password, PIN o codici via email o SMS. 

Mai. Se succede, è una truffa al 100%.

Questa regola vale anche nel caso di chiamate improvvise: "Sono di Poste Italiane, mi conferma il suo codice carta?". No, non sei di Poste Italiane, sei un truffatore!

I Dettagli che Tradiscono

I criminali spesso si tradiscono da soli:

  • Email da indirizzi strani: bancaonline@email.it invece del dominio della banca
  • Errori di italiano: "La sua carta è stata bloccata per motivi di sicurezza"
  • Loghi sgranati: se il logo della banca sembra fatto con Paint, non è la banca

Vi forniamo alcune informazioni/suggerimenti

Regola #1: Dubbio Prima, Verifiche Dopo

Non importa quanto sembri convincente il messaggio, la prima cosa che devi fare è chiamare la tua filiale o scrivere alla tua banca per avere un chiarimento.

Regola #2: Link? No grazie

Se il messaggio rimanda ad un link, questo è un segnale che si tratta di una truffa. Non cliccare mai su link di email o SMS sospetti. 

È come aprire la porta di casa a uno sconosciuto incappucciato. Se devi verificare qualcosa, vai direttamente sul sito ufficiale digitando l'indirizzo nella barra del browser.

Regola #3: Tecnologia aggiornata = scudo attivo

Tieni sempre aggiornati smartphone, computer e app. Quegli aggiornamenti noiosi che rimandiamo sempre? Sono pieni di patch di sicurezza che ti proteggono dalle ultime minacce.

Regola #4: Bodyguard digitale

Un buon antivirus è come avere un bodyguard che lavora 24/7. Non ti costerà una fortuna, ma ti può risparmiare un disastro. E ricordati di aggiornarlo con regolarità!

Regola #5: Passa parola (radio scarpa)

La cara e vecchia "radio scarpa" funziona sempre. Molto spesso se parli con amici e parenti, troverai qualcuno che ha vissuto questo tipo di esperienze e, quindi, può esserti di aiuto.

Potete anche googolare, ma spesso i truffatori nascondono le notizie on line, o le camuffano con altre notizie.

Alla fine, il miglior sistema di sicurezza sei tu. Se qualcosa ti puzza, anche solo un po', fermati e ricordati che on c'è fretta che tenga, non c'è offerta che scada, non c'è emergenza che non possa aspettare dieci minuti per una verifica.

Ricorda: è meglio perdere un'occasione (quasi sempre falsa) che perdere i propri risparmi (sempre veri).

domenica 19 giugno 2022

Digital wallet - Poste Italiane condannata a rimborsare il consumatore per i prelievi fraudolenti

Questa domenica torniamo a trattare un tema a noi caro, ossia la responsabilità di Poste Italiane per i prelievi fraudolenti avvenuti sul conto dei vari clienti a seguito di una attività di spoofing.

Ricordiamo che  Caller ID Spoofing (o solo spoofing) è una particolare tecnica di manipolazione dell'identità telefonica, attraverso la quale sul vostro display appare un numero di telefono di altri, al fine di contattare la vittima designata ed ottenere dati personali.

Il malfattore utilizza questo sistema con il fine di truffare il consumatore, attraverso utenze conosciute dal destinatario della telefonata, in modo tale che questi risponda alla chiamata e così  attivando il servizio di sollecitazione telefonica o, ancor peggio, un servizio a pagamento.

E' chiaro che questa tecnica si è sviluppata grazie alle nuove linee di  telefonia Voice over IP (VOIP), ossia attraverso il protocollo TCP/IP, evitando le linee telefoniche tradizionali.

Invero, questo fenomeno non è recente, ma si è sviluppato in modo rilevante solo negli ultimi anni, parallelamente alla nascita di nuovi servizi di telefonia mobile.

Nel caso affrontato dall'ABF, un utente aveva rinvenuto, nella pagina dell'operatore, un link che rimandava ad una presunta attivazione di un servizio di Poste Italiane.

