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domenica 31 maggio 2026

Privacy e telemarketing: il Garante sanziona Enel Energia

Questa domenica parliamo di telefonate commerciali moleste e privacy, segnalandovi il recente provvedimento con il quale il Garante Privacy ha censurato l'attività di telemarketing aggressivo portato avanti da Enel Energia.

Con il provvedimento n. 170 del 12 marzo 2026, Garante per la protezione dei dati personali ha contestato alla società pratiche ritenute non conformi alla normativa privacy, soprattutto per l’utilizzo di chiamate “gestionali” trasformate poi in vere e proprie proposte commerciali.


a.- Quali condotte sono state condannate dal Garante privacy?

La vicenda prende le mosse dalle segnalazioni rivolte all'Autorità da alcuni consumatori avevano segnalato di aver ricevuto telefonate apparentemente legate all’attivazione o gestione del contratto di fornitura elettrica.
Nel corso della chiamata, però, gli operatori proponevano offerte commerciali aggiuntive, nonostante gli utenti:

  • fossero iscritti al Registro Pubblico delle Opposizioni;
  • avessero negato il consenso marketing;
  • avessero espresso chiaramente la volontà di non ricevere promozioni.

L'Autorità garante ha condannato questa condotta ove l'operatore commerciale utilizza una chiamata “tecnica” o “di assistenza” per finalità promozionali senza il consenso della controparte.

A parere di chi scrive, in aderenza con quanto espresso nel provvedimento che trovate in calce a questo nostro intervento, rappresenta una violazione dei principi di liceità e trasparenza previsti dal GDPR.


b.- Il punto centrale: il consenso deve essere autentico - no al raggiro del cliente

Il provvedimento ribadisce un principio molto importante per i consumatori, ossia non basta raccogliere numeri di telefono tramite form online o sistemi automatici se poi non si riesce a dimostrare in modo certo che il consenso sia stato realmente dato dall’utente.

Il Garante ha criticato in particolare i sistemi di “opt-out” utilizzati per i ricontatti commerciali, ritenendoli poco efficaci contro utilizzo illecito di numeri telefonici.

Il sistema di tutela predisposto deve garantire la tutela dai caricamenti massivi di contatti e da possibili truffe o pratiche aggressive portate avanti da società aggressive ed interessate ad avviare nuovi contratti per la fornitura dei servizi o il cambiamento di quelle attuali.

L’Autorità ha invece valorizzato il sistema del cosiddetto “double opt-in”, cioè la doppia conferma da parte dell’utente, affinché l'operazione commerciale (offerta contrattuale) sia confermata, e voluta, da parte del consumatore.


c.- Perché questa decisione è importante

La decisione conferma che:
  • le aziende devono controllare seriamente call center e partner commerciali;
  • il consenso marketing non può essere presunto;
  • le chiamate commerciali mascherate da assistenza possono essere illecite;
  • il consumatore mantiene sempre il diritto di opporsi alle comunicazioni promozionali.

Il provvedimento del Garante rappresenta un ulteriore segnale verso un contrasto più severo al telemarketing invasivo e alle pratiche commerciali poco trasparenti.

Garante Privacy - provvedimento n. 170/2026 del 12 marzo 2026.

lunedì 7 luglio 2025

Enel Energia e le comunicazioni poco trasparenti: ecco cosa è successo e cosa puoi fare se sei stato coinvolto

Torniamo a parlare di Enel Energia, uno dei principali operatori del mercato dell’energia in Italia ed oggetto di una contestazione sollevata dall'Antitrust per i rinnovi contrattuali che hanno coinvolto decine di migliaia di consumatori tra giugno 2023 e aprile 2024. 


- Il cuore della questione: comunicazioni poco trasparenti e aumenti nascosti

A seguito di ripetute segnalazioni, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un procedimento nei confronti di Enel Energia ed avente ad oggetto le comunicazioni inviate dalla società ai clienti per informarli delle modifiche contrattuali – in particolare aumenti.

Queste comunicazioni sono risultate, in larga parte, poco chiare oppure non sono pervenute ai clienti, che si sono visti aumentare i costi in modo poco trasparente e per nulla condiviso.

In pratica, molti consumatori si sono ritrovati con bollette più salate senza esserne consapevoli, magari perché l’avviso, inviato via mail, è finito in spam o sembrava pubblicità.

