La questione è stata sottoposta all'attenzione della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale si è espressa con provvedimento che trovate di seguito.
domenica 29 settembre 2024
L'azione collettiva e clausole abusive - i limiti indicati dal giudice europeo
La questione è stata sottoposta all'attenzione della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale si è espressa con provvedimento che trovate di seguito.
venerdì 1 marzo 2024
Da class action ad azione rappresentativa: come si arricchisce la difesa collettiva dei consumatori
La tutela collettiva degli interessi dei consumatori ha avuto diversi interventi legislativi che hanno caratterizzato questa materia, con un radicale cambiamento che, con il presente intervento, si vuole brevemente trattare.
Le ultime novità in tema di azioni collettive o c.d. azioni rappresentative sono state introdotte nel nostro sistema normativo attraverso la normativa comunitaria, nello specifico la direttiva UE n. 2020/1828, che ha trovato trasposizione con il D. Lgs. n. 28/2023.
Tali norme hanno apportato rilevanti integrazioni alla disciplina in materia di tutela collettiva (vedasi una generale trattazione qui), a cui questo tipo di azione si aggiunge con modifiche che risultano fondamentali ed aprono nuove strade di salvaguardia degli interessi dei consumatori.
- Cosa sono le azioni rappresentative?
L'azione rappresentativa si fonda sul presupposto della tutela collettiva degli interessi di una categoria di consumatori in sede giudiziaria.
Tale azione presuppone che vi sia stato un danno a carico dell’interessato (o meglio categoria di interessati) e ha una finalità prettamente risarcitoria da un lato, cioè ad ottenere un risarcimento riconosciuto a favore di tutti i consumatori lesi nei propri diritti, oltre ad ottenere dall’altro lato un provvedimento inibitorio, cioè porre fine a pratiche illecite e/o scorrette.
Ma facciamo un esempio: la chiamata in giudizio di una nota compagnia telefonica per la produzione di cellulari difettosi oppure di una società fornitrice di luce e gas che richiede delle tariffe illegittime al fine di ottenere un risarcimento economico e il divieto del perpetuarsi di comportamenti scorretti.
L’azione, inoltre, è proposta non solo contro le imprese e gli enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, ma anche nei confronti dei professionisti, ossia qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce per fini relativi alla propria attività, commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.
Bisogna specificare fin da subito che la tutela delle azioni rappresentative si affianca e non sostituisce l’azione di classe precedente: la prima, infatti, risulta disciplinata dagli articoli 140 ter e seguenti del Codice del consumo, la seconda dagli articoli 840 bis e seguenti del Codice di procedura civile.
domenica 24 febbraio 2019
Continua la dura vita della class action in Italia: ancora inammissibile
domenica 19 agosto 2012
Class action contro Microsoft inammissibile
domenica 1 aprile 2012
Il Tribunale di Milano respinge la class action avviata da Codacons contro Voden Medical Instruments
Si tratta della recente decisione con la quale il Tribunale di Milano ha rigettato l'azione collettiva avviata da Codacons contro la Voden medical instruments Spa, società che produce farmaci che vengono distribuiti nelle farmacie di tutta Italia.
domenica 29 gennaio 2012
Anche il Tribunale di Firenze si esprime contro la class action
Nel caso di specie, il Tribunale di Firenze ha riscontrato che la condotta oggetto di contestazione non rientra tra quelle per le quali è stata introdotta l'azione collettiva ex 140 bis del Codice del Consumo nel nostro ordinamento.
mercoledì 5 ottobre 2011
Class action ammissibile per la Corte d'Appello di Torino: San Paolo a giudizio per le commissioni applicate ai correntisti
Qualche tempo fa ci eravamo occupati della class action in uno dei nostri settimanali incontri a Trentino inBlu radio ed avevamo evidenziato la difficoltà per questo mezzo processuale collettivo di trovare sviluppo in Italia.domenica 5 giugno 2011
Tribunale di Torino: niente azione collettiva se il consumatore non è in grado di dimostrare di poter rappresentare la classe
Questa domenica, vi proponiamo la recente Ordinanza pronunciata con la quale il Tribunale di Torino ha escluso la possibilità di azione collettiva ha suscitato qualche dubbio, in quanto il Giudice ha sostenuto la tesi secondo la quale il consumatore che agisce in giudizio chiedendo una class action deve dimostrare di poter rappresentare la classe ed in particolare di poter sostenere le spese per l'azione collettiva (in primis spese pubblicitarie). (aggiornamento)
Di seguito la sentenza.
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giovedì 2 giugno 2011
Da Trentino inBlu al blog: la class action in Italia
Invero, la class action in Italia non ha prodotto alcun sostanziale effetto, in quanto le varie azioni collettive avviate dalle associazioni dei consumatori sono state giudicate dai vari tribunali inammissibili ex art. 140 bis, 2° comma, Codice del Consumo.
I giudici non hanno ritenuto ammissibili le varie azioni collettive proposte perché in molti casi il proponente, l'attore collettivo, non ha dato prova di poter tutelare adeguatamente l'azione di classe (v. "vita dura per la class action italiana -ancora inammissibile l'azione collettiva").
Una delle ultime azioni collettive avviate è quella proposta da ADUC, attraverso il Prof. Avv. Carlo Piana, contro Microsoft (o meglio contro un produttore di PC che installa il sistema operativo "windows" di Microsoft) e volta a far dichiarare la vessatorietà della licenza software "EULA" con la quale viene imposto all'acquirente il pagamento e l'utilizzo di windows.
- La vicenda
Così nasce la vicenda che ha portato all'avvio dell'azione collettiva.
