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venerdì 12 ottobre 2018

La coppia scoppia: con chi va l'amico animale?

Torniamo a dedicarci agli animali affrontando un argomento delicato, ossia quando si separa una coppia con chi va l'amico a quattro zampe?

Purtroppo può ben accadere che la coppia decida di sciogliere il proprio vincolo matrimoniale e, con la separazione, si apre la questione di chi debba prendere in custodia/detenzione l'amato animale.

Occorre premettere che in caso di separazione/divorzio, le parti possono mettersi d'accordo in merito a chi debba essere affidata la cura dell'animale, ma questa soluzione (la più logica, umana e volta a tutelare il soggetto debole) non sempre viene seguita dagli ex coniugi.

Ed ecco, quindi, che nelle cause di separazione/divorzio entra in gioco anche l'affidamento del cane o del gatto, alla stregua di quello del figlio/figlia o l'assegnazione della casa coniugale.

In generale, dobbiamo premettere che anche in tale circostanza l'animale non può essere considerato una mera cosa, ma è un essere senziente (sul punto vedi qui) che deve essere tutelato e garantito anche in queste tristi vicende.

Come esposto in precedenza, l'affidamento dell'animale può rientrare nell'accordo (meglio se omologato) di separazione che interviene tra i coniugi, con una disciplina contrattuale puntualizzata tra le parti (attraverso i rispettivi legali): l'accordo deve prevedere la cura e il mantenimento dell'animale e può anche disporre una suddivisione dei costi previsti a tale scopo.

Nel caso in cui tra le parti non vi sia alcun accordo, potrà essere il giudice a decidere la sorte dell'animale, potendo anche decidere di affidare ad un soggetto terzo (associazioni etc.) laddove ravvisi che nessuno dei coniugi dia garanzia di tutela del benessere del soggetto debole. Sebbene la giurisprudenza ritenga che non sussista alcun obbligo da parte dei giudici di intervenire in questa materia, sono molteplici gli interventi dei tribunali ove è stato deciso l'affidamento dell'amico a quattro zampe.

venerdì 5 ottobre 2018

Legale il collare elettronico per gli animali?

Il quesito proposto con questo post non è di facile soluzione, in quanto girando in rete potrete trovare numerose proposte di acquisto di collari anche sulle principali piattaforme digitali (vedasi Amazon). 

Tali offerte commerciali si sono sviluppate nonostante vi sia un crescente numero di persone che ritiene il collare elettronico una forma di barbarie verso gli animali.

Il collare elettronico è un particolare sistema che consente, con segnali elettrici, al padrone (detentore?) di impedire determinate condotte dell'animale, legando un determinato comportamento ad un dolore fisico impresso alla povera bestia.


La Corte di Cassazione - Sezione Penale è intervenuta in materia in più circostanze riaffermando il fondamentale principio di divieto di utilizzo di questo congegno per l'addestramento dell'animale.

In particolare, la Cassazione sostiene che se il prodotto cagiona all'animale un disagio psicofisico, tale condotta integra il reato di maltrattamento ex art. 544 ter c.p., nel caso di collare antiabbaio, mentre nel caso di addestramento dell'animale il più mite reato di cui all'art. 727 c.p. (vedi qui).


Nel primo caso, ossia laddove il collare sia esclusivamente utilizzato per bloccare/inibire il cane dalla sua funzione naturale (abbaiare), la condotta della persona integra il reato più grave del maltrattamento di animale.

Nel caso in cui, invece, il collare sia utilizzato per addestramento dell'animale, l'autore è soggetto ad un reato più mite, ossia quello di abbandono.

Come già chiarito nel blog, la tipologia di reato contestabile all'autore varia a seconda delle circostanze oggettive e la volontà manifestata dal padrone dell'animale.


Per tale ragione, molti esperti del settore si sono chiesti se la vendita di questo prodotto non debba essere vietata, prevedendo specifiche sanzioni.



Invero, è stata anche provata la strada legislativa per bloccare la commercializzazione del collare elettrico, ma ad oggi non esiste alcun specifico divieto e ciò, a nostro parere, perché non è sanzionato il mero possesso del collare ma il suo utilizzo abusivo - offensivo verso l'animale.

Riteniamo, in tal senso, che il divieto - o comunque una regolarizzazione - della vendita del collare elettrico, anche attraverso una chiara informativa sulle caratteristiche/rischi fornita al cliente, è auspicabile per la tutela dell'animale.

