Visualizzazione post con etichetta azione collettiva. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta azione collettiva. Mostra tutti i post

domenica 29 settembre 2024

L'azione collettiva e clausole abusive - i limiti indicati dal giudice europeo

Può una azione collettiva ottenere la dichiarazione di nullità/inefficacia di una clausola contrattuale in quanto abusiva, magari redatta in modelli distanti anni l'uno dall'altro?

La questione è stata sottoposta all'attenzione della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale si è espressa con provvedimento che trovate di seguito.

Un giudice nazionale si era rivolto al giudice comunitario, rivolgendo due questioni pregiudiziali di non secondaria importanza:

a) Con una azione collettiva è possibile accertare delle clausole abusive a possibilità di accertare la presenza di clausole abusive nei modelli contrattuali predisposti dal professionista.

b) Come deve essere considerata il carattere abusivo della clausola, riferita al “consumatore medio” dell'azione collettiva, laddove i contratti sono stati conclusi in periodi diversi.

Il giudice comunitario ha così dato riscontro alle richieste formulate dal giudice nazionale: 

Sul punto (a):1) L’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che: consentono a un giudice nazionale di procedere al controllo della trasparenza di una clausola contrattuale nell’ambito di un’azione collettiva diretta contro numerosi professionisti dello stesso settore economico e riguardante un numero molto elevato di contratti, purché tali contratti contengano la medesima clausola o clausole simili.".

Sul punto (b): "2) L’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che: consentono a un giudice nazionale, investito di un’azione collettiva diretta contro numerosi professionisti del medesimo settore economico e avente ad oggetto un numero molto elevato di contratti, di procedere al controllo della trasparenza di una clausola contrattuale basandosi sulla percezione del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, quando tali contratti si rivolgono a categorie specifiche di consumatori e tale clausola è stata utilizzata per un periodo molto lungo. Tuttavia, se, durante tale periodo, la percezione globale del consumatore medio riguardo a detta clausola è stata modificata dall’intervento di un evento oggettivo o di un fatto notorio, la direttiva 93/13 non osta a che il giudice nazionale proceda a tale controllo tenendo conto dell’evoluzione della percezione di tale consumatore, fermo restando che la percezione pertinente è quella esistente al momento della conclusione di un contratto di mutuo ipotecario.».".

Corte di giustizia Unione europea - Sez. IV^ sentenza C - 450/2022. (visibile con browser Opera - VPN attivo)

venerdì 1 marzo 2024

Da class action ad azione rappresentativa: come si arricchisce la difesa collettiva dei consumatori

La tutela collettiva degli interessi dei consumatori ha avuto diversi interventi legislativi che hanno caratterizzato questa materia, con un radicale cambiamento che, con il presente intervento, si vuole brevemente trattare.

Le ultime novità in tema di azioni collettive o c.d. azioni rappresentative sono state introdotte nel nostro sistema normativo attraverso la normativa comunitaria, nello specifico la direttiva UE n. 2020/1828, che ha trovato trasposizione con il D. Lgs. n. 28/2023.

Tali norme hanno apportato rilevanti integrazioni alla disciplina in materia di tutela collettiva (vedasi una generale trattazione qui), a cui questo tipo di azione si aggiunge con modifiche che risultano fondamentali ed aprono nuove strade di salvaguardia degli interessi dei consumatori.


  • Cosa sono le azioni rappresentative?

L'azione rappresentativa si fonda sul presupposto della tutela collettiva degli interessi di una categoria di consumatori in sede giudiziaria.

Tale azione presuppone che vi sia stato un danno a carico dell’interessato (o meglio categoria di interessati) e ha una finalità prettamente risarcitoria da un lato, cioè ad ottenere un risarcimento riconosciuto a favore di tutti i consumatori lesi nei propri diritti, oltre ad ottenere dall’altro lato un provvedimento inibitorio, cioè porre fine a pratiche illecite e/o scorrette.