Alla fine del gennaio 2010, un normale utente si recava presso un Centro Commerciale vicino a Firenze per acquistare, per uso domestico, un netbook Asus EeePC 1005P con preinstallato il sistema operativo Microsoft Windows 7 Starter.
Con l'avvio del proprio computer, l'acquirente si trovava costretto ad accettare le condizioni contrattuali d'uso della licenza software imposte da Microsoft Windows, ossia la licenza EULA (End User Licence Agreement) del sistema operativo preinstallato.
Il consumatore si vedeva costretto ad accettare queste condizioni, pur non avendo alcuna intenzione di utilizzare il sistema operativo imposto dalla casa produttrice dell'hardware attraverso MW.
Nei giorni successivi, il cliente inviava lettera di contestazione ad Asus al fine di chiedere la rimozione del sistema operativo e la restituzione dei soldi versati per Windows 7.
Al rifiuto opposto dalla società, il consumatore si rivolgeva all'associazione consumatori per avviare azione collettiva.
- La natura del contratto di licenza windows e la vessatorietà delle clausole contrattuali
Senza dilungarci troppo sulle condivisibili ragioni di diritto poste a fondamento della class action avviata da ADUC, riteniamo interessante evidenziare alcuni aspetti.
Il contratto EULA con il quale l'acquirente accetta le condizioni imposte da Microsoft viene definito nell'azione collettiva come contratto atipico con il quale il contraente debole, il consumatore, si vede costretto ad accettare condizioni contrattuali che non può leggere e nemmeno contestare. In altri termini, il consumatore è portato ad esprimere un consenso del contratto senza nemmeno prima poterne prendere visione. Egli è, in ultima istanza, costretto ad accettare le condizioni imposte da MW, oppure dovrà restituire l'intera macchina.
Secondo ADUC questo tipo di contratto non consentirebbe al consumatore di poter essere informato preventivamente rispetto alle condizioni del contratto; di poter esprimere un consenso informato; di poter rinunciare al contratto, laddove egli ne ravvisi l'opportunità.
Lo squilibrio contrattuale esistente in EULA viene ritenuto da ADUC, così si legge nell'atto di citazione depositato al Tribunale di Milano lo scorso gennaio, non solo giusta causa per la risoluzione del contratto, ma anche condotta che viola il Codice del Consumo.
L'associazione contesta la vessatorietà delle clausole contrattuali, le quali violerebbero l'art. 33 lettera I) e C) del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), in quanto un parte (Microsoft) impone all'altra (il consumatore) l'accettazione di determinate clausole svantaggiose per quest'ultima.
Sulla base di queste considerazioni, l'associazione agisce in giudizio per veder accertata la natura vessatoria delle clausole inserite nel contratto, dichiarata la loro nullità e consentito al consumatore che non intenda utilizzare il sistema operativo di windows di poterlo restituire ed ottenere il denaro versato all'atto dell'acquisto.
- L'ammissibilità
L'attore collettivo, ADUC, affronta anche il delicato aspetto dell'ammissibilità dell'azione collettiva e sostiene che nella concreta fattispecie, l'azione collettiva promossa sarebbe ammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 bis, comma 2, D. Lgs. n. 206/2005.
In primo luogo, ADUC sostiene che l'azione si fonda su un danno sofferto dall'attore e conseguente alla condotta tenuta dal produttore (e da MW). L'azione si fonda sull'inadempimento contrattuale da parte di Microsoft.
Tale inadempimento non riguarda, si legge ancora nell'atto giudiziario, il solo acquirente del netbook, ma anche tutti i potenziali acquirenti di altri computer, ovvero coloro che si sono trovati nella medesima situazione (o vi si troveranno in futuro) e che saranno costretti ad accettare le condizioni di licenza imposte da Microsoft.
L'azione, quindi, è volta a tutelare diritti individuali ben determinati ed omogenei che riguardano una moltitudine di soggetti rientranti nella c.d. "classe", in quanto riguarda tutti i consumatori costretti ad accettare le condizioni vessatorie imposte da Microsoft.
ADUC conclude dimostrando che l'attore è soggetto idoneo a tutelare l'interesse della classe, sia sotto il profilo della pubblicità dell'eventuale azione collettiva che sotto il diverso aspetto della capacità di sostenere i costi connessi alla class action.
- conclusioni
L'azione collettiva avviata da ADUC è coraggiosa e mira a garantire una migliore tutela per l'acquirente di computer, il quale usualmente si vede costretto ad acquistare un sistema operativo - windows - magari non voluto.
Sarà interessante vedere se questa azione, al vaglio del giudizio di ammissibilità, riuscirà a superare il primo scoglio previsto dall'art. 140, comma 2, D. Lgs. 206/2005.
In caso di esito positivo di tale primo giudizio, infatti, il giudice sarà costretto ad affrontare nel merito la vicenda ed accertare se l'attività commerciale realizzata da Microsoft deve essere considerata legittima o meno.
Di seguito, un estratto dell'incontro radiofonico di Trentino inBlu.
mercoledì 25 maggio 2011
Vita dura per la class action italiana - ancora inammissibile l'azione collettiva
lunedì 29 marzo 2010
L'azione di classe in Italia è un vero mezzo di tutela per i consumatori?
Questo mezzo di tutela collettiva dei consumatori può essere considerata l 'arma in più per il cittadino di fronte ai torti ricevuti dalle grosse società commerciali?
- la domanda è infondata;
- esiste un conflitto di interessi in alcuni appartenenti al comitato degli attori;
- il diritto che gli attori tutelano non rientra nelle ipotesi contemplate dal Codice del Consumo;
- il proponente non garantisce una corretta tutela dell'interesse della classe;
Il consumatore, infatti, è chiamato a superare il difficile "scoglio" rappresentato dall'ammissibilità della domanda collettiva.