Ora, sebbene la Cassazione continui a ritenere illegale l'utilizzo di tali prodotti, possiamo notare la loro vendita in rete, con buona pace di tutti coloro che si sono dichiarati contrari a questo strumento dannoso per i nostri piccoli amici.

venerdì 28 settembre 2018

Cani, gatti e condominio - alcune considerazioni

Animale domestico vuol dire controversie in ambito condominiale, in quanto se la vita comune non è mai semplice tra condomini, figuriamoci se un cane comincia ad abbaiare nel mezzo della notte.

E' innegabile che negli spazi condominiali sviluppa uno dei terreni più fertili per il confronto/scontro tra coloro che possiedono o detengono animali e gli altri condomini, entrando in conflitto l'interesse alla tranquillità e silenzio e quello alla convivenza con l'animale domestico. 

Con il presente intervento, senza alcuna presunzione di poter affrontare l'intricata materia, vi proponiamo alcune considerazioni in merito alle regole (e limiti) degli animali posseduti in un appartamento condominiale.

a.- Si all'animale domestico (art. 1138 c.c.)
In primo luogo, il cane (o il gatto) può essere posseduto o detenuto in un appartamento? e può il condominio, attraverso lo strumento del regolamento, impedire ad un condomino di poter giovarsi della compagnia di un amico a quattro zampe?

La risposta al quesito la troviamo all'art. 1138 c.c. "Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici", e quindi la norma, novellata con la l. 220/2012, ha riconosciuto il diritto del condomino di poter possedere un animale d'affezione, come peraltro già riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (vedi qui).

Ne consegue che non è valida la norma del regolamento condominiale che vieti al singolo condomino di poter vivere con un animale domestico.

Quali sono gli animali domestici? una definizione è contenuto nel Regolamento (CE) n. 998/2003 ove sono inclusi cani, gatti, furetti, invertebrati (escluse le api ed i crostaci) etc.….

Questi animali, di conseguenza, possono essere sempre detenuti dal condomino senza che il regolamento condominiale possa vietarne il possesso.

Può, invece, essere impedito all'inquilino di possedere un animale in casa, se nel contratto di locazione viene indicato tale divieto.

b.- Obbligo di cura dell'animale nell'appartamento - tutela dei condomini
All'interno dell'appartamento, è obbligo da parte del padrone quello di garantire sia il benessere dell'animale (sostentamento fisico e morale) che la sicurezza e la tranquillità dei vicini.

Sotto quest'ultimo punto di vista, è obbligo del padrone (proprietario dell'appartamento) quello di apportare ogni mezzo per evitare la fuga dell'animale, in particolare qualora questi possa divenire offensivo e pericoloso per gli altri condomini.

Gli spazi dedicati al nostro amico devono essere congrui e garantirgli di poter vivere in condizioni di decenza, sicurezza e pulizia, in spazi tenuti in condizioni igieniche adatte alla sua vita. 

Da ultimo, il padrone deve altresì prevedere tutte le opere volte ad evitare che l'animale possa aggredire gli altri condomini, procurando danni fisici od anche pregiudizi morali.

c.- In particolare: il divieto di immissioni
Cosa accade quando il cane abbaia di continuo in casa? il vicino può legittimamente lamentarsi e opporsi al disturbo proveniente dall'appartamento del vicino?

La questione è estremamente delicata, tutt'altro che rara, e sicuramente questa non è la sede adatta per fornire una risposta univoca al quesito sopra proposto.

Ogni caso, infatti, merita di essere affrontato e risolto a seconda delle circostanze che lo caratterizzano con soluzioni che sono del tutto distinte.

In generale, esiste il divieto di immissioni di rumore che superino la normale tolleranza e tra queste rientrano anche quelle provenienti dagli animali.

Esempi di immissioni intollerabili sono i rumori dell'animale o gli odori molesti e, in tutti questi casi, il padrone ha il dovere di limitare/annullarli per salvaguardare la tranquillità dei vicini.

Le norme, nonché gli interventi dei giudici in materia, sono volte a contemplare gli interessi e quindi se consentono il possesso del cane, impongono al padrone di adottare ogni misura che limiti eventuali rumori durante il periodo notturno (22.00 - 8.00).

Nel caso in cui il padrone dell'animale non adotti misure idonee a limitare eventuali disturbi creati dall'animale, gli altri condomini possono contestare tali immissioni, sia a mezzo di una denuncia, sia con intervento anche di tipo risarcitorio verso il padrone (lettera di diffida).

d.- L'animale negli spazi condominiali
La permanenza dell'animale negli spazi condominiali (ad esempio, il giardino condominiale) può essere prevista/disciplinata dal regolamento condominiali con obblighi di custodia e decoro da parte del padrone. Non si ritiene, sul punto, possibile che sia creata una gabbia o uno spazio per il cane negli spazi condominiali.

