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lunedì 23 giugno 2025

Influencer marketing - bene l'intervento dell'Antitrust

Fonte: comunicato stampa
11 giugno 2025
Sanzionati Big Luca e Michele Leka perché promuovevano strategie per ottenere alti guadagni senza chiarire la natura pubblicitaria delle comunicazioni diffuse. Hanno invece presentato impegni, accolti dall’Autorità, Luca Marani, Alessandro Berton, Hamza Mourai e Davide Caiazzo. Nello stesso settore, all’inizio dell’anno, l’Autorità aveva già concluso con moral suasion altri 4 interventi.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso le istruttorie nei confronti di Luca Marani, Alessandro Berton, Hamza Mourai, Davide Caiazzo, Luca De Stefani e Michele Leka. Nei confronti dei primi quattro i procedimenti sono stati chiusi con impegni, mentre De Stefani e Leka sono stati sanzionati per complessivi 65 mila euro. Le istruttorie erano state avviate a luglio 2024 perché gli influencer pubblicavano sistematicamente, su piattaforme social e siti internet, foto e/o video in cui venivano offerti consigli a pagamento per ottenere “importanti guadagni facili e sicuri”, sulla falsariga del modello vincente da loro incarnato, senza peraltro utilizzare alcuna dicitura di advertisement per informare i consumatori della natura pubblicitaria dei contenuti diffusi. Inoltre non venivano evidenziati adeguatamente elementi rilevanti per le decisioni di acquisto come il costo dei beni e/o dei servizi offerti.

sabato 7 giugno 2025

Verona: attenti alla truffa dell'abbonamento annuale al trasporto locale a soli € 2,35

L'Azienda Trasporti Verona (ATV) ha recentemente lanciato un allarme riguardo a una truffa online che coinvolge falsi abbonamenti annuali al trasporto pubblico offerti a un prezzo irrisorio di 2,35 euro. Questa frode si sta diffondendo attraverso un profilo social denominato "Trasporto pubblico a Verona", che promuove offerte ingannevoli per carpire dati personali e denaro degli utenti.

Purtroppo, questo tipo di attività fraudolente non è nuova e si esprime con più facilità sulle nuove piattaforme social, ove il controllo risulta più difficile.

Come segnalato da ATV, è stata accertata la presenza di profili fraudolenti, attivi su piattaforme come Facebook e Telegram e che pubblicizzano una "carta annuale" per il trasporto pubblico a Verona al costo di 2,35 euro. 

Questa proposta è una truffa

La società dei trasporti locali della Provincia di Verona ha chiarito che si tratta di un profilo falso e ha diffidato ad interagire con queste persone, in quanto si è esposti  a potenziali truffe finanziarie. L'azienda invita pertanto a non cliccare su tali promozioni e a non effettuare alcun acquisto attraverso questi canali non ufficiali.

ATV ha ribadito che tutte le promozioni ufficiali sono comunicate attraverso i propri canali istituzionali. L'azienda non ha mai autorizzato offerte di abbonamenti annuali al prezzo di 2,35 euro. Pertanto, qualsiasi proposta simile deve essere considerata fraudolenta.

Qui potete vedere una pagina web dedicata alla truffa.




sabato 23 marzo 2024

Antitrust sanziona Tik Tok

Fonte: comunicato stampa
14 marzo 2024
Risultano inadeguati i controlli della società sui contenuti che circolano sulla piattaforma, in particolare quelli che possono minacciare la sicurezza di soggetti minori e vulnerabili. Inoltre questi contenuti vengono sistematicamente riproposti agli utenti a seguito della loro profilazione algoritmica, stimolando un uso sempre crescente del social network.

 L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 10 milioni di euro in solido a tre società del gruppo Bytedance Ltd, ovvero l’irlandese TikTok Technology Limited, la britannica TikTok Information Technologies UK Limited e l’italiana TikTok Italy Srl.

lunedì 16 maggio 2022

Banca N26 - i messaggi via whatsapp sono un tentativo di phishing!

