
Il
Parlamento ha definitivamente introdotto il provvedimento già
definito “salvagente per le famiglie” con il quale è stato
previsto lo stop sullo scoperto di conto corrente fino
a 500 euro per il nucleo familiare sempre ché il debito verso la
banca sia limitato ad un periodo estremamente breve.
La
norma, invero, è più articolata e prevede tra l'altro la nullità
delle clausole contrattuali che “che
prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della
concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del
loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di
sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del
fido, stipulate in violazione delle disposizioni applicative
dell’art. 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente
comparabili.”.
Cosa significa?
- Quali sono i
contratti interessati dalle nuove norme?
Andiamo con ordine e
vediamo, in primo luogo, quali sono i rapporti contrattuali
interessati da questo provvedimento. Trattasi di tutti i contratti bancari
ove l'istituto di credito mette a disposizione del correntista una
determinata somma (da usare nel caso di scoperto) contro il pagamento di una commissione periodica:
- contratto per la concessione/messa a disposizione di una linea di credito;
- contratto per la concessione di una linea di credito anche per gli sconfinamenti privi di affidamento ovvero oltre il fido concesso;
Sono, in altri termini, i rapporti commerciali nei quali la banca “presta” denaro
al correntista traendone profitto attraverso l'applicazione di un
tasso debitorio oltre alla previsione di una commissione per il
servizio offerto.
- Le novità
La norma definitivamente
introdotta dal Parlamento dispone che per tali rapporti bancari,
l'istituto di credito deve prevedere, quali oneri a carico del
cliente, solo:
- una commissione onnicomprensiva determinata in modo proporzionale all'importo messo a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento;
- un tasso di interesse debitorio che deve essere proporzionale alle somme prelevate dal correntista. Tale tasso di interesse non deve, comunque, superare lo 0,5% per trimestre.
Nell'intenzione del
legislatore, la norma dovrebbe limitare lo strapotere delle banche
nello stabilire (o meglio imporre) le condizioni per la concessione
del denaro a credito, introducendo norme più trasparenti e
favorevoli per il correntista.
Il Comitato
Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) dovrebbe nelle
prossime settimane emanare le norme attuative della disciplina
introdotta dal Parlamento.
In
ogni caso, è
nulla la clausola contrattuale
che vìoli i limiti normativi appena sinteticamente sintetizzati.
- Scoperto di conto
corrente per le famiglie – novità
La norma appena
richiamata, però, non trova piena applicazione per i piccoli
consumatori, per i quali, in caso di sconfinamento (anche se privo di
affidamento) pari o inferiori ai 500,00 euro per un periodo inferiore
ai 7 giorni consecutivi per ogni trimestre, non è prevista
l'applicazione di alcuna commissione.
Nel
caso di sconfinamento in assenza di affidamento, o oltre il fido
accordato dalla banca, per un periodo superiore ai sette giorni, i
contratti di conto corrente (o di apertura di credito) sottoscritti
dal consumatore possono prevedere, quale onere, solo una “commissione
di istruttoria veloce”
che deve essere:
- stabilita in misura fissa con indicazione di un valore predeterminato;
- proporzionale ai costi e al tasso di interesse sullo sconfinamento applicato;
Anche
in questo caso, ogni
clausola contrattuale contraria a questa norma deve essere
considerata nulla.
Quale conseguenza? il correntista può/deve riottenere i maggiori soldi prelevati dalla banca.
- Cosa succede ora?
Occorre, in primo luogo, attendere le norme attuative che verranno emanate dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio. In seguito, le novità diventeranno operative sia per i nuovi rapporti contratti che per i contratti già esistenti.
Occorre, in primo luogo, attendere le norme attuative che verranno emanate dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio. In seguito, le novità diventeranno operative sia per i nuovi rapporti contratti che per i contratti già esistenti.
Qui è possibile ascoltare un passaggio della trasmissione radiofonica.
Di seguito, Il Decreto liberalizzazioni
Art.
27-bis Decreto Liberalizzazioni
(Nullità
di clausole nei contratti bancari)
1.
Sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano
commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee
di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in
essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza
di affidamento ovvero oltre il limite del fido, stipulate in
violazione delle disposizioni applicative dell’art. 117-bis del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio al fine di rendere i
costi trasparenti e immediatamente comparabili.
1-bis.
É costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle
strutture del predetto Ministero, un Osservatorio sull’erogazione
del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla
clientela, con particolare riferimento a imprese micro, piccole,
medie e a quelle giovanili e femminili, nonché sull’attuazione
degli accordi o protocolli volti a sostenere l’accesso al credito
dei medesimi soggetti. Nell’ambito di tali attività l’Osservatorio
analizza anche tassi, commissioni e altre condizioni accessorie,
articolando l’informazione a livello settoriale, geografico e
dimensionale. All’Osservatorio partecipano due rappresentanti del
Ministero dell’economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di
presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico e uno della
Banca d’Italia. Alle riunioni dell’Osservatorio partecipano
altresì un rappresentante delle associazioni dei consumatori
indicato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un
rappresentante dell’Associazione bancaria italiana, tre
rappresentanti indicati dalle associazioni delle imprese maggiormente
rappresentative a livello nazionale e un rappresentante degli
organismi di società finanziarie regionali. La partecipazione alle
attività dell’Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
1-ter.
L’Osservatorio monitora l’andamento dei finanziamenti erogati dal
settore bancario e finanziario e delle relative condizioni con
riguardo ai soggetti di cui al comma 1-bis. A tal fine,
l’Osservatorio può richiedere alla Banca d’Italia, anche su base
periodica, dati sui finanziamenti erogati e sulle relative condizioni
applicate. L’Osservatorio semestralmente elabora le segnalazioni e
le informazioni ricevute, analizza l’attuazione di accordi e
protocolli volti a sostenere l’accesso al credito e formula
eventuali proposte in un “Dossier sul credito” che viene messo a
disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati.
1-quater.
L’Osservatorio promuove la formulazione delle migliori prassi per
la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle
famiglie e ai consumatori volte a favorire un miglioramento delle
condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche
situazioni locali.
1-quinquies.
Ove lo ritenga necessario e motivato, il prefetto segnala all’Arbitro
bancario finanziario, istituito ai sensi dell’art. 128-bis del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e
finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente
in forma riservata e dopo che il prefetto ha invitato la banca in
questione, previa informativa sul merito dell’istanza, a fornire
una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L’Arbitro
si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione.
Art.
117-bis TUB
(Remunerazione
degli affidamenti e degli sconfinamenti)
1.
I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici
oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva,
calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a
disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento, e un tasso
di interesse debitore sulle somme prelevate. L’ammontare della
commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche
in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con
particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5
per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del
cliente.
2.
A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il
limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di
credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente,
una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa,
espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di
interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento.
3.
Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a
quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della
clausola non comporta la nullità del contratto.
4. Il CICR adotta
disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle
in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso
si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe
esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in
relazione all’entità e alla durata dello sconfinamento, non sia
dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2.
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