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lunedì 28 settembre 2026

Clienti vulnerabili luce e gas: come ottenere la tutela ARERA

Con il tramonto definitivo del mercato tutelato per i clienti "ordinari", da alcuni anni l'Autorità di settore sta incentivando il passaggio dei clienti al libero mercato.

Allo stesso tempo, ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha creato un sistema di tutela  per le fasce più fragili della popolazione: i c.d. clienti vulnerabili.

Per questi ultimi, le tutele non spariscono, ma continuano a esistere in una forma specifica, regolata da ARERA con una serie di interventi che potete trovare in questo blog (per un aiuto, potete scrivere a sos@consumatoreinformato.it). 

Abbiamo già trattato questo argomento in più circostanze (clicca qui), ma vogliamo riproporre alcuni spunti al fine di capire chi ha diritto a queste protezioni, come richiederle e, con particolare riferimento a coloro che hanno superato i 75 anni, proporre un fac-simile di lettera lettera/modulo.


a.- Luce e gas non sono uguali: due percorsi diversi

La prima cosa da capire è che le tutele per i clienti fragili funzionano in modo diverso a seconda della fornitura.

Per il gas naturale, dal 1° gennaio 2024 è attivo il Servizio di Tutela della Vulnerabilità gas, che prevede l'applicazione del prezzo secondo il costo effettivo della materia prima all'ingrosso, con condizioni aggiornate periodicamente dall'Autorità.

Per l'energia elettrica, invece, i clienti fragili restano stabilmente all'interno del Servizio di Maggior Tutela, con prezzi fissati da ARERA su base trimestrale, mentre i clienti non vulnerabili, al contrario, sono passati al mercato libero oppure, in via transitoria, al Servizio a Tutele Graduali (STG).


b.- Chi è considerato "cliente vulnerabile"?

Ricordiamo, ancora una volta, che lo status di vulnerabilità spetta all'intestatario del contratto di fornitura (con una parziale eccezione per motivi di salute), il quale deve rientrare in specifiche categorie stabilite da ARERA.

 I requisiti riconosciuti sono i seguenti:

  • Età: aver compiuto 75 anni. Il diritto scatta automaticamente nel mese del compleanno.
  • Disagio economico: nuclei familiari che beneficiano dei Bonus Sociali Nazionali per luce o gas (soglie ISEE standard o famiglie numerose).
  • Disabilità: possesso della certificazione di disabilità grave ai sensi della Legge 104/92 (art. 3, comma 3).
  • Disagio sanitario (solo elettricità): quando l'intestatario o un convivente dipende da apparecchiature medico-terapeutiche salvavita alimentate a energia elettrica.
  • Emergenza abitativa: residenza in strutture abitative temporanee o di emergenza a seguito di calamità naturali.
  • Criterio geografico (solo elettricità): residenza in un'isola minore non interconnessa alla rete elettrica nazionale.


c.- Come si ottiene la tutela: tre percorsi diversi

Non tutti devono fare la stessa cosa. Il procedimento cambia in base al tipo di requisito.

1. Riconoscimento automatico
Chi ha più di 75 anni o beneficia già del bonus sociale economico viene individuato automaticamente dai sistemi informativi: il fornitore applica le tutele d'ufficio, senza bisogno di comunicazioni ma solo se si è già nel servizio tutelato. Se invece si è nel mercato libero, serve comunque un'iniziativa attiva, ossia una richiesta scritta di passaggio al servizio "cliente vulnerabile" (vedi più sotto).

2. Richiesta tramite autocertificazione
Se il diritto deriva da disabilità (Legge 104) o da emergenza abitativa, e ci si trova nel mercato libero, occorre:

  1. Scaricare il Modulo di autocertificazione della condizione di vulnerabilità dal sito del fornitore.
  2. Compilare l'istanza, dichiarando sotto la propria responsabilità civile e penale il possesso dei requisiti.
  3. Inviare il modulo con i canali del fornitore (raccomandata A/R, PEC, email o area clienti), allegando copia del documento d'identità e, se pertinente, il verbale della Legge 104.

