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domenica 27 settembre 2026

Contatore luce alterato & maxi bolletta: chi paga se l'utente è innocente?

Questa domenica torniamo a parlare di bollette della luce e consumi anomali (per in controllo  e per informazioni, scrivi a sos@consumatoreinformato.it) anche se trattiamo l'ipotesi particolare, ossia se il cliente altera/manomette il contatore.

Nel caso di specie, la società di fornitura di energia aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una cliente palermitana, dopo che una verifica tecnica aveva accertato una manomissione del contatore, con consumi registrati inferiori di circa il 69% rispetto a quelli effettivi. 

La consumatrice si opponeva contestando la prescrizione del credito, la validità della verifica tecnica e l'importo richiesto.


1.- Cosa ha deciso il Tribunale

Il primo aspetto oggetto della decisione del Tribunale di Palermo è la prescrizione del credito vantato dalla società, tant'è che il giudice ha escluso l'applicazione della prescrizione biennale introdotta nel 2018 per le bollette di luce e gas.

Nella vicenda oggetto di decisione, la fattura contestata risaliva al 2017, periodo in cui si  applicava ancora il termine ordinario di cinque anni, con conseguente legittimità della pretesa creditizia avanzata dalla società.

Nel merito, il Tribunale riconosce il valore di prova al verbale predisposto dai tecnici accorsi in loco per controllare la regolarità del contatore.

Questo aspetto ci consente di darvi un consiglio: nel caso di contestazione di malfunzionamento del contatore, quando il distributore invia presso la vostra abitazione un tecnico, non limitatevi a firmare il documento appena menzionato ma formulate le vostre valutazioni/contestazioni, richiamando eventuali circostanze che avete eccepito in precedenza.

Il punto più delicato della decisione riguarda la responsabilità del cliente per i consumi conteggiati in modo alterato a causa della manomissione del contatore. 

Secondo il Tribunale, la responsabilità per questa manomissione ricade sull'intestatario dell'utenza, anche se l'azione illecita viene posta in essere da un terzo, in quanto il cliente è gravato da un dovere di custodia (del contatore) nei confronti del fornitore.

Si tratta di una conclusione che lascia aperti alcuni interrogativi. Pensiamo, ad esempio, ai contatori installati in spazi condominiali, sulla pubblica via, oppure in immobili sfitti o occupati abusivamente: in queste situazioni non è sempre ragionevole presumere che il cliente possa impedire l'intervento di terzi.


2.- Quale buona notizia per il consumatore?

L'aspetto più interessante della sentenza riguarda la quantificazione della pretesa economica, in quanto il Tribunale di Palermo, revocando il decreto ingiuntivo originario, ha ridotto la somma dovuta dal cliente, invitandolo a pagare soltanto l'importo effettivamente dimostrato, riducendo la richiesta di circa la metà.

Questa decisione ribadisce un principio molto importante:

Se il gestore vi contesta che vi sia stata una manomissione del contatore, deve anche provare in modo preciso come è stato calcolato l'importo richiesto. 
Se la ricostruzione economica non è adeguatamente motivata, il giudice può ridurre sensibilmente la somma dovuta.

3.- Cosa fare se arriva una maxi-bolletta

Questo provvedimento del Tribunale di Palermo ci consente di darvi alcuni suggerimenti laddove vi sia inviata una maxi bolletta, vicenda che abbiamo avuto modo di trattare con nostro altro intervento (clicca qui).

Cosa potete fare? 

- leggere con attenzione il verbale di verifica prima di firmarlo e inserire eventuali osservazioni;

- richiederne immediatamente una copia;

- fotografare il contatore, i sigilli e il luogo in cui è installato;

- conservare lo storico dei consumi;

- verificare se il contatore fosse facilmente accessibile a terzi;

- tentare la conciliazione presso il Servizio Conciliazione ARERA, che spesso consente di risolvere la controversia senza ricorrere al giudice;

- contestare sempre la quantificazione economica della richiesta, perché è frequentemente il punto più debole delle pretese avanzate dai gestori.


Cosa ci insegna questa sentenza al Consumatore Informato? 

Questa sentenza offre un insegnamento importante. Da un lato conferma che una manomissione del contatore può giustificare il recupero dei consumi non fatturati; dall'altro ricorda che i gestori non possono pretendere qualsiasi importo senza dimostrarne puntualmente il calcolo. È proprio sulla ricostruzione dei consumi e sulla quantificazione economica che, nella pratica, si gioca gran parte delle controversie e dove il consumatore può trovare i più efficaci strumenti di tutela.