Ma facciamo un esempio: la chiamata in giudizio di una nota compagnia telefonica per la produzione di cellulari difettosi oppure di una società fornitrice di luce e gas che richiede delle tariffe illegittime al fine di ottenere un risarcimento economico e il divieto del perpetuarsi di comportamenti scorretti.

L’azione, inoltre, è proposta non solo contro le imprese e gli enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, ma anche nei confronti dei professionisti, ossia qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce per fini relativi alla propria attività, commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale. 

Bisogna specificare fin da subito che la tutela delle azioni rappresentative si affianca e non sostituisce l’azione di classe precedente: la prima, infatti, risulta disciplinata dagli articoli 140 ter e seguenti del Codice del consumo, la seconda dagli articoli 840 bis e seguenti del Codice di procedura civile.

domenica 24 febbraio 2019

Continua la dura vita della class action in Italia: ancora inammissibile

Ancora una volta torniamo a trattare l'argomento azione collettiva, per segnalare un nuovo stop per questo tipo di difesa dei consumatori, argomento già affrontato in questo blog (vedi).

Nel caso di specie, l'azione di classe era stata proposta avanti al Tribunale di Roma nei confronti di Università Cattolica del Sacro Cuore chiedendo che l'accertamento della responsabilità del Policlinico Universitario Gemelli "per avere, con comportamento omissivo e violativo degli obblighi di legge e di contratto, provocato il contatto" della suddetta minore con una persona malata di tubercolosi, costringendo la minore a "estenuanti esami e pesanti profilassi" e ponendola nel rischio di sviluppare tale malattia, e di chiedere conseguentemente la condanna della convenuta a risarcire B.L. , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della figlia, per il danno biologico e morale patito da lui stesso e dalla minore e per il danno esistenziale patito da lui, oltre all’ulteriore scopo di proporre l’analoga domanda di accertamento e di condanna risarcitoria per ogni neonato aderente e per i suoi genitori. Ciò perché nel 2011 al Policlinico Gemelli di XXXX era risultato che un’infermiera affetta da tubercolosi aveva lavorato nel reparto neonatale, per cui sarebbe stata coinvolta una "classe" di 1271 persone, ovvero i bambini nati dal 1 gennaio al 28 luglio del 2011.".

L'azione, quindi, era volta ad accertare un danno collettivo sofferto dai componenti della classe (ossia tutti i bambini nati nel periodo gennaio - 28 luglio 2011) a causa della condotta omissiva della struttura ospedaliera ove lavorava l'infermiera affetta da tubercolosi.

La vicenda è finita avanti alla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha confermato l'inammissibilità dell'azione collettiva in quanto sarebbe carente di uno dei requisiti richiesti dall'art. 140 bis del Codice del  Consumo: il danno collettivo.

Il giudice di legittimità evidenzia, in primo luogo, i punti salienti dell'azione collettiva, osservando che "L’azione di cui all’art. 140-bis del Codice del Consumo, ove sia proposta unicamente a fini risarcitori e non a tutela di interessi collettivi, non costituisce altro che uno strumento apprestato dal legislatore per far valere la domanda risarcitoria: costituisce, cioè, un mezzo processuale di tutela che si aggiunge a quello ordinario spettante al singolo interessato per ottenere il bene della vita consistente nel risarcimento di un danno che egli assume di aver subito per effetto della condotta posta in essere dal soggetto danneggiante. 
La possibilità di far valere in via collettiva una pretesa risarcitoria può concorrere ad attribuire alla pretesa stessa una efficacia maggiormente incisiva nei confronti del danneggiante, ma non comporta che, nel caso in cui vengano fatte valere unicamente posizioni individuali e non venga quindi azionato un interesse collettivo, il bene della vita cui mira la domanda sia diverso dal ristoro del pregiudizio subito dal singolo appartenente alla classe e sia, quindi, un bene che può senz’altro essere tutelato anche attraverso la proposizione di un’azione individuale avente la medesima finalità.