3. Procedura speciale per gravi condizioni di salute (elettromedicali)
In questo caso non basta l'autocertificazione al fornitore: bisogna passare dall'ASL territoriale, che deve attestare tipo di macchinario e ore di utilizzo quotidiane. Una volta approvata, la certificazione viene trasmessa al distributore locale, che inserisce l'utenza nel sistema tutelato proteggendo la linea da distacchi improvvisi.

domenica 27 settembre 2026

Contatore luce alterato & maxi bolletta: chi paga se l'utente è innocente?

Questa domenica torniamo a parlare di bollette della luce e consumi anomali (per in controllo  e per informazioni, scrivi a sos@consumatoreinformato.it) anche se trattiamo l'ipotesi particolare, ossia se il cliente altera/manomette il contatore.

Nel caso di specie, la società di fornitura di energia aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una cliente palermitana, dopo che una verifica tecnica aveva accertato una manomissione del contatore, con consumi registrati inferiori di circa il 69% rispetto a quelli effettivi. 

La consumatrice si opponeva contestando la prescrizione del credito, la validità della verifica tecnica e l'importo richiesto.


1.- Cosa ha deciso il Tribunale

Il primo aspetto oggetto della decisione del Tribunale di Palermo è la prescrizione del credito vantato dalla società, tant'è che il giudice ha escluso l'applicazione della prescrizione biennale introdotta nel 2018 per le bollette di luce e gas.

Nella vicenda oggetto di decisione, la fattura contestata risaliva al 2017, periodo in cui si  applicava ancora il termine ordinario di cinque anni, con conseguente legittimità della pretesa creditizia avanzata dalla società.

Nel merito, il Tribunale riconosce il valore di prova al verbale predisposto dai tecnici accorsi in loco per controllare la regolarità del contatore.

Questo aspetto ci consente di darvi un consiglio: nel caso di contestazione di malfunzionamento del contatore, quando il distributore invia presso la vostra abitazione un tecnico, non limitatevi a firmare il documento appena menzionato ma formulate le vostre valutazioni/contestazioni, richiamando eventuali circostanze che avete eccepito in precedenza.

Il punto più delicato della decisione riguarda la responsabilità del cliente per i consumi conteggiati in modo alterato a causa della manomissione del contatore. 

Secondo il Tribunale, la responsabilità per questa manomissione ricade sull'intestatario dell'utenza, anche se l'azione illecita viene posta in essere da un terzo, in quanto il cliente è gravato da un dovere di custodia (del contatore) nei confronti del fornitore.

Si tratta di una conclusione che lascia aperti alcuni interrogativi. Pensiamo, ad esempio, ai contatori installati in spazi condominiali, sulla pubblica via, oppure in immobili sfitti o occupati abusivamente: in queste situazioni non è sempre ragionevole presumere che il cliente possa impedire l'intervento di terzi.


2.- Quale buona notizia per il consumatore?

L'aspetto più interessante della sentenza riguarda la quantificazione della pretesa economica, in quanto il Tribunale di Palermo, revocando il decreto ingiuntivo originario, ha ridotto la somma dovuta dal cliente, invitandolo a pagare soltanto l'importo effettivamente dimostrato, riducendo la richiesta di circa la metà.

Questa decisione ribadisce un principio molto importante:

Se il gestore vi contesta che vi sia stata una manomissione del contatore, deve anche provare in modo preciso come è stato calcolato l'importo richiesto. 
Se la ricostruzione economica non è adeguatamente motivata, il giudice può ridurre sensibilmente la somma dovuta.

3.- Cosa fare se arriva una maxi-bolletta

Questo provvedimento del Tribunale di Palermo ci consente di darvi alcuni suggerimenti laddove vi sia inviata una maxi bolletta, vicenda che abbiamo avuto modo di trattare con nostro altro intervento (clicca qui).