Fonte: comunicato  stampa
3 maggio 2022
In questi giorni numerosi utenti stanno segnalando una nuova campagna di phishing riconducibile all’Istituto di credito N26. Il testo del messaggio fa riferimento a un ipotetico CEO di N26 fornendone i contatti telefonici e la mail. In realtà il nominativo segnalato non è di un dipendente dell’Istituto in narrativa e i recapiti indicati sono riconducibili agli ignoti truffatori. Si raccomanda sempre di fare molta attenzione ai link e informazioni indicati nei messaggi e di aprirli solo dopo averne accertato la veridicità della fonte di provenienza. Non inserire MAI i propri dati personali, soprattutto quelli bancari.

venerdì 19 agosto 2016

Come chiedere a Google di cancellare i nostri dati personali da internet

Dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea (C-131/12 del 13 maggio 2014) il motore di ricerca Google si è per così dire “attrezzato” attraverso la predisposizione di un modulo -da compilare on line- per la richiesta di rimozione dei risultati di ricerca inerenti dati/informazioni ormai obsoleti.

E' evidente che il sistema di tutela dei dati personali in rete è decisamente mutato, anche grazie agli interventi del Garante per la tutela dei dati personali (vedi), e della Corte di Cassazione, chiamati a valorizzare/disciplinare il  diritto all'oblio nello spazio digitale.

Per tutelare i consumatori, Google è stato costretto a predisporre un modello di richiesta di richiesta di cancellazione dei dati personali dal suo motore di ricerca.

lunedì 25 luglio 2016

Internet & diritto all'oblio

Negli ultimi anni la materia della riservatezza dei dati personali in rete ha avuto un notevole sviluppo collegato al più massiccio utilizzo di internet, con passaggio di dati personali (sensibili) attraverso il web.

Se da una parte è più facile condividere dati personali, sotto forma di notizie, immagini, video, audio etc, dall'altra parte è crescente l'esigenza di tutelare la riservatezza del singolo e dei suoi dati, facilmente pubblicabili on line.

E questo contrasto è sempre più evidente e riguarda la tutela del diritto all'oblio rispetto ai dati personali pubblicati sul web.

Il diritto all'oblio consiste nella facoltà del titolare dei dati personali (persona fisica e/o giuridica) trattati in rete di chiedere al titolare del sito web e/o al motore di ricerca che gestisce i dati pubblicati in internet (es. Google), la cancellazione e rimozione di ogni informazione personale contenete dati non veritieri e dati ormai superati (es. per il lungo tempo trascorso).

Questo  diritto è stato oggetto di elaborazione da parte della Cassazione, arrivata a definirlo come il “legittimo interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore ed alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia, in passato legittimamente divulgata, salvo che eventi sopravvenuti rendano nuovamente attuali quei fatti, facendo sorgere un nuovo interesse pubblico alla divulgazione dell'informazione” (Cass. Civ., Sez. V, 9 aprile 1998, n. 3679).  

Tale diritto può essere più facilmente oggetto di lesione in uno spazio, internet, ove i contenuti (testi, fotografie, post, ecc) rimangono a disposizione dei navigatori per un tempo infinito, con conseguente maggior esposizione mediatica del singolo.

 La questione non è completamente nuova, tant'è che già nel 2004, l'Autorità garante della privacy è intervenuta in materia interpellata da parte di un operatore commerciale, il quale lamentava il fatto dalle ricerche on line - con i motori di ricerca ove veniva indicato il nome della società - risultassero le notizie risalenti al 1996/2002 aventi ad oggetto due provvedimenti con i quali gli erano state applicate due sanzioni amministrative  e non le notizie riguardanti la sua attuale e recente attività professionale.

L'Autorità Garante, di fronte alla lamentela sollevata dall'operatore commerciale che vedeva danneggiata la propria immagine, arrivava ad affermare che “Decorsi determinati periodi la diffusione istantanea e cumulativa su siti web di un gran numero di dati personali relativi ad una pluralità di situazioni riferite ad un medesimo soggetto può comportare un sacrificio sproporzionato dei suoi diritti e legittimi interessi quando si tratta di provvedimenti risalenti nel tempo e che hanno raggiunto le finalità perseguite” (decisione del Garante del 10 novembre 2004).

E quindi, veniva da una parte certificato che la divulgazione di una notizia sul web aveva come impatto quello di arrivare ad una platea di potenziali clienti/utenti infinita con danno all'immagine del soggetto indicato nella notizia trovata in rete, e dall'altro si comincia a pensare alla possibile esistenza di un diritto alla cancellazione dei dati/notizie on line.