In seguito, il consumatore riceveva delle telefonate di una persona che si palesava come consulente di Poste Italiane, il quale invitava il cliente ad installare Team Viewer Quick Support, attraverso il quale i truffatori riuscivano a carpire i dati personali del truffato e sottrargli delle somme di denaro dal conto di Poste.

Il consumatore si rivolgeva all'Arbitro Bancario Finanziario per chiedere il risarcimento del danno, assumendo che Poste Italiane non aveva adottato tutte le misure necessarie per evitare la truffa digitale.

Per la soluzione della controversia, l'arbitro ha richiamato le regole previste in questa materia ed in particolare il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, modificato a seguito dell’entrata in vigore (il 13/01/2018) del D.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 (c.d. PSD2) relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. 

Le norme di riferimento (artt. 7, 10, 10-bis e 12) disciplinano il servizio di cui trattasi, prevedendo le tutele in favore dell'utente, proteggendolo dal rischio di utilizzo fraudolento degli strumenti di pagamento.

L'art. 10 grava sul prestatore di servizi di pagamento (Poste Italiane nel  caso di specie) l’onere di fornire adeguata prova “che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti”.

Il secondo comma del citato art. 10 dispone che “l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utilizzatore medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7”.

Peraltro, all'intermediario viene data la possibilità di fornire adeguata prova volta a dimostrare che la frode sia stata posta in essere, con dolo o della colpa grave, dell'utente. 

Giova richiamare, l’art. 12, comma 2-bis, d.lgs. n. 11/2010, norma che addebita il danno derivate dalla frode al prestatore di un servizio di pagamento, laddove quest'ultimo non abbia richiesto l’autenticazione forte “Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il pagatore non sopporta alcuna perdita se il prestatore di servizi di pagamento non esige un'autenticazione forte del cliente. Il beneficiario o il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario rimborsano il danno finanziario causato al prestatore di servizi di pagamento del pagatore se non accettano l'autenticazione forte del cliente”.

Le norme previste in materia di sistemi di sicurezza conformemente alle indicazioni della Direttiva Europea Payment Services Directive (PSD2), hanno il fine di contrastare in modo ancora più efficace possibili tentativi di frode, anche se appare chiaro che la tecnologia apporta la migliore tutela possibile per il consumatore, mentre il diritto può solo parzialmente salvaguardare gli interessi del consumatore.

Nel fattispecie oggetto del giudizio dell'ABF, Poste Italiane non ha fornito prova di aver adottato tutte le misure di tutela, violando il citato art. 10.

Qui la decisione dell'ABF.

lunedì 16 maggio 2022

Banca N26 - i messaggi via whatsapp sono un tentativo di phishing!

Fonte: comunicato  stampa
3 maggio 2022
In questi giorni numerosi utenti stanno segnalando una nuova campagna di phishing riconducibile all’Istituto di credito N26. Il testo del messaggio fa riferimento a un ipotetico CEO di N26 fornendone i contatti telefonici e la mail. In realtà il nominativo segnalato non è di un dipendente dell’Istituto in narrativa e i recapiti indicati sono riconducibili agli ignoti truffatori. Si raccomanda sempre di fare molta attenzione ai link e informazioni indicati nei messaggi e di aprirli solo dopo averne accertato la veridicità della fonte di provenienza. Non inserire MAI i propri dati personali, soprattutto quelli bancari.

sabato 1 febbraio 2020

Firenze: attenzione alle truffe

Fonte:comunicato stampa
14 gennaio 2020
Il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Firenze ha denunciato l’autrice di una truffa ai danni di due persone residenti a Firenze.

La donna, che ha svolto le funzioni di consulente specialista finanziario di Poste Italiane S.p.A. fino al 5 dicembre 2018, data in cui è stata licenziata dal servizio, ha raggirato i clienti appropriandosi della somma totale di oltre 560.000,00 Euro che le era stata affidata in gestione al fine di effettuare degli investimenti.

