Questa domenica torniamo a trattare la vicenda "diamanti da investimento", ossia la massiccia vendita di preziosi, offerti ad un prezzo decisamente superiore a quello di mercato, e che alcuni anni addietro è stata sollecitata presso le filiali di alcuni gruppi bancari, in particolare Banco Popolare - Banca Popolare di Milano (vedi qui).
La sollecitazione all'acquisto dei diamanti
Il caso affrontato dal Tribunale di Lucca si fonda su fatti noti e ripetuti, ossia il cliente viene contattato via telefono da un dipendente della banca, usualmente un gestore titoli, che lo sollecita all'investimento di parte dei suoi denari nei diamanti.
Viene invitato presso la filiale per valutare la proposta di acquisto, ed in quella sede, il promotore della Intermarket Diamond Business espone le possibilità di acquisto, alla presente del dipendente di BPM
Tale attività viene svolta in assenza di una specifica informazione sulle caratteristiche del diamante e sui rischi di investimento e, aspetto decisivo, senza rendere noto al consumatore che il prezzo di vendita del diamante era superiore a quello di mercato, così come risultava dal listino utilizzato per tale mercato, il c.d. Rapaport.
Tribunale di Lucca: il ruolo della banca - risarcimento del danno - il provvedimento AGCM
Il Tribunale di Lucca, chiamato a valutare il ruolo della banca, ha condannato l'intermediario bancario al risarcimento del danno sofferto dal cliente, sostenendo che i funzionari della filiale non avrebbero adempiuto agli obblighi di corretta informativa nei confronti del cliente, premurandosi che quest'ultimo comprendesse la tipologia dell'operazione ed i rischi di investimento.
I funzionari hanno svolto, secondo la ricostruzione operata dal giudice toscano, un ruolo attivo e determinante nella vendita dei diamanti, senza fornire le corrette e trasparenti informazioni, tanto da giustificare la condanna della banca al risarcimento del danno sofferto dai consumatori.
Un ruolo decisivo è stato svolto, secondo quanto si legge dal provvedimento che potete trovare di seguito, dal provvedimento AGCM con il quale il Banco Popolare è stato condannato per condotta commerciale scorretta, essendo emerso che in molte circostanze la vendita dei diamanti avveniva all'esito della sollecitazione che avveniva presso la filiale della banca.
Non può dubitarsi, infatti, che nei locali della banca l'operazione poteva sembrare più sicura ed affidabile, in quanto apparentemente supportata dall'istituto di credito, il quale invece era un semplice "segnalatore", privo di qualsiasi responsabilità rispetto all'esito dell'investimento.
In merito alla rilevanza del provvedimento dell'Antitrust, il Tribunale di Lucca ha, forse in modo non totalmente corretto, evidenziato che: “La rappresentazione del contenuto del provvedimento dell'Autorità è utile per comprendere la natura del rapporto e le violazioni alle regole di condotta contrattuali. È peraltro necessario, in questa sede, accertare se, nella filiale di Piazza S. della banca "BPM" oggi convenuta, siano state effettivamente poste in essere le attività descritte in via generale nel rapporto dell'Autorità Garante, poiché non si può prescindere dall'accertamento concreto della fattispecie di violazione rappresentata da parte attrice, accertamento che potrà svolgersi anche in modo presuntivo, essendo la fattispecie esaminata e sanzionata dall'Autorità Garante ed essendo statuito dalla S.C., con sentenza del 28 maggio 2014, n. 11904, che il consumatore che promuova azione per il risarcimento del danno assolve l'onere probatorio a suo carico con la produzione del provvedimento sanzionatorio (cui va riconosciuta elevata attitudine a provare tanto la condotta anticoncorrenziale quanto l'astratta idoneità della stessa a procurare un danno ai consumatori, con conseguente presunzione di danno per la generalità dei consumatori, in cui è ricompreso il danno subito dal singolo) e del contratto con l'impresa (nella specie, polizza assicurativa), mentre compete a quest'ultima dimostrare l'interruzione del nesso causale tra illecito antitrust e danno patito tanto dalla generalità dei consumatori, quanto dal singolo; accertata l'esistenza di un danno risarcibile, il giudice può procedere in via equitativa alla relativa liquidazione (nella specie, determinando l'importo risarcitorio in una percentuale del premio pagato).”.
E', in conclusione, evidente che le conclusioni raggiunte da AGCM hanno pesato sulla decisione assunta dal Tribunale di Lucca, sollevando dei dubbi sulla possibilità di acquisizione "presuntiva" del provvedimento amministrativo in relazione alla prova dei fatti nel procedimento civile. Non dubitiamo che la banca proporrà appello alla sentenza n. 750/2020 del Tribunale di Lucca che potete leggere di seguito.
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