La Suprema Corte di Cassazione, con un intervento del 2012, si è occupata del diritto all'oblio in merito alla richiesta proveniente da un noto personaggio che aveva chiesto al Giudice di ordinare ad un editore l'aggiornamento di un vecchio articolo presente nell'archivio on-line di un famoso quotidiano, che compariva tra i primi risultati se si fosse operata una ricerca sul motore di ricerca Google con nome e cognome dell'istante.

Nel predetto articolo si dava notizia del suo arresto per corruzione, avvenuto nel 1993, senza ovviamente dare conto, perché all'epoca non era ancora intervenuto, del suo successivo proscioglimento da ogni accusa.

Il personaggio noto si lamentava, in particolare, che l'articolo non recava la notizia, distinta e successiva, del prosieguo dell'inchiesta giudiziaria (che aveva condotto all'arresto) conclusasi con il proscioglimento, così che, a distanza di molti anni, lo stesso istante risultava sottoposto allo stigma derivante dalla continua riproposizione di una notizia che, al momento della sua pubblicazione era senz'altro vera ed attuale, ma che, a distanza di un grande lasso di tempo ed in ragione delle sopravvenute vicende favorevoli, getta un intollerabile alone di discredito sulla persona del ricorrente, vittima di una vera e propria gogna mediatica.

La Cassazione, in quella occasione, ha ritenuto corretta la richiesta avanzata dal noto personaggio, ritenendo sussistere un suo diritto alla cancellazione dei dati on line, o meglio l'esistenza di un diritto all'oblio inteso come diritto alla tutela della propria (attuale) identità personale e morale nella sua proiezione sociale.

La Suprema Corte ha affermato che “Se l'interesse pubblico sotteso al diritto all'informazione costituisce un limite al diritto fondamentale alla riservatezza, al soggetto cui i dati appartengono è correlativamente attribuito il diritto all'oblio, e cioè che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati”.  (Cass. Civ., Sez. III, del 5 aprile 2012, n. 5525).

Il principio ha trovato applicazione altre volte e, nel 2014, è stato oggetto di trattazione nella famosa sentenza Gonzales, arrivata sino alla Corte dell'unione europea, la quale, con la nota pronuncia C-131/12 (vedi Gonzales contro Google Spain), ha sancito in capo a Google l'obbligo, in quanto “titolare del trattamento” dei dati personali, di cancellare i link a siti web di terzi a richiesta dei soggetti interessati.

La Corte di Giustizia Europea, pertanto, ha affermato che il gestore di un motore di ricerca è obbligato, in presenza di determinate condizioni e su richiesta, a sopprimere, dall'elenco dei risultati che appaiono on line a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, i link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative alla stessa.

Il gestore del motore di ricerca, a ciò richiesto dall'interessato, è tenuto secondo la Corte Europea alla cancellazione dei link in tutti quei casi in cui necessita equamente bilanciare il legittimo interesse degli utenti di Internet ad avere accesso alle informazioni e/o ai dati di cui l'interessato chiede invece la non reperibilità su web tramite cancellazione dei link e il diritto alla protezione dei dati personali dell'interessato.

 I motori di ricerca, pertanto, rimuovono le informazioni solo dopo aver analizzato il caso per capire se i collegamenti in questione rimandano effettivamente a pagine web contenenti informazioni obsolete o non più rilevanti, come chiesto dall'Unione Europea, e non siano invece rilevanti come pubblica informazione.

 Alla luce di quanto precisato, il soggetto che vuole richiedere la “cancellazione e non reperibilità” sul web di determinati dati/informazioni può rivolgersi direttamente al gestore del motore di ricerca (es. Google) e, qualora questi non dia seguito alla sua domanda, può adire le Autorità Garante della privacy o le Autorità giudiziarie competenti per ottenere, in presenza di determinate condizioni, la soppressione dei link dall'elenco dei risultati.

Per scrupolo, però, va chiarito che non esiste un diritto a far cancellare quello che “non ci piace”, ma si può chiedere la cancellazione di un'informazione che ci riguarda e che non abbiamo piacere permanga; diritto, quest'ultimo, esercitabile solo a determinate condizioni.