L'animale può utilizzare, accompagnato dal padrone, le scale o l'ascensore con il classico dovere di decoro: il padrone deve garantire che la massima pulizia dell'animale durante il percorso dell'ascensore o le scale.

domenica 23 settembre 2018

Bene la Cassazione che protegge gli animali contro il collare antiabbaio

Questa domenica vi proponiamo il condivisibile - e speriamo non isolato - provvedimento della Corte di Cassazione - Sez. III^ Penale (n. 3290/2018, con il quale è stato punito l'utilizzo del collare elettronico, considerato oggetto dannoso verso l'animale.

La Cassazione ha sostanzialmente condannato l'utilizzo di questo oggetto, laddove sia finalizzato ad infierire sull'animale dolore fisico, ma anche una sofferenza che consiste in soli patimenti.

Come evidenziato nella sentenza che potete visionare di seguito, il c.d. collare antiabbaio, congegno elettronico che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite controllo a distanza è considerato sistema idoneo a infierire all'animale doloro e sofferenza.

Và da sé, come chiarito dalla Cassazione, che tale condotta "integra il reato di cui all'art. 727 c.p., in quanto concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integrità psicofisica dell'animale (così Sez.3, n. 38034 del 20/06/2013, Tonolli, Rv. 257685; Sez.3, n. 21932 del 11/02/2016, Bastianini, Rv. 267345; Sez.3, n. 15061 del 24/01/2007, Sarto, Rv. 236335).".

E quindi, pare di intendere, la volontà del padrone dell'animale di voler utilizzare tale collare per ottenere l'effetto desiderato è presupposto per l'esistenza del presupposto soggettivo del reato di cui all'art. 727 c.p..

Sotto il profilo oggetto, invece, la sentenza viene segnalata perché rientra nel consolidato filone inagurato dalla Cassazione che ha precisato che" costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, non soltanto quei comportamenti che offendono i il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione (cfr. Sez.7, ord. n. 46560 del 10/07/2015,Francescangeli e altro, Rv. 265267). E comunque per "abbandono" si intende non solo la condotta di distacco volontario dall'animale, ma anche qualsiasi trascuratezza, disinteresse o mancanza di attenzione, inclusi comportamenti colposi improntati ad indifferenza od inerzia (cfr. Sez.3, n. 18892 del 02/02/2011, Mariano, Rv. 250366)". 

Quindi, ogni comportamento del padrone (detentore) verso l'animale idoneo anche solo ad incidere sulla sensibilità psico-fisica dell'animale, procurando a quest'ultimo dolore fisico o psicologico è condotta a configuare il citato reato di maltrattamenti di animale.

Nel caso di specie, il reato è stato così giustificato "i due cani si trovavano all'interno di un recinto sito nei pressi di un capannone, muniti di collare antiabbaio funzionante, in quanto all'avvicinarsi dei verbalizzanti gli stessi non avevano abbaiato; la circostanza che tale collare era permanentemente indossato dagli animali era stata altresì confermata dal teste Previdi; il giudice di prime cure aveva tratto ulteriori argomenti per motivare il proprio giudizio di responsabilità dall'assunzione delle testimonianze del CT del pubblico ministero sul funzionamento dei collari e del medico, CT della parte civile, ricavando conferma della sussistenza del reato anche dal punto di vista soggettivo. In definitiva, questa Corte ritiene che il giudice di merito abbia fornito congrua motivazione quanto alla affermata responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 727 c.p., di talchè le censure risultano manifestamente infondate con conseguente inammissibilità del ricorso.".

Qui il provvedimento 

venerdì 21 settembre 2018

Gli animali nel diritto civile

Negli ultimi mesi abbiamo deciso di dedicare numerosi nostri interventi al tema degli animali e della loro tutela e difesa, sia sotto un profilo pratico, sia con riferimento alle norme che tutelano i nostri amici a quattro zampe.

Interveniamo, ben consapevoli dei nostri limiti, anche analizzando il recente mutamento intervenuto anche in ambito del diritto civile, ove fino a qualche anno addietro gli animali venivano considerati come semplici oggetti, escludendo ogni forma di tutela diretta ed immediata.

Il diritto civile si è trovato, negli ultimi anni, a dover ragionare sullo status degli animali e sulla possibile loro tutela, in quanto soggetti titolari di diritti, anche se ad oggi non esiste una particolare parte del Codice Civile ove l'animale viene definito come soggetto titolare di situazioni giuridiche, ovverosia non esiste una specifica disciplina volta a tutelarlo.

venerdì 14 settembre 2018

La tutela dell'animale nel diritto penale

Dopo aver affrontato la questione relativa ai principi posti a fondamento della tutela giuridica dell'animale, possiamo brevemente richiamare alcuni degli articoli del Codice Penale enucleati per tutelare i nostri amici.