All'esito dell'indagine di AGCM, le parti hanno concordato degli impegni da parte di Enel per chiudere la questione, ottenendo un rimborso per oltre 40.000 clienti, pari a un totale superiore a 5 milioni di euro (vedi qui).


- Problema risolto? non proprio

Ma allora i rimborsi riguardano tutti? non proprio, in realtà solo una minima parte dei consumatori sono stati indennizzati da Enel Energia, basti considerare che quest'ultima gestisce oltre 10 milioni di punti di prelievo.

Per gli altri, è necessario che siano i singoli clienti ad avviare una tutela della singola posizione, con apposita richiesta.

venerdì 8 marzo 2024

Bene il Garante privacy che multa Enel Energia!

Fonte: comunicato stampa
29 febbraio 2024
Il Garante Privacy ha inflitto a Enel Energia una sanzione di oltre 79 milioni di euro per le gravi carenze nei trattamenti dei dati personali di numerosi utenti del settore dell’energia elettrica e del gas, realizzati ai fini di telemarketing.

Il procedimento ha tratto origine da un’indagine della Guardia di finanza a seguito della quale l’Autorità aveva a suo tempo già applicato a quattro società sanzioni per 1 milione e 800mila euro e confiscato alcune banche dati utilizzate per attività illecite.

Dagli ulteriori accertamenti svolti dal Garante è emerso che Enel Energia aveva acquisito ben 978 contratti dalle quattro società, nonostante queste non appartenessero alla rete di vendita della compagnia energetica.

Inoltre, a seguito di successive ispezioni presso Enel Energia, l’Autorità ha accertato che i sistemi informativi destinati alla gestione dei clienti e all’attivazione dei servizi da parte della compagnia mostravano gravi carenze di sicurezza. Enel non aveva messo in atto tutte le necessarie misure per prevenire le attività illecite dei procacciatori abusivi che - individuando agevoli “porte d’ingresso” nei sistemi informativi della compagnia - hanno alimentato per anni un business illecito realizzato mediante chiamate di disturbo, promozioni di servizi e sottoscrizione di contratti senza reali vantaggi economici per i clienti.

Alla luce delle gravi violazioni riscontrate, che nel corso del tempo hanno riguardato l’attivazione di almeno 9300 contratti, il Garante ha pertanto irrogato ad Enel Energia una sanzione di 79.107.101 euro, la più alta mai applicata dall’Autorità.

sabato 18 novembre 2023

Enel Energia, Eni Plenitude, Acea Energia, Iberdrola Clienti Italia, Dolomiti Energia ed Edison Energia - arrivano le sanzioni di AGCM

Fonte: comunicato stampa
15 novembre 2023
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato sanzioni per oltre 15 milioni di euro nei confronti di Enel Energia, Eni Plenitude, Acea Energia, Iberdrola Clienti Italia, Dolomiti Energia ed Edison Energia.

Secondo l’Autorità le sei società hanno adottato pratiche commerciali aggressive condizionando i consumatori ad accettare modifiche in aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas, in contrasto con la protezione normativa derivante dall’articolo 3 del Decreto Aiuti bis. Infatti, in un contesto caratterizzato da gravi criticità nel settore energetico con significativi aumenti dei costi per i consumatori finali, questa norma aveva vietato aumenti unilaterali dei prezzi per la fornitura di energia elettrica e gas dal 10 agosto 2022 al 30 giugno 2023. Invece, Enel Energia, Eni Plenitude, Acea Energia, Iberdrola Clienti Italia, Dolomiti Energia ed Edison Energia hanno inviato agli utenti lettere con le quali inducevano ad accettare modifiche dei prezzi nel periodo citato, con conseguenti significativi incrementi delle bollette per i loro clienti.  

In particolare, Enel ed Eni - cui sono state irrogate sanzioni di 10 milioni e di 5 milioni - hanno modificato unilateralmente i prezzi di fornitura a oltre 4 milioni di consumatori sulla base delle clausole contrattuali che consentono alle stesse società di decidere a propria discrezione se e quando modificare le tariffe, una volta scaduti i prezzi dell’offerta economica scelta. Così, i clienti - anche diversi anni dopo la scadenza dell’offerta economica - si sono visti recapitare lettere con cui Enel ed Eni aumentavano i prezzi in assenza di una scadenza nota al consumatore finale. Si evidenzia, nel caso della sanzione ad Enel pari a 10 milioni, che è la prima volta che si applica il massimo edittale da quando è stato modificato il Codice del Consumo.

lunedì 19 dicembre 2022

Bene la sanzione contro Enel per il teleselling di energia elettrica!

