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lunedì 6 ottobre 2025

E' arrivato l'arbitro assicurativo: si tratta di una novità positiva per i consumatori?

A partire dallo scorso 9 gennaio 2025 è ufficialmente operativo l’Arbitro Assicurativo, introdotto dal DM 6 novembre 2024, n. 215 e istituito presso l’IVASS e che dovrebbe, secondo le speranze dei fondatori, permettere una risoluzione più agevole delle controversie in materia assicurativa. 

Si tratta, infatti, di un nuovo strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie (ADR), pensato per offrire agli assicurati un’alternativa rapida ed economica al tribunale, ma che ad oggi non è stato ancora molto pubblicizzato.

Ad onor del vero, ad oggi risulta che l'organismo che dovrebbe risolvere le questioni inerenti i litigi in materia assicurativa non è ancora pienamente operativo, come si può leggere dal sito web "Attualmente non è possibile presentare ricorso all’AAS. L'operatività dell'AAS sarà dichiarata dall'IVASS con proprio provvedimento, che sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituto.".

Riteniamo, comunque, interessante evidenziare le principali novità collegate al nuovo arbitro assicurativo (per accedere al sito web puoi cliccare qui).

venerdì 2 aprile 2021

Telepass sanzionata per pratiche commerciali scorrette nella vendita di RC auto

Fonte: comunicato stampa
18 marzo 2021
 
L’attività esaminata riguarda la distribuzione di polizze Rc auto. Secondo l’Autorità non sono state fornite informazioni adeguate sul trattamento dei dati degli utenti e sulle modalità e i criteri di selezione dei preventivi.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Telepass S.p.A. e Telepass Broker S.p.A. una sanzione di 2 milioni di euro per una pratica commerciale ingannevole nell’attività di distribuzione di polizze assicurative Rc Auto tramite la propria App, a favore dei clienti titolari degli abbonamenti Telepass Family e Telepass Viacard.

domenica 16 dicembre 2018

Poste deve comunicare al cliente il termine di prescrizione della polizza vita

Poste Vita è una società del Gruppo Poste che ha venduto polizze vita negli ultimi lustri ai vari clienti, offrendo un prodotto assicurativo da esercitarsi nei termini della prescrizione ex art. 2952 c.c..

Come è noto, tale termine è stato, con riferimento alle polizze vita, riformato nel 2012, allorché l'esercizio del diritto da parte del beneficiario (ossia la riscossone della polizza) è stato esteso da due anni (dalla morte del soggetto sottoscrivente) a dieci anni (vedi qui).

Di recente, la materia è stata oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali volti a delineare sia il termine entro il quale il beneficiario può riscattare la polizza, sia gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario.

In tal senso, sembra meritevole di citazione la recente sentenza resa dal Tribunale di Campobasso, il quale ha ritenuto responsabile Poste per non aver informato il cliente in merito al termine di prescrizione per il riscatto della somma prevista.

Nel caso di specie, il contratto di Poste prevedeva la rinuncia espressa da parte della società del termine di due anni (previsto sino al 2012), e quindi un termine più esteso di dieci anni. 

All'evento morte, il beneficiario non esercitava il proprio diritto entro i due anni, ma entro il termine di dieci anni previsto dal contratto.

Il Tribunale si è espresso valutando come non valida la clausola di estensione della prescrizione, ma allo stesso tempo ha condannato la banca per non aver attivato ogni mezzo per rendere noto al beneficiario che avrebbe dovuto attivarsi entro due anni per escutere la somma prevista dalla polizza.

In altri termini, alla morte del soggetto sottoscrittore, Poste avrebbe dovuto rendere noto al beneficiario che quest'ultimo avrebbe avuto solo due anni di tempo per poter esercitare il proprio diritto, e tale omissione configura una specifica responsabilità dell'intermediario.