Nell’ipotesi in cui l’azione di classe, ex art. 140-bis del Codice del Consumo, è finalizzata unicamente ad una tutela risarcitoria di un pregiudizio subito dai singoli appartenenti alla classe e non anche a tutelare un interesse collettivo, l’ordinanza di inammissibilità emessa in appello in sede di reclamo non è impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost…".

E nel caso di specie, la Corte ritiene che manchi proprio il carattere di risarcimento del danno collettivo nell'azione avviata dalla classe, ove al più può ravvisarsi un interesse collettivo, ma che può essere curato secondo le ordinarie vie giudiziarie.

Ed ancora una volta, quindi, dobbiamo segnalare l'esito negativo dell'azione collettiva, la quale non ha superato lo scoglio dell'ammissibilità formale previsto dal Codice del Consumo. 

Qui la sentenza n. 26725/2018 della Cassazione. 

domenica 19 agosto 2012

Class action contro Microsoft inammissibile

La class action è uno strumento processuale che è formalmente presente nel nostro ordinamento già da alcuni anni.

Di fatto, però, sino ad oggi le azioni collettive proposte dalle associazioni dei consumatori non hanno fornito alcun significativo risultato positivo e si sono sempre concluse con esito negativo per i richiedenti (il cd. attore collettivo).

La sentenza di questa domenica è una Ordinanza del Tribunale di Milano con la quale è stata respinta l'azione collettiva avviata da ADUC nei confronti di Microsoft e relativa al sistema operativo windows che viene automaticamente installato su tutti i principali pc/notbook.



Abbiamo già trattato l'argomento (vedi), evidenziando che il contratto di acquisto impone all'acquirente l'obbligo di accettare le condizioni imposte da Microsoft.



Questo negozio è stato definito da ADUC come contratto atipico con il quale il contraente debole, il consumatore, si vede costretto ad accettare condizioni contrattuali che non può leggere e nemmeno contestare. 



L'associazione aveva sostenuto che questo tipo di contratto non consentirebbe al consumatore di poter essere informato preventivamente rispetto alle condizioni del contratto; di poter esprimere un consenso informato; di poter rinunciare al contratto, laddove egli ne ravvisi l'opportunità.

L'associazione aveva contestato la vessatorietà delle clausole contrattuali, le quali violerebbero l'art. 33 lettera I) e C) del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), in quanto un parte (Microsoft) impone all'altra (il consumatore) l'accettazione di determinate clausole svantaggiose per quest'ultima.



Sulla base di queste considerazioni, l'associazione aveva agito in giudizio per veder accertata la natura vessatoria delle clausole inserite nel contratto, dichiarata la loro nullità e consentito al consumatore che non intenda utilizzare il sistema operativo di windows di poterlo restituire ed ottenere il denaro versato all'atto dell'acquisto.



Il Tribunale di Milano, non entrando nemmeno nel merito della vicenda trattata, ha ritenuto inammissibile la domanda collettiva proposta da ADUC, affermando la carenza di legittimazione passiva di Microsoft.



Il giudice milanese ha ritenuto, però, che nel caso di vendita di computer con sistema operativo pre installato e proprietario, ossia non rimuovibile dall'acquirente, il consumatore non deve avanzare le proprie contestazioni alla società di software (ossia il cd. licenziante) che autorizza l'installazione del prodotto da parte del produttore dell'hardware.



Il consumatore deve eventualmente lamentarsi nei confronti di quest'ultimo, in quanto la scelta di installare un software proprietario (e quindi non rimuovibile dal pc) ricade sulla società di hardware.

ADUC avrebbe dovuto, afferma il giudice con la sentenza che vi proponiamo di seguito, citare in giudizio la società che ha costruito il pc, ovvero Asustech, considerato legittimato passivo rispetto alla pretesa fatta valere con l'azione collettiva.

domenica 1 aprile 2012

Il Tribunale di Milano respinge la class action avviata da Codacons contro Voden Medical Instruments

Questa domenica vi proponiamo l'esito di una class action conclusasi con sentenza di merito, ove una associazione dei consumatori si è vista rigettare la propria richiesta di risarcimento dei danni per non aver provato l'esistenza di un collegamento tra la presunta attività scorretta e il danno subito dai consumatori.