Se ricevete una maxi-bolletta a seguito di una verifica del contatore, non limitatevi a contestare la presunta manomissione. Chiedete sempre al gestore di spiegare nel dettaglio come ha ricostruito i consumi e come è stato calcolato l'importo richiesto. L'onere della prova non riguarda solo l'esistenza dell'irregolarità, ma anche la correttezza della quantificazione economica.


Tribunale di Palermo

domenica 2 luglio 2023

Sovraconsumo di energia o gas. Difendersi dalla maxi bolletta

Cosa fare quando si riceve una bolletta di gas o energia elettrica ove il consumo indicato è dubbio o comunque "estremamente" superiore a quello normalmente impiegato?

La questione è tanto delicato quanto diffusa, in quanto sono molti i casi di consumatori che si lamentano per aver ricevuto richieste di pagamento per consumi estremamente elevati.

Spesso questi sovraconsumi sono imputati, a ragione, al malfunzionamento del contatore, il quale non garantisce la correttezza del rilevamento del gas (o energia elettrica) erogata al cliente.

Di recente, però, con i contatori di ultima generazione, la stessa società fornitrice provvede alla sostituzione della macchina al fine di controllare (e provare) il regolare funzionamento e rilevazione contatore installato per la rilevazione dei consumi.

La questione è stata affrontata dalla Cassazione, con l'ordinanza n. 297/2020, provvedimento che ci consente di affrontare alcune questioni che riguardano questo tipo di fattispecie.

In primo luogo, occorre ricordare che quando si riceve una fattura dove è indicato un consumo anomalo, dovete procedere con la contestazione dei consumi (1), della modalità di calcolo del prezzo applicato (2) e il malfunzionamento del contatore (3).

La Suprema Corte di Cassazione è costante nel sostenere il principio secondo il quale, a fronte della contestazione del malfunzionamento del contatore, la società che eroga il servizio è tenuta a provare che il contatore era perfettamente funzionante.

Qualora il fornitore fornisca adeguata prova del funzionamento del rilevatore di consumo, il cliente è tenuto a provare che il sovraconsumo non a quest'ultimo imputabile ex art. 1218 c.c..

In sintesi, come contestare una maxi bolletta?

A.- il consumatore deve contestare il malfunzionamento del contatore, chiedendo la verifica.

In questi casi, il consumatore deve chiarire e provare che i consumi medi sono estremamente inferiori a quelli indicati nella bolletta, anche alla luce dell'impiego dell'energia elettrica e gas (uso domestico - 2^ casa in località turistica - immobile disabitato etc....).

B.- la società deve operare un controllo del rilevatore finalizzato a dimostrare che il dispositivo è regolarmente funzionante.

Laddove questa prova sia fornita dalla società fornitrice di gas o energia elettrica, il consumatore è chiamato a provare che il consumo extra sia imputabile a terzi (ad esempio provando, come osservano i giudice della Cassazione, che il consumatore non era presente nel luogo in cui è ubicata la utenza). 

Il consumatore deve, inoltre, dimostrare di non aver tenuto condotte negligenti volte a favorire l'uso abusivo da parte dei terzi dell'energia elettrica (o del gas) e quindi, di essere esso stesso vittima del sovraconsumo.

La pronuncia oggetto del nostro commento chiarisce, in modo chiaro che proponiamo di seguito, i passaggi che devono essere seguiti dalle parti (e dal giudice) al fine di verificare eventuali responsabilità tra le parti.

In particolare, nel caso di sovraconsumo di energia elettrica o gas, questi sono i passaggi da seguire per poter risolvere la vertenza dando applicazione ai principi giuridici:

"a) anzitutto allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento;

b) dimostrare quali consumi di energia aveva effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività imprenditoriali svolte, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione);

c) in alternativa, dimostrare non soltanto che il sovraconsumo è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l’impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all’utente, nell’adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l’uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi.".

Nel caso di specie, il consumatore si è visto respingere il ricorso in Cassazione non avendo allegato e provato, a seguito della prova fornita della regolarità del contatore, che il sovraconsumo era stato causato da terzi per forza maggiore o motivo fortuito. 

