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domenica 25 settembre 2016

Sony, vendere il pc con software preinstallato non è pratica commerciale scorretta

La vendita di pc con software preinstallato non può configurare pratica commerciale scorretta del venditore, anche se quest'ultimo non consente al consumatore l'acquisto della macchina senza software, ad un prezzo inferiore.

In altri termini, è possibile acquistare un computer senza essere costretti ad accettare il sistema operativo pre installato al suo interno?

Il tema è stato molto dibattuto in questi ultimi anni, anche con interventi dei giudici nazionali e con un tentativo, andato a vuoto, di azione  di classe collettiva (vedi).

Orbene, la Corte di giustizia dell'unione europea è intervenuta in tal senso, affermando il  principio per il quale il consumatore non ha il diritto di avere conoscenza del costo del software preinstallato nel suo personal computer, ed eventualmente non pagarlo.


Il giudice comunitario è stato interpellato sulla questione, chiamato a chiarire se nell’ambito di un’offerta congiunta consistente nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati, la mancata indicazione del prezzo di ciascuno di questi programmi costituisca una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), e dell’articolo 7 della direttiva 2005/29.

Sul punto, si richiama quanto affermato dalla Corte, secondo la quale "mancata indicazione del prezzo di ciascuno di questi programmi non è né tale da impedire al consumatore di prendere una decisione consapevole di natura commerciale né idonea ad indurlo a prendere una decisione di natura commerciale che non avrebbe  altrimenti preso. Pertanto, poiché il prezzo di ciascuno di questi programmi non costituisce un'informazione rilevante, la mancata indicazione del prezzo di ciascuno dei programmi informatici preinstallati non può essere considerata una pratica commerciale ingannevole".

 
Si ricorda, in tal senso, che la normativa dispone che una pratica commerciale attuata dal proponente con azioni od omissioni, è considerata ingannevole qualora il venditore con la sua proposta ometta informazioni rilevanti del prodotto/servizio di cui il consumatore medio necessiti per prendere una decisione consapevole di natura commerciale.

In termini più semplici, è ingannevole la condotta del venditore che induca il consumatore ad acquistare un prodotto che, in assenza dell'informazione parziale od omessa, altrimenti non avrebbe acquistato o comunque a quelle condizioni commerciali.

Tra le informazioni ritenute rilevanti deve essere considerato anche il prezzo comprensivo delle imposte.


Orbene, il giudice comunitario segue l'indirizzo di quelli nazionali, ed afferma che non esiste alcuna scorrettezza nella vendita congiunta pc e software, né il venditore è obbligato a comunicare i prezzi del software e dell'hardware.

Ne consegue che è pratica commerciale scorretta quella ove il prezzo del prodotto non sia indicato in modo completo e corretto, falsando la decisione del consumatore, e ciò accade qualora il venditore indichi l'importo  globale di un prodotto, senza rendere noto il prezzo dei singoli programmi pre installati (inglobati nel prezzo finale del pc).


Nel caso di specie, come si evince dalla decisione di rinvio, al consumatore è stato comunicato il prezzo globale del computer provvisto di programmi informatici preinstallati e non i singoli prezzi dei programmi inclusi nel pc, senza dare la possibilità  a quest'ultimo di poter rinunciare a tali componenti.


Qui la sentenza.

domenica 19 agosto 2012

Class action contro Microsoft inammissibile

La class action è uno strumento processuale che è formalmente presente nel nostro ordinamento già da alcuni anni.

Di fatto, però, sino ad oggi le azioni collettive proposte dalle associazioni dei consumatori non hanno fornito alcun significativo risultato positivo e si sono sempre concluse con esito negativo per i richiedenti (il cd. attore collettivo).

La sentenza di questa domenica è una Ordinanza del Tribunale di Milano con la quale è stata respinta l'azione collettiva avviata da ADUC nei confronti di Microsoft e relativa al sistema operativo windows che viene automaticamente installato su tutti i principali pc/notbook.



Abbiamo già trattato l'argomento (vedi), evidenziando che il contratto di acquisto impone all'acquirente l'obbligo di accettare le condizioni imposte da Microsoft.



Questo negozio è stato definito da ADUC come contratto atipico con il quale il contraente debole, il consumatore, si vede costretto ad accettare condizioni contrattuali che non può leggere e nemmeno contestare. 



L'associazione aveva sostenuto che questo tipo di contratto non consentirebbe al consumatore di poter essere informato preventivamente rispetto alle condizioni del contratto; di poter esprimere un consenso informato; di poter rinunciare al contratto, laddove egli ne ravvisi l'opportunità.

L'associazione aveva contestato la vessatorietà delle clausole contrattuali, le quali violerebbero l'art. 33 lettera I) e C) del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), in quanto un parte (Microsoft) impone all'altra (il consumatore) l'accettazione di determinate clausole svantaggiose per quest'ultima.



Sulla base di queste considerazioni, l'associazione aveva agito in giudizio per veder accertata la natura vessatoria delle clausole inserite nel contratto, dichiarata la loro nullità e consentito al consumatore che non intenda utilizzare il sistema operativo di windows di poterlo restituire ed ottenere il denaro versato all'atto dell'acquisto.



Il Tribunale di Milano, non entrando nemmeno nel merito della vicenda trattata, ha ritenuto inammissibile la domanda collettiva proposta da ADUC, affermando la carenza di legittimazione passiva di Microsoft.



Il giudice milanese ha ritenuto, però, che nel caso di vendita di computer con sistema operativo pre installato e proprietario, ossia non rimuovibile dall'acquirente, il consumatore non deve avanzare le proprie contestazioni alla società di software (ossia il cd. licenziante) che autorizza l'installazione del prodotto da parte del produttore dell'hardware.



Il consumatore deve eventualmente lamentarsi nei confronti di quest'ultimo, in quanto la scelta di installare un software proprietario (e quindi non rimuovibile dal pc) ricade sulla società di hardware.

ADUC avrebbe dovuto, afferma il giudice con la sentenza che vi proponiamo di seguito, citare in giudizio la società che ha costruito il pc, ovvero Asustech, considerato legittimato passivo rispetto alla pretesa fatta valere con l'azione collettiva.

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