Si tratta della recente decisione con la quale il Tribunale di Milano ha rigettato l'azione collettiva avviata da Codacons contro la Voden medical instruments Spa, società che produce farmaci che vengono distribuiti nelle farmacie di tutta Italia.

L'associazione consumatori aveva avviato una azione nei confronti di Voden per vedere quest'ultima condannata per pratica commerciale scorretta in relazione alla diffusione di test  anti influenzale "fai da te".

Codacons ha contestato la pratica commerciale scorretta da parte della società per non aver reso in modo chiaro le informazioni rispetto all'utilizzo e l'efficacia del prodotto posto in commercio.

Il Tribunale di Milano ha, con la sentenza che vi proponiamo, rigettato integralmente la domanda attorea e stigmatizzato l'azione collettiva proposta dagli attori.

Ha evidenziato, in primo luogo, che uno degli attori è un avvocato della stessa Codacons e quindi soggetto che intrattiene rapporti professionali con l'Associazione.

Tale elemento ha reso, o così si può intendere, meno efficaci le ragioni proposte da Codacons nei confronti di Voden.

Il Giudice ha ritenuto, in seguito, non meritevole di accoglimento l'azione collettiva proposta dall'Associazione per omessa prova dell'esistenza di una pratica commerciale scorretta idonea a veder condannata la società farmaceutica.

Nessuna prova sarebbe stata fornita dall'attore collettivo, secondo quanto si legge nella sentenza dello scorso 12 marzo 2012, in merito alla pubblicità ingannevole o al collegamento esistente tra la condotta contestata e i danni sofferti dai consumatori.

Il Tribunale di Milano, nel rigettare la domanda attorea, ha condannato i proponenti dell'azione per lite temeraria. 



domenica 29 gennaio 2012

Anche il Tribunale di Firenze si esprime contro la class action

Il Tribunale di Firenze, seguendo una linea affermatasi presso i giudici di merito, ha ribadito i presupposti per l'ammissibilità dell'azione collettiva per la tutela degli interessi dei consumatori.

In particolare, il giudice ha evidenziato che l'ammissibilità della class action proposta ai sensi dell'art 140 bis del Codice del Consumo è subordinata all'inadempimento contrattuale (o una condotta commerciale scorretta) della società produttrice di un bene (o fornitrice di un servizio) con conseguente pregiudizio verso i consumatori.

Nel caso di specie, il Tribunale di Firenze ha riscontrato che la condotta oggetto di contestazione non rientra tra quelle per le quali è stata introdotta l'azione collettiva ex 140 bis del Codice del Consumo nel nostro ordinamento.


mercoledì 5 ottobre 2011

Class action ammissibile per la Corte d'Appello di Torino: San Paolo a giudizio per le commissioni applicate ai correntisti

Qualche tempo fa ci eravamo occupati della class action in uno dei nostri settimanali incontri a Trentino inBlu radio ed avevamo evidenziato la difficoltà per questo mezzo processuale collettivo di trovare sviluppo in Italia.

Tale difficoltà sembrava dimostrata dalla sentenza con la quale il Tribunale di Torino aveva, solo qualche mese addietro, dichiarato inammissibile l'azione collettiva avviata dall'associazione Altroconsumo nei confronti di IntesaSanpaolo SpA per l'illecita applicazione della commissione di massimo scoperto nei rapporti di conto corrente con i propri clienti (vedi).

La Corte d'Appello di Torino ha ribaltato la sentenza di primo grado ed ha considerato ammissibile la domanda collettiva proposta da alcuni correntisti e volta a vedere restituiti gli importi prelevati dalla banca per commissioni considerate illegittime.

