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domenica 23 agosto 2026

Truffa trading su Telegram: la banca deve bloccare i bonifici? ecco cosa ne pensa l'ABF

Purtroppo, le truffe sugli investimenti online continuano a mietere vittime, come ricordano le cronache quotidiane, e come possiamo confermare dalle continue segnalazioni arrivate in associazione (sos@consumatoreinformato.it). 

Sempre più spesso tutto inizia con un messaggio su Telegram, una promessa di facili guadagni e una piattaforma apparentemente professionale sulla quale il consumatore vede crescere il proprio capitale. In realtà si tratta di un sistema studiato per convincere la vittima a versare somme sempre maggiori fino a quando il denaro scompare.

Questa, come altre, è una vicenda analizzata dall'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), Collegio di Milano, con la decisione n. 3795 del 29 aprile 2026, chiamato a risolvere un quesito non secondario: nel caso di truffa, la banca può/deve bloccare i pagamenti fraudolenti?


1.- Il caso: oltre 22.000 euro trasferiti ai truffatori

Il consumatore viene contattato tramite Telegram con una proposta apparentemente innocua: ricevere piccoli compensi mettendo "Mi piace" ad alcuni video su YouTube.

Dopo i primi pagamenti realmente ricevuti, i truffatori conquistano la sua fiducia e lo convincono a registrarsi su una presunta piattaforma di trading gestita da falsi consulenti finanziari. Da quel momento iniziano le richieste di versamenti sempre più elevati, giustificati dalla possibilità di ottenere profitti maggiori o di sbloccare somme già investite.

Nel giro di pochi giorni il cliente effettua numerosi pagamenti attraverso tre diversi intermediari bancari per oltre 22.000,00 euro, salvo poi accorgersi di essere vittima di una frode.

Il truffato si rivolge alla banca per chiedere il blocco dei versamenti, disposti personalmente attraverso bonifici che seguivano le istruzioni ricevute dai truffatori.

Da questo punto di vista, il cliente contesta alla banca di non averlo protetto, in quanto avrebbe dovuto:

  • riconoscere l'anomalia dell'operatività;
  • attivare i controlli previsti dalla normativa antiriciclaggio;
  • bloccare o sospendere le operazioni;
  • collaborare più efficacemente nel recupero delle somme dopo la denuncia.


2.- La decisione dell'ABF: non esiste alcun obbligo della banca

La vicenda finisce sulla "scrivania" dell'ABF (Collegio di Milano) che respinge integralmente il ricorso con una motivazione particolarmente significativa.

L'ABF riconosce che la normativa antiriciclaggio impone agli intermediari numerosi obblighi di controllo e di segnalazione, ma osserva che tali obblighi sono finalizzati soprattutto alla tutela dell'interesse pubblico nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Questo non significa che ogni operazione sospetta debba essere automaticamente bloccata, in quanto le norme richiamate dal ricorrente non tutelano il cliente.

Secondo il Collegio, l'obbligo di astenersi dall'esecuzione dell'operazione nasce soltanto nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 42 del D.Lgs. 231/2007, ad esempio quando non è possibile effettuare l'adeguata verifica della clientela oppure ricorrono specifiche situazioni individuate dalla legge.

In termini più semplici, non esiste un obbligo della banca ad operare controllo preventivo su ogni operazione del cliente.

Uno dei passaggi più importanti della decisione riguarda il tema del monitoraggio delle operazioni.

L'ABF richiama un proprio precedente secondo cui non esiste un generale obbligo per la banca di monitorare preventivamente tutta l'operatività del cliente, né di bloccare automaticamente bonifici solo perché ravvicinati o di importo elevato.

Diversamente si finirebbe per limitare ingiustificatamente la libertà del cliente di utilizzare il proprio denaro.

Solo in presenza di elementi certi ed indiscutibili di frode potrebbe configurarsi un diverso dovere di intervento e nel caso esaminato, invece, il Collegio ha ritenuto che tali elementi non emergessero con sufficiente evidenza.

Sotto altro profilo, il cliente aveva eccepito la carenza del rispetto dei doveri di buona fede da parte della banca anche sotto il profilo del recupero delle somme oggetto di contestazione.

Il consumatore lamentava, infatti, che la banca non avesse collaborato adeguatamente dopo la denuncia, chiedendo l'attivazione del cosiddetto "recall" dei bonifici.

Anche sotto questo profilo l'ABF non ha ravvisato comportamenti colposi tali da giustificare un risarcimento.

Il Collegio ricorda, infatti, che la banca dell'ordinante non è tenuta a comunicare i dati identificativi del beneficiario, poiché tali informazioni sono nella disponibilità esclusiva della banca presso cui è aperto il conto del destinatario del pagamento.


3. Decisione non proprio condivisibile. La banca deve attivare degli strumenti di tutela del cliente

La decisione dell'ABF si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato: quando il cliente dispone volontariamente i pagamenti, anche se indotto con l'inganno, non è sufficiente richiamare la normativa antiriciclaggio per affermare automaticamente la responsabilità della banca.

