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domenica 19 luglio 2026

Il prezzo è elemento fondamentale del contratto - deve essere indicato nel documento che firmate

Non vi è mai capitato di concludere un contratto e rimandare, in seguito, la determinazione del prezzo di vendita? è regolare posticipare l'indicazione del prezzo di vendita di un prodotto o servizio?

Il provvedimento che vi proponiamo di seguito ci consente di fare un po' di chiarezza sul punto, in quanto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6142 del 24 febbraio 2022, ricorda un principio che ogni consumatore dovrebbe tenere bene a mente: quando la legge richiede la forma scritta, gli elementi essenziali del contratto devono essere chiaramente indicati nel documento. Se manca un elemento fondamentale, il contratto può addirittura essere nullo.

Il caso affrontato dai giudici di legittimità non riguarda direttamente i consumatori, in quanto  si discuteva della costituzione onerosa di un diritto di usufrutto su un immobile tra privati, ma il principio può trovare giusta applicazione anche in ipotesi di rapporto tra professionista e consumatore.

Nella scrittura privata le parti avevano dichiarato semplicemente che il prezzo era già stato interamente pagato, senza però indicarne l'importo né il criterio per determinarlo. 


- Cosa dice la Cassazione: contratto determinato/prezzo elemento fondamentale

La Suprema Corte viene chiamata a decidere questo tipo di vicenda ed opera una precisa premessa: se per il contratto è prevista la forma scritta, tutti gli elementi fondamentali del contratto devono essere indicati in modo chiaro e determinato nel testo: anche il prezzo.

"Nei negozi formali la volontà delle parti deve rivestire la forma scritta prevista per la validità almeno per quanto riguarda gli elementi essenziali (consenso, "res", "pretium").

E' costante l'insegnamento di questa Corte che - in tal caso - l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendo farsi ricorso ad elementi estranei al documento (Cass. 8765/2021; Cass. 525/2020; Cass. 28762/2018; Cass. 3234/2015; Cass. 21352/2014; ; Cass. 1432/2004; Cass. 887/1999).".

Quando la legge richiede che un contratto sia scritto, è comunque possibile definire i dettagli rimandando a dati o documenti esterni. L'importante è che questi elementi esterni siano chiari, precisi e facili da individuare.

La quietanza di pagamento può essere considerato elemento esterno idoneo ad attestare l'elemento del prezzo? la risposta è negativa, in quanto la quietanza dimostra che qualcuno afferma di aver ricevuto un pagamento, ma non sostituisce il contratto né integra un elemento essenziale che avrebbe dovuto essere riportato per iscritto. Se il prezzo non è indicato o non è oggettivamente determinabile sulla base di criteri richiamati nello stesso contratto, il requisito della forma scritta non è rispettato: "Non era - quindi - sufficiente che i contraenti avessero dato atto del pagamento del prezzo: tale dichiarazione, pur presupponendo che un accordo fosse stato raggiunto in ordine all'entità del corrispettivo, consentiva di individuare la causa del contratto, ma non forniva alcuna indicazione né sull'ammontare del corrispettivo, né sul criterio da impiegare per giungere alla sua quantificazione, non essendo assicurata la determinazione (o determinabilità) in forma scritta di un elemento essenziale del contratto (il prezzo)." 

Si tratta di una decisione che va ben oltre il caso dell'usufrutto. Il principio può interessare numerosi rapporti che coinvolgono anche i consumatori: compravendite immobiliari, cessioni di diritti, accordi patrimoniali e, più in generale, tutti quei contratti per i quali la legge impone la forma scritta.


- Perché dobbiamo tenere in considerazione il principio della Suprema Corte

Come associazione di tutela dei consumatori vediamo spesso controversie nate proprio da accordi incompleti o redatti con eccessiva superficialità, fondati sulla fiducia o su presunte ed ulteriori pattuizioni intervenute a voce. 

Non è raro trovare contratti che rinviano a future intese, che contengono formule generiche oppure che si limitano ad affermare che "tutto è stato concordato" oppure integrate, in seguito, con messaggi sms o Whatsapp. 

Quando insorge un problema, però, diventa difficile dimostrare cosa fosse stato realmente pattuito, e ben potete comprendere quanto sia delicata questo tipo di questione.

La Cassazione ricorda che la certezza dei rapporti giuridici nasce prima di tutto dalla chiarezza del contratto. Ciò che è scritto tutela entrambe le parti; ciò che rimane soltanto nelle conversazioni o nelle intenzioni rischia invece di diventare fonte di contenzioso.

Ricordatevi che se il prezzo non compare nel contratto, quest'ultimo potrebbe essere dichiarato nullo (se esiste l'obbligo di forma scritta).

- I nostri consigli pratici per voi che state concludendo un contratto

Prima di firmare un contratto è sempre opportuno:

- verificare che il prezzo sia indicato in modo preciso oppure che siano riportati criteri oggettivi e già individuabili per determinarlo;

- diffidare delle formule generiche come "importo già concordato" o "corrispettivo già versato" se manca qualsiasi riferimento all'entità della somma;

- pretendere che ogni modifica dell'accordo sia riportata per iscritto;

- conservare copia integrale del contratto e di tutta la documentazione collegata;

- chiedere assistenza prima della firma quando il contenuto del contratto presenta clausole poco chiare o incomplete.

Cassazione Civile - Sez. II^ sentenza n. 6142/2022

domenica 9 marzo 2025

Mutuo tasso variabile - omessa indicazione del divisore - nullità clausola interessi - ricalcolo ex art. 117 TUB

Questa domenica torniamo a trattare i rapporti tra banca e clienti ed in particolare il diritto che questi ultimi hanno di una chiara pattuizione delle condizioni contrattuali, ed in particolare nell'ipotesi di contratto di mutuo (per un aiuto, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

La Cassazione ha, infatti, ribadito un principio fondamentale, ossia che nel caso in cui il contratto non risultino i vari costi dovuti alla banca esposti in modo chiaro e trasparente, può ben capitare che il cliente sia esonerato dal pagamento della somma pretesa dall'istituto di credito.