Nei prossimi giorni verrà postato il provvedimento adottato dalla Corte d'Appello di Torino. 

domenica 5 giugno 2011

Tribunale di Torino: niente azione collettiva se il consumatore non è in grado di dimostrare di poter rappresentare la classe

Questa domenica, vi proponiamo la recente Ordinanza pronunciata con la quale il Tribunale di Torino ha escluso la possibilità di azione collettiva ha suscitato qualche dubbio, in quanto il Giudice ha sostenuto la tesi secondo la quale il consumatore che agisce in giudizio chiedendo una class action deve dimostrare di poter rappresentare la classe ed in particolare di poter sostenere le spese per l'azione collettiva (in primis spese pubblicitarie). (aggiornamento)

Di seguito la sentenza.

giovedì 2 giugno 2011

Da Trentino inBlu al blog: la class action in Italia

Questo mercoledì a Trentino InBlu radio abbiamo affrontato il tema dell'azione collettiva per la tutela dei diritti dei consumatori, la c.d. class action, ed in particolare ci siamo soffermati ad analizzare alcuni aspetti peculiari di questa azione giudiziaria introdotta nel nostro paese con la Legge 23 luglio 2009, n. 99 (art. 49).

Invero, la class action in Italia non ha prodotto alcun sostanziale effetto, in quanto le varie azioni collettive avviate dalle associazioni dei consumatori sono state giudicate dai vari tribunali inammissibili ex art. 140 bis, 2° comma, Codice del Consumo.

I giudici non hanno ritenuto ammissibili le varie azioni collettive proposte perché in molti casi il proponente, l'attore collettivo, non ha dato prova di poter tutelare adeguatamente l'azione di classe (v. "vita dura per la class action italiana -ancora inammissibile l'azione collettiva").

Una delle ultime azioni collettive avviate è quella proposta da ADUC, attraverso il Prof. Avv. Carlo Piana, contro Microsoft (o meglio contro un produttore di PC che installa il sistema operativo "windows" di Microsoft) e volta a far dichiarare la vessatorietà della licenza software "EULA" con la quale viene imposto all'acquirente il pagamento e l'utilizzo di windows.

Riprendiamo alcuni spunti delll'azione collettiva avviata da ADUC, la quale ha pubblicato l'atto di citazione sul proprio sito web (http://avvertenze.aduc.it/rimborsowindows/comunicato/class+action+contro+microsoft+aduc+deposita+atto_18653.php)

- La vicenda

Così nasce la vicenda che ha portato all'avvio dell'azione collettiva.

Alla fine del gennaio 2010, un normale utente si recava presso un Centro Commerciale vicino a Firenze per acquistare, per uso domestico, un  netbook Asus EeePC 1005P con preinstallato il sistema operativo Microsoft Windows 7 Starter.


Con l'avvio del proprio computer, l'acquirente si trovava costretto ad accettare le condizioni contrattuali d'uso della licenza software imposte da Microsoft Windows, ossia la licenza EULA (End User Licence Agreement) del sistema operativo preinstallato.

Il consumatore si vedeva costretto ad accettare queste condizioni, pur non avendo alcuna intenzione di utilizzare il sistema operativo imposto dalla casa produttrice dell'hardware attraverso MW.

Nei giorni successivi, il cliente inviava lettera di contestazione ad Asus al fine di chiedere la rimozione del sistema operativo e la restituzione dei soldi versati per Windows 7.

Al rifiuto opposto dalla società, il consumatore si rivolgeva all'associazione consumatori per avviare azione collettiva.

- La natura del contratto di licenza windows e la vessatorietà delle clausole contrattuali

Senza dilungarci troppo sulle condivisibili ragioni di diritto poste a fondamento della class action avviata da  ADUC, riteniamo interessante evidenziare alcuni aspetti.