Cosa potete fare? 

- leggere con attenzione il verbale di verifica prima di firmarlo e inserire eventuali osservazioni;

- richiederne immediatamente una copia;

- fotografare il contatore, i sigilli e il luogo in cui è installato;

- conservare lo storico dei consumi;

- verificare se il contatore fosse facilmente accessibile a terzi;

- tentare la conciliazione presso il Servizio Conciliazione ARERA, che spesso consente di risolvere la controversia senza ricorrere al giudice;

- contestare sempre la quantificazione economica della richiesta, perché è frequentemente il punto più debole delle pretese avanzate dai gestori.


Cosa ci insegna questa sentenza al Consumatore Informato? 

Questa sentenza offre un insegnamento importante. Da un lato conferma che una manomissione del contatore può giustificare il recupero dei consumi non fatturati; dall'altro ricorda che i gestori non possono pretendere qualsiasi importo senza dimostrarne puntualmente il calcolo. È proprio sulla ricostruzione dei consumi e sulla quantificazione economica che, nella pratica, si gioca gran parte delle controversie e dove il consumatore può trovare i più efficaci strumenti di tutela.


Se ricevete una maxi-bolletta a seguito di una verifica del contatore, non limitatevi a contestare la presunta manomissione. Chiedete sempre al gestore di spiegare nel dettaglio come ha ricostruito i consumi e come è stato calcolato l'importo richiesto. L'onere della prova non riguarda solo l'esistenza dell'irregolarità, ma anche la correttezza della quantificazione economica.


Tribunale di Palermo

sabato 22 agosto 2026

lunedì 6 luglio 2026

domenica 31 maggio 2026

Privacy e telemarketing: il Garante sanziona Enel Energia

Questa domenica parliamo di telefonate commerciali moleste e privacy, segnalandovi il recente provvedimento con il quale il Garante Privacy ha censurato l'attività di telemarketing aggressivo portato avanti da Enel Energia.

Con il provvedimento n. 170 del 12 marzo 2026, Garante per la protezione dei dati personali ha contestato alla società pratiche ritenute non conformi alla normativa privacy, soprattutto per l’utilizzo di chiamate “gestionali” trasformate poi in vere e proprie proposte commerciali.


a.- Quali condotte sono state condannate dal Garante privacy?

La vicenda prende le mosse dalle segnalazioni rivolte all'Autorità da alcuni consumatori avevano segnalato di aver ricevuto telefonate apparentemente legate all’attivazione o gestione del contratto di fornitura elettrica.
Nel corso della chiamata, però, gli operatori proponevano offerte commerciali aggiuntive, nonostante gli utenti:

  • fossero iscritti al Registro Pubblico delle Opposizioni;
  • avessero negato il consenso marketing;
  • avessero espresso chiaramente la volontà di non ricevere promozioni.

L'Autorità garante ha condannato questa condotta ove l'operatore commerciale utilizza una chiamata “tecnica” o “di assistenza” per finalità promozionali senza il consenso della controparte.

A parere di chi scrive, in aderenza con quanto espresso nel provvedimento che trovate in calce a questo nostro intervento, rappresenta una violazione dei principi di liceità e trasparenza previsti dal GDPR.


b.- Il punto centrale: il consenso deve essere autentico - no al raggiro del cliente

Il provvedimento ribadisce un principio molto importante per i consumatori, ossia non basta raccogliere numeri di telefono tramite form online o sistemi automatici se poi non si riesce a dimostrare in modo certo che il consenso sia stato realmente dato dall’utente.

Il Garante ha criticato in particolare i sistemi di “opt-out” utilizzati per i ricontatti commerciali, ritenendoli poco efficaci contro utilizzo illecito di numeri telefonici.

