Attività assicurativa abusiva - oscuramento siti web - IVASS by Consumatore Informato
sabato 27 giugno 2026
lunedì 8 giugno 2026
venerdì 17 aprile 2026
lunedì 6 ottobre 2025
E' arrivato l'arbitro assicurativo: si tratta di una novità positiva per i consumatori?
A partire dallo scorso 9 gennaio 2025 è ufficialmente operativo l’Arbitro Assicurativo, introdotto dal DM 6 novembre 2024, n. 215 e istituito presso l’IVASS e che dovrebbe, secondo le speranze dei fondatori, permettere una risoluzione più agevole delle controversie in materia assicurativa.
Si tratta, infatti, di un nuovo strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie (ADR), pensato per offrire agli assicurati un’alternativa rapida ed economica al tribunale, ma che ad oggi non è stato ancora molto pubblicizzato.
Ad onor del vero, ad oggi risulta che l'organismo che dovrebbe risolvere le questioni inerenti i litigi in materia assicurativa non è ancora pienamente operativo, come si può leggere dal sito web "Attualmente non è possibile presentare ricorso all’AAS. L'operatività dell'AAS sarà dichiarata dall'IVASS con proprio provvedimento, che sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituto.".
Riteniamo, comunque, interessante evidenziare le principali novità collegate al nuovo arbitro assicurativo (per accedere al sito web puoi cliccare qui).
venerdì 27 giugno 2025
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domenica 21 luglio 2024
Assicurazione vita: incostituzionale la prescrizione biennale
Questo nostro intervento è finalizzato a segnalarvi la sentenza n. 32/2024 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2952 c.c. comma 2, nella parte in cui prevede la prescrizione biennale dell'assicurazione sulla vita.
Avevamo seguito, anni fa, la vicenda del termine biennale per le polizze vita (vedi qui), notando la discriminazione esistente in questa materia.
La questione dell'incostituzionalità del termine breve anche per le assicurazioni sulla vita veniva proposta dal Tribunale di Firenze, ove è stata sollevata la questione sottoposta al Giudice delle Leggi.
Il giudice toscano, infatti, ha ritenuto irragionevole la norma modificata, in quanto avrebbe reso difficile l'esercizio dei diritti spettanti al beneficiario di questo tipo di contratti.
In caso di decesso dell'assicurato, il beneficiario avrebbe dovuto attivarsi entro un termine molto breve, in assenza di obbligo informativo da parte della compagnia assicurativa.
La Corte Costituzionale, accogliendo le osservazioni provenienti dal giudice, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile, nel testo introdotto dall'art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, e antecedente a quello sostituito con l'art. 22, comma 14, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, nella parte in cui non prevede l'esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale".
Corte Costituzionale - sentenza n. 32/2024
sabato 11 maggio 2024
sabato 30 marzo 2024
sabato 20 gennaio 2024
venerdì 22 settembre 2023
venerdì 17 marzo 2023
Vakuutusosakeyhtiö Bothina International - attenti alla polizza fantasma: è truffa!
Pur comprendendo la finalità che spinge i consumatori a spingersi alla sottoscrizione di polizze assicurative, ossia risparmiare somme di denaro, di recente sono aumentate le truffe in questo settore, anche perché l'approccio è, in talune circostanze, approssimativo e superficiale.
E' il caso di Vakuutusosakeyhtiö Bothina International, impresa assicurativa finlandese, con il cui nome sono state segnalate polizze contraffatte, attraverso una pagina web falsa e apparentemente riconducibile all’impresa, così come segnalato da IVASS con comunicato di qualche settimana addietro (vedi qui).
- damian.everest@compre-group.com
- juha.nora@compre-group.com
Ricordiamo che la società di assicurazioni ha sede in Finlandia, ma può operare in Italia, disponendo di regolare abilitazione in Italia in regime di libera prestazione di servizi (ossia senza una sede stabile) in vari rami danni, sotto il controllo dell’Autorità di vigilanza finlandese (Finanssivalvonta Finnish Financial Supervisory Authority - FIN-FSA).