domenica 22 febbraio 2015

Vendere pacchetti sofware scaricati da Emule viola il diritto d'autore

Scaricavano programmi software attraverso il noto programma "Emule" e offrivano l'installazione ai propri clienti, attraverso un negozio o mediante internet.

La condotta di due palermitani è stata definitivamente qualificata come reato delle norme in materia di diritto d'autore dalla Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 9688 del 13 febbraio 2014 che vi proponiamo di seguito.

La Cassazione ha riaffermato il principio secondo il quale la duplicazione, detenzione e vendita di materiale coperto dal diritto d'autore, anche se non contrassegnato SIAE, viola le norme in materia di diritto d'autore, ed condotta penalmente rilevante.

Nel caso di specie, la Cassazione ritiene che la finalità commerciale dei prodotti illecitamente acquisiti da parte degli autori dei reati risulterebbe dalla circostanza che "che i ricorrenti svolgevano professionalmente l'attività di assistenza in campo informatico" e che, quindi, i prodotti venivano offerti direttamente alla clientela, ed anche installati sugli apparecchi dei clienti.

L'installazione del software sul pc del cliente, od anche la vendita del prodotto masterizzato con la riproduzione della copertina, vengono considerati dalla Corte come sintomi dell'attività commerciale illecita di materiale coperto dal diritto d'autore, e quindi, un comportamento contrario alle norme che regolano la materia.

La vendita di software o altri programmi ad uso dei pc è illegale anche nel caso in cui i prodotti non siano contrassegnati SIAE, in quanto la carenza del contrassegno non rende lecita la condotta.

Qui la sentenza.

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