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lunedì 9 novembre 2020

Arriva il bonus che ti obbliga ad attivare una connessione internet

Si chiama bonus internet (o meglio voucher Banda ultralarga) ed è destinato alla famiglie con reddito più basso, ma la curiosità di questo contributo è che incentiva il consumatore ad attivare una connessione internet.

Perché? come vedremo di seguito, con il bonus internet/pc viene stanziato un un contributo massimo di 500 euro per chi attiva una linea internet, ed uno non inferiore a 200 euro per chi acquista un tablet o un personal computer fornito dall’Operatore...quindi solo da colui presso il quale abbiamo attivato la linea internet.

In altri termini, è escluso il bonus per l'acquisto del solo contributo, ma deve essere combinato alla sottoscrizione di contratti per la fornitura di servizi di connettività con uno degli operatori.

Come funziona?

domenica 25 settembre 2016

Sony, vendere il pc con software preinstallato non è pratica commerciale scorretta

La vendita di pc con software preinstallato non può configurare pratica commerciale scorretta del venditore, anche se quest'ultimo non consente al consumatore l'acquisto della macchina senza software, ad un prezzo inferiore.

In altri termini, è possibile acquistare un computer senza essere costretti ad accettare il sistema operativo pre installato al suo interno?

Il tema è stato molto dibattuto in questi ultimi anni, anche con interventi dei giudici nazionali e con un tentativo, andato a vuoto, di azione  di classe collettiva (vedi).

Orbene, la Corte di giustizia dell'unione europea è intervenuta in tal senso, affermando il  principio per il quale il consumatore non ha il diritto di avere conoscenza del costo del software preinstallato nel suo personal computer, ed eventualmente non pagarlo.


Il giudice comunitario è stato interpellato sulla questione, chiamato a chiarire se nell’ambito di un’offerta congiunta consistente nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati, la mancata indicazione del prezzo di ciascuno di questi programmi costituisca una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), e dell’articolo 7 della direttiva 2005/29.

Sul punto, si richiama quanto affermato dalla Corte, secondo la quale "mancata indicazione del prezzo di ciascuno di questi programmi non è né tale da impedire al consumatore di prendere una decisione consapevole di natura commerciale né idonea ad indurlo a prendere una decisione di natura commerciale che non avrebbe  altrimenti preso. Pertanto, poiché il prezzo di ciascuno di questi programmi non costituisce un'informazione rilevante, la mancata indicazione del prezzo di ciascuno dei programmi informatici preinstallati non può essere considerata una pratica commerciale ingannevole".

 
Si ricorda, in tal senso, che la normativa dispone che una pratica commerciale attuata dal proponente con azioni od omissioni, è considerata ingannevole qualora il venditore con la sua proposta ometta informazioni rilevanti del prodotto/servizio di cui il consumatore medio necessiti per prendere una decisione consapevole di natura commerciale.

In termini più semplici, è ingannevole la condotta del venditore che induca il consumatore ad acquistare un prodotto che, in assenza dell'informazione parziale od omessa, altrimenti non avrebbe acquistato o comunque a quelle condizioni commerciali.

Tra le informazioni ritenute rilevanti deve essere considerato anche il prezzo comprensivo delle imposte.


Orbene, il giudice comunitario segue l'indirizzo di quelli nazionali, ed afferma che non esiste alcuna scorrettezza nella vendita congiunta pc e software, né il venditore è obbligato a comunicare i prezzi del software e dell'hardware.

Ne consegue che è pratica commerciale scorretta quella ove il prezzo del prodotto non sia indicato in modo completo e corretto, falsando la decisione del consumatore, e ciò accade qualora il venditore indichi l'importo  globale di un prodotto, senza rendere noto il prezzo dei singoli programmi pre installati (inglobati nel prezzo finale del pc).


Nel caso di specie, come si evince dalla decisione di rinvio, al consumatore è stato comunicato il prezzo globale del computer provvisto di programmi informatici preinstallati e non i singoli prezzi dei programmi inclusi nel pc, senza dare la possibilità  a quest'ultimo di poter rinunciare a tali componenti.


Qui la sentenza.
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