Occorre premettere che la tutela dell'animale, vittima della stupidità umana, è intervenuta negli ultimi decenni, solo a seguito dell'intervento di nuove norme che hanno consentito di formalizzare l'illegalità di condotte dannose per gli animali.

I reati che, di seguito riporteremo in modo molto sintetico, vedono come vittima l'animale e il fine specifico è la tutela della sua vita e del benessere fisico e morale.

Quali norme del Codice Penale tutelano l'animale? vediamo di seguito.

domenica 9 settembre 2018

L'animale non è una cosa mobile - si ai suoi diritti e tutele

Questa domenica vi proponiamo un provvedimento, non più recente, della Corte di Cassazione - Sezione Penale, ove il giudice di legittimità  è chiamato a decidere in merito al sequestro conservativo, finalizzato alla successiva confisca, di un animale e dei suoi cuccioli.

Il provvedimento richiesto dal Pubblico Ministero, e rigettato nel corso del procedimento penale, è finalizzato alla sottrazione anche dei cuccioli dal proprietario.

Il provvedimento è interessante, in quanto al suo interno contiene una definizione dell'animale (considerato essere senziente e non più mera cosa mobile) tale da attribuire anche al nostro amico a quattro zampe una sua personalità giuridica e la titolarità di posizioni giuridiche.

La Corte di Cassazione ottiene tale risultato considerando sia la Legge n. 201/2010 con la quale è stata ratificata in Italia la Convenzione europea per la protezione degli animali di compagnia, ma anche il diverso orientamento giurisprudenziale intervenuto in materia negli ultimi decenni.

La Cassazione nega il provvedimento, evidenziando che lo stesso può trovare giustificazione nei confronti dell'animale maltrattato, ma non nei confronti degli altri animali che non possono essere considerati beni patrimoniali o corpi del reato.

Il giudice evidenzia, inoltre, che "Nel caso di specie, non v'è dubbio che la confisca prevista dall'art. 544-sexies, cod. pen., riguardi l'animale inteso non come bene patrimoniale, produttivo di frutti, né come 'corpo di reato', in nessuna delle sue accezioni ai sensi dell'art. 240, cod. pen., ovvero come cosa ad esso pertinente, bensì come essere vivente, caratterizzato da una sua individualità e sensibilità, che il legislatore vuole allontanare in modo definitivo dall'autore della condotta e dai luoghi della sua sofferenza per affidarlo ad altri soggetti ed in contesti più adeguati.".

Nel provvedimento in lettura, quindi, troviamo ancora una volta il principio secondo il quale l'animale non è una cosa mobile, bensì un essere senziente, meritevole di tutele e cure.

Qui il provvedimento della Corte di Cassazione.

venerdì 7 settembre 2018

Anche gli animali hanno dei diritti e meritano di essere tutelati

Il presente post ha la finalità, senza alcuna pretesa di essere esaustivi, di esporre i principi generali dai quali sorgono i diritti riconosciuti agli animali, a cui fanno seguito i relativi doveri dei padroni.


L'esigenza della disciplina della materia, ed in particolare della convivenza tra uomo ed animale, nonché la tutela di quest'ultimo, è intervenuta solo di recente, anche se già nei tempi antichi si riconosceva l'importanza del nostro amico a quattro zampe.

Nel corso degli ultimi secoli, l'uomo ha gradualmente valorizzato il ruolo dell'animale, non più solo come fonte per il proprio nutrimento, ma come vero e proprio attore protagonista della vita, tanto da arrivare a riconoscere all'animale il ruolo di suo compagno.

Ed ecco, nell'era moderna, sorgere la definizione (riconosciuta anche in ambito giuridico) dell'animale d'affezione, ove il nostro amico a quattro zampe diviene titolare di diritti e tutele da parte dei vari ordinamenti giuridici.


Senza volersi troppo dilungare in questa materia, si può notare negli ultimi anni lo sviluppo di legislazioni volte a considerare l'animale come soggetto titolare di diritti, così ponendo in capo al padrone, od anche agli altri uomini, doveri di condotta ovvero veri e propri divieti.


Gli stessi giudici hanno progressivamente applicato le norme, e laddove non esisteva un quadro normativo, lo hanno creato ad hoc proprio per salvaguardare la salute degli animali.