Il sistema di tutela predisposto deve garantire la tutela dai caricamenti massivi di contatti e da possibili truffe o pratiche aggressive portate avanti da società aggressive ed interessate ad avviare nuovi contratti per la fornitura dei servizi o il cambiamento di quelle attuali.

L’Autorità ha invece valorizzato il sistema del cosiddetto “double opt-in”, cioè la doppia conferma da parte dell’utente, affinché l'operazione commerciale (offerta contrattuale) sia confermata, e voluta, da parte del consumatore.


c.- Perché questa decisione è importante

La decisione conferma che:
  • le aziende devono controllare seriamente call center e partner commerciali;
  • il consenso marketing non può essere presunto;
  • le chiamate commerciali mascherate da assistenza possono essere illecite;
  • il consumatore mantiene sempre il diritto di opporsi alle comunicazioni promozionali.

Il provvedimento del Garante rappresenta un ulteriore segnale verso un contrasto più severo al telemarketing invasivo e alle pratiche commerciali poco trasparenti.

Garante Privacy - provvedimento n. 170/2026 del 12 marzo 2026.

lunedì 18 maggio 2026

Cambio fornitore luce e gas non richiesto: la "truffa del sì" e come tornare alle vecchie condizioni (ARERA 228/2017)

In associazione stanno aumentando i casi di persone che si sono viste modificare le condizioni contrattuali, o ancor peggio attivare contrati per la fornitura di gas e/o energia elettrica non richiesti e che abbiamo dovuto tutelare per evitare di pagare maggiori somme (per maggiori informazioni o per un aiuto, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

Il problema, noto come la "truffa del si", è tanto diffuso quanto insidioso, in quanto il cambio di fornitore luce e gas attivato tramite telefonate o email ingannevoli, spesso senza un consenso reale, e ciò nonostante il recente intervento volto a limitare le telefonate truffa attraverso il filtro anti - spoofing (vedi qui).

Purtroppo, dobbiamo notare che si sono sviluppati casi di "switching non richiesto", una pratica scorretta che può portare, nel giro di pochi giorni, a ritrovarsi con un nuovo contratto mai voluto e condizioni economiche peggiorative.


a.- Come funziona la "truffa del si"

Il meccanismo è ormai consolidato e si fonda sulla fiducia che il consumatore attribuisce a coloro che lo contattano, e che per ragioni a noi non note, dispongono di molte informazioni dettagliate.

Il consumatore viene contattato telefonicamente da un operatore che:

  • si spaccia per il fornitore attuale;
  • oppure richiama presunti enti istituzionali come ARERA o fantomatici “uffici tutela consumatori”.

Durante la telefonata vengono prospettati scenari allarmanti che riguardano il suo contratto, quali:

  • aumenti imminenti delle tariffe;
  • contratti in scadenza;
  • obblighi di legge inesistenti;
  • errori da correggere con urgenza.

Il call center si propone come aiuto necessario per il consumatore e mira, con frasi adulanti, ad ottenere:

  • dati personali;
  • codice POD o PDR (presenti in bolletta);
  • una registrazione vocale utilizzabile come consenso.

Qui entra in gioco la nota “truffa del sì”: il consumatore viene indotto a rispondere “sì” a domande apparentemente innocue, e quella risposta viene poi utilizzata per simulare un consenso contrattuale.

Al termine della telefonata, il consumatore ha conferito la propria adesione ad un nuovo contratto per la fornitura di gas ed energia elettrica, rinunciando al successivo invio di un modulo scritto da sottoscrivere, così come previsto ex art. 51 del Codice del Consumo: "Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto; in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole.".

Di solito, vi sono alcuni elementi che contraddistinguono questo tipo di truffa, quali:

    - telefonate non richieste con tono urgente o intimidatorio;

    - richieste di dati presenti sulla bolletta;

    - informazioni vaghe o contraddittorie sul proprio fornitore;

    - affermazioni secondo cui il cambio sarebbe obbligatorio.

