domenica 7 settembre 2014

Lehman Brothers: la banca non é responsabile se non comunica al cliente il mutamento del rischio di investimento

Le sentenze in materia di acquisto di titoli Lehman Brothers si continuano ad alternare, e si può notare come non esista un orientamento in merito alla responsabilità delle banche per i danni subiti dai clienti per aver acquistato prodotti finanziari altamente rischiosi. 

Non si può negare che la giurisprudenza di merito maggioritaria ha ritenuto di escludere la responsabilità dell'istituto di credito per non aver segnalato al cliente l'elevato grado di rischio dei titoli Lehman, in quanto solo negli ultimi mesi era emerso il reale grado (basso) di affidamento dei bond emessi dalla banca americana. 

Molti giudici, quindi, hanno sostenuto che la stessa banca che ha intermediato i titoli con i propri clienti non si trovava nella posizione di poter accertare l'elevata rischiosità di tali bond, avvisando il cliente del possibile rischio default

In alcune sentenze si legge, peraltro, che non esisterebbe alcun obbligo da parte della banca di informare il cliente, successivamente all'acquisto dei bond Lehman, in merito al mutamento del rischio di investimento, laddove alcuni parametri avevano reso chiaro che la società bancaria americana non avrebbe onorato il proprio debito. 

Il Tribunale di Roma, nella sentenza che potete leggere di seguito, non ha individuato una specifica responsabilità della banca verso il proprio cliente, per non averlo tempestivamente informato in merito al peggioramento della situazione di Lehman successivamente all'acquisto del titolo da parte del risparmiatore. Nel caso di specie, come si evince dalla sentenza, nell'ordine di acquisto del titolo Lehman la banca specificava che "il titolo fa parte dell'elenco delle obbligazioni a basso rischio - rendimento Patti Chiari emesso alla data dell'ordine. In base agli andamenti di mercato il titolo potrà uscire dall'elenco successivamente alla data dell'ordine. Il cliente sarà tempestivamente informato nel caso di una variazione significativa del livello di rischio". 

Il giudice romano ritiene infondata la domanda dell'attore, premettendo che anche se era notorio già dall'inizio del 2008 che i titoli Lehman stavano peggiorando, e che la situazione finanziaria della banca d'affari americana difficilmente sarebbe peggiorata, tale evento si è verificato in modo improvviso in data 15 settembre 2008 e neppure le banche potevano immaginare tale repentina ed imprevista evoluzione. 

Non esiste, secondo il giudice romano, alcun obbligo di informazione di mutamento del livello di rischio del titolo Lehman da parte dell'intermediario bancario nei confronti del cliente, anche se nell'ordine viene indicato un livello di rischio che in seguito muta a causa delle difficoltà attraversate dal soggetto emittente.
Di seguito, la sentenza n. 489 del giorno 11 gennaio 2013.

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