Il contratto EULA con il quale l'acquirente accetta le condizioni imposte da Microsoft viene definito nell'azione collettiva come contratto atipico con il quale il contraente debole, il consumatore, si vede costretto ad accettare condizioni contrattuali che non può leggere e nemmeno contestare. In altri termini, il consumatore è portato ad esprimere un consenso del contratto senza nemmeno prima poterne prendere visione. Egli è, in ultima istanza, costretto ad accettare le condizioni imposte da MW, oppure dovrà restituire l'intera macchina.

Secondo ADUC questo tipo di contratto non consentirebbe al consumatore di poter essere informato preventivamente rispetto alle condizioni del contratto; di poter esprimere un consenso informato; di poter rinunciare al contratto, laddove egli ne ravvisi l'opportunità.

Lo squilibrio contrattuale esistente in EULA viene ritenuto da ADUC, così si legge nell'atto di citazione depositato al Tribunale di Milano lo scorso gennaio, non solo giusta causa per la risoluzione del contratto, ma anche condotta che viola il Codice del Consumo.

L'associazione contesta la vessatorietà delle clausole contrattuali, le quali violerebbero l'art. 33 lettera I) e C) del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), in quanto un parte (Microsoft) impone all'altra (il consumatore) l'accettazione di determinate clausole svantaggiose per quest'ultima.
Sulla base di queste considerazioni, l'associazione agisce in giudizio per veder accertata la natura vessatoria delle clausole inserite nel contratto, dichiarata la loro nullità e consentito al consumatore che non intenda utilizzare il sistema operativo di windows di poterlo restituire ed ottenere il denaro versato all'atto dell'acquisto.

- L'ammissibilità

L'attore collettivo, ADUC, affronta anche il delicato aspetto dell'ammissibilità dell'azione collettiva e sostiene che nella concreta fattispecie, l'azione collettiva promossa sarebbe ammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 bis, comma 2, D. Lgs. n. 206/2005.

In primo luogo, ADUC sostiene che l'azione si fonda su un danno sofferto dall'attore e conseguente alla condotta tenuta dal produttore (e da MW). L'azione si fonda sull'inadempimento contrattuale da parte di Microsoft.

Tale inadempimento non riguarda, si legge ancora nell'atto giudiziario, il solo acquirente del netbook, ma anche tutti i potenziali acquirenti di altri computer, ovvero coloro che si sono trovati nella medesima situazione (o vi si troveranno in futuro) e che saranno costretti ad accettare le condizioni di licenza imposte da Microsoft.

L'azione, quindi, è volta a tutelare diritti individuali ben determinati ed omogenei che riguardano una moltitudine di soggetti rientranti nella c.d. "classe", in quanto riguarda tutti i consumatori costretti ad accettare le condizioni vessatorie imposte da Microsoft.

ADUC conclude dimostrando che l'attore è soggetto idoneo a tutelare l'interesse della classe, sia sotto il profilo della pubblicità dell'eventuale azione collettiva che sotto il diverso aspetto della capacità di sostenere i costi connessi alla class action.

- conclusioni

L'azione collettiva avviata da ADUC è coraggiosa e mira a garantire una migliore tutela per l'acquirente di computer, il quale usualmente si vede costretto ad acquistare un sistema operativo - windows - magari non voluto.

Sarà interessante vedere se questa azione, al vaglio del giudizio di ammissibilità, riuscirà a superare il primo scoglio previsto dall'art. 140, comma 2, D. Lgs. 206/2005.

In caso di esito positivo di tale primo giudizio, infatti, il giudice sarà costretto ad affrontare nel merito la vicenda ed accertare se l'attività commerciale realizzata da Microsoft deve essere considerata legittima o meno.

Di seguito, un estratto dell'incontro radiofonico di Trentino inBlu.

mercoledì 25 maggio 2011

Vita dura per la class action italiana - ancora inammissibile l'azione collettiva

E' trascorso più di un anno dall'avvio in Italia dell'azione collettiva  per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori/utenti, introdotta con la  Legge 23 luglio 2009, n. 99 (art. 49).

Questo mezzo di tutela dei diritti dei consumatori quali risultati ha prodotto fino ad oggi? 