E' evidente che il primo suggerimento che possiamo offrirvi, ed appare scontato, è di  interrompere la comunicazione, senza dare maggiore spazio a questi falsi operatori e ricordatevi di non fornire mai dati sensibili per telefono; non comunicare POD/PDR o IBAN; verificare sempre contattando direttamente il proprio fornitore; evitare risposte che possano essere registrate come consenso.

lunedì 2 marzo 2026

Bene ARERA che sospende le bollette di acqua, luce, gas, rifiuti e i distacchi per morosità nelle zone interessate dal ciclone Harry

Fonte: comunicato stampa
10 febbraio 2026
L'Arera ha approvato un provvedimento d’urgenza che sospende per 6 mesi il pagamento di bollette e avvisi di pagamento di luce, gas, acqua e rifiuti a favore delle popolazioni delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, tra cui il Comune di Niscemi, interessate dagli effetti del Ciclone Harry a partire dal 18 gennaio 2026. 

La delibera 20/2026/R/COM, che arriva a seguito della Dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 26 gennaio, riguarda tutte le utenze e forniture di famiglie e attività produttive site nei Comuni danneggiati dagli eccezionali eventi meteorologici, come individuati dall’Ordinanza 1180 del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 30 gennaio 2026. Le misure si applicano a tutte le fatture e agli avvisi di pagamento emessi o da emettere con scadenza a partire dal 18 gennaio 2026, compresi eventuali costi per le prestazioni di allacciamento, attivazione, disattivazione, voltura o subentro o gli ulteriori corrispettivi eventualmente previsti dai gestori del settore rifiuti. Allo stesso modo verranno sospese le procedure di distacco per morosità, anche verificatesi prima della stessa data.

Come già previsto per i mutui, per accedere alle agevolazioni i titolari delle utenze e forniture interessate dovranno presentare apposita richiesta al proprio fornitore entro il 30 aprile 2026, con il modulo allegato al provvedimento che l’operatore dovrà mettere a disposizione sul proprio sito internet, o altro format purché contenente le stesse informazioni. 

Al termine del periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, gli importi oggetto di sospensione dovranno essere rateizzati su un periodo minimo di 12 mesi, senza discriminazione e senza applicazione di interessi a carico dei clienti e utenti, al fine di agevolare la ripresa dei pagamenti e ridurre l’impatto economico sulle famiglie e sulle imprese colpite.

Con questo intervento, ARERA intende garantire la continuità dei servizi essenziali e offrire un primo sostegno concreto alle popolazioni colpite, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori misure straordinarie da parte delle Autorità competenti. 

La delibera completa è consultabile sul sito www.arera.it.

lunedì 23 febbraio 2026

lunedì 9 febbraio 2026

lunedì 10 febbraio 2025

Arera proroga le agevolazioni per acqua, luce e gas alle popolazioni del Centro Italia e di Ischia

Fonte: comunicato stampa
23 gennaio 2025
ARERA ha approvato la proroga fino al 31 dicembre 2025 delle agevolazioni tariffarie a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dagli eventi calamitosi a partire dal 24 agosto 2016 e degli abitanti dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio (Ischia) colpiti dal sisma del 21 agosto 2017. La delibera 8/2025/R/COM dà attuazione a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/24), garantendo la continuità delle misure di sostegno già in vigore per le popolazioni delle zone colpite. 

La proroga riguarda:

•    le esenzioni per le utenze e forniture site nelle cosiddette “zone rosse”, istituite mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018 nei Comuni del Centro Italia individuati dalla legge;

•    le agevolazioni tariffarie per i titolari di utenze e forniture relative a immobili inagibili, localizzate nel Centro Italia e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, che, entro il 30 aprile 2021, abbiano trasmesso agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS territorialmente competenti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.

venerdì 27 settembre 2024

1° luglio 2025: arriva la nuova bolletta trasparente di energia e gas

Fonte: comunicato stampa
26 luglio 2024
Dal 1° luglio 2025 debutterà la nuova Bolletta luce e gas degli italiani, con un frontespizio uguale per tutti con le principali informazioni generali, uno ‘Scontrino dell’energia’, per capire a colpo d’occhio consumi e prezzi, e un Box offerta che ricorda le condizioni sottoscritte per verificarne l’applicazione.

