Questa domenica torniamo a trattare i rapporti tra banca e clienti ed in particolare il diritto che questi ultimi hanno di una chiara pattuizione delle condizioni contrattuali, ed in particolare nell'ipotesi di contratto di mutuo (per un aiuto, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).
La Cassazione ha, infatti, ribadito un principio fondamentale, ossia che nel caso in cui il contratto non risultino i vari costi dovuti alla banca esposti in modo chiaro e trasparente, può ben capitare che il cliente sia esonerato dal pagamento della somma pretesa dall'istituto di credito.
Il caso affrontato dalla Corte è abbastanza semplice e consiste in un contratto di mutuo a tasso variabile, ove la condizione contrattuale relativa al tasso di interesse ometteva la chiara indicazione del divisore (a 360 o 365) del tasso di interesse Euribor a tre mesi.
Dalla lettura del mutuo, quindi, non era chiaro se l'applicazione degli interessi dovesse avvenire considerando, quale divisore, 360 o 365.
Orbene, tale carenza ha reso, secondo la Cassazione, generico il tasso di interesse applicato dalla banca e non applicabile la clausola contrattuale al contratto di mutuo sottoscritto dai clienti.
La Cassazione ricorda, infatti, che "[...] affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d'interesse, a differenza di quanto accaduto nel caso in esame, sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante".
La banca, quindi, non può applicare quel tasso di interesse indicato nel contratto perché è generico e non determinato (o determinabile), con conseguente invalidità parziale del contratto.
E quale tasso di interesse si applica? la Corte di Cassazione ricorda che nel caso di nullità della clausola relativa agli interessi, la banca deve applicare - seguendo un criterio integrativo - il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 7, let. a) del TUB.
Cassazione Civile Sez. I^ Ordinanza n. 20801/2024.