Fonte: comunicato stampa
18 novembre 2022
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Enel Energia S.p.A. una sanzione amministrativa pari a 3.500.000 euro, a Conseed S.r.l. e Seed S.r.l., in solido, una sanzione amministrativa pari a 1.000.000 euro, a Zetagroup S.r.l. una sanzione amministrativa pari a 280.000 euro, a New Working S.r.l., Run S.r.l. e Sofir S.r.l., rispettivamente, una sanzione amministrativa pari a 100.000 euro.

Il procedimento è nato a seguito delle numerose segnalazioni di consumatori e di associazioni di consumatori che hanno evidenziato l’ingannevolezza di un messaggio preregistrato diffuso da una sedicente segreteria telefonica di Enel e da operatori di call center, riguardante la data di cessazione del mercato tutelato, cioè del regime di maggior tutela del prezzo nel settore dell’energia per i clienti finali di piccole dimensioni.  Tale termine,  attualmente previsto al 10 gennaio 2024, era indicato dagli operatori come imminente o, comunque, di gran lunga anticipato rispetto alla data di cessazione effettiva. In alcuni casi il passaggio dal mercato tutelato a quello libero dell’energia è stato prospettato, contrariamente al vero, come obbligatorio. L’informazione ingannevole aveva lo scopo di indurre i consumatori a sottoscrivere un contratto sul mercato libero dell’energia con Enel.

domenica 17 luglio 2022

Contatore rotto? sta al fornitore di gas dimostrare che la bolletta non è gonfiata

Caro consumatore, se pensi che i consumi di gas o energia elettrica siano troppo elevati, puoi contestare al tuo fornitore il malfunzionamento del contatore.

La Cassazione ha ribadito il principio, già affermato in altre occasioni (vedi qui), laddove i consumatori si sono trovati davanti a bollette con costi esorbitanti e privi di giustificazione.

Invero, la recente crisi del gas sta proponendo la questione "bollette pesanti" che però in alcuni casi derivano da contatori non funzionanti o malfunzionanti. 

La recente ordinanza numero 21654/2022 della Cassazione ha ribadito tale principio, ossia che nel caso di richiesta di pagamento della bolletta di gas e/o energia elettrica, il consumo  indicato nel contatore ha solo valore di presunzione semplice, ed è onere del fornitore del gas quello di dimostrare il suo perfetto funzionamento.

Il giudice di legittimità ha esposto i principi in materia di contratti di somministrazione, dove il fornitore del servizio di energia e gas deve, a fronte di una contestazione della validità del numero indicato dal contatore, dimostrare la correttezza del consumo dichiarato.

Nel caso di specie, il consumo  era stato attestato dal vecchio contatore, successivamente sostituito in assenza del consumatore, e quindi senza un contraddittorio, ma con la presenza di una semplice foto riferita al vecchio contatore.

La Cassazione ha stabilito che nel caso di cambiamento del contatore, la sostituzione in assenza del titolare dell'utenza e quindi senza la possibilità di controllo da parte del consumatore, invalida la prova fotografica presentata dal venditore.

Secondo in giudici, infatti, l'assenza di contraddittorio al momento della sostituzione del contatore non supera la contestazione del cliente sull'entità dei consumi esposti in bolletta.

Qui di seguito l'ordinanza n. 21564/2022 del 7 luglio 2022.

domenica 24 gennaio 2021

Finalmente l'Antitrust sanziona le fatture prescritte di Enel - i consumatori devono ribellarsi alle maxi bollette!

Il provvedimento che abbiamo deciso di segnalarvi questa domenica è estremamente importante per i consumatori, in quanto riguarda le recenti, pesanti sanzioni che l'Antitrust ha deliberato nei confronti di alcuni venditori di energia e gas (Enel Energia, Eni e SEN).

Di seguito, potete trovare il provvedimento sanzionatorio  nei confronti di Enel Energia e il Servizio Elettrico Nazionale S.p.a., altra società del gruppo Enel, con il quale sono state qualificate come scorrette alcune pratiche commerciali poste in essere dai venditori nei confronti dei consumatori.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha voluto, con il provvedimento PS11564, sanzionare alcune condotte con le quali Enel Energia e SEN hanno immotivatamente respinto le istanze di annullamento delle fatture aventi ad oggetto crediti per i quali era intervenuta la prescrizione biennale ex legge 205/2017.