Il Collegio distingue correttamente tra gli obblighi di prevenzione del riciclaggio, che perseguono prevalentemente finalità di interesse pubblico, e gli obblighi di protezione del singolo cliente, evidenziando come la normativa vigente non imponga agli intermediari un controllo generalizzato né il blocco automatico delle operazioni.

Ciò non significa, tuttavia, che il tema possa ritenersi definitivamente chiuso.

Le truffe attraverso falsi investimenti online presentano oggi modalità estremamente ricorrenti: contatti tramite Telegram o altri social network, versamenti di importo crescente in pochi giorni, richieste di ulteriori pagamenti per "sbloccare" presunti profitti e utilizzo di piattaforme abusive. Si tratta di schemi fraudolenti ormai ben conosciuti, che pongono inevitabilmente il problema dell'efficacia dei sistemi di rilevazione delle anomalie adottati dagli intermediari.

La stessa decisione lascia intendere che una responsabilità della banca potrebbe configurarsi qualora emergessero precisi indici di frode o un'operatività manifestamente anomala. Il punto diventa allora comprendere quali siano, oggi, questi indicatori e se l'evoluzione delle tecnologie di monitoraggio e dell'intelligenza artificiale non renda ragionevole attendersi, in futuro, standard di prevenzione sempre più elevati.

In altre parole, la pronuncia non afferma che le banche siano sempre esonerate da responsabilità nelle frodi di investimento, ma soltanto che, nel caso concreto, non sono stati individuati elementi sufficienti per ritenere violati gli obblighi posti a loro carico. È un'affermazione importante, che però non esaurisce il dibattito sull'evoluzione dei doveri di diligenza degli intermediari di fronte a fenomeni fraudolenti sempre più sofisticati.


La prima tutela resta sempre la prevenzione, questa è la scontata lezione che emerge da queta vicenda.

Quando un investimento promette guadagni elevati in tempi brevissimi, utilizza esclusivamente Telegram o WhatsApp per i contatti e richiede continui versamenti per sbloccare presunti profitti, ci si trova molto probabilmente davanti a una truffa.

Se il denaro è stato inviato volontariamente, ottenere il rimborso dalla banca è molto più difficile rispetto ai casi di operazioni non autorizzate. È quindi fondamentale interrompere immediatamente i pagamenti ai primi segnali di anomalia, presentare denuncia senza ritardo e chiedere subito alla banca di attivare ogni possibile procedura di recupero delle somme.

A parere di chi scrive, questa decisione rappresenta anche un invito a continuare a chiedere sistemi di prevenzione delle frodi sempre più efficaci: la tecnologia utilizzata dai criminali evolve rapidamente e anche gli strumenti di protezione del sistema bancario devono tenere il passo.

ABF - Collegio di Milano - Decisione n. 3795

venerdì 7 agosto 2026

Le cripto-frottole

 

Fonte: Patti Chiari - RSI

sabato 7 marzo 2026

Contratti finanziari online: cosa cambia dal 19 giugno 2026

Negli ultimi anni sempre più consumatori aprono conti correnti, richiedono carte, prestiti, polizze assicurative o investono online, direttamente tramite siti web e app. È una modalità comoda e veloce, ma spesso comporta la sottoscrizione di contratti complessi in pochi clic, con informazioni difficili da leggere, pulsanti che spingono ad accettare in fretta e percorsi di uscita poco chiari. Proprio per questi motivi, l’Unione europea ha approvato una nuova direttiva sui servizi finanziari conclusi a distanza, che l’Italia ha recepito modificando il Codice del consumo. Le nuove regole si applicano ai contratti conclusi dal 19 giugno 2026 in poi e rafforzano in modo significativo la tutela dei consumatori (per assistenza e maggiori informazioni, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).


(1) informazioni pre contrattuali più chiare e trasparenti

Il primo cambiamento riguarda le informazioni che devono essere fornite prima della conclusione del contratto. Chi propone un servizio finanziario online dovrà mettere il consumatore nelle condizioni di capire davvero con chi sta contrattando, che tipo di prodotto sta sottoscrivendo, quali sono i costi complessivi, i rischi, la durata del rapporto e soprattutto se e come è possibile recedere. 

In altri termini, viene richiesto al professionista un obbligo più preciso nell'indicazione delle informazioni relative al prodotto oggetto di offerta e al ruolo dell'intermediario nell'offerta digitale.

Vengono bandite le informazioni generiche, mentre viene considerato assolto il dovere informativo da parte dell'intermediario nel momento in cui comunica tutti dati in modo chiaro, comprensibile e utilizzabile, così che il consumatore possa leggerle, salvarle e, se vuole, stamparle prima di cliccare su “accetto”.