Di recente, l'Unesco ha ritenuto necessario introdurre un corpo di norme generali volte a valorizzare la figura dell'animale, così legiferando in materia con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, proclamata il 15 ottobre 1978. 


La rilevanza del documento, nulla sul piano giuridico e legislativo e che potete trovare di seguito, è quella di aver delineato alcuni principi ampi e generali, e che possono essere tenuti in debita considerazione sia dal legislatore nazionale che dal singolo giudice chiamato a risolvere una controversia che vede come protagonista un animale.


Uno dei punti fondanti della Dichiarazione del 1978 è quello è la enucleazione del principio di benessere dell'animale considerata anche come una forma di libertà e la sua tutela.

Libertà intesa come:
  • Libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione, mediante il facile accesso all'acqua fresca e a una dieta in grado di favorire lo stato di salute;
  • Libertà di avere un ambiente fisico adeguato, comprendente ricoveri e una zona di riposo confortevole;
  • Libertà da malattie, ferite e traumi, attraverso la prevenzione o la rapida diagnosi e la pronta terapia;
  • Libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche, fornendo spazio sufficiente, locali appropriati e la compagnia di altri soggetti della stessa specie;
  • Libertà dal timore, assicurando condizioni che evitino sofferenza mentale.
Anche a livello comunitario, la protezione degli animali ha avuto un suo riconoscimento, in particolare con il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ove l'Unione Europea ha assunto l'impegno di protezione degli animali, con garanzia del loro benessere, incentivando politiche volte a tutelare le esigenze fisiologiche degli animali, ma anche la dimensione morale, considerando questi ultimi come soggetti dotati di sensibilità e quindi potenzialmente idonei, come l'essere umano, a provare sofferenza e dolore.

L'art. 13 del Trattato è chiaro sul punto "Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno (…) l’Unione Europea e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale".

Si ricorda, inoltre, che la tutela del sentimento dell'animale, definito anche di compagnia, trova una sua disciplina nella Convenzione Europea per la protezione degli animali di compagnia del 2010.



Le norme nazionali hanno dato piena applicazione a quelle comunitarie, tant'è che l'Italia ha disciplinato la materia, arrivando a tutelare gli animali d’affezione, al fine di salvaguardare il soggetto debole nella relazione uomo - animale.



Il ruolo dell'animale, nella nuova sfera di animale d'affezione, era stata peraltro esplicitata nella legge quadro in materia di tutela degli animali d’affezione e lotta al randagismo del 14 agosto 1991, n. 281 che così si è espressa: “Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro gli stessi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”.


L’Italia ha sviluppato, negli anni, norme volte a difendere i cani e gatti contro le condotte dei padroni, ma anche riconoscendo il diritto alla vita e alla tutela dei randagi, alla cura degli animali ammalati e il divieto alla soppressione e la lotta al randagismo.

In materia, si deve segnalare anche l'Accordo tra il Ministero della Salute, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet - therapy, dove sono stati introdotti importanti regole nel rapporto essere umano - animale, prevedendo specifici diritti in favore dell'animale ed obblighi per l'uomo.

Tale Accordo prevede che nel momento in cui una persona decide di prendersi cura ed occuparsi di un animale d’affezione, assume specifici obblighi e la responsabilità per la salute del proprio amico a quattro zampe, provvedendo a fornire una sistemazione e tutte le cure del caso.

In particolare, il padrone è obbligato verso l'animale a:

  1. rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
  2. assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
  3. consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
  4. prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
  5. garantire la tutela di terzi da aggressioni;
  6. assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora.
Si tratta di doveri specifici con il fine di tutelare e curare il benessere dell'animale che non possono essere disattesi dal padrone, rappresentando, in ultima istanza, una traduzione pratica dei principi generali che troviamo nella Dichiarazione Unesco del 1978.

Si segnala, infine, delle norme specifiche a tutela degli animali introdotte con il Codice del Turismo e il Codice della Strada.

L'art. 30 del Codice del Turismo dispone che "lo Stato promuove ogni iniziativa volta ad agevolare e favorire l'accesso ai pubblici servizi nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con animali domestici al seguito".

La norma in parola agevola ogni iniziativa commerciale che predisponga spazi di accoglienza e cura per i turisti accompagnati da animali domestici, così favorendo questo peculiare tipo di turismo. 

Il Codice della Strada, con la riforma intervenuta con la L. 120/2010, ha introdotto l'obbligo da parte dell'automobilista di intervenire a soccorrere l'animale ferito nel caso di incidente, così equiparando il diritto di soccorso dell'animale a quello dell'umano.
Qui di seguito la Dichiarazione universale dei diritti dell'animale.
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