Approvata a seguito di un lungo processo di consultazione con imprese, consumatori e stakeholder e sottoposta all’Analisi dell’impatto della regolazione (AIR), la delibera 315/2024/R/COM introduce una revisione organica delle informazioni indicate nella bolletta e della loro organizzazione, estendendola poi alla totalità dei clienti finali (domestici, condomini, piccole e medie imprese e BT altri usi come box, cantine e magazzini).

I venditori avranno 12 mesi di tempo per adeguare i propri sistemi all’invio della nuova bolletta.

“Una riforma auspicata da tempo e da più parti, che evolve la struttura introdotta nel 2014 con la Bolletta 2.0, allineando le informazioni per tutti e rendendole ancora più chiare e semplici, ma soprattutto dando rilevanza al ruolo dei consumatori, mettendoli in grado di verificare i consumi e le proprie scelte di efficienza energetica e di comparare agilmente il proprio profilo con le proposte del mercato” dichiara il presidente Stefano Besseghini.

domenica 30 giugno 2024

Eni Plenitude condannata per violazione del Registro delle opposizioni

Ecco cosa succede agli operatori professionali che violano le regole e, contattando utenti iscritte al Registro delle Opposizioni, fanno sottoscrivere contratti per il servizio energia elettrica e gas non richiesti.

Ma quale vantaggio trae chi si è visto violare i propri diritti, ossia le migliaia di consumatori danneggiati? 

Per chiarire la questione, occorre premettere che il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Eni Plenitude per 6.419.631 euro, all'esito di una indagine con la quale è stata accertata la condotta scorretta della società, la quale attraverso pratiche di telemarketing, ha effettuato proposte promozionali - con cambio dei contratti - verso numeri di telefono di persone iscritte al Registro pubblico delle opposizioni.

L'Autorità garante ha contestato alla società, inoltre, l'aver omesso ogni attività di controllo sull'attività del telemarketing e sui contratti conclusi a mezzo di  contatti illeciti, violando i diritti dei consumatori che hanno cambiato il proprio contratto all'esito di condotte commerciali scorrette.

Queste violazioni sono state applicate dal Garante a seguito delle segnalazioni e reclami inoltrati dai consumatori danneggiati, avendo visto violati i propri dati personali e, non secondario, portati a concludere un contratto che avrebbero potuto anche non sottoscrivere.

Ma questi consumatori danneggiati quale vantaggio possono ottenere dall'intervento del Garante? fondamentalmente nessuno, visto che la procedura non prevede un risarcimento in loro favore.

E quindi, a cosa serve l'iscrizione al Registro delle opposizioni se anche nel caso di violazione, il consumatore non riceve alcun ristoro?

Avevamo già segnalato, tempo addietro, le criticità di questo sistema (leggi qui), e ci sembra che ancora oggi vi siano dei limiti al sistema, dal punto di vista del titolare dei dati personali.

Di seguito, il provvedimento del Garante privacy.

sabato 22 giugno 2024

"Chiedi all'ARERA". Il nuovo servizio in aiuto dei consumatori

Fonte: comunicato stampa
11 giugno 2024
“CHIEDI ALL’ ARERA” è il nome della nuova campagna di comunicazione istituzionale promossa da ARERA, on air da lunedì 10 giugno, per aiutare i consumatori a risolvere i propri dubbi sulle forniture di luce e gas, anche in vista dei cambiamenti legati al termine del servizio di tutela dell’elettricità, previsto il prossimo 30 giugno 2024. La campagna ha l’obiettivo di far conoscere ai cittadini le informazioni e gli strumenti gratuiti messi a disposizione dall’Autorità per capire meglio i mercati dell’energia e le novità, ad esempio per analizzare le proprie abitudini di consumo, confrontare le offerte nel mercato libero, conoscere i propri diritti o imparare a leggere la bolletta. Affianca le azioni di comunicazione fin qui svolte dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza Energetica in tema di “fine maggior tutela” (come previste dal Decreto-Legge energia 9 dicembre 2023, n. 181).

