La Corte Costituzionale ha voluto aprire un nuovo fronte nella questione trasporto urbano delle grandi città italiane, dichiarando l'incostituzionalità della norma che limita le licenze concesse al servizio di noleggio con conducente (NCC).
Questo provvedimento, unito al nuovo registro informatico previsto per il servizio taxi, dovrebbe favorire un maggiore incremento del servizio di trasporto in queste aree urbane, limitando le code fuori dalle stazioni ferroviarie.
- art. 10 bis comma 6 D.L. 14 dicembre 2018 n. 135
Nel 2018, con il D.L. 135/2018, era stato deciso di interrompere il rilascio di nuove licenze per il servizio di taxi o NCC fino all'introduzione del nuovo registro informatico, considerato il mezzo migliore per controllare il numero delle licenze e organizzare il servizio pubblico in modo corretto ed omogeneo.
L'art. 10 bis comma 6 del DL n. 135/20218 ha disposto che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante.".
Questo provvedimento ha bloccato il servizio pubblico negli ultimi anni, provocando danni ai consumatori che, con cadenza periodica, hanno dovuto attendere l'arrivo di un NCC o di un taxi.
Nel frattempo, però, è entrato in vigore il Registro informatico, il quale dovrebbe consentire un riordino dell'intero settore.
- incostituzionalità dell'art. 10 bis comma 6 D.L. 135/2018
Nel frattempo, la Corte Costituzionale è stata sollecitata sull'argomento, sancendo l'incostituzionalità dell'art. 10 bis D.L. 135/2018, nella parte in cui prevede il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC) sino alla piena operatività del registro informatico.
Tale norma, come osservato dal Giudice delle leggi, ha minato il libero mercato e la concorrenza ed ha consentito "all’autorità amministrativa di alzare una barriera all’ingresso dei nuovi operatori".
La norma ha, inoltre, compromesso "la possibilità di incrementare la già carente offerta degli autoservizi pubblici non di linea", nonostante le ripetute segnalazioni dell'Antitrust.
Ma, osserva la Corte, "nonostante «la diversa configurazione dei servizi pubblici non di linea», la «domanda di mobilità non di linea considera ormai in larga parte fungibili i servizi di taxi e di NCC, come hanno segnalato l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Segnalazione del 15 ottobre 2019), l’Autorità di regolazione dei trasporti pubblici (Segnalazioni al Parlamento e al Governo del 21 maggio 2015 e del 10 marzo 2017), la Commissione europea (Comunicazione della Commissione europea concernente un trasporto locale di passeggeri su richiesta, taxi e veicoli a noleggio con conducente, ben funzionante e sostenibile, 2022/C 62/01)» (sentenza n. 36 del 2024).".
La norma, osserva ancora la Corte Costituzionale, ha causato un grave danno per la comunità e si è posta in grave contrasto con le norme e principi costituzionali, volti a facilitare lo sviluppo del mercato per una maggior tutela dei consumatori.
Per tali ragioni, la Corte Costituzionale ha concluso per l'incostituzionalità dell'art. 10 bis comma 6 del D.L. 135/2018.