(2) Grafica più trasparente su sito web e applicazione

Un ulteriore aspetto importante delle nuove norme riguarda l'aspetto grafico del sito web o dell'applicazione attraverso i quali viene offerto il prodotto finanziario.

Occorre premettere che le operazioni finanziarie avvengono, nella quasi totalità, attraverso strumenti elettronici, e tale ragione a giustificato la nuova normativa volta a salvaguardare i diritti dei contraenti deboli: gli investitori privati.

Ecco perché anche l'interfaccia di siti e app è oggetto di una nuova disciplina, ove il legislatore mira ad introdurre  tecniche di design che servono ad evitare che l'investitore sia spinto verso scelte affrettate o poco consapevoli, come pulsanti sbilanciati, finestre che si ripresentano in continuazione o percorsi di recesso più complicati di quelli di adesione. 

Dal 2026, per i servizi finanziari online, queste pratiche saranno vietate: le piattaforme dovranno essere progettate in modo da non ingannare né manipolare il consumatore e da non condizionare in modo scorretto le sue decisioni.


(3) Il nuovo diritto di recesso

La novità più concreta ed attuale, dal punto di vista pratico, è però quella che riguarda il diritto di recesso concesso all'investitore che acquista uno strumento finanziario attraverso una piattaforma digitale.

Per i contratti conclusi tramite interfaccia online dovrà essere disponibile anche una funzione digitale di recesso, chiaramente visibile, con una dicitura del tipo “recedi dal contratto qui”.

Attraverso questa funzione il consumatore potrà inserire o confermare i propri dati, indicare il contratto da cui intende uscire e inviare la dichiarazione con un passaggio di conferma. 

Una volta fatto questo, l’intermediario dovrà trasmettere senza ritardo una ricevuta su supporto durevole, come un’e-mail o un documento scaricabile, che riporti il testo del recesso e la data e l’ora di invio. In questo modo il recesso diventa semplice, tracciabile e facilmente dimostrabile in caso di contestazioni.


(4) 19 giugno 2026 - entrata in vigore delle nuove regole

È importante però fare attenzione alla data di applicazione delle nuove regole. I contratti conclusi prima del 19 giugno 2026 continuano a essere regolati dalla disciplina precedente del Codice del consumo. I contratti conclusi dopo quella data, invece, beneficeranno della nuova normativa, con obblighi informativi più stringenti, il divieto di interfacce ingannevoli e la possibilità di recedere anche tramite un pulsante o una funzione online dedicata.

In concreto, per chi utilizza servizi finanziari digitali, questa riforma significa avere più trasparenza prima di firmare, meno pressioni “nascoste” nelle interfacce e soprattutto uno strumento in più per uscire facilmente da un contratto che si riveli sbagliato o troppo costoso.

domenica 27 aprile 2025

La Cassazione torna sulla definizione di consumatore nel trading on line

Con l’ordinanza oggetto del nostro commento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute al fine di ribadire la definizione di consumatore nei contratti di trading online e la conseguente validità delle clausole di proroga della giurisdizione in favore di fori esteri.


- La vicenda: contratti conclusi con società estere - deroga alla giurisdizione italiana

La vicenda sottoposta alla decisione della Suprema Corte riguarda un contratto di trading on line concluso tra un consumatore italiano ed una società cipriota e che prevede, tra le varie clausole, la deroga al giudice italiano in favore di quello di Cipro. 

A seguito di alcune contestazioni sollevate dal consumatore, quest'ultimo ha convenuto in giudizio la società avanti al giudice italiano (Tribunale di Avellino), ma la società si è costituita sollevando l'eccezione di carenza di giurisdizione richiamando la norma contrattuale che, a detta del professionista, derogherebbe la normativa UE in materia di un contratto “concluso da consumatore”.


- La qualificazione del consumatore - conseguenze

Il Giudice di legittimità ha voluto ricordare i principi che regolano tale materia, riaffermando che la qualifica di consumatore dipende dallo stato soggettivo all'interno del quale opera il contrante e non dalla condotta tenuta dal soggetto contrattuale.

Richiamando il Regolamento CE 44/2001 (norma in seguito sostituita), gli Ermellini hanno ricordato che l’articolo 15, § 1, lett. c) precisa che "[...] la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale. Tale disciplina opera in tutti i casi in cui il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività.". 

Il successivo articolo 16 dispone che l'azione del consumatore proposto verso il professionista può essere introdotta davanti al giudice ove lo stesso è domiciliato, non trovando applicazione eventuali deroghe contrattuali al presente principio.

La Corte ha richiamato la giurisprudenza della CGUE, in particolare la sentenza Petruchová (C-208/18), secondo la quale nemmeno il coinvolgimento in operazioni speculative esclude automaticamente la qualifica di consumatore, prevalendo l'aspetto soggettivo: chi opera come consumatore, può giovarsi della normativa di tutela in qualsiasi situazione.