Mediante la sistematica contraffazione della firma nelle documentazioni relative alle operazioni di investimento e disinvestimento, nonché attraverso l’apertura di libretti postali intestati alle denuncianti e a loro insaputa prelevava in contanti la somma sopra indicata con operazioni effettuate dalla propria postazione lavorativa.

La tempestiva attività investigativa, coordinata dal P.M. Dr. Paolo BARLUCCHI della Procura della Repubblica di Firenze e svolta con la piena collaborazione della società Poste Italiane, ha permesso di bloccare l’attività illecita posta in essere dalla consulente finanziaria, di 59 anni, eseguendo a suo carico un decreto di perquisizione e sequestro richiesto dalla Procura ed emesso dal G.I.P., durante la quale sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro dispositivi elettronici, documentazione relativa a investimenti, conti correnti e movimenti bancari ed eseguiti sequestri preventivi finalizzati alla confisca dei beni immobili quali un’abitazione individuata in Firenze, un’abitazione individuata nel Comune di Budoni in Sardegna e di un’abitazione individuata nel Comune di Lamporecchio (PT), oltre ai beni mobili quali un’autovettura Porche ed una Opel Frontera.

Poste Italiane ha confermato di aver già avviato le procedure necessarie al rimborso delle vittime, la cui maggioranza è stata completamente risarcita.

domenica 17 giugno 2018

Home banking: la banca deve adottare tutte le misure idonee ad evitare il furto digitale

Questa domenica torniamo ad affrontare l'argomento furto dei dati personali (phishing), con particolare attenzione ad una delle ipotesi più fastidiose: il furto della password del conto corrente on line.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione si è già soffermata altre volte su questo tema, delineando l'eventuale responsabilità dell'istituto di credito per non aver garantito il sistema di sicurezza idoneo per il cliente.

Le operazioni bancarie effettuate via internet (c.d. home banking) sono diffusissime ed in questi casi, la banca ha un particolare dovere di difesa verso il cliente, al fine di tutelare la sua sicurezza e riservatezza.

Con la recente ordinanza n. 9158 del 12 aprile 2018, la Cassazione ha voluto richiamare il generale dovere di diligenza gravante sulla banca ex art.1176 c.c., comma 2 (diligenza dell'accorto banchiere), al fine di ribadire il principio secondo il quale la banca deve adottare tutti gli strumenti volti a tutelare il cliente, a partire dall'uso dei codici di accesso alla piattaforma on line fino alla conclusione dell'operazione.

Ne consegue che nel caso di uso improprio dei codici da parte di terzi, la banca è responsabile per il danno sofferto cliente vittima del furto digitale, allorché non riesca a dimostrare di aver adottato tutti i sistemi di sicurezza idonei ad impedire l'accesso illegale al servizio home banking del cliente, o comunque bloccare/segnalare l'operazione di illecito trasferimento dei fondi.

Ma l'intervento della Cassazione va oltre, nel senso che la banca non può limitarsi a dimostrare di aver adottato idonee misure di sicurezza per non risultare responsabile per il danno sofferto dal cliente nel caso di phishing. 

Merita, sotto tale profilo, di essere segnalato il ragionamento seguito dal giudice di legittimità, secondo il quale l'attività svolta dalla banca, chiamata a controllare ed evitare/limitare tutte le attività illecite di terzi nei confronti dei propri clienti, tant'è che la banca può essere chiamata a rispondere ex art.2050 c.c., una forma di responsabilità oggettiva aggravata.

Quale conseguenza? nel caso di furto digitale nell'home banking, la banca non risponde del danno sofferto dal cliente solo se offre una valida prova di:

(a) aver adottato tutte le misure di sicurezza  idonee ad evitare il danno, conoscibili nel momento storico dell'evento;
(b) l'evento dannoso (il furto del denaro dal conto corrente on line) è stato originato da causa esterna rispetto alla sfera di controllo della banca (ad esempio dovuta a fatto del terzo o dello stesso danneggiato).

La banca dovrà offrire la prova, idonea ad escludere la propria responsabilità, nel rispetto del principio del buon banchiere sopra richiamato e quindi ex art. 1176 c.c. comma 2.