Le poche azioni collettive avviate sono state dichiarate inammissibili dai tribunali italiani, i quali non hanno ritenuto in molti casi meritevole di tutela di classe gli interessi oggetto della domanda avanzata dal c.d. "attore collettivo".  


Le recenti ordinanze pronunciate dai giudici di Roma e Torino hanno evidenziato la difficoltà che le associazioni dei consumatori hanno incontrato per vedere riconosciuti i diritti degli associati, in quanto le domande collettive sono state respinte perché considerate inammissibili.

Una delle più recenti azioni collettive avviate è quella introdotta al Tribunale di Roma, dove una associazione dei consumatori ha proposto una class action contro BAT Italia (soggetto che raggruppa i grossi produttori di sigarette), sostenendo la tesi della nocività delle sigarette e degli evidenti danni sofferti dai soggetti fumatori. Tale domanda era finalizzata, così sosteneva l'associazione, a contrastare i rischi del tabacco ed in particolar modo le pratiche di inserimento di additivi per favorire la dipendenza.

Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda sostendo la discutibile tesi della consapevolezza che vi sarebbe nei fumatori  dei rischi per la salute che si assumerebbero nel momento in cui fumano "la bionda". 

Sostiene il Tribunale di Roma che "Va rilevato che inequivocabilmente qualsiasi fumatore è pienamente consapevole sia dei rischi per la salute indotti dal fumo, sia della dipendenza da questo creata. Inoltre va escluso, sulla base degli studi e delle conoscenze scientifiche ormai consolidate, che la dipendenza da nicotina determini l'annullamento o la seria compromissione della volontà del fumatore nella forma di costrizione al consumo, tale da inibirgli in modo assoluto qualsiasi facoltà di scelta tra la continuazione del fumo e l'interruzione dello stesso. Nè gli effetti della nicotina, alla luce delle ricerche e dei risultati medici e scientifici, sono paragonabili alle droghe pesanti quali l'eroina o la cocaina e di tale influenza sulla volontà del fumatore da renderlo affatto incapace di smettere di fumare".
Il Giudice romano giustifica anche gli additivi inseriti nelle sigarette in quanto "L'utilizzazione degli additivi trova ragion d'essere nell'intento di attribuire al prodotto un sapore specifico e tipizzato, come tale indispensabile perchè la casa produttrice sia competitiva sul mercato», ma «non hanno effetti assuefacenti nè esplicano alcuna funzione ai fini dell'esaltazione del rapporto di dipendenza del fumatore alla nicotina".


Il Tribunale di Torino, investito di altra domanda collettiva, si è pronunciato in senso contrario rispetto ai consumatori, dichiarando inammissibile la class action proposta contro una banca per le condizioni contrattuali applicate nei confronti dei clienti per le operazioni sul conto corrente.

Con Ordinanza del 7 aprile 2011, il Tribunale ha considerato inammissibile la domanda collettiva in quanto l'attore non ha dimostrato di tutelare adeguatamente gli interessi della classe per cui agisce ed in particolare di poter adempiere all'obbligo di pubblicità dell'azione collettiva, così come previsto dall'art. 140 bis, comma 9 del Codice del Consumo.

Insomma, secondo il Tribunale di Torino l'attore collettivo che non dimostri di disporre dei denari per poter sostenere le spese dell'azione non sarebbe rappresentativo dell'interesse della classe.

La sentenza lascia non pochi dubbi e dimostra, ancora una volta, che le norme introdotte in materia di azione collettiva sono estremamente rigide ed improduttive, allo stato attuale, di reali risultati in favore dei consumatori.

lunedì 29 marzo 2010

L'azione di classe in Italia è un vero mezzo di tutela per i consumatori?

Con la L. 23 luglio 2009, n. 99 (art. 49) è stata definitivamente introdotta in Italia l'azione di classe per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori/utenti (c.d. class action).