Nel caso di specie, l'investitore non ha agito quale operatore qualificato, e rientrando tra i consumatori che agiscono per finalità personali, indipendenti da attività professionali, può giovarsi delle norme previste in suo favore.

Cass. SSUU Ordinanza n. 25954/2024 (visibile con browser Opera - VPN attivo)

sabato 4 gennaio 2025

venerdì 8 novembre 2024

Trading on line truffa: i suggerimenti della Polizia postale

Fonte: Comunicato stampa
30 ottobre 2024
Falso trading online, la truffa informatica sulle attività di compravendita di azioni e titoli finanziari in rete, è un fenomeno criminale in espansione che produce un guadagno illecito di milioni di euro, rappresentando, nel panorama delle frodi online, la truffa che genera il profitto più cospicuo, alimentando peraltro l’interesse della criminalità organizzata.

Nel 2023 la Polizia Postale ha ricevuto oltre 3400 denunce di truffe legate alle false proposte di investimenti online, con un incremento del 12% rispetto all'anno precedente, per un valore complessivo dei fondi sottratti di oltre 111 milioni di euro.

I falsi investimenti finanziari vengono pubblicizzati con messaggi creati ad hoc, capaci di indurre gli utenti del web a fidarsi di proposte ingannevoli, grazie all’uso illecito di marchi e loghi di importanti aziende. Le potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale rappresentano un prezioso strumento nelle mani dei cybercriminali: l’utilizzo di semplici software consente loro di realizzare video promozionali che riproducono voce e aspetto di amministratori delegati, politici, personalità amate dal pubblico, a cui vengono attribuite parole mai dette al fine di promuovere l’offerta.

La vittima dell’inganno viene “agganciata” al telefono, su social e siti d’incontri, indotta a comunicare i propri dati e infine persuasa a investire online, affidandosi ai consigli di un truffatore che si finge broker professionista con il versamento di una piccola somma iniziale. In un secondo momento, viene convinta a investire altro denaro, perché crede che il suo rendimento stia crescendo velocemente. L’ultima fase della truffa consiste nella richiesta del versamento di presunti “costi di sblocco” per recuperare il capitale investito, ma in nessun caso il denaro versato tornerà nella disponibilità della vittima.

L’arma più efficace per contrastare questo fenomeno criminale è la prevenzione. La realtà non è sempre quella che appare sulla Rete:

  • Non credere alla promessa di guadagni fuori mercato
  • Non condividere dati personali, bancari, credenziali di accesso con presunti agenti finanziari;
  • Verifica l’attendibilità chi ti propone l’investimento, visitando i siti della Consob e della Banca D’Italia;
  • Utilizza esclusivamente piattaforme ufficiali evitando di cliccare su banner pubblicitari;
  • La richiesta di un pagamento ulteriore, con il pretesto di sbloccare il capitale investito, è la modalità utilizzata dai cybercriminali per estorcere altro denaro che non verrà comunque restituito. 

Se ti riconosci in questa tipologia di truffa, fai subito denuncia: la tempestività è fondamentale per attivare gli accertamenti volti all’identificazione degli autori e al possibile recupero delle somme.

Per informazioni e segnalazioni rivolgiti alla Polizia Postale tramite il sito ufficiale www.commissariatodips.it.

Qualunque cosa accada, hai diritto ad essere tutelato.

venerdì 18 ottobre 2024

2139 exchange: nuovo grave esempio di truffa digitale

Un nuovo e grave episodio di truffa digitale sta colpendo i consumatori italiani rimasti nella rete di 2139 exchange, piattaforma digitale di falsi scambi di criptovalute che è stata oscurata da Consob alcuni giorni addietro.

Tre siti web sono stati utilizzati per creare un sistema di trading in criptovalute o per l'intermediazione di strumenti finanziari e, in quanto priva di autorizzazione, è stata oggetto del provvedimento della Consob.

In realtà, dietro il sistema di trading si nascondeva una caratteristica catena ove qualcuno ha guadagnato tantissimo a discapito della maggioranza (si parla di quasi 2.000 persone solo in Italia), rimasti nella rete della truffa digitale.

La piattaforma digitale garantiva una resa dell'1% giornaliero, quindi oggettivamente irrealizzabile, ma che evidentemente ha allettato gli avidi risparmiatori alla ricerca del guadagno facile.

E' evidente che l'artifizio è stato creato ad arte, facendo credere dell'esistenza di una società dietro i siti web, la quale avrebbe anche disposto di licenze per operare sui mercati finanziari negli Stati Uniti e a Singapore, con esperti del settore che garantivano presunte performance.

L'ignaro truffato veniva riempito di grafici ed prospetti che "disegnavano" un futuro con guadagni certi nel breve/medio periodo, così da incentivarlo a versare i propri denari in questo tipo di iniziativa.

sabato 20 aprile 2024

Truffa contrattuale: cos'è e cosa fare

In questo blog abbiamo trattato, con una certa continuità, di truffa contrattuale, segnalando vari tentativi di condotte illeciti che hanno danneggiato i consumatori.