La responsabilità è conseguente alla violazione del principio di buona fede contrattuale che sempre deve sussistere nel rapporto tra professionista e cliente/consumatore e che, secondo il Tribunale di Campobasso, Poste Vita violato:"è indubbio che l'Istituto Poste Vita non abbia avvisato il beneficiario - in violazione dei principi generali di correttezza e buona fede - del fatto che la mancata richiesta di riscossione entro due anni dal decesso avrebbe comportato la prescrizione del diritto ai sensi dell'art.2952 c.c. e, di conseguenza, la perdita del capitale maturato, per se nel contratto era scritto che il beneficiario avebbe potuto esercitare i diritti entro il decennio dall'evento".

La conclusione a cui il giudice perviene, ravvisando un comportamento di Poste contrario ai citati doveri di correttezza e buona fede, si fonda anche sull'insegnamento della Cassazione che, come si legge nella sentenza che trovate di seguito, ha evidenziato:"l'obbligo di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, applicabile nell'ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, nei rapporti della vita relazionale, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso), nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio" (Cass. n. 3462/2007).

Non vi sono dubbi, sul punto, che Poste Vita avrebbe potuto (dovuto) attivarsi pre agevolare il beneficiario nella riscossione del credito, informandolo del termine di due anni a pena della prescrizione ex art. 2952 c.c., con conseguente obbligo di Poste Vita di pagare al beneficiario la somma del riscatto.

Qui la sentenza n. 182/2017 del Tribunale di Campobasso.

lunedì 2 gennaio 2017

AGCM in campo contro il cartello delle polizze assicurative

Fonte: comunicato stampa 15 dicembre 2016
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento nei confronti delle principali compagnie assicurative attive in Italia nell’offerta delle polizze RC Auto per una possibile intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 del TFUE. Il procedimento interessa Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., Allianz S.p.A., Genialloyd S.p.A., Assicurazioni Generali S.p.A., Generali Italia S.p.A., Genertel S.p.A., AXA Assicurazioni S.p.A., Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, FATA Assicurazioni Danni S.p.A., TUA Assicurazioni S.p.A..

venerdì 5 agosto 2016

Bene il Garante privacy che bacchetta le assicurazioni

Fonte: Newsletter 21/6/2016
Una compagnia assicurativa potrà attivare una app per monitorare lo stile di guida degli utenti che decideranno di installarla sul proprio smartphone e proporre a ai più prudenti e attenti al Codice della strada dei buoni sconto per l'acquisto di polizze auto. La società dovrà però informare correttamente i guidatori, limitare i tempi di conservazione dei dati e garantire la privacy degli automobilisti.

Il progetto, sottoposto alla verifica preliminare del  Garante per la privacy, prevede lo sviluppo di un'applicazione gratuita da installare sul cellulare, che attribuisce un diverso punteggio basato sullo stile di guida rilevato, e consente agli utenti la visualizzazione dei luoghi in cui si sono verificati eventi potenzialmente rischiosi (quali inversioni ad U, brusche frenate e accelerate). Obiettivo dichiarato della società quello di promuovere modalità di guida più sicure,  contribuire a un minor consumo di carburante e offrire al contempo ai guidatori che hanno raggiunto un certo punteggio eventuali promozioni per l'acquisto di una polizza auto.

domenica 27 settembre 2015

Assicurazione e clausola vessatoria: nulle le condizioni contrattuali inique inserite nella polizza

Questa domenica vi proponiamo la recente e discussa sentenza n. 17024/2015 pronunciata dalla Corte di Cassazione, Sez. III Civ., chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità delle clausole vessatorie inserite in una polizza assicurativa.

La Corte di Cassazione ha ribadito il principio, già affermato in passato, secondo il quale devono essere considerate vessatorie, e quindi non efficaci verso il consumatore, tutte le clausole che comportino una limitazione dei suoi diritti e poteri.