Non è automatico, quindi, che di fronte ad una nostra richiesta vi sia la cancellazione dell'articolo pubblicato in rete, o della foto o del link, ma devono esservi alcuni buoni motivi per ottenere la tutela del nostro diritto alla riservatezza digitale.

sabato 26 marzo 2016

Chiusi siti web che offrivano prodotti contraffatti

AGCM - 17 marzo 2016
Nuovo intervento dell’Antitrust a tutela dei consumatori che acquistano sul web prodotti contraffatti di marchi famosi, ritenendoli originali. Con 6 distinti provvedimenti, l’Autorità aveva intimato ad altrettanti operatori commerciali, tutti di nazionalità extra-europea, di sospendere entro due giorni ogni attività diretta a vendere su Internet articoli di questo genere. Gli interessati non si sono adeguati alle prescrizioni e perciò l’Agcm ha disposto l’oscuramento di 174 siti sul territorio italiano, con la collaborazione del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

sabato 16 maggio 2015

Assicurazioni - alcuni consigli per chi cerca il prezzo migliore attraverso la rete

Uno dei settori ove la rete Internet ha inciso in modo più profondo e rivoluzionario è quello delle compagnie assicurative, le quali propongono in modo costante le proprie offerte ed i propri servizi attraverso il web.

In questi ultimi anni si è anche sviluppata una modalità alternativa per il consumatore che vuole ottenere un preventivo di una assicurazione rc auto, potendosi rivolgere ad alcuni siti web che offrono una comparazione tra le diverse offerte delle compagnie assicurative

Questi siti web comparativi sono stati oggetto di una indagine avviata dall'Autorità per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), la quale ha voluto operare un controllo in relazione all'attività svolta da questi operatori, la trasparenza del servizio offerto, eventuali conflitti di interesse, possibili condotte dannose per il mercato ed i consumatori.

L'indagine che potete leggere di seguito, si è conclusa lo scorso novembre 2014 ed ha accertato alcuni aspetti interessanti in relazione ai soggetti che offrono questa attività di comparazione delle polizze assicurative di responsabilità civile, tra i quali:

- chiarezza.it;
- comparameglio.it;
- segugio.it;
- supermoney.it;

L'indagine dell'Autorità ha accertato l'esistenza di una serie di criticità nel settore delle proposte commerciali on line, in primo luogo l'esistenza di accordi in base ai quali le offerte sono limitate alle sole società che aderiscono al comparatore privato.

Altro aspetto rilevante del controllo effettuato da IVASS riguarda la trasparenza dei soggetti che offrono il servizio di comparazione, nonché le tecniche commerciali utilizzate, molto spesso poco trasparenti e idonee a tutelare i consumatori.

L'IVASS ha, a tal proposito, suggerito alcuni comportamenti che i consumatori dovrebbero tenere quando accedono ai siti web comparatori, e che noi vi riproponiamo di seguito:

a. Comparazione solo delle imprese che aderiscono: ricordatevi che i siti comparatori offrono il proprio servizio solo per le compagnie assicurative che vi aderiscono, e per le quali percepiscono le relative provvigioni in relazione a ciascun contratto concluso;
b. Non tutte le imprese aderiscono al sistema di comparazione on line: quale logica conseguenza, vi sono molte imprese assicuratrici che non aderiscono a questo sistema e, di conseguenza, rimangono escluse dalla comparazione operata dai soggetti privati. 
c. Messaggi pubblicitari ambigui: il preventivo realizzato dal comparatore viene presentato con messaggi non sempre trasparenti e completi, presentando presunti risparmi che in realtà potrebbero non tramutarsi in realtà, come ad esempio la promessa di "risparmio fino a 500 euro". Vi invitiamo a verificare se il contratto di copertura assicurativa r.c. auto risulti economicamente conforme a quanto promesso con il comparatore.
d. Polizza più economica non vuol dire polizza conveniente: in ogni caso, ricordatevi che non sempre la polizza assicurativa con il prezzo più basso sia quella conforme alle vostre esigenze. Occorre, quindi, controllare i limiti di copertura r.c. auto previsti con il contratto.
e. Polizze con coperture accessorie: ed infine, non dimenticate che molto spesso che le condizioni all'apparenza più favorevoli per la r.c. auto, possono prevedere l'obbligo di adesione ad altre coperture assicurative accessorie che da una parte risultano irrilevanti, ma dall'altra comportano un premio più elevato. 


Di seguito, l'indagine di IVASS

venerdì 8 maggio 2015

IVASS segnala: Propontis - Merimna non può vendere polizze rc auto

Questo blog ha segnalato, con una certa frequenza, le attività di commercializzazione di prodotti e servizi on line contrari alla legge, suggerendovi di prestare attenzione alle sollecitazioni on line di polizze assicurative r.c. auto.