L’azione di comunicazione si svolgerà attraverso uno spot TV e radio, diffusi su canali nazionali e poi sugli spazi RAI messi a disposizione dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e verrà amplificata anche lato social con video tutorial che spiegheranno agli utenti in modo semplice e veloce alcuni dei principali temi legati alle forniture dell’energia.

Lo spot

Nello spot tv una donna legge una bolletta e ha dei dubbi sui cambiamenti nelle sue forniture di luce e gas. Da questo momento vengono mostrate in modo ironico una serie di figure perplesse a cui la protagonista si rivolge per chiedere spiegazioni, ma che non sanno darle risposta: la mamma, il vicino di casa, il barman, l’insegnante di Aikido, il figlio, la psicologa e perfino il gatto! La proposta è quindi di affidarsi all’interlocutore istituzionale che può aiutarla, ARERA che, attraverso le pagine per il consumatore su arera.it e il suo Sportello per il consumatore anche al numero verde 800.166.654, fornisce informazioni e strumenti utili.

La scelta di proporre uno spot sui canali più visti della televisione generalista, indicando tra gli strumenti la telefonata al numero verde dell’Autorità mira a coinvolgere i clienti più vulnerabili e le fasce di popolazione meno digitalizzate.

La creatività e pianificazione dello spot di 30 secondi è a cura di Connexia, il brand di marketing e comunicazione della MarTech Company Retex. Lo spot sarà disponibile sul canale youtube di ARERA.

lunedì 27 novembre 2023

31 dicembre 2023: termina il mercato tutelato di luce e gas

Alla fine, dopo vari rinvii, con il 1° gennaio 2024 avrà termine il mercato tutelato del gas e dell'energia elettrica con obbligo di conclusione di un contratto del mercato libero per tutti colo che rientrano tra i “clienti domestici non vulnerabili”, ovvero le famiglie e i condomini.

Non è arrivata l'auspicata decisione di posticipare di un anno l'abbandono del sistema di tutela dei mercati di gas ed energia elettrica, al fine di poter aiutare i consumatori chiamati a scegliere un nuovo contratto per i servizi di energia elettrica e gas.

L'idea di fondo era quella di creare una apposita normativa di settore ed anticipare il passaggio al mercato libero con campagne pubblicitarie finalizzate ad informare i consumatori in merito alle possibilità collegate con la nuova realtà.

Ma tale opportunità non è stata colta, preferendo arrivare al mercato libero per tutti, salvo la tutela prevista in favore dei c.d. clienti vulnerabili (percettori di bonus, over 75, utenti in zone isolate e non interconnesse o in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi, e ancora soggetti con disabilità ai sensi della legge 104/92) che non possono, per vari motivi, tutelarsi in modo efficace con il nuovo mercato libero.

In tal senso, è in fase di studio il nuovo “servizio vulnerabili”, secondo il quale l'autorità di settore è chiamata a creare e gestire un sistema di “grande approvvigionatore” con l'Acquirente Unico (Au) che acquisterà l’energia elettrica all’ingrosso, sulla base di criteri di mercato, e la cederà all’esercente del settore servizio di vulnerabilità, cioè al fornitore di energia elettrica prescelto all'esito del procedimento di aggiudicazione del servizio.

Questo servizio sarà, per determinate categorie, garantito a prezzi calmierati e condizioni vantaggiose, evitando che il libero mercato possa danneggiare gli utenti svantaggiati.

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