sabato 2 giugno 2012

Da Trentino inBlu al blog: Stop alle commissioni sullo scoperto di conto corrente fino a 500 euro


Il Parlamento ha definitivamente introdotto il provvedimento già definito “salvagente per le famiglie” con il quale è stato previsto lo stop sullo scoperto di conto corrente fino a 500 euro per il nucleo familiare sempre ché il debito verso la banca sia limitato ad un periodo estremamente breve.


La norma, invero, è più articolata e prevede tra l'altro la nullità delle clausole contrattuali che “che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell’art. 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili.”.

Cosa significa?

- Quali sono i contratti interessati dalle nuove norme?
Andiamo con ordine e vediamo, in primo luogo, quali sono i rapporti contrattuali interessati da questo provvedimento. Trattasi di tutti i contratti bancari ove l'istituto di credito mette a disposizione del correntista una determinata somma (da usare nel caso di scoperto) contro il pagamento di una commissione periodica:
  • contratto per la concessione/messa a disposizione di una linea di credito;
  • contratto per la concessione di una linea di credito anche per gli sconfinamenti privi di affidamento ovvero oltre il fido concesso;
Sono, in altri termini, i rapporti commerciali nei quali la banca “presta” denaro al correntista traendone profitto attraverso l'applicazione di un tasso debitorio oltre alla previsione di una commissione per il servizio offerto.

- Le novità
La norma definitivamente introdotta dal Parlamento dispone che per tali rapporti bancari, l'istituto di credito deve prevedere, quali oneri a carico del cliente, solo:
  • una commissione onnicomprensiva determinata in modo proporzionale all'importo messo a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento;
  • un tasso di interesse debitorio che deve essere proporzionale alle somme prelevate dal correntista. Tale tasso di interesse non deve, comunque, superare lo 0,5% per trimestre.

Nell'intenzione del legislatore, la norma dovrebbe limitare lo strapotere delle banche nello stabilire (o meglio imporre) le condizioni per la concessione del denaro a credito, introducendo norme più trasparenti e favorevoli per il correntista.

Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) dovrebbe nelle prossime settimane emanare le norme attuative della disciplina introdotta dal Parlamento.

In ogni caso, è nulla la clausola contrattuale che vìoli i limiti normativi appena sinteticamente sintetizzati.

- Scoperto di conto corrente per le famiglie – novità
La norma appena richiamata, però, non trova piena applicazione per i piccoli consumatori, per i quali, in caso di sconfinamento (anche se privo di affidamento) pari o inferiori ai 500,00 euro per un periodo inferiore ai 7 giorni consecutivi per ogni trimestre, non è prevista l'applicazione di alcuna commissione.
Nel caso di sconfinamento in assenza di affidamento, o oltre il fido accordato dalla banca, per un periodo superiore ai sette giorni, i contratti di conto corrente (o di apertura di credito) sottoscritti dal consumatore possono prevedere, quale onere, solo una “commissione di istruttoria veloce” che deve essere:
  • stabilita in misura fissa con indicazione di un valore predeterminato;
  • proporzionale ai costi e al tasso di interesse sullo sconfinamento applicato;

Anche in questo caso, ogni clausola contrattuale contraria a questa norma deve essere considerata nulla.
Quale conseguenza? il correntista può/deve riottenere i maggiori soldi prelevati dalla banca.

- Cosa succede ora?
Occorre, in primo luogo, attendere le norme attuative che verranno emanate dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio. In seguito, le novità diventeranno operative sia per i nuovi rapporti contratti che per i contratti già esistenti.

Qui è possibile ascoltare un passaggio della trasmissione radiofonica.




Di seguito, Il Decreto liberalizzazioni 





Art. 27-bis Decreto Liberalizzazioni
(Nullità di clausole nei contratti bancari)
1. Sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell’art. 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili.
1-bis. É costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle strutture del predetto Ministero, un Osservatorio sull’erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento a imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonché sull’attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l’accesso al credito dei medesimi soggetti. Nell’ambito di tali attività l’Osservatorio analizza anche tassi, commissioni e altre condizioni accessorie, articolando l’informazione a livello settoriale, geografico e dimensionale. All’Osservatorio partecipano due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico e uno della Banca d’Italia. Alle riunioni dell’Osservatorio partecipano altresì un rappresentante delle associazioni dei consumatori indicato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un rappresentante dell’Associazione bancaria italiana, tre rappresentanti indicati dalle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante degli organismi di società finanziarie regionali. La partecipazione alle attività dell’Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
1-ter. L’Osservatorio monitora l’andamento dei finanziamenti erogati dal settore bancario e finanziario e delle relative condizioni con riguardo ai soggetti di cui al comma 1-bis. A tal fine, l’Osservatorio può richiedere alla Banca d’Italia, anche su base periodica, dati sui finanziamenti erogati e sulle relative condizioni applicate. L’Osservatorio semestralmente elabora le segnalazioni e le informazioni ricevute, analizza l’attuazione di accordi e protocolli volti a sostenere l’accesso al credito e formula eventuali proposte in un “Dossier sul credito” che viene messo a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati.
1-quater. L’Osservatorio promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni locali.
1-quinquies. Ove lo ritenga necessario e motivato, il prefetto segnala all’Arbitro bancario finanziario, istituito ai sensi dell’art. 128-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell’istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L’Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione.
Art. 117-bis TUB
(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)
1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L’ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all’entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2.

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