Quando ricevete queste proposte dovete, quale primo controllo, verificare se il soggetto proponente ha tutte le carte in regola, e quindi è abilitato all'esercizio dell'attività assicurativa nel nostro Paese.

Questo controllo può essere agevolmente effettuato attraverso il sito web dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, che aggiorna e segnala tutte le posizioni dei soggetti legittimati ad operare in Italia, avvertendo i consumatori degli eventuali tentativi di violazione delle norme in materia assicurativa.


E' il caso della società Propontis - Merimna, soggetto che pare offrire polizze r.c. auto in rete e che, di recente, è stato oggetto di una segnalazione da parte di IVASS, la quale ha reso noto che questa compagnia assicurativa non è abilitata ad operare in Italia, come potete leggere nel comunicato stampa che trovate di seguito.

sabato 14 marzo 2015

Cookies & privacy - istruzioni per l'uso dal Garante

Vi proponiamo il recente video pubblicato dal Garante della privacy, utile per i navigatori in rete in quanto fornisce una serie di informazioni relative ai cookies, ossia i dati che il server invia a colui che accede in rete per trovare le informazioni necessarie per accedere alle pagine web desiderate.

I cookies sono altresì utilizzate dalle società per profilare il navigatore web, al fine di vendere in modo più rapido, ed efficacie, i propri prodotti e servizi offerti al consumatore.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha trattato, con il presente video, alcuni aspetti fondamentali della tutela di colui che accede in rete e che è oggetto di questa pratica commerciale.

sabato 7 marzo 2015

Nasce ecobnb, portale di vacanze verdi certificate dagli utenti

Fonte
Comunicato stampa
Provincia di Trento
n. 456 del 27 febbraio 2015
Viaggiare in armonia con la natura fa stare bene. E per farlo c'è Ecobnb.com, il primo sito dedicato alle vacanze ecofriendly certificate dalla community di utenti. Si può prenotare una casa sull'albero in Piemonte o un agriturismo biologico immerso tra campi di lavanda nella Tuscia Viterbana, un resort sostenibile a pochi passi dal mare del Salento o un antico borgo trasformato in albergo diffuso. Il tutto evitando greenwashing e marketing ingannevole. 

A certificare sono infatti gli utenti e gli ideatori di Ecobnb che verificano che le strutture siano conformi con quanto descritto. «Siamo l’unico portale di qualità in Italia che ha quest’offerta. Non un semplice sito di booking, ma una community dove le strutture associate membri si attengono ad uno scrupoloso disciplinare», spiega Sivlia Ombellini, co-ideatrice di Ecobnb.com. La nascita della startup è stata supportata da Trentino Sviluppo e dalla Provincia autonoma di Trento che ha deciso di finanziare il progetto grazie al fondo Seed Money-FESR e di ospitare la startup in Progetto Manifattura a Rovereto. Ecobnb prosegue l'esperienza del progetto ViaggiVerdi, facendola diventare internazionale anche grazie al finanziamento europeo “EcoDots” e al supporto di diversi partner in Italia, Austria, Svizzera, Germania, Slovenia e Serbia.

domenica 15 febbraio 2015

La Cassazione riconosce la molestia via Facebook

Anche questa domenica proponiamo un precedente giurisprudenziale che esula dalla materia trattata nel blog, ma che riteniamo comunque interessante, in quanto vengono trattati dei comportamenti tenuti dagli utenti di internet e le possibili conseguenze penali. 

L’evoluzione dei rapporti sociali virtuali, infatti, ha comportato l’inevitabile incremento di condotte criminali on line da parte degli utenti che accedono alla rete. Molto spesso, coloro che navigano in internet non immaginano che la propria condotta sia idonea a violare delle norme del codice penale. In altri termini, la percezione della condotta illecita è minore nel web, con conseguente maggior propensione a compiere atti contrari alla legge. Nei social network è è possibile verificare questa tendenza, in quanto sono maggiori le ipotesi ove lo scambio di ingiurie e molestie tra gli utenti. 

Le molestie on line sono state oggetto del recente intervento con il quale la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale la molestia può essere commessa anche on line, attraverso l’accesso ad una piattaforma digitali quale Facebook. 

Ne consegue che è molesto anche il commento postato nella pagina Facebook di altro utente, laddove si configuri il reato di cui all’art. 660 cod. pen. “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516”.

domenica 8 febbraio 2015

Il furto della password non esclude la responsabilità del titolare dell'account

Questa domenica vi proponiamo una nuova sentenza in materia di condotte illegali in internet e possibili conseguenze penali.