Tra queste clausole rientrano anche le condizioni contrattuali inserite nella polizza, mediante le quali la compagnia assicurativa limita, o comunque rende estremamente difficile, l'esercizio dei diritti da parte del beneficiario dell'assicurazione.

In modo più specifico, la Cassazione arriva ad identificare alcune clausole che, inserite dalla società, possono essere considerate illegittime, perché prive di alcuna utilità se non quella di rendere più complicata la presentazione della domanda di indennizzo da parte del beneficiario, magari obbligandolo a predisporre ogni richiesta su uno specifico modulo della compagnia assicurativa, oppure costringendolo a sottoscrivere la richiesta presso l'agenzia, o ancora produrre relazioni mediche del tutto inutili e con fini dilatatori (ad esempio un certificato medico che attesti la morte del portatore del rischio, laddove vi sia già un atto ufficiale attestante l'evento).

Tutte queste clausole, sostiene la Corte di Cassazione, non hanno alcun fine di tutela della compagnia assicurativa e sono finalizzate solo a disincentivare, o quanto meno ritardare, l'esercizio dei diritti da parte del beneficiario.

La natura vessatoria di queste clausole emerge, inoltre, nel caso in cui non siano oggetto di specifica pattuizione, ma solo richiamate nel contratto, il quale rinvia ad altro documento non visionato e firmato dal cliente.

Infine, la Corte di legittimità richiama l'art. 34 del Codice del Consumo, ricordando che nel caso in cui il contratto sia concluso attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario, è onere del professionista provare che la clausola vessatoria sia stata oggetto di specifica trattativa con il consumatore. 

Di seguito, la sentenza n. 17024/2015.

domenica 25 dicembre 2011

La compagnia assicurativa deve rimborsare il cliente per il danno elettrico della macchina anche se non esplicitamente stabilito dalla polizza

La sentenza che vi proponiamo questa domenica ha ad oggetto la polizza assicurativa ed il limite della copertura per i danni non specificatamente indicati nell'oggetto del contratto.

Il caso affrontato dal Giudice di Pace di Grosseto riguarda la rottura dell'impianto elettrico del finestrino di un veicolo per il quale il proprietario si è rivolto alla sua assicurazione chiedendo, in esecuzione del contratto di assicurazione, il rimborso delle spese sostenute.

L'assicurazione si è rifiutata di rimborsare il cliente per la riparazione sostenendo, in buona sostanza, che il contratto non contempla il danno lamentato dall'assicurato.

Il Giudice di Pace di Grosseto, contraddicendo le conclusioni assunte dalla compagnia assicurativa, ha riconosciuto il diritto dell'assicurato a ricevere il denaro versato per la riparazione dell'impianto elettrico, affermando che se anche non è esplicitamente indicato nell'oggetto del contratto quello specifico tipo di elemento elettronico, comunque il cliente deve vedersi rimborsato il danno relativo al mancato funzionamento di particolari meccanici ed elettrici della vettura. 

In tali, infatti, rientra anche il danno del motorino elettrico dell'alzacristalli e l'assicurazione, che incassa il premio per il contratto, è tenuta ad eseguire il contratto fatto sottoscrivere al proprio cliente e coprire il danno da quest'ultimo lamentato.

martedì 14 giugno 2011

Una trappola targata Genertel

"Parecchi clienti di Genertel sono soddisfatti di pagare l’assicurazione per l’automobile meno che presso un’agenzia tradizionale. Ciò vale anche per le altre compagnie via telefono, grazie ai minori costi di distribuzione e alla differenziazione spinta delle tariffe in base all’età, al sesso ecc. 

Peccato che in campo assicurativo non valga nessuna proprietà transitiva. Le offerte di Genertel possono essere buone e pessime invece quelle di Genertel-life, sua consorella sempre del gruppo delle Assicurazioni Generali. Prendendo infatti in esame "sicuramente", risulta che non è neppure particolarmente peggiore di analoghe proposte sul mercato. A conferma che tutti i prodotti previdenziali sono da evitare.
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