Il caso affrontato dalla Corte è abbastanza semplice e consiste in un contratto di mutuo a tasso variabile, ove la condizione contrattuale relativa al tasso di interesse ometteva la chiara indicazione del divisore (a 360 o 365) del tasso di interesse Euribor a tre mesi.

Dalla lettura del mutuo, quindi, non era chiaro se l'applicazione degli interessi dovesse avvenire considerando, quale divisore, 360 o 365.

Orbene, tale carenza ha reso, secondo la Cassazione, generico il tasso di interesse applicato dalla banca e non applicabile la clausola contrattuale al contratto di mutuo sottoscritto dai clienti.

La Cassazione ricorda, infatti, che "[...] affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d'interesse, a differenza di quanto accaduto nel caso in esame, sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante".

La banca, quindi, non può applicare quel tasso di interesse indicato nel contratto perché è generico e non determinato (o determinabile), con conseguente invalidità parziale del contratto. 

E quale tasso di interesse si applica? la Corte di Cassazione ricorda che nel caso di nullità della clausola relativa agli interessi, la banca deve applicare - seguendo un criterio integrativo - il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 7, let. a) del TUB.

Cassazione Civile Sez. I^ Ordinanza n. 20801/2024.

domenica 28 gennaio 2018

I giudici italiani alla "rincorsa" dei bitcoin: controversie e soluzioni - nullo il contratto di commercializzazione a distanza di bitcoin privo di informativa precontrattuale

Come abbiamo già visto in passato (vedi qui), il bitcoin è una criptovaluta digitale distribuita e generata da una rete decentralizzata «peer to peer» (vale a dire, una rete di server uguali tra loro). Questo significa che non esiste alcuna banca o autorità centrale che stampa moneta e influenza il valore di un bitcoin, il quale è dunque affidato solo alle leggi della domanda e dell'offerta. Non c’è un ente centrale ma database distribuito che traccia le transazioni, e sfrutta la crittografia per gestire gli aspetti funzionali come la generazione di nuova moneta e l'attribuzione di proprietà dei bitcoin.

Il fatto che il bitcoin sia una criptovaluta tra le più controverse, elusive e diffuse nella nascente economia digitale, non significa, però, che i governi e le autorità di vigilanza non si stiano attivando per regolare il fenomeno. D'altronde, l'anonimato (o, ancor meglio, l'assenza di tracciabilità) di cui gode questa valuta digitale pone non pochi problemi sia sotto il versante fiscale che sotto quello dell'antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale (si veda, a tal riguardo, i pioneristici tentativi avviati sin dal D.Lgs. 231/2007 per porre un freno ai  movimenti virtuali di denaro riciclato). 

In questo quadro molto complesso e foriero di nuovi sviluppi, si muove la prima sentenza di un giudice italiano (v. sentenza n. 195/2017 del Tribunale di Verona) che equipara il bitcoin ad un contratto d'investimento. 

Il caso prende le mosse da una società che ha effettuato il bonifico di un'ingente quantità di valuta reale per ottenere da un intermediario finanziario la "consegna" virtuale di valuta bitcoin, ed acquistare su un portale online le quote di partecipazione di una "start up". Tuttavia, per i medesimi non è stato possibile prelevare i bitcoin dall'account creato e gestito a distanza dall'intermediario, né riconvertirli a breve termine in valuta reale, e ciò fino al fallimento della società a cui faceva capo l'intermediario. Come si può notare, emerge il problema della distanza e " virtualità" delle transazioni e, soprattutto, dell'assenza di precisi oneri di informativa da ricondurre, eventualmente, a siffatta operazione. 

Infatti, la motivazione offerta dal giudice rispetto alla domanda di nullità dell'attore ha preso le mosse, testuali parole, dal "rapporto (necessariamente contrattuale) che si perfezionò tra gli odierni attori e la società convenuta, in forza del quale - al di fuori della benché minima "puntuazione" informativa e di qualsivoglia tracciatura formale (...) ebbe luogo il cambio di valuta reale con "bitcoin"." 

In altre parole, si è trattato, in primo luogo, di dare una qualificazione contrattuale all'operazione in esame e, in secondo luogo, di verificare se questa andava assoggettata alla disciplina consumeristica sugli oneri informativi a favore dell'investitore non professionista. 

Sotto il primo versante, il giudice, rifacendosi a definizioni già offerte dalla Corte di Giustizia, ha così statuito: " 
L’operazione di cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato dall’operatore ai propri clienti è qualificabile - dal lato dell’operatore - come attività professionale di prestazioni di servizi a titolo oneroso, svolta in favore di consumatori."

Infine, il giudice ha optato per ricondurre all'operazione in oggetto gli obblighi informativi precontrattuali previsti, nel dettaglio , dagli artt. 67 - decies e ss. cod. cons. ed, in sintesi, relativi alla tipologia di investimento ed alla loro adeguatezza verso il consumatore. Dall'inosservanza di tali obblighi discende la nullità (c.d. nullità relativa) del contratto e l'obbligo, da parte dell'intermediario, di restituire le somme. 

In conclusione, sebbene non si sia ancora trovato un punto fermo, è di particolare interesse come la giurisprudenza incominci a ricondurre tali fenomeni, così volatili, sotto categorie "forti" e richiedere oneri stringenti di informativa, alla stregua di un prodotto finanziario. 

Di seguito, il testo del provvedimento.

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