domenica 15 febbraio 2015

La Cassazione riconosce la molestia via Facebook

Anche questa domenica proponiamo un precedente giurisprudenziale che esula dalla materia trattata nel blog, ma che riteniamo comunque interessante, in quanto vengono trattati dei comportamenti tenuti dagli utenti di internet e le possibili conseguenze penali. 

L’evoluzione dei rapporti sociali virtuali, infatti, ha comportato l’inevitabile incremento di condotte criminali on line da parte degli utenti che accedono alla rete. Molto spesso, coloro che navigano in internet non immaginano che la propria condotta sia idonea a violare delle norme del codice penale. In altri termini, la percezione della condotta illecita è minore nel web, con conseguente maggior propensione a compiere atti contrari alla legge. Nei social network è è possibile verificare questa tendenza, in quanto sono maggiori le ipotesi ove lo scambio di ingiurie e molestie tra gli utenti. 

Le molestie on line sono state oggetto del recente intervento con il quale la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale la molestia può essere commessa anche on line, attraverso l’accesso ad una piattaforma digitali quale Facebook. 

Ne consegue che è molesto anche il commento postato nella pagina Facebook di altro utente, laddove si configuri il reato di cui all’art. 660 cod. pen. “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516”.

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