Con il presente scritto vogliamo trattare, in modo sicuramente non esaustivo ma pratico, alcuni aspetti che riguardano la truffa contrattuale e che possono essere utili per il lettore, affinché questo possa comprendere questo specifico reato, quali condotte rientrano nella figura della truffa contrattuale, con una particolare attenzione alla tutela della posizione del consumatore.

Questa realtà, infatti, è all’ordine del giorno ed in costante aggiornamento, soprattutto a seguito di un utilizzo sempre più smisurato del web e assume, quindi, rilevanza sia sotto il profilo del diritto penale che di quello civile.


1) Che cos’è una truffa contrattuale? 

In ambito penale il reato di truffa è disciplinato dall’art. 640 c.p.: “chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032”.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa, salvo i casi espressamente previsto dall’art. 640, comma 2, con lo scopo di tutelare sia il patrimonio che la libera formazione del consenso della vittima. 

Il reato di truffa si ritiene integrato quando l'autore tiene dei comportamenti volti a far credere al consumatore una determinata realtà, attraverso artifizi e raggiri, al fine di fargli stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe mai contratto. 

Sotto il profilo penale, quindi, quando ci vengono date informazioni false con promesse palesemente mendaci e comportamenti ingannevoli, se con queste condotte mi viene rappresentata una realtà falsa che mi convince a firmare quel contratto, allora rientriamo nella truffa contrattuale. 

La condotta fraudolenta, quindi, richiede vari passaggi fondamentali:

- artifizi e raggiri compiuti dal truffatore;

- induzione in errore della vittima;

- atto di disposizione patrimoniale della vittima (es.: stipulazione di un contratto);

- ingiusto profitto a favore dell’autore a danno del soggetto leso.

In tema di truffa contrattuale rileva anche il silenzio malizioso su alcune circostanze rilevanti sul prodotto venduto.

Ma facciamo degli esempi:

a) la mancata spedizione del bene da parte del sedicente venditore che, dopo aver ricevuto il pagamento, si rende irreperibile;

b) Tizio, per accedere al bonus riservato ad una determinata fascia di reddito, dichiara un ISEE inferiore;

c) l’agente immobiliare che vende la casa senza comunicare al compratore un vizio di cui è a conoscenza o altri dati decisivi per la formazione della volontà dell'acquirente (ad esempio, l'estensione della proprietà).

Sotto il profilo civile, invece, questo tipo di carenza informativa rileva sotto il profilo della responsabilità pre contrattuale ex art. 1337 c.c., il quale stabilisce che “le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”.

Tale norma enuncia una forma di responsabilità precontrattuale delle parti, andando a tutelare l’interesse del soggetto a:

- non essere coinvolta in trattative inutili;

- non concludere contratti invalidi o inefficaci;

- non subire inganni durante la negoziazione.

La norma prevede, in ultima istanza, un obbligo di condotta secondo buona fede durante la fase delle trattative, cioè comportarsi in modo leale e sincero e non ingannarsi reciprocamente. 

Ricordiamo, in quest'ottica, che rientra nella responsabilità pre contrattuale anche l'omessa consegna di documentazione necessaria alla controparte, al fine di consentirle di formare la propria volontà in modo più completo.


2) Come tutelarsi?

La vittima raggirata è provvista sia di una tutela civile che di una penale, le quali possono essere esercitate singolarmente o congiuntamente.

In ambito penale, a seguito della denuncia che deve essere presentata ai Carabinieri o alla Procura della Repubblica entro tre mesi dalla scoperta della truffa, viene avviata l'azione penale alla quale il consumatore si può costituire come parte civile per ottenere il riconoscimento del danno accertato dal giudice.

Accertata la truffa sotto il profilo penale, inolre, il consumatore truffato avviare una azione civile verso il truffatore, per chiedere l'annullamento del contratto ex art. 1439 c.c., per dolo. 

Il consumatore può, inoltre, chiedere anche la risoluzione del contratto, accertata la violazione dell'art. 1337 c.c. con restituzione della somma di denaro versata oppure il risarcimento dei danni eventualmente subiti, sempreché non sia decorso il termine di prescrizione.

sabato 1 luglio 2023

sabato 12 novembre 2022

Pratica commerciale scorretta - arriva la sanzione a Mediamarket

Fonte: comunicato stampa
3 novembre 2022

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 3,6 milioni di euro a Mediamarket per la condotta commerciale realizzata nei diversi punti vendita Mediaworld, distribuiti sull’intero territorio nazionale.