Qui di seguito, il provvedimento della Cassazione. 

domenica 25 febbraio 2018

Home banking ed internet banking: come difendersi dalle operazioni di phishing e malware

In tema di servizi telematici di pagamento (internet banking o home banking), l’utente medio si trova a dover affrontare il problema della sicurezza ed affidabilità di detti servizi, contro le operazioni effettuate abusivamente da terzi utilizzatori, perlopiù mediante e-mail “esca” e malware sul computer (e non solo).


⬛ Il problema: a differenza di quanto avviene per le frodi su bancomat, dove il terzo riesce a captare il PIN soltanto se il titolare (e lui soltanto) non ha adottato alcun accorgimento per la custodia materiale della carta, per quelle su home banking il cliente si confronta con piattaforme sofisticate, dove si affacciano rischi più difficili da scongiurare. A ciò si aggiunge che, allo stato attuale della tecnica, non esistono sistemi di protezione che garantiscono l’inviolabilità della piattaforma da parte dei terzi abusivi.


Nel complicato contesto dei servizi di home banking, è pertanto decisivo il ruolo di protezione della piattaforma da parte dell’intermediario bancario: in effetti, soltanto questo soggetto riesce a predisporre ed aggiornare con continuità dei sistemi di sicurezza con minor costo e ad evitare che i rischi ricadano in modo generalizzato sui clienti.


⬛ la posizione storica dell' Arbitro: ed infatti l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), investito negli ultimi anni di una mole di casi molto più estesa di quella dei tribunali, ha fatto leva sul principio del “rischio di impresa” e sbilanciato la responsabilità sul lato dell’intermediario. In particolare, ha evidenziato che la banca, nel momento in cui offre servizi online, ha il dovere di adempiere al proprio obbligo di custodia dei patrimoni dei clienti, predisponendo misure di protezione idonee ad evitare l'accesso fraudolento di terzi, o a neutralizzarne gli effetti, salva peraltro l'eventuale responsabilità concorrente del titolare del conto (tra le tante, si segnalano ABF, Collegio di Milano - decisione n. 46 del 15 febbraio 2010 [v.link]; Collegio di coordinamento -  decisione n. 3498 del 2012 [v.link]; Collegio di Milano - decisione n. 467 del 2014 [v. link]).

In tale ottica e con il fine di “mappare” le truffe, il Collegio di coordinamento ABF ha distinto tra le truffe realizzate mediante metodi ormai conosciuti alla clientela (le classiche email di phishing), dalle truffe più insidiose in cui maggiore è la difficoltà di avvedersi della situazione di apparenza generata dal malware (v. le decisioni n. 3498/2012 e n. 1820/2013 [v. link] ).


⬛ il caso: Nel solco di questi orientamenti si inserisce, da ultimo, il Collegio ABF di Bologna con la recente decisione n. 8120 del 6 luglio 2017, la quale si occupa di un caso di phishing tradizionale. In tal caso, l’ABF ha ravvisato la responsabilità del titolare del conto per colpa grave, avendo questi fornito in risposta ad un SMS le credenziali di accesso al conto, nonostante la notorietà di tale pratica e la sua pericolosità.


E quindi il cliente non ha ottenuto il risarcimento, poiché ha contribuito egli stesso, e non la banca, all’accesso al proprio conto.


⬛ Cosa vi consigliamo? In primo luogo, è necessario un maggior grado di diligenza nella fruizione del conto online, evitando soprattutto di accedere a siti e pagine sospette e non utilizzate dalla banca online.


Tuttavia, può essere che i terzi si siano introdotti sul vostro conto tramite sistemi sofisticati, che il cliente non riesce a scongiurare (vedi malware). In tal caso, sottoponete a perizia da parte di un consulente informatico il vostro PC e diffidate la banca a restituirvi i soldi sottratti dal conto online e, in caso di risposta negativa, rivolgetevi all’ABF.

Di seguito, la decisione n. 8120 del 6 luglio 2017.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...