Anche questa pronuncia, come quelle delle ultime settimane, ci da l'occasione di trattare un argomento molto attuale, ossia quali sono le conseguenze penali per il titolare di un account, nel caso in cui, sottratta la password, un terzo utilizzi il suo profilo per diffamare altri utenti di un social network.

Nel caso di specie, un titolare di un profilo Facebook si vedeva sottrarre la password da parte di altra persona, la quale cominciava a lasciare messaggi ingiuriosi sulla pagina del noto social network.

Il titolare del profilo provvedeva, in seguito, a denunciare il furto della password, rendendo noto di non aver mai scritto alcuno dei messaggi incriminati.

La Cassazione, intervenuta nella vicenda, ha ritenuto comunque ritenuto responsabile penalmente il titolare del profilo Facebook per gli insulti postati in rete, considerando del tutto irrilevante la circostanza che vi sia stata una denuncia di furto della password.

Di seguito, la sentenza della Cassazione.

domenica 1 febbraio 2015

Diffamazione on line e limiti del diritto di cronaca

La sentenza di questa settimana affronta il limite del diritto di cronaca e il risarcimento del danno conseguente alla diffamazione attraverso il web. L’argomento è stato trattato dalla Corte di Cassazione, con la recente pronuncia ove ha affrontato il diritto di poter pubblicare notizie in rete da parte del giornalista, e il potenziale danno cagionato al soggetto destinatario dell’articolo on line. La Corte ha ribadito il principio della veridicità della cronaca, ossia l’obbligo da parte del giornalista di accertare e valutare le notizie che pubblica in rete. 

La Corte è chiara, a tal proposito nel ricordare che "Invero questa Corte è costante nel ritenere che l'esimente di cui all'art. 51 c.p., è riconoscibile sempre che sia indiscussa la verità dei fatti oggetto della pubblicazione, quindi il loro rilievo per l'interesse pubblico e, infine, la continenza nel darne notizia o commentarli ... In particolare il risarcimento dei danni da diffamazione è escluso dall'esimente dell'esercizio del diritto di critica quando i fatti narrati corrispondano a verità e l'autore, nell'esposizione degli stessi, seppur con terminologia aspra e di pungente disapprovazione, si sia limitato ad esprimere l'insieme delle proprie opinioni (Cass. 19 giugno 2012, n. 10031)".

La Corte spiega il concetto di verità obiettiva che deve sempre accompagnare la pubblicazione di un articolo, anche laddove avvenga on line "Si rammenta che non è ravvisabile il requisito della verità oggettiva, allorquando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false; il che si esprime nella formula che "il testo va letto nel contesto", il quale può determinare un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio". La Cassazione, infine, affronta anche la tematica relativa al dovere di smentita o rettifica dell’articolo e le sue conseguenze rispetto al reato di diffamazione.

Di seguito, la sentenza della Corte di Cassazione.

domenica 25 gennaio 2015

Viola l’art. 494 c.p. chi crea un falso profilo nel social network

Creare un falso profilo in rete può comportare gravi conseguenze verso chi la pone in essere, in quanto integra il reato di reato di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.), così come ha stabilito di recente la Corte di Cassazione con la sentenza che potete leggere di seguito.

mercoledì 21 maggio 2014

Le donazioni della signora Morris - nuovo esempio di phishing

Aumentano i casi di tentativo di furto di dati attraverso l'invio di mail con le quali vengono fatte improbabili promesse, con il soli fine di ottenere illecitamente informazioni personali da utilizzare in seguito.
Di seguito, vi segnaliamo un nuovo caso di furto di dati personali, che sta avvenendo mediante una mail inviata alla casella di posta elettronica di molti consumatori, con un titolo alquanto sospetto "Donazioni da sandra morris".
E' evidente il tentativo di furto dei dati personali, ma vi invitiamo a prestare attenzione a queste mail e non rispondere, al fine di evitare spiacevoli conseguenze.

lunedì 18 novembre 2013

Vendita illegale on line: Guardia di Finanza e Antitrust cancellano trenta siti web negli ultimi mesi

AGCM
Comunicato stampa 15 novembre 2013
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con la collaborazione investigativa dei militari del Gruppo Antitrust del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, ha oscurato 33 siti che vendevano scarpe Nike contraffatte. 
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