Secondo l’Autorità la società ha utilizzato modalità ingannevoli per promuovere alcuni prodotti, spesso presentati come in promozione -sia nei volantini sia nei cartelli posizionati nei negozi- che invece venivano abbinati e venduti insieme ad un prodotto accessorio. In questo modo il consumatore pagava un prezzo superiore e diverso rispetto a quello pubblicizzato. Mediamarket ha altresì attuato pratiche scorrette e aggressive che imponevano al consumatore l’acquisto anche di prodotti accessori che non avrebbe altrimenti acquistato, sostenendo così un costo supplementare non previsto.

venerdì 19 agosto 2022

Truffe on line. Le nuove frontiere


Fonte: rsi.ch trasmissione "Patti Chiari"

domenica 24 luglio 2022

Point and click: tra evanescenza della prova e carenza dei diritti del consumatore

La pronuncia odierna, questa volta l’ordinanza n. 9413 pubblicata dalla Cassazione il 9 aprile 2021, ci consente di inquadrare il fenomeno del “point and click”, dal nostro particolare punto di vista, che è quello di monitorare i diritti dei consumatori. 

Oggi più che mai è ricorrente l’utilizzo della firma elettronica, negli esercizi pubblici come in banca, dove si usano strumenti grafometrici e, con l’assistenza degli operatori, si sottoscrivono nell’etere condizioni contrattuali che, alla prova dei fatti, sono flussi di informazioni o si inseriscono nei format dei siti delle password che ci sono state inoltre via sms poco prima. 

Siamo in grado, sin d’ora, di formulare un appunto di metodo: il fenomeno digitale, non soltanto perché è tale, deve essere disciplinato attraverso la normativa di settore (e, nel nostro ordinamento, non mancano gli esempi, da ultimo il Codice dell’Amministrazione Digitale); non ci troviamo, infatti, dinnanzi ad un settore specifico che richiede una normazione dettagliata, bensì ad una modalità di interazione che, sul piano degli effetti, ha modificato profondamente le abitudini di negoziazione dei privati e, segnatamente, dei consumatori. 

Ci si chiede, allora, se il portato della rivoluzione digitale (ormai narrata ufficialmente e quindi conclamata) possa essere regolato tramite questa o quella norma di carattere speciale. 

L’osservazione, benché posta in premessa a questo intervento, non è delle più peregrine: se i processi che vengono regolati sono speciali, le ricadute, come pure i problemi di coordinamento con altri settori dell’ordinamento, sono di carattere generale. 

Finché il commercio digitale era relegato al perimetro del c.d. B2B (business-to-business), gli effetti del fenomeno digitale potevano essere assorbiti nella particolare responsabilità che è attribuita a quegli operatori. 

Diverso, invece, è il perimetro del grande pubblico, che comprende i consumatori i quali sono circondati da cautele nelle sottoscrizioni – cautele delle quali ogni domenica diamo ufficialmente atto -: si pone allora, il problema del rapporto tra la sottoscrizione digitale e la tutela dei consumatori, che incominciamo a trattare da questa domenica.

2.- I fatti di causa: point and click e sottoscrizione di covered warrant

Nella causa, il ricorrente si lamentava di aver autorizzato, per sé e anche per la moglie, un’operazione finanziaria in covered warrant, che conferiva alla banca la facoltà di vendere e acquistare un certo quantitativo di attività sottostanti, entro una soglia di prezzo ed entro una data stabilite. 

L’autorizzazione, però, è avvenuta online, attraverso il mero accesso ad un’area riservata (il log in) e la pressione del bottone di assenso (point and click). 

L’oggetto del contendere, risolto dalla Cassazione a sfavore del ricorrente, ha riguardato la necessità di autorizzare tale operazione attraverso una firma digitale pesante oppure una firma elettronica leggera. 

La Cassazione, inquadrando la vicenda nella classica (e, a parere di chi scrive, usurata e stantia) questione sulla validità della sottoscrizione dei contratti online, ha ripercorso la normativa che, dal 1997 in avanti, ha regolamentato la materia, ritenendo che sia sufficiente la seconda, al fine di soddisfare il requisito legale della forma scritta. 

2.- Lo stato dell'arte: la Cassazione e le modalità di sottoscrizione

Partiamo dal principio generalissimo e di matrice codicistica per il quale i privati, quando la legge non richiede particolari gravami formali, concludono contratti o “a forma libera”: vale a dire che non sono richieste formalità per manifestare la volontà di concludere il negozio, e anche un comportamento concludente integra una valida forma di assenso. 

Quando i contratti contengono clausole vessatorie, esse sono valide se vengono specificamente sottoscritte dal consumatore: e, questo, costituisce un onere formale che deve essere conciliato con la volatilità del web. Se per sottoscrizione si intende una firma autografa, è imprescindibile un supporto tangibile (il foglio di carta o la sua riproduzione meccanica) o, quantomeno, una attività esplicitamente equiparata dalla legge alla sottoscrizione. 