Infine, anche nel caso in cui il fornitore dimostri che il contatore è stato manomesso dal cliente finale, deve dimostrare che il maggior importo previsto per il consumo di gas o energia elettrica è effettivo e dovuto dal consumatore.

Cassazione Sez. VI^ Civ. (sottosezione n. 3) - Ordinanza n. 297/2020 

domenica 17 luglio 2022

Contatore rotto? sta al fornitore di gas dimostrare che la bolletta non è gonfiata

Caro consumatore, se pensi che i consumi di gas o energia elettrica siano troppo elevati, puoi contestare al tuo fornitore il malfunzionamento del contatore.

La Cassazione ha ribadito il principio, già affermato in altre occasioni (vedi qui), laddove i consumatori si sono trovati davanti a bollette con costi esorbitanti e privi di giustificazione.

Invero, la recente crisi del gas sta proponendo la questione "bollette pesanti" che però in alcuni casi derivano da contatori non funzionanti o malfunzionanti. 

La recente ordinanza numero 21654/2022 della Cassazione ha ribadito tale principio, ossia che nel caso di richiesta di pagamento della bolletta di gas e/o energia elettrica, il consumo  indicato nel contatore ha solo valore di presunzione semplice, ed è onere del fornitore del gas quello di dimostrare il suo perfetto funzionamento.

Il giudice di legittimità ha esposto i principi in materia di contratti di somministrazione, dove il fornitore del servizio di energia e gas deve, a fronte di una contestazione della validità del numero indicato dal contatore, dimostrare la correttezza del consumo dichiarato.

Nel caso di specie, il consumo  era stato attestato dal vecchio contatore, successivamente sostituito in assenza del consumatore, e quindi senza un contraddittorio, ma con la presenza di una semplice foto riferita al vecchio contatore.

La Cassazione ha stabilito che nel caso di cambiamento del contatore, la sostituzione in assenza del titolare dell'utenza e quindi senza la possibilità di controllo da parte del consumatore, invalida la prova fotografica presentata dal venditore.

Secondo in giudici, infatti, l'assenza di contraddittorio al momento della sostituzione del contatore non supera la contestazione del cliente sull'entità dei consumi esposti in bolletta.

Qui di seguito l'ordinanza n. 21564/2022 del 7 luglio 2022.

domenica 12 maggio 2019

Bolletta del gas troppo alta? Liquigas deve dimostrare il corretto funzionamento del contatore

Negli ultimi anni non sono diminuite le lamentele dei consumatori in materia di fornitura di gas ed energia elettrica, nonostante l'installazione di contatori di ultima generazione che dovrebbero garantire una corretta rilevazione dei consumi.

In questo blog, ancora di recente, abbiamo affrontato l'argomento, proponendo alcuni consigli a coloro che ritengano troppo elevato il costo per la fornitura di energia elettrica e gas (qui un approfondimento).

Invero, sono ancora molti i casi di fatture con consumi non congrui o non correttamente determinati, od ancora i casi di contatori non funzionanti (o malfunzionanti), così come riconosciuto dalla stessa società venditrice, o dal fornitore del gas. 

Assume, sotto tale profilo, interesse la recente ordinanza della Corte di Cassazione, resa nei confronti del fornitore di gas Liquigas, ove il Giudice di legittimità ha ribadito un principio importante: il consumo indicato nel contatore ha solo valore di presunzione semplice, ed è onere del fornitore del gas quello di dimostrare il suo perfetto funzionamento.

Il principio, elaborato dalla Corte di Cassazione, Sezione V-3 civile, con l'ordinanza 6 marzo 2019, n. 6562 che potete leggere di seguito, parte dal presupposto che nel contratto di somministrazione del gas, il fornitore che predispone il sistema di rilevazione del prodotto utilizzato dal cliente, deve dimostrare la correttezza del dato riportato.


La Suprema Corte ha dunque chiarito su chi grava, in tema di contratti di somministrazione, l’onus probandi, nel caso in cui il cliente contesti la validità dei dati elaborati dal contatori ed in particolare i consumi dichiarati.

E quindi, richiamando l'orientamento formatosi in materia, la Cassazione ha stabilito che a fronte della contestazione dei consumi da parte del cliente, il fornitore deve provare che il contatore funziona in modo appropriato che non vi sono stati danni o altri eventi esterni che lo abbiano alterato, e che il dato elaborato è conforme al consumo.

Qui di seguito, l'ordinanza n. 6562/2019 della Corte di Cassazione.
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