Questo mezzo di tutela collettiva dei consumatori può essere considerata l 'arma in più per il cittadino di fronte ai torti ricevuti dalle grosse società commerciali?

Vediamo, intanto, come funziona.

1. soggetti dell'azione collettiva
- chi può partecipare all'azione collettiva?

L'azione collettiva spetta solo al consumatore/utente ovvero la persona fisica che “concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività”.

I singoli consumatori, nel caso in cui sia violato un medesimo diritto (o meglio omogeneo), possono unirsi ed agire nei confronti della società commerciale per la tutela dei propri interessi.

- chi è il soggetto contro il quale può essere avviata l'azione collettiva?

Il professionista che viene definito dal Codice del Consumo come la “persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, professionale ovvero un suo intermediario”  (art. 3, comma 1 - lett. c).

- oggetto dell'azione collettiva - quali diritti sono tutelabili tramite class action

Oggetto di azione collettiva sono, così sembra, i diritti stabiliti dal Codice del Consumo in favore dei consumatori e determinati all'art. 1, ossia ogni operazione di acquisto di beni e servizi conclusa tra consumatore e professionista.

in particolare, vi sono tre ambiti in cui l'azione collettiva può essere valido mezzo processuale di tutela dei diritti:

- inadempimento contrattuale;
- responsabilità del produttore;
- pratiche commerciali scorrette ed anticoncorrenziali;

2. come si svolge l'azione collettiva?
Si crea il comitato degli attori (il c.d. attore collettivo - colui che rappresenta gli interessi della classe), il quale avvia l'azione di classe con atto di citazione.

L'azione legale deve essere incardinata presso il giudice ove la società ha la propria sede legale. 

Con la prima udienza, il giudice valuta se la domanda è ammissibile o meno dopo aver sentito le parti e raccolto informazioni: all'esito dell'udienza si pronuncia solo in merito all'ammissibilità della domanda proposta dall'attore collettivo.

Il provvedimento con il quale il giudice dichiara ammissibile/inammissibile la domanda può essere oggetto di impugnazione (reclamo) da proporsi alla Corte d'Appello

Quando la domanda non è ammissibile?

L'art. 140 bis indica i casi di inammissibilità che sono:
  • la domanda è infondata;
  • esiste un conflitto di interessi in alcuni appartenenti al comitato degli attori;
  • il diritto che gli attori tutelano non rientra nelle ipotesi contemplate dal Codice del Consumo;
  • il proponente non garantisce una corretta tutela dell'interesse della classe;
Se il giudice dichiara ammissibile l'azione, con l'ordinanza indica quali mezzi pubblicitari sono stabiliti per rendere noto l'avvio dell'azione di classe; indica un termine perentorio entro il quale i consumatori legittimati (ovvero che si trovano nella medesima situazione soggettiva) possono partecipare all'azione; stabilisce quali diritti omogenei vengono tutelati e stabilisce la procedura che deve essere seguita dalle parti.

Il procedimento prosegue nella cosidetta fase del merito, ovvero il giudice accerta se la condotta del professionista ha effettivamente leso gli interessi dei consumatori: questa fase si conclude con l'eventuale condannata del professionista (società) al risarcimento dei danni ex art. 1226 c.c.

3. L'azione collettiva è un mezzo di tutela degli interessi dei consumatori?
L'azione collettiva può rappresentare un mezzo di tutela degli interessi dei consumatori anche se il procedimento sinteticamente esposto rende molto difficile il suo utilizzo.

Il consumatore, infatti, è chiamato a superare il difficile "scoglio" rappresentato dall'ammissibilità della domanda collettiva.

In secondo luogo, non è chiaro quali mezzi pubblicitari possono essere utilizzati dal consumatore per rendere nota l'azione di classe e gli effetti che si possono produrre nei confronti degli altri consumatori nel caso di mancata partecipazione alla class action.

Da più parti sono stati espressi dubbi e perplessità sul reale impatto che questa azione avrà sui rapporti contrattuali tra consumatori e operatori commerciali.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...