Data questa premessa, nel nostro ordinamento sono state riconosciute diverse modalità di sottoscrizione, che potremmo definire “per livelli”: 

- la firma elettronica semplice, ossia una mera connessione di dati elettronici ad altri dati elettronici, che viene usata come strumento di autenticazione senza condurre attività in remoto (off-line). 

- la firma elettronica avanzata, con la quale si perviene alla garanzia sulla paternità della firma e sull’impossibilità che il documento informatico, una volta sottoscritto, venga modificato. Di solito, tale strumento è utilizzato nell’interlocuzione qualificata con la PA. 

- la firma elettronica qualificata, attestata da un certificato qualificato rilasciato da un soggetto terzo tramite attività di autenticazione off-line. 

- la firma digitale, la quale è il sistema di firma più avanzato e sicuro, in quanto è basato sul sistema della crittografia asimmetrica a chiave pubblica. Gli interlocutori telematici, cioè, dispongono di una coppia di chiavi, di cui una pubblica e l’altra privata. Con la chiave privata l’autore firma e “sigilla” il documento mentre il destinatario può aprirlo solo adoperando la corrispondente chiave pubblica. In tal modo si garantisce che il documento proviene da chi detiene la chiave privata e si presuppone la vicinanza delle prove.

La giurisprudenza - sulla scorta di una stratificazione normativa che prende le mosse dalla legge 59/1997 per pervenire al Codice dell’Amministrazione Digitale e a sue successive, quanto raccogliticce modifiche – ha individuato le seguenti linee fondamentali in ordine alla valenza in giudizio dei documenti digitali. 

Ma, prima di dare atto di questa classificazione, dobbiamo chiarire che cosa si intende per documento, e segnatamente per documento digitale.  

Partiamo, allora, dal logico presupposto che il documento è un supporto materiale che fissa e rappresenta un fatto storico: e appartenendo alla storia, può essere narrato o interpretato, ma non per questo modificato.

Ora, il Codice dell’Amministrazione Digitale, all’articolo 1, lettera p, equipara il documento informatico a “una rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”. 

Questa definizione è stata adottata dal legislatore nel 2005, prima che il commercio telematico si diffondesse vertiginosamente; e, in allora, si pensava al supporto fisico che detiene i file. 

Posta questa definizione, i file detenuti in un supporto fisico possono dare luogo ad operazioni meccanografiche, e quindi riproduttiva della realtà e dei fatti. 

Ecco dunque che si può dare atto di quella classificazione richiamata dalla giurisprudenza: 

- il documento informatico non sottoscritto, essendo equiparabile ad una riproduzione meccanografica, è una fonte di prova valutabile finché non viene contestata l’aderenza dei fatti alla loro rappresentazione; 

- il documento informatico sottoscritto con la firma elettronica semplice integra il requisito della prova liberamente valutabile da parte del giudice, poiché dovrebbe avere requisiti oggettivi di qualità e sicurezza; 

- infine, il documento sottoscritto con la firma elettronica avanzata o con quella digitale assurgono a prova piena, fino a querela di falso, che si utilizza quando la legge richiede l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata.  

3.- Il point and click nel web 

Del tutto diverso, invece, è il discorso per quanto riguarda il mondo del commercio elettronico, che avviene perlopiù con attività online o in clouding. Quando accediamo ad una piattaforma, noi stiamo lavorando su un flusso di dati evanescente e unilateralmente modificabile, perché a completa disposizione del fornitore di servizi (il provider) e sul suo server. Abbiamo, così, l’illusione di operare con oggetti statici, ma, in realtà, possiamo scorgere dei processi digitali, sottratti alla nostra disponibilità materiale. 

È pur vero, tuttavia, che il pubblico spesso accetta il rischio insito nell’uso delle tecnologie, pur di non rinunciare alle transazioni digitali, soprattutto in questo settore: ciò è una questione di abitudini. Questo problema è stato, prima del 2016, oggetto di frequente discussione: è meglio tutelare (o, secondo alcuni, iper-tutelare il consumatore) con la firma digitale e le connesse attività off-line oppure aprire al point and click, che coincide con la firma elettronica semplice?

Da qui è avvenuta una recente modifica normativa: nel 2016 il legislatore ha aggiunto al Codice dell’Amministrazione Digitale un nuovo articolo, il 21 comma 1, per cui “il documento informatico cui è apposta una firma elettronica soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità”.

A differenza del passato, anche l’utilizzo di una generica firma elettronica – e non solo la firma elettronica avanzata, qualificata o digitale – soddisfa il requisito della forma scritta, agevolando gli operatori di e-commerce.

E alla luce di tale norma si è mosso il giudice di legittimità, con aperture che, ad opinione di chi scrive, eludono completamente il problema della reperibilità delle fonti di prova e accolgono la tautologia – che tale rimane, benché l’abbia affermata il legislatore – che l’ambiente informatico è sicuro o, al più, si presume che lo sia.