La norma in parola ha previsto il termine biennale per la società che voglia pretendere il pagamento dei consumi di energia elettrica e gas (puoi approfondire qui): la società può chiedere il pagamento dei consumi entro e non oltre 24 mesi dal giorno in cui è stato erogata energia e gas al consumatore.

Superato tale termine, il diritto al pagamento della somma oggetto di bolletta si prescrive e può essere eccepita dal consumatore al professionista.

Nel caso oggetto dell'intervento dell'Antitrust, è stato accertato che le società non accoglievano le "istanze di prescrizione biennale dei consumi di energia elettrica e gas da parte di ciascuno dei Professionisti, i quali avrebbero ingiustificatamente attribuito ai rispettivi utenti la responsabilità della mancata lettura dei contatori e, quindi, della fatturazione tardiva di consumi risalenti ad un periodo superiore al biennio, in ragione dei tentativi di lettura effettuati dal locale Distributore e non andati a buon fine.".

Tale condotta è stata dichiarata dall'Antitrust come lesiva dei diritti dei consumatori, a cui è stato negato il diritto di non dover pagare delle bollette prescritte e quindi non avvalersi della novità normativa intervenuta nel 2018.

Qui il provvedimento di AGCM oggetto del nostro commento.

domenica 17 gennaio 2021

Falsi contratti energia? il consumatore risarcito anche per il danno morale

Questa domenica vi proponiamo una recente pronuncia della Corte di Cassazione che, ne siamo sicuri, incontrerà il vostro interesse.

Stiamo parlando della pratica commerciale, tutt'altro che rara, della conclusione di falsi contratti per la fornitura del servizio di energia elettrica (o la modifica di precedenti rapporti contrattuali) attraverso agenti aggressivi.

Come associazione abbiamo già seguito, anche sotto il profilo legale, questioni legate alla fornitura di energia elettrica e gas, ottenendo un recente brillante risultato avanti al Tribunale di Torino (vedi qui).

Questa, come altre, è una vicenda che nasce dalla segnalazione di consumatori, i quali avevano visto mutare le condizioni contrattuali (ad esempio, passare dal mercato regolamentato a quello libero, oppure da una compagnia all'altra), senza avere conoscenza di tale cambiamento. 

Si tratta di una pratica commerciale che Consumatore Informato aveva segnalato già anni addietro, come potete leggere in questo post (clicca qui).

Ed il caso sottoposto all'attenzione degli Ermellini ha ad oggetto un contratto di Enel Energia concluso con un consumatore, ma risultato in seguito falso (ovvero con firma apocrifa).

In termini più semplici, il consumatore si era visto modificare le condizioni contrattuali in assenza di una sua specifica approvazione, con il passaggio al mercato libero mai voluto.

La Corte di Cassazione ha ribadito, in primo luogo, che in tali casi il consumatore non deve nulla per la fornitura di energia elettrica (e gas) ottenuta con un contratto falsificato.

La Cassazione ha, in tal senso, ribaltato la decisione del Tribunale di Brindisi, il quale ha aveva accolto la domanda del gestore il quale chiedeva comunque che venisse riconosciuto il pagamento della prestazione erogata (fornitura di energia elettrica).

Il Giudice di legittimità si è limitato, sotto tale profilo, a dare applicazione all'art. 57 del Codice del Consumo, norma secondo la quale il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione (pagamento delle bollette) verso la società per la fornitura non richiesta.

Allo stesso tempo, la Cassazione nega la possibilità da parte dell'operatore professionale di agire verso il consumatore per richiedere l'arricchimento senza giusta causa, in quanto la norma è "volta a tutelare il consumatore ed esonerarlo da oneri conseguenti a pratiche commerciali scorrette, anche alla luce delle direttive CE".

Ma la Corte di Cassazione ha altresì riconosciuto il diritto del consumatore a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno morale, evidenziando che "vi sia stata contraffazione della sottoscrizione del contratto del 25 gennaio 2010, in base a quale la controricorrente ha effettuato la fornitura, e ciò è penalmente sanzionabile ai sensi degli artt. 485 e 489 cod. penale".

Nella vicenda oggetto del nostro commento, il consumatore aveva provveduto a denunciare la vicenda ai Carabinieri, con successivo rinvio a giudizio della società e dell'agente per truffa contrattuale. Tale denuncia ha, di fatto, reso inequivocabile il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del contraente debole.

Corte di Cassazione - Sezione III^ Civile sentenza n. 261/2021.

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