4.- Considerazioni critiche finali

Pur conducendo il discorso su due piani paralleli, quello intorno al documento e quello intorno alla firma, dobbiamo riconoscere che quanto detto all’inizio è cogente e attuale.

Da un lato, l’apertura alla firma elettronica generica porrebbe addirittura problemi di oggettività, sicurezza, integrità e immodificabilità, che non possono essere semplicemente presunti dal legislatore, ma devono essere quantomeno accertati in sede giudiziale. E ciò ad evidente discapito del grande pubblico che non può accedere alle fonti di prova agevolmente. 

Dall’altro lato, anche la firma digitale, per quanto sia lo strumento più sicuro che esista per attribuire la paternità del documento al suo autore sul versante digitale, pone problemi di attribuzione delle sottoscrizioni ai contenuti corretti. E ciò sul presupposto, già rilevato poco sopra, che la contrattazione online non avviene tenendo conto di formulari contenuti in supporti fisici, ma per mezzo di flussi di informazioni cangianti e non durevoli. Se anche a posteriori, come prevede la disciplina sulla contrattazione digitale, il venditore deve fornire a un supporto durevole, contenente le informazioni essenziali sulla transazione intercorsa, ciò non toglie che il consumatore non dispone di fonti di prova di cui conserva il dominio e che può produrre agevolmente in giudizio. 

Come può infatti dimostrare che il contratto, che sotto il profilo formale della firma si assume come valido, in realtà non è stato mai consegnato o, ancora, si compone di rimandi ipertestuali in bianco?

Sembrerebbe che una tale ipotesi possa essere solamente sanzionata come scorretta ma non si rientri nei casi di invalidità della firma e che la rilevazione di tali condotte, in concreto, sia oggetto di rilievi via via più puntuali da parte dell’AGCOM.

Peraltro, ci permettiamo di segnalarvi la recente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea (C-249/2021), ove il giudice comunitario ha ribadito il principio di trasparenza che deve caratterizzare questo tipo di contratti, così come sancito con la Direttiva 2011/83/UE (art. 8.2), con i quali si stabilisce che il consumatore, al momento della conclusione di un contratto con sistema "point and click" deve essere reso edotto di tutte le informazioni in modo trasparente e completo dal venditore.

Diversamente, la norma è chiara laddove stabilisce che "Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine" (approfondisci qui). 

Cassazione Civile Sez. I^ - ordinanza n. 9413/2021

sabato 18 giugno 2022

Servizi finanziari on line: arriva la proposta comunitaria per tutelare gli investitori

In materia di intermediazione finanziaria, l'investimento operato in via telematica rappresenta la modalità esecutiva più adottata dai consumatori e la Commissione europea sta lavorando negli anni con il fine di incentivare il miglioramento dei servizi finanziari offerti nel mercato unico, con maggiore tutela dei consumatori.

Una nuova proposta di legge è oggetto di discussione in ambito comunitario e riguarda i servizi finanziari a distanza, il cui fine è quello di salvaguardare la tutela dell'investitore, ma anche rendere più snello il mercato.

La disciplina del diritto di recesso, esercitabile nel termine di quattordici giorni, viene disciplinata in modo più aderente alla realtà telematica, con la previsione di un apposito bottone per l'esercizio del diritto da parte del consumatore.

Ed anche l'informativa precontrattuale dovrà essere più completa e trasparente, e gli intermediari finanziari non potranno ritenere soddisfatto il proprio obbligo informativo con un semplice "point and click".

Anche la visualizzazione delle informazioni dovrà essere più chiara ed evidente, consentendo all'investitore di poter comprendere in modo completo tutti i dati, rischi e benefici connessi all'investimento finanziario, garantendo anche la conoscenza dei costi occulti o i rischi connessi ai servizi finanziari. 

sabato 8 gennaio 2022

Bene AGCM che sanziona il commercio elettronico irregolare

Fonte: comunicato stampa
23 dicembre 2021
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso tre procedimenti avviati nei confronti di Unieuro S.p.A. e della controllata Monclick, di Leroy Merlin Italia S.r.l. e di Mediamarket S.p.A. (Mediaworld) sanzionandole in totale per 10,9 milioni di euro: Unieuro per 4 milioni, Mediamarket per 3,6 milioni, Leroy Merlin per 3 milioni e Monclick per 300mila euro.  

Le istruttorie hanno consentito di accertare che le quattro società, nell’ambito dell’attività di e-commerce di prodotti di elettronica di consumo, elettrodomestici, ferramenta, bricolage, giardinaggio e altri prodotti per la casa, svolta tramite i propri siti web aziendali, hanno posto in essere - soprattutto nel periodo di emergenza sanitaria per il Covid 19 - alcune condotte scorrette, differenziate per ciascuna impresa ma tutte riconducibili a due pratiche commerciali scorrette. La prima riguarda le criticità relative al momento dell’offerta di prodotti sul sito Internet, l’altra alle disfunzioni registrate successivamente all’acquisto online.

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